Corte II I
C-8258/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Francesco Hurle,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera
concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8258/2008
Fatti:
A.
In data 25 settembre 2008, B._______, cittadina marocchina nata il ...,
ha depositato una domanda d'autorizzazione d'entrata in Svizzera
presso la Rappresentanza di Svizzera di Rabat al fine di vistare
A._______ e consorte, amici di famiglia della richiedente, residenti in
Ticino, per un periodo dal 1° novembre al 15 dicembre 2008.
All'istanza l'interessata ha allegato una dichiarazione di garanzia
dell'ospitante, il quale ha affermato di farsi carico di tutte le spese rela-
tive al viaggio e al soggiorno in Svizzera nonché di portarsi garante
per la partenza della richiedente entro i termini stabiliti. La richiedente
ha inoltre prodotto un attestato d'impiego in qualità di pasticciera
presso la società C._______, una dichiarazione di congedo per il
periodo di vacanza in Svizzera nonché le copie degli estratti di salario
dei mesi di giugno ad agosto 2008.
B.
In data 14 ottobre 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Canton Ticino ha trasmesso l'istanza per decisione all'UFM.
C.
Con decisione del 20 novembre 2008, l'UFM ha rifiutato la domanda
volta ad ottenere un visto d'entrata per la Svizzera. In sostanza l'auto-
rità di prime cure ha affermato che l'ordine giuridico svizzero non ga-
rantisce né un diritto ad entrare in Svizzera né il rilascio di un visto e
che nel caso concreto l'istanza non poteva essere accolta tenuto conto
del fatto che l'uscita dalla Svizzera alla scadenza del previsto soggior-
no non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata in
conseguenza alla situazione socioeconomica prevalente in Marocco e
alle disparità economiche tra questo Paese e la Svizzera. L'UFM ha
inoltre affermato che non si può escludere che l'interessata tenti di ri-
manere in Svizzera durevolmente con la speranza di trovarvi una si-
stemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese, considerato
il fatto che essa non può avvalersi di stretti legami familiari o professio-
nali con il suo Paese d'origine. Secondo l'autorità inferiore, la circo-
stanza che i figli rimangano in Patria non è decisivo per la presente
fattispecie.
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D.
Il 22 dicembre 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore,
A._______ è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone l'an-
nullamento nonché la concessione dell'autorizzazione d'entrata in
Svizzera. A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha fatto valere
che la decisione impugnata risulta essere illegale, contraddittoria ed
arbitraria. Egli ha dichiarato che la richiedente è da parecchi anni
un'amica di famiglia ed è pertanto loro intenzione invitarla al fine di tra-
scorrere assieme un periodo di vacanza e per farle conoscere la Sviz-
zera, sottolineando che la richiedente ha tre figli piccoli tutti in età sco-
lastica obbligatoria che risiedono a Rabat e che ha un legame profes-
sionale stretto, visto che lavora in qualità di pasticciera. Egli ha infine
rimproverato all'autorità inferiore di non aver applicato correttamente
l'art. 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) e che, conformemente agli art. 4 cpv. 1 e 5 cpv. 1 dell'ordi-
nanza del 22 ottobre 2008 concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV, RS 142.204), l'interessata non è sottomessa all'obbligo del vi-
sto.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 19 febbraio 2009, l'UFM ha ribadito in sostanza quanto asserito
nella decisione impugnata, precisando che in conformità all'art. 57
OEV, trova applicazione il nuovo diritto entrato in vigore il 12 dicembre
2008 con l'adesione agli Accordi di associazione alla normativa
Schengen da parte delle Svizzera e che nonostante l'applicabilità del
nuovo diritto nella presente causa, le condizioni d'entrata sarebbero
restate invariate. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che
l'insieme delle circostanze fa sorgere seri dubbi sullo scopo effettivo
del soggiorno auspicato e che le garanzie fornite dall'ospitante sono
degne d'interesse ma vanno relativizzate in quanto la richiedente
rimane libera delle proprie decisioni, non potendo escludere quindi
l'eventuale intenzione di prolungare il proprio soggiorno in territorio
elvetico nella speranza di trovarvi condizioni esistenziali migliori di
quelle che conosce nel suo Paese d'origine, per lei dapprima e per i
figli in un secondo tempo.
F.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
25 marzo 2009, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni esposte nel
suo ricorso, precisando inoltre che se avesse voluto cercare una siste-
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mazione alla richiedente, le avrebbe potuto procurare un permesso
come ballerina presso un Night Club di sua proprietà.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica
dell'8 aprile 2009, l'UFM ha riconfermato le sua allegazioni di fatto e di
diritto.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso ammessi sono la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprez-
zamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità canto-
nale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica
d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato
in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti
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sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del
giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo
2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta
durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere
possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva
(cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza
recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri,
Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p.
287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio LStr,
op. cit.; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'OEV. Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo diritto si ap-
plica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
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2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. In concreto la pratica e la giuri-
sprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere
applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009
consid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che
B._______ è una cittadina marocchina, è sottomessa all'obbligo del
visto.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, in virtù dell'art. 5 cpv.
1 lett. b OEV, unicamente i cittadini del Marocco titolari di un passa-
porto diplomatico, di servizio o speciale sono esonerati dall'obbligo del
visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine del richiedente.
7.2 Nonostante le riforme introdotte dal governo a partire dal 2002, il
Marocco è a tutt'oggi confrontato con un elevato tasso di disoccupa-
zione. Il tasso percentuale in tale ambito ammontava infatti nel 2008 al
9.5 % e tende ad aumentare nel corso del 2009, mentre il prodotto in-
terno lordo (PIB) pro capite, che nel 2008 ammontava a 2'748 USD,
tende a diminuire nel 2009 (cfr. >
Länderinformationen > Mittlerer Osten und Afrika > Marokko, visitato il
29 settembre 2009). Gli oggettivi dell'attuale governo consistono tra
l'altro nella lotta alla povertà per mezzo di una crescita stabile dell'eco-
nomia e della creazione di nuovi posti di lavoro, ciò che rappresenta
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una grande sfida per questo Paese in quanto il 15 % della popolazione
marocchina vive in povertà e il 43 % è analfabeta (cfr.
Länder, Reisen und Sicherheit >
Alle Länder A-Z > Marokko, visitato il 29 settembre 2009).
Come lo ha dimostrato l'esperienza, oltre alla situazione socioecono-
mica del Paese in questione, la pressione migratoria risulta essere
elevata soprattutto in presenza di persone giovani che non hanno par-
ticolari legami familiari o professionali che li vincola al loro Paese d'ori-
gine. L'emigrazione è inoltre intensificata allorquando la persona inte-
ressata ha parenti o amici all'estero.
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nel Marocco e del fatto che la predisposizione a lasciare il pro-
prio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti sono
precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al rischio
relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio
Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata.
Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla
situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una
valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore
deve per tanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso
concreto: in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali pos-
sono costituire una prognosi favorevole per una partenza regolare dal-
la Svizzera.
8.
8.1 Dagli atti risulta che la ricorrente ha 38 anni, è divorziata ed è ma-
dre di tre figli ancora in età scolare. Non risulta se l'interessata si occu-
pa personalmente dei figli e se le incombe il loro mantenimento.
Ulteriori chiarimenti in merito ai suoi obblighi famigliari non vengono
menzionati, pertanto non possono essere ritenuti tali da impedirle
un'eventuale emigrazione, tenuto conto del fatto che sarebbe disposta
a lasciare il proprio Paese ed i propri familiari per un periodo
relativamente lungo. Essa è impiegata in qualità di pasticciera e
percepisce un salario di 1851.81 Dirham marocchini che equivalgono
all'incirca a Fr. 246.25. Sebbene i legami professionali possano in una
certa misura spingere la persona interessata a ritornare in Patria, nella
presente causa non possono essere considerati tali da impedirle
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l'organizzazione di un soggiorno più lungo di quanto stabilito, una volta
entrata in Svizzera.
8.2 Occorre infine rilevare, come lo dimostra l'esperienza in tale ambi-
to, che gli obblighi tra familiari prossimi, quali coniugi o figli, non assi-
curano l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti. La situazione eco-
nomica del Paese della richiedente riveste pertanto un significato fon-
damentale e preponderante rispetto ai legami familiari o professionali
poiché la volontà d'emigrare è spesso connessa con la speranza di
poter sostenere finanziariamente la famiglia rimasta nel Paese d'origi-
ne oppure per poter creare in un secondo tempo le condizioni adatte
al fine d'accogliere i famigliari non ancora emigrati. Tenuto conto del
fatto che la richiedente percepisce un salario relativamente basso e
della situazione socioeconomica in Marocco, risulta esservi un rischio
migratorio.
Dalle considerazioni precedenti il Tribunale giunge alla conclusione
che l'uscita entro i termini prestabiliti non è assicurata.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiara-
zioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese
cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'ospi-
tante secondo le quali l'interessata avrebbe lasciato la Svizzera allo
spirare del visto, non sono tali da impedirle, una volta sul territorio el-
vetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente
(cfr. sentenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre
2005). L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichia-
razioni d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita
puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto non lo vincolano, così
come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, le quali
costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti
giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di
uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 20 novembre 2008 non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
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l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 26 gennaio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi dell'immigrazione, Bellinzona, per informazio-
ne (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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