Corte II I
C-8246/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Concetta Di Stefano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
17 ottobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8246/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal febbraio del 1969 al dicembre del 1970 e dal 1973 al
1974, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (doc. 1). Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa, da ultimo (1990) ha lavorato quale agricoltore in proprio, in
ragione di 70 ore alla settimana, fino al 2003. In seguito, si è occupato
della direzione della sua azienda agricola fino al dicembre del 2005. Il
31 dicembre 2005, ha interrotto il lavoro per ragioni di salute (doc. 10 e
11). L'assicurato percepisce, a far tempo dal 1° dicembre 2005, una
pensione d'invalidità italiana. Il 24 ottobre 2006, ha formulato una
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità (doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• un rapporto psichiatrico dell'8 gennaio 2001 (mal leggibile), nel
quale è ritenuta la diagnosi segnatamente di disturbo
paranoideo e sindrome parkinsoniana (doc. 12);
• un certificato medico del 10 maggio 2001, da cui emerge che il
paziente è lucido, orientato e disponibile al colloquio e che il
medesimo presenta ideazione priva di turbe psicopatologiche,
umore nella norma nonché note d'ansia (doc. 13);
• una scheda di dimissione ospedaliera del 19 maggio 2003
concernente il ricovero dal 12 al 19 maggio 2003 per disturbo
distimico; nella stessa è precisato che l'interessato è stato
trattato segnatamente con terapia "infusiva" con disintossicanti
e SAME (doc. 14);
• una scheda di dimissione ospedaliera del 1° giugno 2004
concernente il ricovero, dal 17 maggio al 1° giugno 2004, per
disturbo distimico; nella stessa è indicato che l'interessato è
stato sottoposto segnatamente a terapia "infusiva" con
disintossicanti (doc. 15);
Pagina 2
C-8246/2007
• una scheda di dimissione ospedaliera del 24 novembre 2005
concernente il ricovero dal 13 al 24 novembre 2005 per
episodio delirante paranoideo, morbo di Parkinson e ritardo
mentale lieve (doc. 16);
• un certificato medico del 2 dicembre 2005, giusta il quale
l'interessato è seguito dall'8 gennaio 2001 con una diagnosi di
disturbo paranoideo e sindrome parkinsoniana (doc. 17);
• il diario clinico (mal leggibile) concernente le visite psichiatriche
dall'8 gennaio 2001 al 3 marzo 2006 (doc. 18);
• l'attestazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
italiana (INPS) di B._______ del 5 maggio 2006, secondo cui
l'impresa individuale dell'interessato è stata cancellata dall'albo
delle aziende agricole a seguito di cessazione dell'attività il
1° gennaio 2006 (doc. 9);
• un resoconto ospedaliero dell'8 maggio 2006, in cui è
evidenziata la diagnosi di sublussazione metacarpo-falangea IV
dito mano destra con segnatamente riduzione di lussazione e
stecca in alluminio (doc. 19);
• la perizia medica dettagliata E 213 della previdenza sociale
italiana del 21 novembre 2006, attestante morbo di Parkinson
stadio 1 di Hoehn e Yahr (H-Y), disturbo paranoideo di
personalità in trattamento farmacologico continuativo e ritardo
mentale lieve; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come stazionarie ed è stato segnalato che l'assicurato
è considerato invalido al 67% sia nella precedente attività che
in un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 20);
• un referto di esame RM (encefalo) del 17 marzo 2007 (doc. 21);
• un referto di elettrocardiogramma del 5 maggio 2007 (doc. 22);
• un certificato medico del 16 maggio 2007, da cui emerge che il
paziente presenta sintomatologia parkinsoniana con tremore
arti superiori (AASS), rigidità degli arti superiori (AASS) e
inferiori (AAII) ed importante depressione del tono dell'umore
(doc. 23);
Pagina 3
C-8246/2007
• il questionario per agricoltori indipendenti del 18 maggio 2007,
nel quale l'interessato ha affermato di non essere più in grado
di svolgere alcuna attività agricola (doc. 10);
• il questionario per l'assicurato del 18 maggio 2007 (doc. 11).
C.
Nel suo rapporto del 24 luglio 2007, il dott. C._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR), specialista in neurologia, ha esposto
la diagnosi principale di morbo di Parkinson. Ha pure evidenziato la
diagnosi secondaria, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
ritardo mentale lieve, stato ansioso-depressivo e disturbi paranoidei. Il
medico ha rilevato che l'assicurato (58 anni) soffre di uno stato
ansioso-depressivo con disturbi paranoidei nonché del morbo di
Parkinson. Ha osservato in particolare che il rapporto medico del
giugno 2004 riferisce di lieve ipertono come pure di tremore a riposo.
Ha precisato che, nel novembre del 2005, l'interessato assumeva un
farmaco per il trattamento del morbo di Parkinson (D._______) tre
volte al giorno (un quarto di compressa). Ha altresì evidenziato che dal
formulario E 213 del novembre 2006 risulta che il medico incaricato
dell'esame ha constatato un lieve tremore alla mano destra ed ha
posto la diagnosi di morbo di Parkinson stadio 1 secondo (la scala di)
Hoehn e Yahr. Secondo il dott. C._______, a tale stadio il morbo di
Parkinson è poco accentuato e comporta una limitazione funzionale
minima con una compromissione unilaterale sottoforma di tremore,
rigidità oppure lentezza. La malattia non dovrebbe quindi avere delle
ripercussioni sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Pertanto, il dott.
C._______ ha ritenuto che, a livello neurologico, l'interessato presenta
una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, sia nel precedente
lavoro che in un'attività adeguata alle sue condizioni. Ha altresì
ritenuto opportuno che il caso sia sottoposto ad uno specialista in
psichiatria (doc. 25.1).
D.
Nel suo rapporto del 26 luglio 2007, il dott. E._______, del Servizio
medico regionale “Rhône” (SMR), specialista in psichiatria e
psicoterapia, ha ritenuto la diagnosi secondaria, senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa, di distimia (F 34.1 secondo l'ICD 10). Il
medico ha segnalato che il rapporto psichiatrico del gennaio 2001 fa
stato di disturbo paranoideo. Ha rilevato che l'assicurato è stato
ospedalizzato presso il medesimo reparto di psichiatria dal 12 al 19
Pagina 4
C-8246/2007
maggio 2003, dal 17 maggio al 1° giugno 2004 e dal 13 al 24
novembre 2005. Ha precisato che, in occasione dell'ultimo ricovero
(2005), è stata posta la diagnosi di disturbo distimico (il disturbo
paranoideo, diagnosticato nel 2001, non viene più menzionato). In
particolare, l'interessato ha presentato un aggravamento dei sintomi
ansioso-depressivi ed è stato curato con antidepressivi e calmanti in
dose modesta. Il dott. E._______ ha quindi constatato, in virtù della
documentazione medica, che la diagnosi evidenzia uno stato ansioso-
depressivo (episodio maggiore di grado lieve) rispettivamente una
distimia (stato depressivo di minore gravità). Secondo detto medico,
tali affezioni psichiche non costituiscono una malattia invalidante
secondo il diritto svizzero. Il dott. E._______ ha quindi considerato che
l'assicurato è del tutto abile sia nel suo precedente lavoro che in
un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 25).
E.
Il 13 agosto 2007, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere
il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
26), facoltà di cui l'assicurato non ha fatto uso.
F.
Il 17 ottobre 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che
l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno
né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle
disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare,
ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare
esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita
(doc. 27).
G.
G.a Il 24 novembre 2007, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'autorità
inferiore un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 17 ottobre 2007
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del
suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ha esibito due nuovi certificati medici del 22 novembre
Pagina 5
C-8246/2007
2007 del dott. F._______ e del 24 settembre 2007 della dott.ssa
G._______ nonché uno del 16 maggio 2007 del dott. H._______ (doc.
TAF 1), quest'ultimo già agli atti dell'UAIE (doc. 23).
G.b Il 3 dicembre 2007, l'autorità inferiore ha trasmesso il ricorso al
Tribunale amministrativo federale per competenza.
H.
H.a Chiamato ad esprimersi sul ricorso dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 28).
H.b Nel suo rapporto del 28 marzo 2008, il dott. E._______ ha
confermato la diagnosi secondaria, senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, di distimia (F 34.1 secondo l'ICD 10) e morbo di Parkinson,
stadio 1 di Hoehn e Yahr. Il medico ha rammentato che un consulto
psichiatrico del 2001 ha evidenziato la diagnosi di disturbo paranoideo
e morbo di Parkinson. Ha segnalato che, in occasione dell'ultimo
ricovero psichiatrico, il disturbo paranoideo non viene menzionato e la
diagnosi fa stato di distimia, un'affezione psichica alquanto leggera,
raramente invalidante. Ha altresì reputato che i certificati medici esibiti
non apportano alcun (ulteriore) elemento rispetto ai fatti conosciuti. I
documenti riferiscono semplicemente di disturbo paranoideo. Tale
affezione è stata diagnosticata al momento della prima presa a carico
ambulatoriale dell'assicurato, ma non è più presente al termine della
terza ospedalizzazione psichiatrica nel 2005. Secondo detto medico, il
disturbo paranoideo è un'affezione con un'evoluzione molto lenta nel
corso degli anni. Pertanto, tale patologia non potrebbe essere
presente nel 2001, scomparire nel 2005 ed apparire di nuovo nel 2007.
