Corte II I
C-8218/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 g i u g n o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 16 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8218/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), sposato e padre di una figlia,
ha lavorato in Svizzera, come meccanico, dal 1963 al 1964 e dal 1968
al 1988, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 18 luglio 1995, a seguito
di una lunga malattia, egli ha formulato una domanda per l'ottenimento
di una rendita d'invalidità all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Con decisione del 21
maggio 1996, l'UAIE, pur ammettendo un grado d'invalidità dell'80%,
ha respinto la domanda, per il motivo che, da un lato, l'affiliazione
obbligatoria all'AVS/AI si era estinta nel 1988 e che, dall'altro lato,
l'interessato non era iscritto all'assicurazione sociale italiana secondo
l'art. 8 lett. b della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e
l'Italia, allora in vigore. Contro questa decisione, l'assicurato ha
presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di
assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero (CFR), la quale l'ha respinto con giudizio del 22
gennaio 1997, cresciuto in giudicato (doc. 1.1; giudizio della CFR del
22 gennaio 1997, doc. TAF 11).
B.
Il 30 maggio 2005, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha presentato all'UAIE una
nuova domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità (doc. 1 a
5).
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurato, del 22 dicembre 2005, nel quale
quest'ultimo ha affermato, in particolare, di avere cessato la propria
attività professionale in Svizzera nel luglio 1988, a seguito del suo
rientro in Italia, di non aver più lavorato a decorrere da quella data, e
di beneficiare di una pensione d'invalidità civile italiana dal 1997-1998,
con un grado d'invalidità dell'85% (doc. 7),
- una lettera dell'assicurato, ricevuta dall'UAIE il 12 aprile 2006, nella
quale sono precisati il nome dell'ultimo datore di lavoro in Svizzera, il
genere d'attività svolta (meccanico), l'orario giornaliero (otto ore) e il
Pagina 2
C-8218/2007
salario orario (Fr. 6.20.-; doc. 10),
- diversa documentazione medica, in parte di difficile lettura, inerente
al periodo dal 1991 al 2003, tra cui dei referti radiologici e
elettroencefalografici (doc. 11 a 17),
- la perizia medica particolareggiata E 213 del dott. C._______, del 5
agosto 2005, facente stato della diagnosi di displasia congenita
dell'arto superiore destro, con impotenza funzionale dello stesso,
paresi del facciale destro, esoftalmo dell'occhio destro, deficit
articolare della mandibola e sindrome psicorganica in esiti di
pregresso trauma cranio-facciale, come pure note cliniche di
broncopatia cronica, con un grado d'invalidità dell'80% (doc. 18).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto il caso alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. R._______. Nella sua presa di
posizione del 6 settembre 2006, quest'ultimo ha ritenuto la diagnosi di
paresi del facciale destro con esoftalmo e displasia congenita dell'arto
superiore destro, e considerato che queste affezioni non generano una
diminuzione significativa della capacità lavorativa dell'assicurato (doc.
20).
Fondandosi su questa valutazione, l'UAIE ha emesso un progetto di
decisione, il 14 settembre 2006, con il quale ha preannunciato
all'assicurato il rigetto della sua domanda di rendita d'invalidità,
invitandolo nel contempo a presentare sue eventuali osservazioni
entro un termine di trenta giorni (doc. 21).
Per il tramite del suo avvocato, l'assicurato ha presentato le sue
osservazioni il 16 ottobre 2006, rilevando, in sostanza, un
peggioramento dei disturbi psichici di cui è affetto, sulla base di un
certificato medico del dott. C._______, del 9 ottobre 2006, facente
stato di una sindrome psicorganica, di una depressione in trattamento
farmacologico e di una sindrome vertiginosa recidivante, ed ha chiesto
che la sua domanda di rendita d'invalidità sia accolta (doc. 22 e 23).
Dopo avere preso conoscenza del detto certificato medico, il dott.
R._______ ha ordinato, il 16 novembre 2006, l'esecuzione di una
perizia psichiatrica (doc. 25). L'UAIE ha quindi richiesto all'INPS
l'allestimento di una nuova perizia medica particolareggiata E 213 e di
Pagina 3
C-8218/2007
un esame psichiatrico, come pure altre informazioni utili sullo stato
psichico generale dell'assicurato (doc. 27). Il 19 febbraio 2007 l'INPS
ha trasmesso all'UAIE la documentazione seguente:
- un certificato medico dell'assistente psichiatra dott. P._______, del
22 dicembre 1993, all'attenzione della Commissione d'invalidità civile
italiana, dal quale si evincono, essenzialmente, frequenti episodi di
deficit della memoria recente, una riduzione della memoria conativa,
incontinenze emotive con facilità al pianto, una facile irritabilità, un
deficit intellettivo di lieve grado, con condotte asociali e di evitamento,
una cefalea gravativo-costrittiva sub-continua, poco o nulla sensibile a
terapia farmacologica, vertigini soggettive, una paresi periferica a
destra e una cronica depressione del tono dell'umore (doc. 28),
- un certificato medico del dott. Russo, del 2005, di difficile lettura, da
cui risultano una grave distrofia dell'arto superiore destro, con marcato
deficit funzionale, e segni clinici di spondilartrosi (doc. 29),
- una nuova perizia medica particolareggiata E 213 del dott.
