Corte II I
C-8342/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a g g i o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli,
cancelliera Paola Carcano.
L._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione
dell'8 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione su opposizione dell'8 novembre 2007 la Cassa
svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l'opposizione inoltrata
l'11 settembre 2007 dal cittadino canadese L._______, nato il ______,
contro la decisione dell'8 agosto 2007 che dichiarava irricevibile la
domanda di una rendita di vecchiaia presentata il 18 maggio 2006
poiché l'assicurato, nonostante le diffide del 23 maggio e del 25
giugno 2007, non aveva prodotto un documento ufficiale, richiesto
dall'Autorità inferiore con scritti del 13 marzo e 16 aprile 2007, dal
quale risultasse la data di nascita dell'ex-coniuge necessaria ai fini di
procedere al calcolo della prestazione dovuta in caso di divorzio
(rispettivamente, all'eventuale procedura di splitting),
che, in data 4 dicembre 2007, l'assicurato ha inviato alla scrivente
Autorità un estratto dell'atto di nascita concernente la ex-coniuge e,
con scritto del 9 gennaio 2008, ha regolarizzato il ricorso, così come
richiesto dalla scrivente Autorità con decisione incidentale del 21
dicembre 2007,
che, preso atto della documentazione prodotta dall'assicurato in sede
di gravame comprovante la data di nascita dell'ex-coniuge, la CSC ha
proposto, nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 marzo 2008, di
annullare la decisione dell'8 agosto 2007 e la decisione su
opposizione dell'8 novembre 2007 e di ritornare l'incarto al fine di
procedere nuovamente all'istruzione dell'incarto e di rendere una
nuova decisione iniziale in sostituzione della decisione iniziale dell'8
novembre 2007,
che, con ordinanza del 25 marzo 2008, il Tribunale amministrativo
federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio
giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze
di ricusa,
che con scritto del 12 aprile 2008 pervenuto alla scrivente Autorità il
21 aprile successivo, il ricorrente ha chiesto quali altri documenti
fossero necessari ai fini dell'evasione della pratica in oggetto,
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro
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le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle
autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
che in particolare le decisioni della CSC in materia di assicurazione
per la vecchiaia ed i superstiti possono essere contestate davanti al
Tribunale amministrativo conformemente all'art. 85biscpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAVS, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA): il gravame è dunque ricevibile,
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente
rilevato dalla CSC, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi
trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),
che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi
per non aderire alla proposta della CSC affinchè proceda nuovamente
all'istruzione dell'incarto e renda una nuova decisione in merito alla
richiesta di rendita di vecchiaia,
che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso
che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata alla CSC in
virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA,
che non vengono prelevate spese processuali e non si assegnano
ripetibili (combinato disposto art. 63 cpv. 1 ed art. 64 cpv. 1 a contrario
PA).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione
su opposizione dell'8 novembre 2007, l'incarto è rinviato alla Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra, affinchè proceda nuovamente
all'istruzione dell'incarto ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione die mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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