Corte II I
C-8302/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Ruth Beutler,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Daniel Ponti,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata in Svizzera.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8302/2007
Fatti:
A.
Con decisione del 17 dicembre 1999 l'Ufficio della manodopera estera
di Bellinzona ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di
dimora temporaneo interposta da A._______, cittadino italiano,
residente a Campione d'Italia, nato il .... A partire dal 2 marzo 2001
egli ha ottenuto un permesso per confinanti "G".
Il 26 agosto 2001, l'interessato si è unito in matrimonio a Roma e,
secondo il decreto del Tribunale ordinario di Como, si è separato il 19
novembre 2002.
A partire dal 12 settembre 2003, egli è stato posto al beneficio di un
permesso di dimora "B" CE/AELS.
B.
Con sentenza del 5 gennaio 2007, la Corte delle Assise criminali di
Lugano ha dichiarato A._______, autore colpevole di infrazione
aggravata e di contravvenzione ripetuta alla legge federale del 3 otto-
bre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS
812.121), condannandolo ad una pena detentiva di 2 anni, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. La sentenza, non
impugnata, è cresciuta in giudicato.
C.
In seguito alla condanna, con decisione del 9 maggio 2007 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha revocato
all'interessato il permesso di dimora "B" CE/AELS. La decisione non
ha potuto essere notificata ed è stata ritornata al mittente con la
menzione "partito senza lasciare indirizzo".
Dal rapporto d'esecuzione del 23 luglio 2007 della Polizia cantonale è
emerso che nel frattempo l'interessato aveva cambiato domicilio, ma
che da diverso tempo risultava essere irreperibile e che probabilmente
si trovava a Roma, non potendo tuttavia accertare se si trovasse in
Italia per un periodo temporaneo o definitivamente.
In data 7 agosto 2007 è stata emanata una nuova decisione, inviata al
nuovo recapito dell'interessato nel comune di Balerna; tale invio è
stato altresì ritornato al mittente.
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Dopo ulteriori accertamenti ed in seguito allo scritto dell'interessato
del 17 ottobre 2007 è risultato che egli si era in effetti trasferito a
Roma, omettendo di notificare la sua partenza dalla Svizzera.
D.
Mediante decisione del 20 agosto 2007 l'Ufficio federale della
migrazione (UFM) ha pronunciato un divieto d'entrata nei confronti di
A._______ valido fino al 19 agosto 2012 motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (contravvenzione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di ordine e di
sicurezza pubblici."
L'autorità di prima istanza ha altresì tolto l'effetto sospensivo al ricor-
so.
Tale decisione è stata notificata brevi manu all'interessato stesso il 7
novembre 2007.
E.
In data 6 dicembre 2007, A._______, agendo per il tramite del suo pa-
trocinatore, è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone
l'annullamento. Egli ha richiesto inoltre la restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso e la concessione del gratuito patrocinio. Nell'atto
ricorsuale, egli ha rilevato in particolare come la decisione impugnata
non fosse proporzionale allo scopo perseguito. Sulla base della
sentenza del 5 gennaio 2007, il ricorrente ha sottolineato che il giudice
penale ha pronunciato una prognosi favorevole e rilevato la
collaborazione al limite del sincero pentimento nonché la circostanza
che egli, incensurato fino alla summenzionata condanna, dopo la
scarcerazione avvenuta il 19 luglio 2006, aveva immediatamente
ritrovato un lavoro e aveva abbandonato il consumo di cocaina. Oltre a
ciò egli si è prevalso del fatto che, come appurato dalla Corte delle
assise criminali di Lugano, il suo rischio di recidiva fosse divenuto
praticamente nullo, siccome il consumo di cocaina ed il commercio ed
esso legato erano cessati dopo la sua scarcerazione. L'insorgente ha
poi affermato come lo scopo della decisione impugnata fosse già stato
raggiunto mediante rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Infine egli ha dichiarato di essere rimasto vittima di un grave incidente
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stradale in data 7 aprile 2007, che gli avrebbe cagionato importanti
lesioni alla schiena, alla spalla e al braccio destri.
F.
Con decisione incidentale del 18 dicembre 2007, il Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto l'istanza
tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo, accogliendo, con de-
cisione incidentale del 14 gennaio 2008, la domanda di gratuito patro-
cinio.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso, con preavviso del 10 mar-
zo 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di pri-
me cure ha in primo luogo rilevato che la condotta tenuta
dall'interessato ha comportato la condanna del 5 gennaio 2007 per
infrazione aggravata e contravvenzione ripetuta alla LStup ed ha
precisato che, nonostante l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno
1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC, RS 0.142.112.681), il contestato provvedimento
amministrativo nei suoi confronti era da ritenere giustificato. L'UFM ha
rilevato che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) ha
riconosciuto un certo margine d'apprezzamento alle competenti auto-
rità nazionali in materia di sicurezza e ordine pubblico e che dopo
attenta ponderazione degli interessi in questione, quello pubblico
all'allontanamento dal territorio elvetico del ricorrente sarebbe
prevalso sull'interesse privato di quest'ultimo a farvi rientro.
H.
Invitato a prendere posizione su detto preavviso, con replica del 14
aprile 2008, l'interessato ha ripreso sostanzialmente gli argomenti svi-
luppati nel suo gravame.
I.
Con duplica del 16 maggio 2008, l'autorità di prime cure si è riconfer-
mata nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto, precisando infine
come il rischio di recidiva non avrebbe potuto essere totalmente esclu-
so.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, che nella presente
fattispecie, giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale
federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125
LStr in relazione con il suo allegato 2 (art. 125), cifra I. Giusta l'art. 126
cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimane
tuttavia applicabile il diritto previgente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2).
La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore
della LStr; per l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve
pertanto riferire alla normativa precedente, segnatamente all'art. 13
cpv. 1 LDDS, come altresì alle corrispondenti disposizioni di
applicazione.
In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle do-
mande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio
2008, è retta dal nuovo diritto.
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3.
3.1 Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applica-
zione dell'art. 13 cpv. 1 1a frase LDDS, secondo cui l'autorità federale
può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa nor-
ma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai
loro familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a
LDDS). A._______ è cittadino italiano, pertanto nella valutazione della
presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.
3.2 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa sempli-
ce presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non
può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo.
Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto
può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma
dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2
ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).
3.3 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere inter-
pretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adot-
tati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica si-
curezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessa-
to costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effet-
tiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della so-
cietà (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II
215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31
maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della
CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999,
punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag.
1-11, punti 23 e 25).
3.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art.
3 par.1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie
fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
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esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva
64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente
se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un
comportamento personale costituente una minaccia attuale per
l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico,
i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si
sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale
per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso
che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia
per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato
consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del
6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio
1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate
Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).
3.5 L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la perso-
na soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infra-
zioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento.
Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circola-
zione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso
troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che
tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particola-
re, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così
come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della
collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze
quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493
consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenze del Tribunale federale
2C_520/2008 del 3 aprile 2009 consid. 3.2 e 2C_375/2007
dell'8 novembre 2007 consid. 3).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame
deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla
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Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il
principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3). Detto
principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a
raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si
scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre
parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito
e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).
4.
4.1 Nel caso di specie, con sentenza del 5 gennaio 2007, la Corte
delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto A._______ autore
colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione ripetuta alla
LStup, condannandolo alla pena detentiva di due anni, pena sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.
4.2 Come emerso dalla decisione impugnata e in particolare dagli atti
penali, il ricorrente è stato condannato per avere, senza essere
autorizzato, dal novembre 2004 a metà maggio 2006, a Melano,
Maroggia, Melide, Campione d'Italia ed in altre località non meglio
precisate, agendo singolarmente e in correità con terzi, venduto o
procurato a terzi circa 800 grammi di cocaina nonché ceduto
gratuitamente circa 60/65 grammi di cocaina, e per avere senza
essere autorizzato, da settembre/ottobre 2004 a maggio 2006, a
Maroggia, Melano Morcote ed altre località non meglio precisate, in
più occasioni, consumato circa 230 grammi di cocaina e detenuto al
momento dell'arresto un misto di cocaina ed eroina.
Da quanto precede risulta che il ricorrente si è reso colpevole di reati
in un campo – quello del traffico di sostanze stupefacenti – parti-
colarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi
è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid.
2c). Il comportamento assunto dall'interessato rappresenta pertanto un
pericolo serio per un interesse fondamentale della società, come la
lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per
un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. In altre parole,
la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della
droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante
che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri
coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004
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del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007
consid. 4.1).
5.
Resta ora da stabilire se il provvedimento amministrativo emanato nei
confronti del ricorrente è conforme all'ALC, ossia se il comportamento
personale del ricorrente costituisce una minaccia attuale, effettiva e
concreta all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi
di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC.
5.1 Nella presente fattispecie, i giudici penali hanno riconosciuto al
ricorrente delle circostanze attenuanti, mitigandone quindi la
responsabilità e formulando, sulla base del profilo soggettivo, una
prognosi tendenzialmente favorevole nei suoi confronti, nonostante la
notevole gravità oggettiva dei reati. In particolare, essi hanno ritenuto
in favore dell'interessato il fatto che egli ha pienamente confessato i
propri reati nell'ambito della droga collaborando con gli inquirenti sino
ai limiti del sincero pentimento. L'interessato ha giustificando il proprio
agire in parte con l'esigenza di far fronte all'onere causato dai suoi
consumi di cocaina, e dall'altro con le pressioni causategli da un
ambiente di lavoro negativo, in cui veniva con frequenza sollecitato
dagli avventori del locale notturno affinché procurasse loro lo
stupefacente, per il che egli non ha saputo dire di no, anche nell'ottica
di favorire il buon andamento del locale. Egli non ha tratto alcun
profitto dalle vendite di cocaina, potendo con ciò unicamente garantire,
e nemmeno totalmente, il proprio personale consumo. Egli era inoltre
da considerare consumatore al punto da dover essere ritenuto in stato
di almeno lieve scemata imputabilità. Incensurato sino alla suddetta
condanna, il ricorrente ha poi dimostrato mediante reinserimento
immediato nel mondo del lavoro di aver abbandonato l'ambiente dei
locali notturni e di avere cessato ogni consumo di droga. Attualmente
egli è iscritto all'albo degli artigiani di Roma. Dall'estratto del casellario
giudiziale italiano del 23 aprile 2009 prodotto dall'interessato risulta
infine che non ha interessato le autorità giudiziarie italiane, fatto
quest'ultimo constatato altresì dalla domanda d'estratto del casellario
giudiziale richiesto il 13 maggio 2009 dall'Ufficio federale di giustizia
alla corrispondente autorità italiana competente in ambito.
5.2 Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al
principio della libera circolazione non sono più adempiuti. Sebbene il
lasso di tempo trascorso dai fatti commessi tra il novembre 2004 e la
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metà di maggio 2006 risulta essere relativamente breve si evince dagli
atti in causa che l'interessato si è integrato rapidamente nel mondo
lavorativo, nonostante il grave incidente stradale subito il 7 aprile 2007,
che gli ha causato gravi problemi alla schiena. Oltre a ciò egli non ha
più dato adito a lagnanza alcuna. Si constata inoltre che l'interessato
non ha precedenti penali di modo che il pericolo di recidiva risulta
essere minimo. Ne discende che il ricorrente non rappresenta più una
minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse
fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di
ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008).
6.
Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione del 20 agosto 2007
dell'UFM è annullata con effetto immediato.
7.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
63 cpv. 1 PA e contrario).
8.
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità
di ricorso, se accoglie il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a
domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese proces-
suali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. Te-
nuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua dif-
ficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi
degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'in-
dennità di Fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Pertanto la
domanda di gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che il divieto d'entrata del 20 agosto
2007 deve essere annullato con effetto immediato.
2.
Non si prelevano pertanto spese processuali.
3.
Al ricorrente viene assegnata un'indennità di Fr. 1'200.- a titolo di
spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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