Il medico ha inoltre sottolineato che il dott. C._______ ha esposto in
dettaglio, nella presa di posizione del 24 luglio 2007, il grado e la
natura del morbo di Parkinson di cui soffre l'interessato. Il neurologo
ha in particolare ritenuto che tale affezione non ha alcuna
ripercussione sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Certo, il
medesimo ha precisato che tale malattia sarebbe stata suscettibile
d'evoluzione. Tuttavia, i documenti medici prodotti, da un lato, non
menzionano alcuna evoluzione del morbo di Parkinson e, dall'altro,
riferiscono la diagnosi nota. Pertanto, il dott. E._______ ha ritenuto
che la documentazione prodotta non comporta nuovi elementi clinici
tali da giustificare una modifica delle valutazioni del 24 e 26 luglio
2007 riguardo alla capacità lavorativa dell'interessato (doc. 29).
Pagina 6
C-8246/2007
H.c Nella risposta al ricorso del 1° aprile 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame. In virtù dei rapporti medici del luglio
2007 e del marzo 2008, il servizio medico dell'UAIE ha considerato
che l'assicurato è in grado di svolgere la sua precedente attività. Detto
servizio ha quindi ritenuto che il medesimo non ha mai subito
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha
altresì rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo
suscettibile di giustificare una modifica della valutazione di cui
all'impugnata decisione. Infine, ha osservato che l'assicurazione
svizzera per l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessato è al
beneficio di una pensione d'invalidità nel suo Paese (doc. TAF 5).
I.
Nella replica del 6 maggio 2008, il ricorrente ha ribadito il suo diritto
ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
segnalato di soffrire del morbo di Parkinson in stadio 2 della scala di
Hoehn e Yahr. Ha osservato che la malattia è stata diagnosticata nel
2001-2002, si è ulteriormente aggravata nel corso degli anni ed è
suscettibile solo di peggioramento. Ha asserito che il suo stato di
salute non gli consente di far fronte da solo ai normali atti della vita
quotidiana e che necessita dell'assistenza di una persona per gli
spostamenti fuori casa. Ha sottolineato di essere stato riconosciuto
invalido in Italia. Infine, ha fatto valere che, conto tenuto, in particolare,
dei sintomi della malattia, della progressiva perdita di autosufficienza,
delle difficoltà nelle relazioni sociali nonché della completa incapacità
lavorativa, deve essere riconosciuto il suo diritto ad una rendita
d'invalidità, almeno nella misura di un quarto di rendita. Ha esibito
documentazione, segnatamente, un certificato medico del 26 aprile
2008 della dott.ssa G._______ ed un certificato medico del 30 aprile
2008 del dott. H._______ (doc. TAF 8).
J.
J.a Chiamato ad esprimersi sulla replica dell'insorgente, l'UAIE ha
sottoposto l'incarto al proprio servizio medico (doc. 30).
J.b Nel suo rapporto del 26 maggio 2008, il dott. I._______ ha rilevato
che il certificato medico del dott. F._______ del 22 novembre 2007
espone la diagnosi di sindrome paranoidea con frequenti scompensi,
morbo di Parkinson con tremore alla mano destra (che impedisce il
lavoro quotidiano), colecistite con pancreatite nonché poliartrosi
severa. Ha osservato che i documenti medici attestano una sindrome
Pagina 7
C-8246/2007
paranoidea nel 2001 ed in seguito soltanto un episodio delirante nel
novembre del 2005. Ha segnalato che gli ulteriori ricoveri ospedalieri
sono intervenuti per distimia e sintomi depressivi. In particolare, in
occasione dell'episodio delirante (2005), l'interessato è stato curato
con una bassa dose di neurolettici e dimesso con trattamento
ambulatoriale dopo pochi giorni. Secondo il medico, nel morbo di
Parkinson il tremore compare a riposo e non in occasione di
movimenti volontari. Tale sintomo non ostacola il lavoro, soprattutto in
presenza di una leggera forma di tremore. Peraltro, non è descritto
alcun peggioramento della malattia. Il dott. I._______ ha pure
precisato che non è mai stata accertata una colecistite con
pancreatite. Si tratterebbe quindi di un episodio acuto senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Ha inoltre constatato che il
formulario E 213 del 22 novembre 2006 riferisce che la mobilità delle
articolazioni è buona. Il medico ha altresì rilevato che il certificato del
neurologo H._______ del 30 aprile 2008 evidenzia un morbo di
Parkinson stadio II (della scala) di Hoehn e Yahr. Ha reputato che lo
stadio della malattia è evidentemente un po' peggiorato da novembre
del 2006, ma tale peggioramento è documentato soltanto dopo la
decisione impugnata del 17 ottobre 2007. In conclusione, il dott.
I._______ ha ritenuto che la documentazione prodotta non comporta
nuovi elementi clinici, eccetto un peggioramento del morbo di
Parkinson intervenuto nell'aprile del 2008. Ha comunque precisato che
questa malattia neurologica come pure il temporaneo disturbo
paranoideo sono curati con dosi di medicamenti molto leggere. Tali
affezioni non hanno quindi alcuna ripercussione sulla capacità al
lavoro quale agricoltore, segnatamente l'esercizio di tale attività è da
considerare ancora esigibile. Ha considerato infine che la
documentazione è sufficiente alfine di una valutazione del caso (doc.
31).
J.c Nella duplica del 12 giugno 2008, l'autorità inferiore ha constatato,
in virtù del rapporto del 26 maggio 2008 del Servizio medico dell'UAIE,
che la documentazione medica prodotta non comporta elementi tali da
modificare la valutazione riguardo alla capacità lavorativa
dell'insorgente. In particolare, ha precisato che l'interessato è in grado
di svolgere l'attività di agricoltore in misura sufficiente per escludere il
diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente
proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 10).
Pagina 8
C-8246/2007
K.
Con decisione incidentale del 17 giugno 2008 (notificata il 21 giugno
2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha
trasmesso al ricorrente per conoscenza la duplica e lo ha invitato a
versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della decisione
incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle
presumibili spese processuali. Il 2 luglio 2008, l'interessato ha versato
l'importo di fr. 288.-- (doc. TAF 11 a 13).
L.
Con decisione incidentale dell'8 luglio 2008 (notificata il 16 luglio 2008;
cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha richiesto al
ricorrente il versamento, nel termine di 30 giorni dalla notificazione
della decisione incidentale medesima, del saldo del richiesto anticipo
sulle presunte spese processuali. Il 28 luglio 2008, l'interessato ha
versato il saldo di fr. 12.-- (doc. TAF 14 a 16).
M.
Con scritto del 4 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni
circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale
(doc. TAF 17).
N.
Il 2 giugno 2009, questo Tribunale ha segnalato all'insorgente che le
cause sono di principio trattate secondo la data del loro inoltro, che
possono essere presi in considerazione degli altri criteri e che si
sarebbe fatto il possibile alfine di pronunciare la sentenza con la
dovuta ed auspicata celerità (doc. TAF 18).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
Pagina 9
C-8246/2007
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero ('UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti
previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
Pagina 10
C-8246/2007
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 24 ottobre 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. Nel caso di specie, questo Tribunale può limitarsi ad
Pagina 11
C-8246/2007
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 24 ottobre
2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 17 ottobre
2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
Pagina 12
C-8246/2007
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
Pagina 13
C-8246/2007
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale
federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF
104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo
parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo
svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività
lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni
consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto
delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V
97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la
parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione
dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF
125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2,
nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02
del 12 maggio 2004 consid. 2).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che
Pagina 14
C-8246/2007
non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il
giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, di
Pagina 15
C-8246/2007
principio, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione che procedere lui medesimo a tale istruzione
complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di
completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un
siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti
sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e
relativi riferimenti).
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Pagina 16
C-8246/2007
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare una diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, fondata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
8.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
Pagina 17
C-8246/2007
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 In materia d'assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione,
salvo disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza poter essere
stabiliti in modo irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è pertanto
sufficiente che un fatto possa essere considerato come un'ipotesi
possibile (DTF 126 V 353 consid. 5b e relativi riferimenti).
9.2 La scelta di uno dei metodi di graduazione dell'invalidità (metodo
generale del confronto dei redditi, metodo specifico o metodo misto)
dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita.
Se una persona sia da considerarsi appartenente all'una o all'altra di
queste categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto,
ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato
il pregiudizio alla salute. Questo quesito si decide tenendo conto
dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione
amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività
lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità
presenti un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 150
consid. 2c)
10.
10.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di morbo di Parkinson, disturbo paranoideo di
personalità in trattamento farmacologico continuativo e ritardo mentale
lieve.
10.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
Pagina 18
C-8246/2007
11.
11.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Secondo l'autorità inferiore, tale non è il caso, mentre l'insorgente
ritiene di avere diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, almeno nella misura di un quarto.
11.2 Questo Tribunale rileva che il dott. C._______, medico SMR
specialista in neurologia, nel suo rapporto del luglio 2007, ha ritenuto
la diagnosi di morbo di Parkinson (stadio 1 secondo la scala di Hoehn
e Yahr) e precisato che la malattia era suscettibile d'evoluzione (doc.
25.1). Tale diagnosi corrisponde a quella evidenziata nella perizia
medica dettagliata E 213 del novembre 2006, nella quale è stato in
particolare rilevato che l'insorgente presenta un lieve tremore alla
mano destra (v. formulario E 213 pag. 4; doc. 20). Trattasi di
sintomatologia unilaterale moderata corrispondente di principio allo
stadio 1 secondo la scala di Hoehn e Yahr della malattia di Parkinson.
Tuttavia, nella citata presa di posizione del neurologo dott. C._______
non è fatto riferimento alcuno al rapporto medico del 16 maggio 2007
del dott. H._______, specialista in neurofisiopatologia, in cui i sintomi
del morbo di Parkinson manifestati dal ricorrente sono stati descritti
come bilaterali, ciò che di regola corrisponde allo stadio II secondo la
scala di Hoehn e Yahr. In replica, è stato pure esibito un nuovo
certificato medico dell'aprile del 2008 del dott. H._______ (doc. TAF 8),
da cui risulta che l'insorgente è affetto da malattia di Parkinson in
stadio 2 della scala Hoehn e Yahr. Lo specialista riferisce che il
paziente è in cura dal 2005 e presenta segnatamente tremore a riposo
e nella deambulazione arto superiore destro, rigidità assiale e distonia
assiale laterale a destra al tronco nonché rigidità bilaterale agli arti
superiori. Il dott. I._______, nella sua presa di posizione del maggio
2008 richiesta dall'UAIE, ha ritenuto che vi è stato un peggioramento
dei sintomi legati al morbo di Parkinson rispetto a novembre del 2006
(data della perizia medica particolareggiata), ma che sulla base degli
atti di causa tale peggioramento sarebbe intervenuto solo
successivamente all'emanazione della decisione impugnata il 17
ottobre 2007. Tuttavia, anche il dott. I._______ non ha citato il rapporto
medico del dott. H._______ del 16 maggio 2007, dunque di data
anteriore alla pronuncia della decisione litigiosa, tanto meno discusso
la portata del suo contenuto. Sebbene il dott. H._______ non abbia
Pagina 19
C-8246/2007
indicato nel suo rapporto del 30 aprile 2008 il momento a partire dal
quale debba essere ritenuta, naturalmente a suo giudizio, la presenza
di sintomi del morbo di Parkinson giustificanti il passaggio allo stadio 2
della scala Hoehn e Yahr, indizi concreti che un tale passaggio
potrebbe essersi realizzato sono rilevabili, contrariamente a quanto
considerato dal dott. I._______, già nel rapporto del dott. H._______
del 16 maggio 2007. Pertanto, e da un profilo neurologico, le effettive
limitazioni funzionali del ricorrente non sono state oggetto di una
sufficiente verifica anteriormente alla pronunciata della decisione
impugnata. In effetti, nella decisione impugnata è stato tenuto conto di
limitazioni relative al morbo di Parkinson corrispondenti allo stadio 1
della scala Hoehn e Yahr allorquando erano rilevabili agli atti indizi
concreti di limitazioni compatibili con lo stadio 2 della scala Hoehn e
Yahr. Inoltre, sussistono agli atti di causa pure indicazioni che
l'insorgente presenta, oltre al tipico tremore a riposo come indicato dal
dott. I._______, anche tremore nella deambulazione. Ne discende che
questo Tribunale ritiene un insufficiente accertamento dei fatti dal
profilo neurologico.
11.3 Questo Tribunale rileva, altresì, che nel 2001 è stato accertato
che il ricorrente è affetto da un disturbo paranoideo (v. rapporto
psichiatrico dell'8 gennaio 2001; doc. 12). Certo, e come indicato dallo
psichiatra SMR dott. E._______ nei suoi rapporti del 26 luglio 2007 e
del 28 marzo 2008, nel maggio del 2003 e nel giugno del 2004
l'insorgente è stato ospedalizzato per un disturbo distimico (doc. 14 e
15). Tuttavia, nel novembre del 2005 il ricorrente è comunque stato
ricoverato presso una clinica psichiatrica per un episodio delirante
paranoideo (doc. 16). Nel certificato psichiatrico del dicembre 2005
(doc. 17) è altresì evidenziato che lo stesso soffre di un disturbo
paranoideo. Pure la perizia medica dettagliata del novembre 2006 fa
stato di disturbo paranoideo di personalità in trattamento
farmacologico (v. formulario E 213 pag. 4; doc. 20). La diagnosi di
disturbo paranoideo è attestata anche nel certificato medico del
settembre 2007 della dott.ssa G._______ (di data anteriore alla
decisione impugnata e prodotto in sede di ricorso; doc. TAF 1). La
specialista riferisce in particolare che il paziente è in cura presso il
servizio di psichiatria del Presidio Ospedaliero di J._______ dal 2001
in quanto affetto da disturbo paranoideo e sindrome parkinsoniana,
patologie che limitano severamente l'assicurato nella vita lavorativa e
di relazione. Per sovrabbondanza, si rileva infine che la dott.ssa
G._______ ha ribadito la diagnosi di disturbo paranoideo anche
Pagina 20
C-8246/2007
nell'aprile del 2008 (v. certificato medico del 26 aprile 2008,
documento esibito in sede di replica e posteriore di sei mesi rispetto
alla decisione impugnata; doc. TAF 8). In conclusione, in virtù della
documentazione medica agli atti, risulta che l'insorgente soffre di un
disturbo paranoideo, che lo stesso è in cura presso un servizio
psichiatrico dal 2001 e che assume un trattamento farmacologico.
Pertanto, a torto il dott. E._______ nei suoi rapporti ha ritenuto dal
profilo psichiatrico unicamente la diagnosi di distimia, senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa, ed ha escluso la diagnosi di
disturbi paranoidei, in contrasto con le chiare indicazioni contenute nei
diversi documenti medici citati e ciò senza che abbia mai visitato
personalmente il ricorrente. In siffatte circostanze, non soccorre l'UAIE
il fatto che il dott. I._______ nel suo rapporto del 26 maggio 2008
abbia ritenuto che i disturbi paranoidei, di cui soffrirebbe il ricorrente di
tanto in tanto, sarebbero di minore entità. Da un lato, questo Tribunale
considera, come già il neurologo SMR nella sua presa di posizione del
24 luglio 2007, che nel caso di specie sia necessario che la portata
delle limitazioni connesse con il diagnosticato disturbo paranoideo sia
indicata da uno specialista psichiatra. Dall'altro lato, non è dato sapere
sulla base di quali risultanze processuali idonee e sicure (perlomeno
nel senso dell'abituale probabilità preponderante), il dott. I._______
possa affermare che l'insorgente soffre solo di tanto in tanto di disturbi
paranoidei. Ne discende che questo Tribunale ritiene un insufficiente
accertamento dei fatti anche dal profilo psichiatrico.
12.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il
diritto federale, incorre nell'annullamento.
13.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione,
esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel
merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti all'autorità inferiore
per un nuovo giudizio (ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n.
1977 pag. 418). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se
gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione
del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del
3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125
II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi
precedentemente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati
Pagina 21
C-8246/2007
all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in tempi ragionevoli, a
completare l'accertamento dei fatti determinanti relativamente allo
stato di salute – con perizia psichiatrica, neurologica ed ogni altra che
dovesse rendersi necessaria – nonché a pronunciare una nuova
decisione, nella quale dovrà fra l'altro essere spiegato, se del caso,
per quale ragione l'UAIE intende discostarsi dall'incapacità lavorativa
del 67% postulata nella perizia E 213.
14.
14.1 Visto che il ricorso è parzialmente accolto, non sono prelevate
delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle
presunte spese processuali di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del
2 e 28 luglio 2008, è restituito al ricorrente.
14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un
mandatario professionale si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con
gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro
effettivo ed utile, relativamente contenuto, svolto dalla patrocinatrice
del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), ed è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 22
C-8246/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 17 ottobre 2007 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 300.--, corrisposto
con versamenti del 2 e 28 luglio 2008, è restituito al ricorrente.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 23