Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-849/2010
Sentenza del 1° aprile 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, superstite di B._______, in qualità di unico
erede, per il tramite della madre C._______,
rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 18 gennaio 2010.
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Visto e considerato
che, mediante decisione del 18 gennaio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), fondandosi su
una pronuncia della "Sozialversicherungsanstalt" del Canton Grigioni
(SVA-GR), aveva riconosciuto a B._______, cittadino italiano nato il (…),
frontaliere, il diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata nel tempo, dal
1° agosto 2006 fino al 31 ottobre 2009, per gli esiti di un infortunio (cfr.
incarto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
[Suva]),
che l'assicurato aveva inoltrato ricorso, per il tramite del Patronato INCA,
al Tribunale amministrativo federale, l'11 febbraio 2010, chiedendo
l'annullamento della decisione del 18 gennaio 2010 ed il riconoscimento
del suo diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2009, tenuto conto
delle altre affezioni di cui egli era portatore,
che, come autorità d'istruzione del caso, la SVA-GR aveva proposto,
prendendo posizione sul ricorso il 16 marzo 2010, di respingerlo e
confermare la decisione impugnata,
che, riferendosi alla presa di posizione della SVA-GR, l'UAIE aveva
risposto al ricorso il 25 marzo 2010, chiedendo di rigettarlo con la
conseguente conferma della decisione attaccata,
che, mediante scritto del 23 marzo 2010, il ricorrente aveva prodotto un
certificato del proprio medico curante, del 18 marzo 2010, con allegati
due rapporti del (…) di (…), relativi a ricoveri protrattisi dall'11 gennaio
all'8 febbraio e dal 10 febbraio all'11 marzo 2010, con una visita
ambulatoriale del 9 febbraio presso gli (…) di (…) per una valutazione
trapiantologica epatica, nei quali era posta la diagnosi d'encefalopatia
portosistemica in cirrosi da epatite C in Child C 11 con scompenso
idrosalino (ascite, edemi periferici), d'ipertensione portale, di peritonite
batterica spontanea, d'insufficienza renale acuta, di diabete mellito
insulino-dipendente e di borsite settica olecranica del gomito sinistro,
che, mediante replica del 30 aprile 2010, il ricorrente aveva ribadito le
proprie conclusioni,
che, con decisione incidentale del 10 maggio 2010, questo Tribunale
aveva invitato il ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.- , relativo alle
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presunte spese processuali, versamento effettuato il 19 maggio
seguente,
che il ricorrente è deceduto il 2 giugno,
che la SVA-GR si è pronunciata sulla nuova documentazione medica
sopramenzionata il 7 giugno 2010, concludendo alla reiezione del ricorso
per quanto concerne il periodo fino al 31 dicembre 2009 ed al rinvio
dell'incarto al fine di procedere ad un complemento dell'istruzione medica
per determinare la capacità lavorativa del ricorrente dopo tale data,
che, il 18 giugno 2010, l'UAIE ha rinunciato a prendere posizione in
merito,
che, mediante scritto del 26 novembre 2010, al quale ha allegato il
certificato di morte del ricorrente e l'attestato d'eredità, il patronato INCA
ha comunicato che il figlio del defunto ricorrente, A._______, suo unico
erede, gli subentra come parte in questa procedura, rappresentato dalla
madre, C._______,
che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione
per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI,
RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1),
che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,
condizioni senz'altro adempiute in concreto,
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che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame
del merito dello stesso,
che una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde, materialmente,
ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA, in virtù del quale se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o
soppressa, per il futuro, d'ufficio o su richiesta; se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
constatato perduri, lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17
gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]),
che, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o
limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico
suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e
dell'impugnazione: qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è
limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per
i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164),
che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro implicitamente rilevato
anche dalla SVA-GR, incompleta, visto che la documentazione medica
agli atti si riferisce esclusivamente ai danni alla salute in seguito ad un
infortunio e che non vi è alcuna indicazione in merito alle altre affezioni di
cui il ricorrente era verosimilmente portatore già in precedenza, e
considerato che nei rapporti relativi ai due ricoveri di gennaio-marzo 2010
è espressamente precisato che egli presentava una cirrosi epatica HCV
in scompenso dal 2007 e che era stata programmata una visita per
valutazione trapiantologica epatica, affezione che potrebbe essere stata
la causa del decesso,
che il collegio giudicante non può quindi trarre conclusioni precise e
decisive dall'incarto in merito all'evoluzione del grado d'invalidità
dell'assicurato (art. 49 PA), per cui il ricorso deve essere parzialmente
accolto, nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è
rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, affinché proceda ad un
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complemento d'istruttoria richiedendo tutta la documentazione medica
disponibile inerente allo stato di salute generale del ricorrente, comprese
le cause del decesso, ed in particolare le cartelle cliniche relative ad
eventuali ricoveri anteriori al 2010,
che non sono prelevate spese processuali, di modo che l'anticipo di
Fr. 300.-, versato il 19 maggio 2010, è restituito al ricorrente,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche
in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità
inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215
consid. 6.2),
che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è
annullata e l'incarto rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria
conformemente ai considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 19
maggio 2010, è restituito al ricorrente.
3.
Si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a
carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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