B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-8282/2010
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 28 ottobre 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino svizzero nato in Italia il …, da sempre residente in
questo paese, ha formulato una domanda di rendita d'invalidità all'Amba-
sciata svizzera a Roma, il 27 aprile 2005, facendo valere un'"insufficienza
mentale dall'età neonatale". L'Ambasciata ha trasmesso la domanda
all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e-
stero (UAIE), il quale, dopo aver chiesto al richiedente di informare del
suo procedere l'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS),
ha ricevuto da quest'ultimo una conferma scritta della domanda, senza
documentazione complementare, il 9 gennaio 2006.
Una volta accertati l'affiliazione facoltativa del richiedente all'assicurazio-
ne facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, comincia-
ta il 1° aprile 1976, il suo statuto in Italia d'invalido civile al 60% nonché
l'esercizio da parte sua dell'attività di addetto alle pulizie approssimativa-
mente a metà tempo, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al proprio servizio
medico, nella persona del dott. B._______, il quale, mediante rapporto
dell'11 giugno 2007, ha in sostanza formulato, da un lato, la diagnosi di
deficit intellettivo lieve e di disturbo dell'adattamento con umore depressi-
vo, e, dall'altro lato, ha fissato una piena capacità lavorativa nell'attività di
addetto alle pulizie.
L'UAIE ha quindi messo a punto un progetto di decisione il 19 giugno
2007, prevedente il rigetto della domanda di rendita per il motivo che da-
gli atti non risulterebbe né un'incapacità permanente di guadagno, né
un'incapacità al lavoro media sufficiente di un anno, l'esercizio di un'attivi-
tà lucrativa, malgrado il danno alla salute, essendo sempre esigibile in
misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita d'invalidità svizze-
ra. Rappresentato da suo fratello …, l'assicurato si è opposto a questo
progetto, rivendicando il suo diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
Ciononostante, il 23 agosto 2007, l'UAIE ha emanato una decisione di ri-
fiuto della richiesta presentata dall'assicurato.
Contro questa decisione, sempre rappresentato da suo fratello, l'assicura-
to ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale il 25 settem-
bre 2007, chiedendo, in sostanza, di riconoscere il suo diritto ad una ren-
dita d'invalidità svizzera. Mediante sentenza del 27 aprile 2009, questo
Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la decisione
dell'UAIE, sottolineando l'impossibilità di comprendere, da un lato, il reale
influsso del deficit intellettivo lieve sulla capacità lavorativa del ricorrente,
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vista la discrepanza tra il suo lavoro come invalido civile al 60%, esercita-
to approssimativamente a metà tempo, e la valutazione di una piena ca-
pacità lavorativa per la stessa occupazione da parte del dott.
B._______, e, dall'altro lato, la natura del disturbo dell'adattamento con
umore depressivo, la sua gravità e la sua influenza sulla capacità lavora-
tiva. Gli atti sono stati perciò rinviati all'UAIE allo scopo di delucidare la si-
tuazione medica ed eseguire una perizia neuro-psichiatrica, nonché per
espletare presso il datore di lavoro gli accertamenti necessari, in partico-
lare relativi alle condizioni d'assunzione del ricorrente e d'esecuzione del-
la sua attività.
B.
L'UAIE ha quindi provveduto a mettere in opera le misure istruttorie com-
plementari indicate nella sentenza del 27 aprile 2009, procurandosi, tra gli
altri, i documenti seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 24 settembre 2009, attestante
che l'assicurato è stato ed è attivo come addetto ai servizi di pulizia pres-
so la ditta di pulizia …, a decorrere dal 1° novembre 2005, quattro ore
giornaliere dal lunedì al giovedì (50%) e cinque ore il venerdì, percepen-
do un salario di EUR 7.176 all'ora, 651.77 al mese e 9'124.78 all'anno,
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, del 5 ot-
tobre 2009, dal quale si evince, in particolare, che l'assicurato vive in uno
spazio di tre locali e che è incapace di svolgere praticamente qualsiasi
mansione casalinga,
- uno scritto dell'assicurato, del 5 ottobre 2009, al quale è stato allegato
un estratto del suo conto previdenziale italiano, emesso il 18 dicembre
2003, che certifica in particolare che l'unica occupazione svolta prima
dell'attuale attività di addetto alle pulizie presso la ditta … è stata quella,
nella stessa qualità e al 50%, presso il ristorante "…" a … dal 1992 al
2000, rapporto di lavoro terminatosi con un licenziamento per insoddisfa-
zione rispetto alla qualità dei servizi prestati dall'assicurato,
- un verbale di visita medico-collegiale in Italia, del 1° luglio 2004, in cui è
fatto stato, in sostanza, di una lieve insufficienza mentale e di una ridu-
zione permanente della capacità lavorativa pari al 60%,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa C._______,
medico dell'INPS, del 23 novembre 2009, riportante la diagnosi di ritardo
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mentale lieve e deficit di sviluppo della personalità con compromissione
della vita relazionale e depressione, l'invalidità essendo fissata al 50%.