C._______, del 30 gennaio 2007, facente stato della diagnosi di paresi
facciale a destra, deficit articolare della mandibola, displasia dell'arto
superiore destro, con impotenza funzionale dello stesso, poliartralgie,
depressione del tono dell'umore, cefalea e deficit della memoria e
dell'attenzione, con un grado d'invalidità dell'80% (doc. 30).
Il 24 aprile 2007 l'UAIE ha reiterato all'INPS la richiesta di un esame
psichiatrico recente dell'assicurato (doc. 32). Il 6 giungo 2007 l'INPS
ha trasmesso all'UAIE un certificato di visita psichiatrica del CSL, del
31 gennaio 2007, nel quale si evidenzia una sindrome psicorganica,
caratterizzata da ansia, da un umore depresso, da una polarizzazione
ipocondriaca e da un'auto-osservazione morbosa, con incidenza
funzionale di media gravità (doc. 33).
Prendendo posizione, il 18 luglio 2007, sulla nuova documentazione
medica acquisita dall'UAIE, il dott. R._______ ha posto come diagnosi,
con ripercussione sulla capacità lavorativa, una sindrome psicorganica
del sistema nervoso centrale, dei deficit cognitivi e dell'affettività, una
paresi facciale a destra con esoftalmo, degli esiti di un grave trauma
del cranio intervenuto nel 1977 ed una depressione cronica, come
pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di displasia
congenita dell'arto superiore destro. Egli ha inoltre stabilito
Pagina 4
C-8218/2007
un'incapacità lavorativa del 50% per l'attività abituale dell'assicurato, a
partire dal 22 dicembre 1993, data del certificato psichiatrico del dott.
P._______ (doc. 36).
Sulla base di questa valutazione, l'UAIE ha emesso un nuovo progetto
di decisione, il 25 luglio 2007, con il quale ha preannunciato
all'assicurato il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita
d'invalidità dal 18 luglio 1994, la rendita potendosi versare però
solamente dal 1° maggio 2004, visto che la domanda è stata
presentata il 30 maggio 2005, ed invitandolo nel contempo a formulare
sue eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 37).
L'assicurato non avendo formulato alcuna osservazione, l'UAIE ha
emanato una decisione il 16 ottobre 2007, mediante la quale ha
riconosciuto a quest'ultimo il diritto ad una mezza rendita d'invalidità
dal 1° maggio 2004, con la rispettiva rendita completiva per la figlia
(doc. 39).
D.
Contro questa decisione, per il tramite del suo avvocato, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 27 novembre
2007, chiedendo di dichiarare la decisione nulla per mancanza di
motivazione, di riconoscere il suo diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 18 luglio 1994, e di espletare, se del caso, una perizia
medica indipendente.
L'UAIE ha risposto il 4 febbraio 2008, difendendo la fondatezza della
propria decisione e chiedendo, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha replicato il 12 marzo 2008, riconfermandosi nelle
proprie conclusioni.
Dopo la replica non sono più stati disposti ulteriori scambi di allegati.
E.
Con decisione incidentale del 18 marzo 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo
versamento è stato effettuato l'8 aprile 2008.
Pagina 5
C-8218/2007
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è
stato versato nei termini.
Pagina 6
C-8218/2007
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
Pagina 7
C-8218/2007
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di
seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità formale della decisione dell'UAIE,
rilevando che essa sarebbe nulla poiché priva di motivazione.
4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di
prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che
una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove
pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove
pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o
almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è
proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132
consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura
amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28
(diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito
stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione
motivata).
Pagina 8
C-8218/2007
4.2 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per
l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari
ed a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di
impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso
eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo
(DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del
Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007
consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di
trattare i problemi pertinenti (DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8
consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice
(o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena
conoscenza di causa (DTF menzionate). In generale, la portata
dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da
giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e
dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento
dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai
diritti dei singoli, più le esigenze legate alla motivazione della
decisione devono essere elevate (DTF 112 Ia 107 consid. 2b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto
o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non
è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e
mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a
quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della
causa (DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Nel
campo delle assicurazioni sociali, in particolare, le esigenze relative
alla motivazione non devono essere particolarmente elevate. È, infatti,
sufficiente che l'amministrazione indichi brevemente i motivi della
decisione e quali sono gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124
V 180, consid. 1a, confermato nella sentenza del Tribunale federale,
del 9 maggio 2000, in re I., ed in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
4.3 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una
garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in
principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
Pagina 9
C-8218/2007
dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I
19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464
consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale
violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando
l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito
alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e
che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di
fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia
che quella dell'autorità inferiore (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II
530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a
e 180 consid. 4a).
