B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-842/2012
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella
postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 4 gennaio 2012).
C-842/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1987 al
1991 e a partire dal 2002 (frontaliere) nel settore edile in qualità di mura-
tore. In data 26 giugno 2005, il nominato ha subito un'aggressione che gli
ha causato una frattura del setto nasale, diverse escoriazioni, distorsione
della spalla, ginocchio, gamba e caviglia a sinistra. Assistito dall'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA),
A._______ ha ripreso il lavoro a tempo parziale il 22 agosto 2005. In se-
guito al riscontro di problemi vestibolari, l'INSAI/SUVA ha escluso la pos-
sibilità di lavorare sui ponteggi dal 22 agosto 2005 (doc. 19). Egli ha co-
munque continuato a lavorare (evitando le situazioni sopra descritte) fino
al 28 aprile 2006 (doc. 19). Il 28 aprile 2006 (sera), A._______, a causa di
una disputa di vicinato, riporta contusioni multiple (cosce, braccia, addo-
me), una ferita lacero-contusa al ginocchio e gomito sinistro. L'interessato
non ha più ripreso un'attività lucrativa di nessun genere (doc. 19).
B.
In data 9 agosto 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 14). Nell'ambito dell'istruttoria, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, com-
petente per esaminare sul merito la richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto
INSAI/SUVA.
Da questo incarto (doc. 20) si possono ricordare i seguenti documenti di
un certo rilievo (dopo il 2005), tenendo pur presente che l'assicurato ha
fatto appello alle prestazioni dell'assicuratore infortuni già prima dell'even-
to del giugno 2005 per problemi minori (vene varicose a sinistra in seguito
a ferita con una bacchetta di armatura nel 2002; rottura del menisco me-
diale al ginocchio destro nel 2003):
- rapporto del 23 novembre 2005 del Dott. Karau, neurologo, circa le con-
seguenze dell'infortunio del 26 giugno 2005, che conferma la piena capa-
cità di lavoro del paziente, salvo per le attività su scale e ponteggi a cau-
sa del problema vestibolare;
- rapporto dell'otorinolaringoiatra (ORL) del Dott. Pellanda del 20 gennaio
2006, dove si conferma il problema vestibolare e l'impossibilità di lavorare
su ponteggi, nonché la presenza di problemi di apnee del sonno;
C-842/2012
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- rapporto di pronto soccorso del 28 aprile 2006 dell'ospedale di Luino in
merito alle prestazioni fornite in esito alla seconda aggressione;
- rapporto de Dott. Camboni (psichiatra, Luino) del 9 maggio 2006 che
segnala una sintomatologia ansio-depressiva in trattamento;
- rapporto del Dott. Enrico, ortopedico, del 23 agosto 2006 che ricorda gli
esiti dei due infortuni;
- relazione del 4 settembre 2006 della Clinica romanda di riabilitazione
(degenza dal 12 luglio al 9 agosto 2006 a carico dell'INSAI/SUVA) conte-
nente diversi referti specialistici: si conferma la presenza di iporiflessia
vestibolare bilaterale, assenza di una vera sindrome delle apnee notturne
da imputare al trauma nasale, presenza di una cefalea tensiva, assenza
di disturbi psicopatologici maggiori, tuttavia si riscontrano segni di un so-
vraccarico psicogeno;
- perizia ORL del Dott. Glück del 22 febbraio 2007 a carico dell'IN-
SAI/SUVA, il quale constata un disturbo vestibolare periferico soprattutto
a sinistra che causerebbe un'impossibilità di riprendere il lavoro di operaio
edile, ma a certe condizioni vi sarebbe una capacità totale in ambito di at-
tività sostitutive non pesanti, non pericolose;
- rapporto di esame psichiatrico del 5 giugno 2007 del Dott. Daguet ove
viene rilevato un disturbo ansioso di lieve entità senza incidenza sulla ca-
pacità di lavoro residua;
- altri referti riguardanti visite specialistiche in cardiologia (13 marzo 2008)
ed ORL (17 giugno 2008).
Con decisione del 27 agosto 2008, l'INSAI/SUVA ha erogato in favore
dell'assicurato una rendita pari al 15% d'invalidità a decorrere dal 1° gen-
naio 2008. Tale provvedimento è stato confermato con decisione su op-
posizione del 30 gennaio 2009.
C.
Altri documenti di carattere sanitario sono pervenuti all'Ufficio AI cantona-
le, quali diverse analisi di laboratorio del 2008/2009, un rapporto d'esame
vestibolare del 17 luglio 2008 (doc. 35-41, 48-57), come pure una nuova
relazione del Dott. Enrico, reumatologo, del 6 novembre 2008 che redige
un riassunto medico e precisa che il proprio paziente non può lavorare in
diversi ambienti (ponteggi, luoghi sporchi, macchine rumorose, situazioni
in disequilibrio, ecc., doc. 47).
C-842/2012
Pagina 4
Il caso è stato esaminato dal consulente in integrazione professionale
dell'Ufficio AI cantonale (doc. 63). Lo stesso ha preso atto, sulla scorta
dell'incarto dell'assicuratore infortuni, dell'inabilità al lavoro come murato-
re, ossia dal 26 giugno al 22 agosto 2005, dal 22 agosto 2005 al 28 aprile
2006 (50%), dal 28 aprile 2006 (100%). Procedendo ad un calcolo com-
parativo dei redditi, il CIP ha valutato all'1% la perdita di guadagno che
subirebbe l'interessato lavorando al 100% in attività sostitutive adeguate.
In data 11 giugno 2010, il Dott. Evangelisti, del Servizio medico regionale
(SMR) ha ritenuto utile sottoporre l'assicurato a visita pluridisciplinare
(doc. 77). In seguito a trasloco dell'assicurato dalla zona di frontiera alla
sua regione di origine (Calabria), l'incarto è stato trasmesso all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE). Questi ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico regionale. Il
Dott. Battaglia (SMR), nel rapporto del 7 settembre 2010, ha condiviso
l'opinione del medico consulente dell'Ufficio AI cantonale nel senso che
una visita pluridisciplinare appariva necessaria (doc. 88).
D.
A._______ è stato visitato dal 24 al 27 gennaio 2011 presso il Servizio di
accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di Bellinzo-
na. L'interessato è stato sottoposto a consulti specialistici in neurologia
(Dott. Karau), reumatologia (Dott. Mariotti), ORL (Dott. Jermini) e psichia-
tria (Dott. Lazzarini). I periti hanno ritenuto la diagnosi con influenza sulla
capacità di lavoro di instabilità di origine centrale, post-traumatica, sin-
drome depressiva ricorrente con episodio attuale di media-lieve entità (F
33.0), e una diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro (riassunto)
di gonalgia sinistra, ipertensione arteriosa trattata, diabete mellito non in-
sulinodipendente, obesità. Gli esperti incaricati hanno ritenuto che il pa-
ziente non è più in grado di svolgere un lavoro pesante simile al prece-
dente per ragioni soprattutto di equilibrio. Di contro, in attività sostitutive,
a determinate condizioni, di natura ortopedica ed ORL, l'interessato è abi-
le al lavoro in misura del 70%. Il 30% d'invalidità è da imputare a motivi
psichiatrici (doc. 114).
E.
L'incarto è stato trasmesso al Dott. Battaglia, del SMR "Rhône", il quale,
nella sua relazione del 31 maggio 2011, ha condiviso diagnosi e valuta-
zioni esposte dai medici del SAM, pur annotando qualche dubbio in meri-
to al fatto che lo psichiatra Dott. Lazzarini descrive, nella sua relazione
specialistica (doc. 114, pag. 37 e seg.), una situazione patologica non
C-842/2012
Pagina 5
grave e non importante ed una diagnosi non severa, ma poi pone un gra-
do d'invalidità inspiegabilmente elevato (doc. 116).