C.
L'UAIE ha in seguito sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servi-
zio medico, nella persona del dott. D._______, il quale, mediante rappor-
to del 15 maggio 2010, ha in sostanza osservato che i disturbi dell'assi-
curato, rimasti invariati dal momento in cui sono sorti, potrebbero essere
stati causati da un incidente perinatale, che il suo quoziente intellettivo si
situa tra il 52 e il 70% della norma e che la sua incapacità lavorativa, per
qualsiasi attività, è pari ad almeno il 50% da sempre ("seit Geburt").
Il 6 luglio 2010 l'UAIE ha così approntato un progetto di decisione, con il
quale ha prospettato all'assicurato il rigetto della sua domanda, non a-
dempiendo egli le condizioni per il diritto ad una rendita d'invalidità svizze-
ra visto il suo domicilio in Italia dalla nascita, e invitandolo nel contempo a
formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni.
L'assicurato si è opposto a questo progetto con scritto del 10 agosto
2010, nel quale ha in particolare manifestato la sua incomprensione ri-
guardo al criterio del domicilio in Italia per giustificare il rifiuto dell'attribu-
zione di una rendita d'invalidità.
Nonostante le osservazioni dell'assicurato, l'UAIE ha emanato una deci-
sione, il 6 ottobre 2010, di rifiuto della domanda di rendita d'invalidità,
precisando che l'assicurazione invalidità deve determinare per ogni pre-
stazione il momento in cui il relativo diritto è sorto, che l'interessato non è
mai stato affiliato a titolo obbligatorio all'assicurazione per l'invalidità sviz-
zera, e che egli è stato assicurato a titolo facoltativo solamente dopo l'in-
sorgere del danno alla salute.
D.
Contro questa decisione, sempre rappresentato da suo fratello, l'assicura-
to ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 27 novembre
2010, chiedendo fondamentalmente che gli sia riconosciuto il diritto ad
una rendita d'invalidità a partire dalla nascita dello stesso. Egli solleva in
particolare, tra le altre cose, la questione dell'ammissibilità della nuova
motivazione proposta dall'UAIE per fondare la negazione del diritto ad
una rendita, ossia in sostanza il difetto di copertura assicurativa al mo-
mento della nascita del diritto alla rendita.
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L'UAIE ha brevemente risposto al ricorso il 31 gennaio 2011, postulando-
ne il rigetto con la conseguente conferma della decisione impugnata.
E.
Mediante decisione incidentale del 4 aprile 2011, questo Tribunale ha in-
vitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.--. Il relativo pagamento è stato effettuato il 6 aprile
2011.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
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LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
Dal profilo temporale, sono di principio applicabili le norme in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e giurisprudenza citata). Occor-
re altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato
dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali
esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa è stata resa.
3.
3.1. In concreto, il ricorrente soffre di un ritardo mentale lieve da encefa-
lopatia neonatale, di un deficit di sviluppo della personalità con compro-
missione della vita di relazione e di una depressione, la sua capacità la-
vorativa essendo stata valutata nella misura del 50% nella sua attività di
addetto alle pulizie; è pure stato precisato che egli non è autonomo
nell'esercizio di tale attività lavorativa a causa del suo deficit intellettivo
(perizia E 213 del 23 novembre 2009). Tale parere è di principio condiviso
dal medico dell'UAIE, il dott. D._______, psichiatra, nel suo rapporto del
15 maggio 2010. Chiamato a pronunciarsi in merito alla capacità lavorati-
va del ricorrente, il medico dell'UAIE sostiene infatti, alla luce delle risul-
tanze dell'istruttoria complementare effettuata dal punto di vista economi-
co, che l'incapacità lavorativa debba essere considerata del 50% almeno
da sempre ("seit Geburt").
3.2. Dall'incarto risulta inoltre, inequivocabilmente, che l'incapacità lavora-
tiva del ricorrente è pari ad almeno il 50% per qualsiasi attività, e ciò da
sempre ("seit Geburt"). Questo fatto ha potuto essere chiarito in modo
soddisfacente, e la discrepanza tra l'attività del ricorrente come invalido
civile al 60%, esercitata approssimativamente a metà tempo, e la valuta-
zione di una piena capacità lavorativa per la stessa occupazione da parte
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del dott. B._______, è stata dissipata grazie al complemento istruttorio
ordinato nella sentenza del 27 aprile 2009. Questo Tribunale non vede
quindi alcun motivo per scostarsi da tali conclusioni, tenuto conto che es-
se concordano sia con le risultanze della perizia medica dell'INPS, sia
con quelle della Commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile
(60%), e può ritenere dunque che il ricorrente presenta dalla nascita
un'invalidità di almeno il 50%.
4.
4.1. Occorre così determinare il diritto applicabile al momento dell'evento
assicurato.
Giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI (testo in vigore il 1° gennaio 1971), il diritto alla
rendita d'invalidità nasce non appena l'assicurato è incapace al guadagno
di almeno la metà in modo permanente o è ancora incapace al guadagno
di almeno la metà dopo essere stato, senza interruzione notevole, inca-
pace al lavoro della metà in media per trecentosessanta giorni. Per il me-
se in cui il diritto nasce, la rendita è pagata l'intero mese. La rendita de-
corre, al più presto, dal primo del mese susseguente a quello in cui l'assi-
curato aveva compiuto i diciotto anni (art. 29 cpv. 2 LAI, nel tenore allora
in vigore).
In concreto, il diritto del ricorrente ad una rendita d'invalidità avrebbe po-
tuto nascere al più presto il mese seguente il compimento del 18esimo anno
di età, ossia il 1° febbraio 1971. Resta pertanto da esaminare se, giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAI (testo in vigore il 1° gennaio 1971), in virtù del quale gli
svizzeri, gli stranieri e gli apolidi hanno diritto alle prestazioni se sono as-
sicurati prima dell'insorgere dell'invalidità, a tale data il ricorrente adempi-
va il requisito assicurativo.
4.2. Erano assicurate in caso d'invalidità le persone che lo erano a titolo
obbligatorio o a titolo facoltativo in conformità della legge federale del
20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [(LAVS,
RS 831.10; art. 1 e 2 LAVS e art. 1 LAI, nel tenore allora in vigore]. Obbli-
gatoriamente erano assicurate le persone fisiche con domicilio civile o
esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LAVS,
nel tenore allora in vigore). I cittadini svizzeri dimoranti all'estero, non as-
sicurati obbligatoriamente, potevano assicurarsi facoltativamente se non
avevano ancora compiuto cinquant'anni oppure, indipendentemente dalla
loro età, se avevano cessato di essere assicurati obbligatoriamente (art. 2
cpv. 1 e 2 LAVS, nel tenore allora in vigore).
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Pagina 8
4.3. Inoltre, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria o facoltativa, ave-
vano diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che,
quando l'invalidità si manifestava, avevano pagato i contributi per almeno
un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore allora in vigore). Avevano di-
ritto ad una rendita straordinaria i cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e
legittimati alla rendita, che non potevano pretendere una rendita ordinaria
o la cui rendita ordinaria era inferiore a quella straordinaria, le disposizioni
della LAVS applicandosi per analogia (art. 39 cpv. 1 LAI, nel tenore allora
in vigore).
