B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-827/2017
Dec i s i on e d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentato dall'Istituto Nazionale Confederale di
Assistenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci-
sione del 9 gennaio 2017).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 9 gennaio 2017 (doc. 185), l’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso che, a
decorrere dal 1° marzo 2017, la rendita intera d’invalidità pagata fino ad
allora a A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato e padre di una
figlia (doc. 9) – è sostituita da una mezza rendita, unitamente alla rendita
completiva in favore della figlia. Dalla motivazione della decisione risulta
che l’interessato (affetto da sindrome lombovertebrale con esiti di
resezione ernia discale L4-L5 e di laminectomia L4, alterazioni
degenerative, gonalgie e cervicalgie) presenta un’incapacità al lavoro del
70% nell’attività di muratore/gruista, ma una capacità del 45% in un’attività
confacente allo stato di salute dal 20 ottobre 2015 (v. la perizia
reumatologica del novembre 2015 ed i rapporti del medico SMR del
gennaio e dicembre 2016 [doc. 154, 157 e 182]), ciò che comporta un
grado d’invalidità del 58%.
2.
Il 7 febbraio 2017, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 9 gennaio 2017
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita
d’invalidità, eventualmente di una rendita intera, a decorrere dal 1° marzo
2017. Si è doluto di un’errata valutazione delle sue condizioni di salute. Ha
altresì fatto valere che dal calcolo per la determinazione del grado
d’invalidità si otterrebbe una perdita di guadagno del 63% (doc. TAF 1). Il
16 febbraio 2017, l’insorgente ha versato l’anticipo spese (doc. TAF 2 a 4).
3.
Nella risposta al ricorso del 29 marzo 2017 (doc. TAF 6), l’autorità inferiore
ha comunicato a questo Tribunale d’avere reso, il 29 marzo 2017, giusta
l’art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione (allegata in copia), mediante la
quale ha deciso di erogare in favore del ricorrente tre quarti di rendita
d’invalidità a decorrere dal 1° marzo 2017. Nella motivazione della
decisione è indicato che dal nuovo calcolo del grado d’invalidità consegue
un tasso d’invalidità del 62% (v. anche la presa di posizione dell’Ufficio AI
del Cantone B._______ del 17 marzo 2017, il rapporto del medico SMR
del 17 marzo 2017 ed il calcolo del grado d’invalidità [doc. TAF 6]).
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4.
4.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio
dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
4.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre
che la LAI non deroghi alla LPGA.
4.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei
requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
5.
5.1. In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde
all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid.
2.1).
5.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la
controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni
dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione
successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente e
in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è
rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno
impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250).
5.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 29 marzo 2017 (doc.
TAF 6), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 29
marzo 2017, una nuova decisione in sostituzione della decisione del 9
gennaio 2017, mediante la quale ha riconosciuto al ricorrente il diritto a
percepire tre quarti di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 2017,
unitamente alla rendita completiva per la figlia. La nuova decisione
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accondiscende integralmente alla principale conclusione ricorsuale,
mediante la quale è stato chiesto l'annullamento della decisione impugnata
ed il riconoscimento di tre quarti di rendita d’invalidità anche a partire dal
1° marzo 2017 (doc. TAF 1). Non vi è pertanto motivo per questo Tribunale
di esaminare la conclusione sussidiaria di cui al gravame. Da un lato,
l’insorgente neppure ha motivato il ricorso per quanto attiene alla
conclusione sussidiaria. Dall’altro lato, il ricorrente ha la facoltà di interporre
ricorso contro la nuova decisione resa dall’UAIE il 29 marzo 2017 e in tale
ambito fare valere e motivare una conclusione tendente all’attribuzione di
una rendita intera.
6.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento
o alla modificazione della decisione impugnata, senza che occorra
attendere la scadenza del termine per interporre un ricorso contro la nuova
decisione del 29 marzo 2017, ritenuto che detto ricorso non potrebbe che
riguardare altri motivi, neppure accennati dal ricorrente nell'ambito della
presente causa (DTF 107 V 250 consid. 3 in fine; v. anche la sentenza del
TAF C-1806/2011 del 21 luglio 2011 consid. 8). Ciò premesso, a giusto
titolo l'autorità inferiore ha peraltro segnalato al ricorrente che qualora
avesse inteso interporre ricorso contro la nuova decisione, sarebbe stato
tenuto a "conformarsi alle vie giuridiche di cui alla stessa", entro il termine
di 30 giorni dalla notificazione della medesima (doc. TAF 6).
7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
8.
A norma dell'art. 5 TS-TAF se una causa diviene priva d'oggetto, di regola
le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende
priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che
ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello
stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Tale
normativa tende innanzitutto a ricercare materialmente se possa essere
imputata a una parte la circostanza che la controversia sia divenuta priva
d'oggetto; solamente se tale circostanza non può essere imputata ad
alcuno diventano decisive le probabilità di successo del ricorso (ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2. ed., 2013, n. 4.71 e segg.). Giova altresì
rammentare che il giudice valuta sommariamente tali circostanze
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(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, n. 4.73). La norma è aperta e il giudice
dispone di un ampio margine di apprezzamento (sentenza del TF
8C_191/2015 del 2 luglio 2015 consid. 3.1 e riferimenti).
8.1. Il motivo per cui la causa in esame dinanzi a questo Tribunale diventa
priva di oggetto è essenzialmente imputabile all’autorità inferiore. Nella
presa di posizione del 17 marzo 2017, l’Ufficio AI del Cantone B._______
ha indicato che, secondo l’annotazione del medico SMR del 17 marzo
2017, la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività adeguata è da
considerarsi pari al 50% come presenza, ma con una riduzione del
rendimento del 10%. Il nuovo calcolo del grado d’invalidità (reddito da
valido e reddito da invalido per l’anno 2015, con una riduzione del 50% del
tempo e del 10% di rendimento e con un’ulteriore riduzione del 20% per
attività leggere e per attività a tempo parziale; v. doc. TAF 6) determina un
tasso d’invalidità del 62% con diritto per il ricorrente a tre quarti di rendita
d’invalidità al posto della mezza rendita stabilita con decisione del 9
gennaio 2017.
8.2. Visto l’esito della lite, non si percepiscono spese processuali (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). L'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di fr. 800.-, versato il 16
febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
8.3. Il ricorrente ha altresì diritto a delle ripetibili che, in assenza di una nota
d’onorario, sono fissate d’ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), tenuto conto del
lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante, in fr. 1'000.-. Peraltro,
le ripetibili non comprendono un supplemento IVA ai sensi dell’art. 9 cpv. 1
lett. c TS-TAF, ritenuto che l’IVA non è dovuta allorquando il ricorrente, con
domicilio all’estero, si lascia patrocinare volontariamente (cfr., fra le tante,
la sentenza del TAF C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 9.2).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La causa C-827/2017 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva
d’oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 16
febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio
sarà cresciuto in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegate: copie della
risposta al ricorso del 29 marzo 2017, della presa di posizione
dell’Ufficio AI del Cantone B._______ del 17 marzo 2017, del rapporto
del medico SMR del 17 marzo 2017 e del calcolo del grado d’invalidità)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: