Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-8227/2010
Decisione del 14 marzo 2011
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentata dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 novembre
2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 26 novembre 2010, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro due decisioni del 29
ottobre 2010 ed una del 4 novembre 2010 rese dall'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE). Ha chiesto l'annullamento delle succitate decisioni nonché di
essere posta al beneficio di tre quarti di rendita d'invalidità,
eventualmente di una rendita intera, anche dopo fine giugno 2005 (doc.
TAF 1).
2.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI,
RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
3.
Con scritto del 10 marzo 2011, l'insorgente ha comunicato a questo
Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 26 novembre 2010 (doc. TAF 7).
4.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
5.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
6.
Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). È pertanto restituito alla ricorrente
l'anticipo di fr. 300.-- versato l'11 dicembre 2010.
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7.
Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art.
15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La causa C-8227/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, versato l'11
dicembre 2010, è restituito alla ricorrente.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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