4.4. In concreto, dall'incarto si evince che al momento dell'evento assicu-
rato, il 1° febbraio 1971, il ricorrente era domiciliato in Italia e ciò dalla na-
scita, non aveva mai svolto in Svizzera alcuna attività lucrativa e non era
pertanto assicurato obbligatoriamente all'AVS/AI. Oltre a ciò, l'incarto rive-
la che il ricorrente ha aderito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità solamente a partire dal 1° aprile 1976, ossia dopo
il 1° febbraio 1971. Non essendo assicurato prima dell'evento assicurato
e non avendo versato contributi all'AVS/AI per almeno un anno, egli non
aveva e non ha diritto ad alcuna rendita d'invalidità ordinaria (art. 1, 6 cpv.
1, 29 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 1 cpv. 1 lett. a e b LAVS,
testi in vigore il 1° febbraio 1971)). Visto che il ricorrente non era e, del
resto, non è mai stato domiciliato in Svizzera, non sussisteva nemmeno
alcun diritto ad una rendita d'invalidità straordinaria (art. 39 cpv. 1 LAI).
In conclusione, è quindi assodato che il ricorrente, al momento della na-
scita del diritto ad una rendita d'invalidità, ossia il 1° febbraio 1971, non
adempiva il requisito assicurativo e non aveva pertanto diritto ad alcuna
prestazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Nulla cambia a
questo proposito il fatto che, nell'ambito della prima procedura di ricorso,
questo Tribunale abbia considerato che il ricorrente adempiva la condi-
zione della durata minima di contribuzione (vedi consid. 8 in fine della
sentenza del 27 febbraio 2009). In effetti, tale conclusione resta tuttora
valida, benché la data dell'evento assicurato, ossia il 1° febbraio 1971, sia
stata fissata solamente nell'ambito della seconda procedura. Ora, con-
formemente alla giurisprudenza, il diritto applicabile è quello in vigore a
tale data (cfr. consid. 2) e, giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 1971 (cfr. consid. 4.3), occorreva essere assicurati e aver
pagato i contributi per almeno un anno intero al momento del manifestarsi
dell'invalidità. Ciò che nel presente caso, come si è visto, non è dato.
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Pagina 9
5.
5.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi
risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n°
1408/71). Giusta l'art. 10 del Regolamento n° 1408/71 par. 1, salvo dispo-
sizioni contrarie, le prestazioni in denaro in particolare per invalidità, vec-
chiaia o ai superstiti, acquisiti in base alla legislazione di uno o più stati
Membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospen-
sione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede
nel territorio di uno stato membro diverso da quello nel quale si trova l'isti-
tuzione debitrice.
5.2. È necessario pertanto esaminare se, al momento dell'entrata in vigo-
re dell'ALC, il ricorrente poteva far valere il suo diritto ad una rendita stra-
ordinaria d'invalidità tenuto conto del suo domicilio in un Paese della Co-
munità europea (cfr. Bollettino AVS n°132 dell'Ufficio federale delle assi-
curazioni sociali).
Giusta l'art. 42 LAVS, testo in vigore dal 1° gennaio 1997 (10a revisione
dell'AVS), hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri, con
domicilio e dimora in Svizzera, che possono far valere lo stesso numero
di anni di assicurazione della loro classe di età, ma non possono preten-
dere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contri-
buti durante un anno intero almeno prima del sorgere del diritto alla rendi-
ta.
5.3. In concreto, indipendentemente dal suo domicilio, il ricorrente non è
stato assicurato all'AVS/AI obbligatoria o facoltativa dal 1° gennaio
dell'anno che segue il compimento dei venti anni, ossia il 1° gennaio
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1974, visto che egli ha aderito all'assicurazione AVS/AI facoltativa solo a
partire dal 1° aprile 1976. Egli non può pertanto far valere lo stesso nu-
mero di anni di assicurazione della sua classe di età (cfr., a questo pro-
posito, DTF 131 V 390 consid. 5 a 7) e non ha dunque diritto ad una ren-
dita straordinaria neppure a partire dal 1° giugno 2002, data dell'entrata in
vigore dell'ALC.
6.
Di conseguenza, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
7.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura
che vede il ricorrente soccombere, le spese processuali di Fr. 400.- sono
poste a carico di quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso
ammontare, versato il 6 aprile 2011.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente in-
dennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 6 aprile
2011.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: