Corte II I
C-8308/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera
concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8308/2008
Fatti:
A.
In data 16 marzo 2007, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) ha emesso nei confronti di C._______, cittadina iraniana, una
decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Avverso
tale decisione A._______, residente a Lugano/TI, ha interposto
ricorso, il quale è stato ritirato il 13 aprile 2007 e la causa stralciata dai
ruoli con decisione emanata il 17 aprile 2007 dal Tribunale
amministrativo federale.
B.
In data 22 ottobre 2008, B._______, cittadina iraniana nata il ..., madre
della summenzionata richiedente, ha presentato una domanda di visto
per la Svizzera presso la Rappresentanza di Svizzera a Teheran al fine
di rendere visita a A._______, cugino del marito. Alla domanda di visto
la richiedente ha allegato l'invito scritto dell'ospitante del 15 settembre
2008, nel quale quest'ultimo dichiarava di portarsi garante per ogni
necessità nonché per l'uscita dalla Svizzera entro i termini stabiliti.
Tale domanda è quindi stata trasmessa in data 3 novembre dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione dal canton Ticino all'UFM
per decisione.
C.
Con decisione del 3 dicembre 2008 l'UFM ha respinto la richiesta. In
sostanza l'UFM ha motivato la propria decisione affermando che la
partenza della richiedente dalla Svizzera non poteva essere
considerata come sufficientemente assicurata tenuto conto della
situazione socioeconomica prevalente in Iran. L'autorità di prime cure
ha poi asserito che non si poteva escludere che una volta giunta nel
nostro Paese, la richiedente non avesse tentato di rimanervi
durevolmente con la speranza di trovarvi, dapprima per lei e
ulteriormente per la sua famiglia, una sistemazione migliore di quella
conosciuta nel suo Paese d'origine. Infine l'UFM ha precisato che la
richiedente non poteva avvalersi di legami professionali stretti con il
suo Paese d'origine e che non erano stato addotti in sede di ricorso
motivi impellenti atti a consentire un esito favorevole all'istanza.
D.
In data 23 dicembre 2008, A._______ è insorto avverso la precitata
decisione dinanzi alla scrivente autorità, postulando il rilascio di
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un'autorizzazione d'entrata in Svizzera in favore di B._______. In
sostanza egli ha affermato che nonostante la situazione
socioeconomica prevalente in Iran, la richiedente è una persona più
che benestante. Egli ha inoltre asserito che essa non ha la necessità
di lavorare, visto che il marito esercita la professione di medico. Infine
l'istante ha dichiarato che, vivendo assieme alla sua famiglia, cioè al
marito e ai due figli, l'interessata non avrebbe avuto l'intenzione di
lasciarli, sottolineando che sia la richiedente che l'ospitante sarebbero
stati disposti a dare qualsiasi garanzia per l'uscita dal territorio elvetico
entro i termini prestabiliti.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 17 marzo 2009, l'autorità di prime cure ha postulato la reiezione
del gravame. In particolare l'UFM ha affermato che ai sensi dell'art. 17
cpv. 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
(CAS) determinate persone o categorie di persone sono soggette a
consultazione e che in concreto la consultazione aveva dato esito
negativo e pertanto non vi sarebbero state obiezioni al rilascio di un
visto di Schengen. L'UFM ha tuttavia rilevato che le ulteriori condizioni
rimanevano invariate, in particolare le condizioni d'entrata. Per entrare
nello spazio Schengen, ogni straniero deve offrire garanzia che partirà
da tale stato entro i termini previsti ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Sulla
base di queste condizioni l'autorità di prime cure ha reputato che
l'uscita della richiedente dalla Svizzera entro i termini stabiliti non era
assicurata, tenuto conto in particolare della situazione socioeconomica
dell'Iran. Essa ha poi sottolineato che non era possibile escludere che
l'interessata non tenti di prolungare il proprio soggiorno, nonostante il
marito e i figli fossero all'estero. Infine l'UFM ha precisato che non
sono stati addotti motivi impellenti atti a giustificare il rilascio del
postulato visto, nonostante le garanzie dell'ospitante.
F.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
17 aprile 2009, il ricorrente ha ribadito in sostanza quanto già
menzionato nell'atto di ricorso ed ha allegato un atto notarile di
impegno a lasciare la Svizzera entro i termini previsti.
G.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del
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25 maggio 2009 l'UFM ha riconfermato le sue argomentazioni di fatto
e di diritto, aggiungendo infine che, nonostante l'impegno formale della
richiedente a lasciare la Svizzera, essa sarebbe comunque rimasta
libera della proprie decisioni.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art.
37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA.
1.3 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(art. 50-52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA il ricorrente può invocare davanti al Tribunale la
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi-
camente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autori-
tà cantonale non abbia giudicato quale autorità di ricorso. Il Tribunale
applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è
vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA).
Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al mo-
mento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28
marzo 2003 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215).
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3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Pertanto, l'autorità non può accogliere tutti gli
stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno
di corta durata che per un soggiorno di lunga durata e può dunque
applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza recente del
Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri, Rivista di diritto
amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p. 287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rila-
scio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo di-
ritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore
dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (Codice fron-
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tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal Codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 LStr. La pratica e la giurisprudenza
relative a quest'ultima disposizione possono pertanto essere applicate
nella specie (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza
del Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009
consid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra le cit-
tadine e i cittadini dei paesi terzi a seconda dell'obbligo del visto. Tenu-
to conto che B._______ è una cittadina iraniana, è sottomessa
all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine della richiedente.
7.2 Nel 2007, il PIL pro capite in Iran corrispondeva a 4'014 USD (cfr.
Rappresentanze > Asia >
Iran > Dati salienti, visitato il 10 agosto 2009). I problemi con cui la Re-
pubblica islamica dell'Iran è a tutt'ora confrontata sono principalmente
l'elevato tasso d'inflazione, la disoccupazione e la povertà (cfr.
> Home > Countries > Middle East und North Afri-
ca > Iran > Overview > Country Brief, visitato il 10 agosto 2009).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica di questo Stato e del fatto che la predisposizione a lasciare il
proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti
sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al ri-
schio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio
Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Cio-
nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei
fatti eccessivamente generalizzata. L'autorità inferiore deve per tanto
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esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare
gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una pro-
gnosi favorevole per una partenza dalla Svizzera entro i termini stabili-
ti.
8.
Il ricorrente ha fatto valere che la richiedente non ha alcun interesse a
rimanere più a lungo in Svizzera di quanto verrebbe stabilito, siccome i
famigliari ad essa più vicini, quali il marito e i figli, vivono in Iran. Egli
ha poi aggiunto che l'interessata è più che benestante e non ne-
cessita di lavorare, considerato inoltre il fatto che il marito esercita la
professione di medico.
Alla luce dei fatti non emergono obblighi di carattere professionale o
famigliare vincolanti al proprio Paese, i quali potrebbero ostacolare
concretamente un'eventuale emigrazione. Le dichiarazioni del ricorren-
te in merito alla situazione personale dell'interessata non sono attesta-
te da mezzi di prova; queste rimangono pertanto delle mere afferma-
zioni di fatto. Dagli atti di causa infatti non emerge ad esempio quale
sia il reddito del marito della richiedente e non è dimostrato con pezze
giustificative appropriate quanto affermato in merito alla buona situa-
zione economica dell'interessata. Oltre a ciò non si evincono dagli atti
di ricorso dati relativi ai figli. Viste le disparità socioeconomiche tra i
due Paesi e tenuto conto che dagli atti non emergono vincoli sufficienti
atti ad ostacolare un'eventuale emigrazione in Svizzera, il Tribunale è
giunto alla conclusione che l'uscita entro i termini prestabiliti non è ga-
rantita.
Si rammenta inoltre che l'esperienza ha a più riprese dimostrato che
anche in presenza di obblighi tra familiari, quali coniugi o figli, l'uscita
dalla Svizzera entro i termini stabiliti non è assicurata. In concreto vi-
sto che l'interessata non ha nessun obbligo particolare, a maggior ra-
gione si può ritenere che l'uscita dalla Svizzera entro i termini presta-
biliti non è garantita.
9.
Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla
base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro
i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente
garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le dichiara-
zioni fornite dal ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese
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cagionate dal soggiorno auspicato nonché le assicurazioni dell'invitato
secondo le quali avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non
sono tali da impedire al richiedente, una volta sul territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005).
L'esperienza ha infatti a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitan-
te, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effet-
ti giuridici che, in mancanza di elementi concreti attestanti la volontà di
uscire dal territorio elvetico, non sono sufficienti ad assicurare la par-
tenza di un cittadino straniero entro i termini stabiliti (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-722/2008 del 13 giugno 2008).
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 3 dicembre 2008 non ha vio-
lato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo pagato in
data 3 febbraio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione (per informazione, incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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