Un'indagine comparativa dei redditi è stata effettuata dall'amministrazione
e dalla stessa è risultato che svolgendo attività alternative in misura del
70%, invece di quella di manovale edile, egli subirebbe una perdita di
guadagno del 43% da maggio 2006 (doc. 123). In questo calcolo, il sala-
rio dopo l'invalidità è stato ridotto del 10% per tenere conto della situazio-
ne personale dell'assicurato (età, handicap); inoltre si è proceduto ad un
"parallelismo" del reddito in quanto quello da lui percepito prima dell'in-
sorgenza dell'invalidità era sensibilmente inferiore a quello statistico sviz-
zero.
Con progetto di decisione del 21 settembre 2011, l'UAIE ha disposto il ri-
conoscimento del diritto ad un quarto di rendita dal giugno 2006 (doc.
140). L'assicurato ha fatto pervenire all'Ufficio AI alcuni documenti medici
e, segnatamente: un certificato del Dott. Gagliardi, medico curante, del 10
ottobre 2011; un referto del centro di salute mentale di Lamezia Terme del
10 ottobre 2011 attestante uno stato ansioso depressivo reattivo con di-
sturbi comportamentali e deficit cognitivi (doc. 146, 147).
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Battaglia, il quale si è ri-
confermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 153).
Mediante decisione del 4 gennaio 2012, l'UAIE ha erogato in favore di
A._______ un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
a decorrere da giugno 2006 (doc. 160).
F.
Con il ricorso depositato il 14 febbraio 2012, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, chiede il riconoscimento del
suo diritto ad almeno la mezza rendita AI rilevando come il danno somati-
co e psichico è maggiore di quello ritenuto dall'Ufficio AI. In un secondo
tempo (29 marzo 2012) produce un certificato medico-psichiatrico del 19
marzo 2012 attestante la presenza di disturbi cognitivi e del comporta-
mento ed un altro referto 20 marzo 2012 del Centro di salute mentale di
Lamezia Terme attestante sindrome ansio-depressiva con disturbi del
comportamento e disturbi cognitivi (doc. 3 TAF).
G.
Ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al Dott. Lamberti
C-842/2012
Pagina 6
del SMR, il quale, nel rapporto del 2 luglio 2012, ha confermato i prece-
denti pareri del SAM e del Dott. Battaglia (doc. 9 TAF).
Nelle osservazioni ricorsuali dell'11 luglio 2012, l'UAIE propone la reiezio-
ne del gravame con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei
considerandi in diritto del presente giudizio.
H.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI e di altra documen-
tazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 24 agosto 2012, ha ri-
badito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
I.
Con decisione incidentale del 29 agosto 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi
a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato versato il 15 settembre 2012.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
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Pagina 7
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 La decisione impugnata è datata 4 gennaio 2012 ed è stata indirizza-
ta al Patronato INCA di Bellinzona, già regolare rappresentante di
A._______. Il ricorso è stato depositato il 14 febbraio 2012, ossia, a prima
vista, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 60 LPGA. Tuttavia, l'onere
della prova della notifica incombe all'amministrazione che ha pronunciato
la decisione. La stessa, ricevuto il ricorso, ha proceduto ad un'indagine
postale che non ha potuto essere lanciata in quanto il servizio interno del-
lo stesso ufficio (UAIE) non ha rintracciato la registrazione di un invio rac-
comandato nei giorni 4, 5 o 6 gennaio 2012 per l'interessato (doc. 165,
166). È verosimile che il provvedimento in questione sia stato spedito per
posta semplice. Il rappresentante del ricorrente, nel ricorso, afferma di
avere ricevuto la decisione in questione il 18 gennaio 2012. In carenza di
prova di notifica diversa, occorre basarsi su quanto riferito dalla parte ri-
corrente e considerare il ricorso depositato il 14 febbraio 2012 come tem-
pestivo.
2.4 Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea.
Di conseguenza, è applicabile, nella specie, l'accordo sulla libera circola-
zione delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera,
da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall'altra, en-
trato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681).
3.2 L'allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale è stato modificato il 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato
misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Tuttavia, il caso in esame ri-
mane regolato (a seguito del rinvio dell'art. 80a LAI) dalla versione dell'al-
legato II in vigore fino al 31 marzo 2012 (cfr. RU 2002 1527, RU 2006 979
e 995, RU 2006 5851, RU 2009 2411 e 2421), in base al quale le parti
contraenti applicano fra di loro gli atti comunitari seguenti: il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazio-
ne dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU
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Pagina 8
2004 121, RU 2008 4219, RU 2009 4831), normativa applicabile a tutte le
rendite il cui diritto nasce a far data dal 1° giugno 2002 o successivamen-
te e che sostituisce le Convenzioni di sicurezza sociale che disciplinava-
no i rapporti fra due o più Stati (art. 6 del regolamento) ed il regolamento
(CEE) n. 574/71 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909, RU 2009 621, RU
2009 4845).
3.3 Secondo l'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71, i cittadini degli
Stati membri della Comunità europea ed i cittadini svizzeri godono della
parità di trattamento. In base all'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono so-
spesi con l'entrata in vigore del presente accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'accordo, in
particolare l'allegato II che regola i sistemi di sicurezza sociale (art. 8
ALC) non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedu-
ra, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al
31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella
data, secondo le nuove disposizioni. Le disposizioni relative alla 6a revi-
sione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gen-
naio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 9 agosto 2006. In de-
roga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al
31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tri-
bunale amministrativo federale dovrebbe esaminare le prestazioni a be-
neficio del ricorrente dal 9 agosto 2005 (ossia 12 mesi precedenti la pre-
sentazione della domanda) fino al 4 gennaio 2012, data della decisione
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impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V citata).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile pren-
dere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione so-
ciale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'As-
sociazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno
un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal
1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1°
gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimo-
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Pagina 10
rano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quan-
do l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di sa-
lute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a
dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art.
28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle se-
guenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel
suo tenore dal 1° gennaio 2008).
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8.
8.1 L'interessato non ha più lavorato dopo il 28 aprile 2006, ossia dopo la
seconda aggressione.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a
partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmen-
te esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di prov-
vedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situa-
zione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che
egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
9.
9.1 Per quanto riguarda le patologie presentate dall'assicurato, è oppor-
tuno riferirsi a quanto esposto nella perizia del SAM.
Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro. Instabilità di origine
centrale, post-traumatica, più volte verificata con prove strumentali, sin-
drome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve-media entità (F
33.0).
Diagnosi senza influenza sulla capacità di lavoro: gonalgia sinistra su ini-
ziale gonartrosi, stato dopo meniscectomia al compartimento mediale,
marzo 2003, alterazioni degenerative cartilaginee evidenziate alla MRI
del 25 novembre 2010, lesione residua del menisco mediale di tipo dege-
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nerativo; ipertensione arteriosa nota dal 2008 e trattata in triterapia con
funzione ventricolare e struttura cardiaca nella norma; diabete mellito tipo
II non insulinodipendente, noto da dicembre 2008, ben equilibrato, senza
complicazione agli organi bersaglio, obesità corporea (BMI 30).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridi-
co, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione
in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere perma-
nente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile,
ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricor-
rente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione no-
tevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno.
10.
Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate affezio-
ni, l'Ufficio AI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare.
Una perizia richiesta dall'Ufficio AI cantonale non può essere scartata ad-
ducendo che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita, procuran-
dosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la ca-
pacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo
possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, ese-
guiti sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale or-
gano amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie
ordinate in adempimento di questo compito non possono essere conside-
rate di parte (DTF 123 V 175 e 122 V 157).
Lo stesso vale per quel che riguarda le perizie dell’amministrazione fatte
esperire da medici esterni. Il Tribunale federale ha in particolare conside-
rato rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale organizzazio-
ne sanitaria possa essere considerata parte in causa per sussistenza di
un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato a tenere in parti-
colare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione per
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l’invalidità (DTF 136 V 376 consid. 4). Determinante è la circostanza che
la perizia del servizio di accertamento medico rispetti tutti i principi con-
cernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto concerne
il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare accertato se il
rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce ad
esami approfonditi, se tiene conto delle censure del paziente, se è stato
redatto con conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamne-
si), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e, infine, se le
conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo
probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la de-
signazione del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il
suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c). Il Tri-
bunale federale ha tra l'altro precisato che quando in opposizione ad un
accertamento di un servizio medico specifico dell'AI viene presentata una
perizia che contraddice in modo scientifico ed esauriente quanto espres-
so dalla precedente indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclu-
sioni, ed il giudice non è in grado di decidere quali fra le due può essere
condivisa, è lecito far allestire una perizia giudiziaria indipendente e con-
clusiva (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
11.
11.1 Come si è visto il ricorrente presenta delle patologie di natura invali-
dante ed altre che non lo sono in modo specifico.
Dal punto di vista ORL (Dott. Jermini), l'esame vestibolare ha evidenziato
delle vacillazioni a destra e sinistra, avanti ed indietro senza cadute e con
una componente di importante teatralità all'esame della diadococinesi
(facoltà di eseguire rapidamente una successione di movimenti antagoni-
sti fra loro). Diverse manovre proprie agli esami vestibolari sono risultate
negative o non esaminabili. La patologia vestibolare, peraltro non impor-
tante, comporta tuttavia l'esclusione di una ripresa di un'attività lavorativa
(anche a titolo prudenziale) su impalcature, scale a pioli o in generale in
situazioni che possono provocare vertigini ed insicurezza di stabilità. In
altre attività, prive delle situazioni sopra indicate, il paziente è abile al
100% dal punto di vista ORL.
La situazione è priva di particolarità anche sotto il profilo reumatologi-
co/ortopedico (Dott. Mariotti). Delle limitazioni funzionali di scarsa inci-
denza debilitante erano già presenti prima che A._______ fosse vittima
dei noti infortuni. Il ginocchio destro ha presentato dei problemi (cfr. dia-
gnosi, consid. 9) ed è stato sottoposto a meniscectomia nel marzo 2003.
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La gamba destra ha pure presentato problemi di profonda varicosi (ope-
rata) in esito ad un incidente sul lavoro (problema peraltro prettamente
vascolare). Questi due infortuni, dopo le adeguate cure, non hanno tutta-
via provocato un'incapacità di lavoro di rilievo. Le aggressioni del 2005 e
2006 hanno comportato, per l'essenziale nella materia esaminata dallo
specialista, una contusione alla spalla destra, al ginocchio sinistro dove,
ancora oggi, si presentano dei reliquati senza incidenza funzionale (cfr.
diagnosi). L'esperto rileva che gli attuali disturbi consistono in un dolore
residuo al ginocchio sinistro (alla palpazione) con un leggero attrito retro-
patellare in assenza comunque di lesioni legamentari e/o meniscali. L'e-
sperto ha rilevato la presenza di un iniziale morbo di Dupuytren bilateral-
mente alle mani (non limitante). Egli ritiene il paziente, sotto il punto di vi-
sta della sua specializzazione, del tutto abile a qualsiasi lavoro a lui attri-
buibile.
Sul piano neurologico/neuropsicologico (Dott. Karau), il paziente presenta
una lieve atassia del tronco e della marcia, manovra di Romberg positiva
(compatibile con il danno ORL), ma anche un atteggiamento dimostrativo.
Il Dott. Karau segnala di non trovare alcun ragionevole motivo per il mani-
festato netto calo delle prestazioni di concentrazione ed attenzione. Egli
sottolinea come i disturbi della memoria verbale così severi come dimo-
strato dal peritando non gli dovrebbero permettere di essere così orienta-
to nel tempo e nello spazio né di ricordare un'anamnesi in modo preciso.
Dimostrative sono altre prove specifiche di natura neurologica (marcia su
talloni e punte, marcia ad occhi chiusi, ecc.). Comunque, dal lato neuro-
logico, il Dott. Karau esclude qualsiasi danno cerebrale post-traumatico,
come pure una malattia neurodegenerativa. Il paziente è in grado di svol-
gere qualsiasi lavoro con riserva dei limiti imposti per altri motivi medici.
Dal lato psichiatrico (Dott. Lazzarini) si presenta un paziente apatico, con
pensiero adeguato ed ideazione focalizzata sulle aggressioni subite. Il pe-
ritando non presenta comunque segni di psicosi o spunti deliranti od allu-
cinatori; il tono dell'umore non è compromesso pur essendo presente una
situazione di preoccupazione ed incertezza riguardo al suo futuro. In se-
guito ai due infortuni subiti, ha sviluppato una condizione depressiva in-
sorta in forma reattiva, patologia che è stata ed è in corso di cura. Questa
patologia può essere ricorrente, con fasi di relativa quiescenza e fasi atti-
ve di maggiore compromissione affettiva. Sono presenti una situazione di
malessere generale con la convinzione di essere stato "scaricato" dall'as-
sicuratore infortuni e alcune idee mal celate di rivalsa verso coloro che gli
avrebbero procurato l'attuale stato di malattia con tutte le conseguenze
derivate. Sul piano valetudinario, lo specialista reputa che lo stato di ma-
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lessere psichico descritto non appare particolarmente destabilizzante, ma
è pur sempre presente e come tale influisce sulla sua capacità reale di
fornire adeguate prestazioni lucrative in misura non superiore al 30%.
Per il resto, A._______ soffre di una patologia ipertensiva, sotto tratta-
mento e priva d'incidenza funzionale sull'apparato cardiocircolatorio. È
inoltre presente un diabete di tipo II ben compensato non insulinodipen-
dente. Non sono state tuttavia riscontrate quelle malattie topiche da impu-
tare al diabete.
11.2 I medici relatori della perizia finale del SAM ritengono quindi che il ri-
corrente presenti una incapacità totale al lavoro nella sua qualità di ope-
raio edile e questo non tanto per motivi di carenza di forza fisica o impos-
sibilità di assumere determinate posizioni, quanto piuttosto per ragioni di
sicurezza, visti i problemi vestibolari e d'equilibrio. In attività di ripiego a
lui proponibili, secondo le sue capacità, il paziente è abile in misura del
70% (presenza a tempo pieno, rendimento ridotto). Questo vale dunque
anche in attività leggere che non devono comportare situazioni che impli-
chino posizioni di sbilanciamento e/o pericolose per l'equilibrio. L'incapa-
cità di lavoro (30%) è da imputare ai motivi psichiatrici sopra descritti.
11.3 Il Dott. Battaglia riassume il rapporto del SAM e propone di ammet-
tere (come l'INSAI/SUVA) un'incapacità di lavoro di operaio edile del 50%
dal 22 agosto 2005 (data di ripresa dell'attività in misura ridotta dopo l'ag-
gressione del 26 giugno 2005). Questa incapacità è totale dopo la secon-
da aggressione avvenuta il 28 aprile 2006. In attività di ripiego egli è del
tutto valido alla data di ripresa dell'attività lucrativa il 22 agosto 2005 ed al
70% dalla data della seconda aggressione (28 aprile 2006).
Va per completezza rilevato che il Dott. Battaglia ha espresso qualche
dubbio circa il riconoscimento di un grado d'invalidità del 30% in attività
sostitutive, nel senso che egli ha notato come il Dott. Lazzarini (psichiatra
del SAM) ha in generale impostato il suo rapporto sulla circostanza che la
patologia psichica di A._______ fosse d'intensità e gravità non importante
e l'affezione psichica (in diagnosi) solo "lieve-media", il che contrasta con
il grado d'invalidità del 30% poi espresso. Questo Tribunale constata che
il Dott. Daguet (psichiatra), nella sua perizia del 5 giugno 2007 per l'IN-
SAI/SUVA (doc. 20, pag. 293 e seg.), rilevava una diagnosi di disturbo
ansioso di lieve entità non comportante alcuna limitazione funzionale del-
la capacità lavorativa in attività adatta. Anche in precedenza, in occasione
del soggiorno presso la Clinica romanda di riadattamento, la valutazione
psichiatrica era praticamente priva di diagnosi debilitante; si era allora
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constatato solo un sovraccarico psicogeno e disturbi dell'attenzione e del-
la memoria (doc. 20, pag. 171 e seg.). Nel rapporto finale, i medici del
SAM hanno comunque aderito alle conclusioni dello psichiatra e anche il
Dott. Battaglia ha per finire confermato tale parere specialistico. La deci-
sione dell'autorità inferiore, nella misura in cui si basa su questi accerta-
menti, può pertanto essere condivisa nella sostanza in quanto non può
essere qualificata di arbitraria.
11.4 Può essere ancora annotato che il ricorrente non ha prodotto, né in
fase di audizione, né in quella di ricorso, documenti che possano sovverti-
re quanto esposto dai medici del SAM. I succinti referti esibiti dopo il ri-
corso in esito ad esami psichiatrici eseguiti presso strutture locali (doc. 3
TAF) non apportano, come lo osserva il Dott. Lamberti dell'UAIE (rapporto
del 2 luglio 2012, doc. 9 TAF), novità di rilievo.
12.
12.1 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del SAM e dei sanitari
dell'UAIE, ritiene che A._______, a partire dal 26 giugno 2005 è totalmen-
te inabile a qualsiasi lavoro; dal 22 agosto 2005 è valido solo al 50% nel
suo precedente lavoro, ma totalmente in attività sostitutive; dalla data del-
la seconda aggressione (28 aprile 2006), egli non è più in grado di svol-
gere il suo precedente lavoro, ma abile al 70% in attività sostitutive alle
condizioni sopra esposte.
12.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 130 V 97 consid. 3.2).
12.3 È vero che durante la sua carriera lavorativa l'insorgente ha svolto
principalmente l'attività di operaio edile. Si può tuttavia ritenere che, visto
il genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente non
risulta necessario, rispettivamente è di semplice realizzazione e ciò no-
nostante l'età. Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta
un ventaglio relativamente ampio di professioni possibili in diversi settori,
con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale.
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Pagina 17
13.
13.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavo-
ro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni nor-
mali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare se,
nell'ambito di attività di sostituzione, l'insorgente presenti un'incapacità di
guadagno di rilievo.
13.2 Nella specie, l'autorità inferiore ha calcolato la perdita di guadagno
nella misura del 43%. Essa si basa su di un salario privo d'invalidità indi-
cizzato al 2008 di 5'408,03 franchi mensili (compresa 13esima mensilità).
L'esito della procedura non sarebbe diverso anche se il salario dopo inva-
lidità dovesse essere stabilito in base a dati statistici relativi al 2006, data
di inizio del diritto al quarto di rendita AI (cfr. DTF 128 V 174 e 129 V 222).
13.3
13.3.1 Si deve constatare che il reddito da valido di 5'408,03 franchi è ef-
fettivamente inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente nel
settore economico nel quale lavorava l'interessato. Infatti, secondo i dati
dell'UFS per il 2008 (tabella TA1, uomini, livello 4), nel settore in questio-
ne (edile), il salario medio mensile era di 5'602 franchi. Le statistiche es-
sendo fondate su di un orario standardizzato di 40 ore, occorre riportare
tale importo sull'orario medio della categoria, ossia 41.6 ore settimanali,
per un risultato di 5'826,08 franchi al mese (cfr. tav. sulla durata normale
del lavoro secondo la categoria, UFS, anno 2008). Riassumendo, un ope-
raio del settore edile in Svizzera in media, nel 2008, guadagnava
5'826,08 franchi, mentre l'interessato avrebbe guadagnato nel 2008
5'408,03 franchi.
13.3.2 Quando una persona assicurata, per motivi estranei alla sua inva-
lidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media
senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo,
ad un "parallelismo" dei due redditi di paragone (da valido e da invalido).
In pratica, questo "parallelismo" può avvenire a livello di reddito da valido,
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito o
facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da inva-
lido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una secon-
da fase, occorre esaminare la questione della deduzione per circostanze
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personali e professionali, che si opera dal reddito da invalido ottenuto se-
condo i valori statistici medi. A questo riguardo, bisogna rilevare che i fat-
tori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il paralle-
lismo dei redditi di raffronto, non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). Questo "paralleli-
smo" si effettua tuttavia soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3).
Ciò nondimeno, in una sentenza del 12 dicembre 2008, il Tribunale fede-
rale ha precisato che, se un salario da invalido medio può essere effetti-
vamente o, comunque, ragionevolmente conseguito dall'assicurato, non
sussiste alcun motivo, quando si procede al calcolo del grado d'invalidità
secondo il metodo del raffronto dei redditi, di procedere al "parallelismo"
di quest'ultimi, ossia all'aumento del salario da valido o alla diminuzione
del salario da invalido (DTF 135 V 58).
13.3.3 Nella fattispecie, si deve constatare che la differenza tra il salario
da valido che il ricorrente avrebbe percepito dal suo ex datore di lavoro,
nel 2008, 5'408,03 franchi e il salario medio svizzero nel suo settore d'at-
tività è di 5'826,08 franchi, ossia il 7.73% in meno. Il salario percepito è
quindi inferiore alla media svizzera dello stesso settore del 7,73%. To-
gliendo il 5% di soglia di cui sopra, si arriva ad una percentuale del
2,73%. Il salario dopo l'invalidità dovrà quindi essere ridotto del 2,73%.
Questa deduzione viene operata in seguito sul reddito dopo l'insorgenza
dell'invalidità.
13.4
13.4.1 Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero fino a medio pesante, semplici, non qualificate,
ripetitive. Queste attività (2008) comportano un salario medio mensile di
4'806 franchi mensili (valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4, uomini). Que-
sto importo deve essere adeguato secondo un orario settimanale di 41,6
medio svizzero (della categoria), ciò che permette di ottenere 4'998,24
franchi.
13.4.2 Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fat-
tori personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'am-
ministrazione gode di un ampio margine d'apprezzamento in proposito.
Va rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza la riduzione mas-
sima è del 25%. Ora, questo collegio giudicante non ha validi motivi per
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scostarsi da quanto operato dall'Ufficio AI ossia una deduzione del 10%.
Va osservato che in un precedente calcolo della perdita di guadagno ef-
fettuato dall'Ufficio AI del Cantone Ticino, questi non aveva ammesso al-
cuna riduzione dal salario statistico (cfr. doc. 63, pag. 8). Ne consegue un
introito mensile di 4'498,42 franchi (4'998,24 franchi – 10%). Questo im-
porto deve infine essere ridotto del 2,73% per tenere conto del "paralleli-
smo" di cui sopra. Si ottiene quindi un guadagno teorico dopo l'insorgen-
za dell'invalidità di 4'375,61 franchi (per un'attività al cento per cento).
Svolta al 70% (o attività a tempo pieno con rendimento ridotto del 30%),
si ottiene un reddito ipotetico dopo l'insorgenza dell'invalidità di 3'062,93
franchi.
13.5 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di 5'408,03 franchi ed un
introito teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di 3'062,93 franchi
fa risultare una perdita di guadagno del 43,32%, tasso che comporta il ri-
conoscimento di un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità.
13.6 Giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI nel tenore vigente fino al 31 dicem-
bre 2007, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'as-
sicurato è stato per un anno incapace al lavoro per almeno il 40% in me-
dia (50% per gli assicurati residenti all'estero, DTF 121 V 264 consid. 5b).
Contrariamente alla regola abituale che definisce l'invalidità nel diritto
svizzero, l'incapacità di guadagno non è determinante in questo caso. Il
periodo di attesa può quindi iniziare anche quando l'assicurato non su-
bisce ancora una perdita di guadagno (DTF 105 V 159 consid. 2a, con-
fermato in DTF 121 V 264 consid. 6b/bb).
Nella fattispecie, l'incapacità di lavoro decorre dal 26 giugno 2005 (primo
evento infortunistico). Allo scadere dell'anno di attesa, l'interessato pre-
sentava una perdita di guadagno del 43%, per cui il diritto alla rendita na-
sce il 1° giugno 2006.
14.
14.1 Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata. A._______ ha diritto al quarto di rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2006.
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14.2 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a cari-
co del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui fornito il 15
settembre 2012.
14.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di 400 franchi, sono poste a carico del ricorrente e
vengono compensate con l'anticipo da lui fornito.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
– SUVA, Fluhmattstrasse 1, Casella postale 4358, 6002 Lucerna (rif.
xxxxx; raccomandata)
– Fondazione istituto collettore LPP, Casella postale 224, 6928 Manno
(rif.: F.________ in liquidazione; xxxxx, raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: