Corte II I
C-8407/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione del
4 ottobre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8407/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera per diversi periodi dal 1962 al 1965, versando i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 1 a 4).
Il 18 giugno 2007 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale, una domanda per l'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5 a 16).
Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato
concernente i contributi AVS (doc. 1 a 4 e 17 a 24), la CSC ha
emanato una decisione il 3 agosto 2007, con la quale ha riconosciuto
all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 54.-
al mese, dal 1° settembre 2007, sulla base di una durata di
contribuzione di due anni e dieci mesi (due mesi nel 1962, dieci mesi
nel 1963 e undici mesi nel 1964, rispettivamente nel 1965), calcolata
secondo le "Tabelle per la determinazione della durata di
contribuzione presumibile negli anni 1948-1968" (Tabelle), edite
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e di un reddito annuo
medio determinante di Fr. 17'238.-, e in applicazione della scala delle
rendite 2 (doc. 25 a 34).
B.
Il 27 agosto 2007 l'assicurato ha formulato opposizione contro questa
decisione, chiedendo di procedere ad un nuovo calcolo del periodo
contributivo per il 1962, ed ha allegato copie di diverse buste paga
relative all'anno in questione (doc. 36 a 51).
Il 4 ottobre 2007 la CSC ha respinto l'opposizione, per il motivo che le
buste paga relative al 1962, prodotte dall'assicurato, non contengono
l'indicazione dell'ex datore di lavoro (doc. 54).
C.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 23 novembre 2007,
chiedendo il riesame del periodo contributivo, in particolare per il
1962, e indicando che egli era assicurato, a quel tempo, presso la
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"KBV Krankenkasse" a (...).
La CSC ha risposto il 23 gennaio 2008, proponendo la conferma della
decisione impugnata e il conseguente rigetto del ricorso.
Dopo la risposta non sono più intervenuti ulteriori scambi di allegati.
D.
Con decisione incidentale del 13 marzo 2008, il Tribunale
amministrativo federale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Un
versamento di fr. 288.- è stato effettuato l'8 maggio 2008.
Il 19 agosto 2008 il Tribunale ha invitato il ricorrente, entro un termine
di venti giorni, a trasmettere le buste paga del 1962 con l'indicazione
dell'ex datore di lavoro e, se ancora in suo possesso, copia del
permesso di lavoro. Non avendo ricevuto nessuna risposta, il Tribunale
ha nuovamente sollecitato il ricorrente, il 13 ottobre 2008, a produrre i
detti documenti. Anche questo sollecito è rimasto senza riscontro.
E.
Il 7 luglio 2009 il Tribunale ha chiesto all'Ufficio controllo abitanti del
comune di (...) se e quando il ricorrente ha risieduto in quella località.
Il giorno seguente l'Ufficio ha comunicato che il ricorrente ha
soggiornato a (...), verosimilmente con permesso A (stagionale), nel
1962, dall'8 marzo al 15 dicembre, nel 1963, dal 15 gennaio al 20
dicembre, nel 1964, dal 3 febbraio al 10 dicembre, e nel 1965, dal 18
gennaio al 10 dicembre, ed ha indicato i due datori presso i quali il
ricorrente ha lavorato, ossia la ditta "G._______" e la ditta
Ga._______, entrambe a (...).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate
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le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono
essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale,
conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre
1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte
della LAVS, sempre che la presente legge non preveda
espressamente una deroga.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
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574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità
nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede
nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del
21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta la durata del periodo di contribuzione AVS per il
1962, ritenuta nella decisione impugnata.
4.
4.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
4.2 Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni
compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di
certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre
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servirsi esclusivamente delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V
7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al
1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi.
4.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto
del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è
stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto
individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento
assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o
debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una
rettifica qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di
lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o
che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti
hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a
carico esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130
V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la
durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo
cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento
assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
4.4 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato
che nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al
beneficio di un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale),
occorre ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H
94/84 del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è
assimilato a domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice
civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da
ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del
permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale (A) solo
le Tabelle sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
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4.5 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima
autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto
come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la
durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario,
presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e,
se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze inedite del 21 agosto 2001 (H
161/01), 25 settembre 2001 (H 163/01) e 26 aprile 2002 (H 336/01).
5.
5.1 In concreto, la differenza di durata contributiva AVS fatta valere dal
ricorrente per il 1962 è da ascrivere al fatto che la CSC ha applicato le
Tabelle, confermando questo modo di procedere con la decisione su
opposizione del 4 ottobre 2007, dopo la produzione da parte del
ricorrente di buste paga senza l'indicazione del datore di lavoro.
5.2 Nel quadro della presente procedura, il Tribunale amministrativo
federale ha eseguito un complemento d'istruttoria per appurare se e
quando il ricorrente ha soggiornato a (...) e con quale permesso.
L'Ufficio controlli abitanti di questo comune ha attestato che il
ricorrente ha risieduto in questa località nel 1962, dall'8 marzo al 15
dicembre, nel 1963, dal 15 gennaio al 20 dicembre, nel 1964, dal 3
febbraio al 10 dicembre, e nel 1965, dal 18 gennaio al 15 dicembre.
L'Ufficio non ha però potuto indicare con quale permesso, formulando
l'ipotesi che si trattasse di un permesso A (stagionale), ma ha tuttavia
potuto riferire i nomi dei due datori di lavoro presso i quali il ricorrente
ha svolto un'attività lucrativa, in particolare nel 1962.
Di conseguenza, fondandosi sulle indicazioni del comune di (...),
concernenti il datore di lavoro per il 1962, ossia la ditta "G._______", e
sulle buste paga prodotte dal ricorrente per lo stesso anno, come pure,
se possibile, dopo avere svolto un'ulteriore inchiesta presso tale ditta,
la CSC dovrà ricalcolare il periodo contributivo per il detto anno e, di
conseguenza, la durata totale di contribuzione, nonché l'ammontare
della rendita spettante al ricorrente.
6.
Visto quanto precede, è doveroso accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto alla CSC, affinché
proceda ai sensi del considerando 5 in fine.
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7.
Non sono prelevate spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS) e
l'anticipo di Fr. 288.-, versato dal ricorrente l'8 maggio 2008, gli è
retrocesso.
Conformemente all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
In concreto, non si assegnano indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione della
CSC, del 4 ottobre 2007, è annullata.
2.
Gli atti sono rinviati alla CSC affinché proceda conformemente a
quanto esposto ai considerandi 5 e 6.
3.
Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato
l'anticipo di Fr. 288.-, versato l'8 maggio 2008.
4.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
5.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata/AR, con allegata copia della risposta
dell'Ufficio controllo abitanti del comune di (...), del 7 luglio 2009);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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