4.4 In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare
certo succinta, ma ciò non ha però impedito il ricorrente di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
del ricorso, infatti, egli ha potuto difendersi in maniera corretta, nella
misura in cui è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si
fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la
decisione fosse considerata non sufficientemente motivata, si rileva
che tale carenza sarebbe sanata dal ricorso davanti al Tribunale
amministrativo federale, il quale dispone di un pieno potere d'esame
(fatti e diritto). Inoltre, con la sua risposta del 4 febbraio 2008, l'UAIE
ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completare
le motivazioni della sua decisione, successivamente notificate al
ricorrente, al quale è stato concesso il diritto di replica, di cui ha fatto
uso (DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura del ricorrente in ordine
all'insufficienza della motivazione e, quindi, alla violazione del suo
diritto di essere sentito, deve essere respinta.
5.
Il ricorrente ha contestato la validità della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità dal 18 luglio 1994.
6.
6.1 Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione. In
deroga a questa disposizione, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
Pagina 10
C-8218/2007
prestazioni dell'assicurazione invalidità possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta. Esse sono assegnate
per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti
motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando
ne ha avuto conoscenza.
In concreto, il ricorrente ha presentato la nuova domanda di rendita il
30 maggio 2005. Il Tribunale amministrativo federale potrebbe quindi,
di principio, limitarsi ad esaminare se il ricorrente abbia diritto ad una
rendita intera il 30 maggio 2004 (ossia dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda), oppure se il diritto ad una rendita
intera sia sorto tra tale data ed il 16 ottobre 2007, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la
legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di
fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445, citato sopra al consid. 3.2).
6.2 Il ricorrente pretende però che la rendita d'invalidità gli sia versata
con effetto dal 18 luglio 1994, ossia dodici mesi prima dell'inoltro della
sua domanda iniziale per l'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Ora, fino al 31 dicembre 2000, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano, oltre ad
essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi
all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero, doveva essere
assicurato (cosiddetta clausola assicurativa), al momento
dell'insorgere dell'invalidità, o presso l'AVS/AI svizzera (art. 6 cpv. 1
LAI, versione in vigore fino al 31 dicembre 2000) o presso le
assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-
svizzera in materia di sicurezza sociale; cfr. giudizio della CFR del 22
gennaio 1997).
Secondo il punto 4 delle Disposizioni finali della modifica della LAI del
23 giugno 2000, le persone che non avevano diritto alla rendita poiché
non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità,
possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove
disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con
l'entrata in vigore della presente disposizione, ossia il 1° gennaio
2001.
In concreto, nel quadro della procedura relativa alla domanda iniziale
Pagina 11
C-8218/2007
del 18 luglio 1995, al ricorrente non è stato riconosciuto il diritto ad
una rendita, malgrado un grado d'invalidità dell'80%, perché non era
più assicurato al momento dell'insorgenza della sua invalidità. La sua
nuova domanda può quindi essere considerata, sotto questo profilo,
come una richiesta di riesame secondo il punto 4 delle Disposizioni
finali. Ciò detto, la pretesa del ricorrente, secondo cui la data d'inizio
per l'erogazione della rendita d'invalidità dovrebbe essere fissato al 18
luglio 1994, è senza fondamento, nella misura in cui il punto 4 delle
Disposizioni finali stipula unicamente che il diritto alla rendita può
decorrere al più presto dal 1° gennaio 2001 (cfr. sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni del 21 aprile 2005, nella causa I
296/04).
D'altro canto, visto che il ricorrente, al momento dell'insorgere
dell'invalidità, conosceva i fatti motivanti il suo diritto a prestazioni,
l'art. 48 cpv. 2 2a frase LAI non è applicabile, e perciò non possono
essere assegnate prestazioni assicurative per un periodo anteriore a
quello previsto dall'art. 48 cpv. 2 LAI, ossia prima del 1° maggio 2004.
Oltre a ciò, il giudizio della CFR del 22 gennaio 1997, cresciuto in
giudicato, non è suscettibile di riconsiderazione, siccome esso ha
correttamente applicato le disposizioni di legge allora in vigore, relative
alla clausola assicurativa. Per il resto, il fatto che il ricorrente abbia
presumibilmente ignorato la modifica dell'art. 6 cpv. 1 LAI, entrata in
vigore il 1° gennaio 2001, non è determinante per l'applicazione
dell'art. 48 cpv. 2 1a frase LAI (cfr. sentenza del Tribunale federale delle
assicurazione, del 21 aprile 2005, nella causa I 296/04).
Pertanto, un eventuale diritto del ricorrente a prestazioni
dell'assicurazione invalidità non può essere riconosciuto, in concreto,
prima del 1° maggio 2004.
7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Pagina 12
C-8218/2007
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita.
8.
8.1 In conformità con l'art. 8 LPGA, è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
8.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
8.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
Pagina 13
C-8218/2007
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
Pagina 14
C-8218/2007
10.
10.1 In concreto, la decisione impugnata si fonda sul parere del
servizio medico dell'UAIE, espresso dal dott. R._______, il quale ha
formulato la sua valutazione del caso dopo avere preso conoscenza
delle due perizie E 213 del dott. C._______ e del certificato di visita
psichiatrica del CSL.
Nella sua ultima presa di posizione del 18 luglio 2007 (doc. 36), il dott.
R._______ ha posto la diagnosi, con influenza sulla capacità
lavorativa, di sindrome psicorganica del sistema nervoso centrale,
deficit cognitivi e dell'affettività, paresi facciale a destra con esoftalmo,
esiti di un grave trauma del cranio e depressione cronica,
determinando un'incapacità lavorativa del 50% nell'attività abituale del
ricorrente, con effetto dal 22 dicembre 1993.
Dal canto suo, il dott. C._______ ha formulato a due riprese, il 5
agosto 2005 e il 30 gennaio 2007 (doc. 18 e 30), una diagnosi
pressoché identica a quella del dott. R._______, stabilendo tuttavia un
grado d'invalidità dell'80%, mentre il CSL ha precisato, il 31 gennaio
2007 (doc. 33), la natura della sindrome psicorganica di cui soffre il
ricorrente, caratterizzata da ansia, da un umore depresso, da una
polarizzazione ipocondriaca e da un'auto-osservazione morbosa, con
incidenza di media gravità.
10.2 Parallelamente agli apprezzamenti medici sopra riportati, è
necessario ricordare che la CFR, nel suo giudizio del 22 gennaio
1997, aveva ritenuto la diagnosi di sindrome psicorganica da
pregresso trauma cranio-facciale del 1977, con esiti di frattura della
mandibola e esiti di paralisi del nervo facciale destro, artrosi cervico-
dorso-lombare, spondilartrosi diffusa, displasia congenita dell'arto
superiore destro, con gravi esiti di frattura dello stesso e gravissima
limitazione funzionale, e ipovisus a destra. La CFR aveva pure
confermato il grado d'invalidità dell'80%, stabilito dai medici italiani e
dal servizio medico dell'UAIE.
10.3 Alla luce delle diagnosi appena esposte, che sono
essenzialmente univoche, il collegio giudicante è dell'avviso che il
grado d'invalidità del ricorrente non può essere valutato al 50%, come
stabilito dal dott. R._______, ma deve essere piuttosto considerato
pari all'80%, come risulta dal giudizio della CFR del 22 gennaio 1997 e
Pagina 15
C-8218/2007
dalle due perizie E 213. Infatti, rispetto alla diagnosi e al grado
d'invalidità ritenuti dalla CFR, il quale corrisponde a quello formulato
nelle due perizie E 213, non ci sono elementi nell'incarto che
permettano di affermare, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, che lo stato di salute del ricorrente abbia subito un
miglioramento tale, da dover considerare che il grado d'invalidità sia
sceso al 50% e sia rimasto a questo livello nel periodo dal 30 maggio
2004 al 16 ottobre 2007. D'altronde, nelle due perizie E 213 è
specificato che lo stato di salute del ricorrente è peggiorato e, benché
sia riferita una potenziale capacità di svolgere lavori leggeri, peraltro
non a tempo pieno, non vi è alcuna indicazione precisa in merito a tale
possibilità. D'altro canto, occorre anche rilevare che il ricorrente non
svolge più alcuna attività lucrativa dal 1988.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto, nel senso dei
considerandi, e la decisione dell'UAIE riformata.
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
riformata e al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2004.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito del ricorso, non sono prelevate spese
processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato l'8 aprile 2008, è
retrocesso al ricorrente.
In conformità con l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili).
Visto l'esito del ricorso, è giustificato assegnare al ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da porre a carico
dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 16
C-8218/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione dell'UAIE del 16 ottobre 2007 è
riformata, nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una
rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2004.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché calcoli le prestazioni spettanti
al ricorrente e versi gli arretrati.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente viene rimborsato
l'importo di Fr. 300.-, versato l'8 aprile 2008.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. 789.45.230.184);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Pagina 17
C-8218/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 18