B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-85/2014
S e n t e n z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
Via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata (domanda di riesame;
decisione dell'UFM del 12 dicembre 2013).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, è nato a B._______ il (…). Durante i primi
anni della sua vita ha vissuto in Svizzera interna, dopodiché, nel 1974, si
è trasferito con il resto della famiglia a C._______.
B.
Con sentenza del 14 settembre 1978 della Corte delle assise correzionali
di Lugano-Città, A._______ è stato condannato alla pena di diciotto mesi
di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di quattro anni,
per furto, truffa, falsità in documenti e violazione alla LStup (RS 812.121).
C.
Il 18 luglio 1983, la Corte delle assise criminali di Lugano ha dichiarato
A._______ autore colpevole di ripetuta violazione aggravata alla LStup e
l'ha condannato alla pena di sette anni di reclusione. Le autorità hanno
inoltre ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena di di-
ciotto mesi inflittagli nel 1978.
D.
Nel 1987 A._______ è stato oggetto di una condanna a trenta giorni di
detenzione da espiare per violenza o minaccia contro le autorità e i fun-
zionari, oltre che per violazione alla LStup.
E.
Con sentenza del 15 settembre 1989, il presidente delle assise correzio-
nali di Lugano-Ceresio ha condannato l'interessato alla pena di dodici
mesi di detenzione per infrazione aggravata e ripetuta contravvenzione
alla LStup e ripetuta contravvenzione alla legge sul commercio delle armi
e delle munizioni del Cantone Ticino del 10 ottobre 1967. A seguito di
questa condanna, la liberazione condizionale concessa il 10 gennaio
1988 è stata revocata e l'interessato ha dovuto pertanto espiare un perio-
do residuo di due anni e dieci mesi di reclusione.
F.
Il 26 marzo 1996, la Corte delle assise criminali di Lugano ha ritenuto
colpevole A._______ di infrazione aggravata alla LStup, acquisto ed im-
portazione di monete false, messa in circolazione di monete false e ricet-
tazione, condannandolo alla pena di nove anni di reclusione. Il ricorso
dell'interessato contro questa sentenza è stato respinto dalla Corte di
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cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello l'11 settembre
1996.
G.
Il 24 marzo 2000, alla luce della serie di condanne inflitte all'interessato,
l'allora Ufficio federale degli stranieri (UFDS) ha emesso una decisione di
rifiuto del rinnovo del permesso di dimora ed ordinato un divieto d'entrata
in Svizzera di durata illimitata. Statuendo su ricorso di A._______, in data
9 novembre 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha
confermato la decisione di divieto d'entrata dell'autorità di prime cure.
H.
Autore di nuove infrazioni penali, mentre si trovava in un regime di semili-
bertà, A._______ è stato nuovamente condannato in data 21 agosto 2001
dalla Corte delle assise criminali alla pena di quattro anni e tre mesi di re-
clusione per infrazione aggravata alla LStup.
I.
Con decisione del 26 novembre 2003 l'allora Ufficio federale dell'immigra-
zione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) ha respinto la domanda
di riesame del divieto d'entrata presentata da A._______ il 15 ottobre
2003. Questa decisione è stata confermata dal DFGP il 25 novembre
2004.
J.
Una nuova domanda di riesame del divieto d'entrata di durata illimitata,
con conseguente domanda di revoca dello stesso, è stata presentata il 13
giugno 2013 al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), il
quale ha trasmesso per competenza la richiesta all'Ufficio federale della
migrazione (UFM). L'interessato ha fatto valere un cambiamento di circo-
stanze tale da non più giustificare il mantenimento del divieto d'entrata, in
quanto non rappresenterebbe più un pericolo per la sicurezza e l'ordine
pubblici. In sostanza si sarebbe ormai perfettamente conformato all'ordi-
namento giuridico, non assumendo più sostanze stupefacenti e trovando
stabilità sia in ambito professionale che affettivo. Inoltre le precarie condi-
zioni di salute dei genitori avrebbero richiesto la presenza dell'interessato
presso di loro in Svizzera.
K.
Mediante scritto del 12 settembre 2013 l'UFM ha comunicato a
A._______ l'intenzione di respingere la richiesta di revoca del divieto
d'entrata nel nostro Paese. Il rifiuto è dovuto in particolare alle pesanti
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condanne subite dall'interessato, in particolare l'ultima risalente al 2001,
periodo in cui lo stesso si trovava in regime di semilibertà ed oltretutto era
cosciente dell'esistenza di un divieto d'entrata nei suoi confronti.
L.
Invitato ad esprimersi nell'ambito del suo diritto di essere sentito, l'11 ot-
tobre 2013 A._______ si è riconfermato nella sua richiesta di revoca del
divieto d'entrata in Svizzera.
M.
Con decisione del 12 dicembre 2013 l'UFM ha respinto la domanda di ri-
esame, limitando tuttavia la durata del divieto d'entrata fino al 23 febbraio
2015. L'autorità intimata ha evidenziato come i reati commessi dall'inte-
ressato fossero particolarmente lesivi di fondamentali interessi della so-
cietà, in particolare dell'ordine, della sicurezza e della sanità pubblici. Visti
i precedenti, il rischio di recidiva non ha potuto essere escluso. L'UFM ha
ribadito l'agire particolarmente grave dell'interessato in occasione della
sua ultima condanna del 2001, quando si trovava in regime di semilibertà
e nonostante un divieto d'entrata valido. In merito al lungo periodo tra-
scorso senza comportamenti penalmente reprensibili, l'autorità inferiore
ha rilevato come questo elemento non rappresenti nulla di eccezionale,
costituendo al contrario il comportamento normale che ogni cittadino è
tenuto ad adottare.
In merito alla situazione personale dell'interessato, l'UFM ha ribadito co-
me un'assenza di dipendenza da sostanze stupefacenti, un'attività lucra-
tiva stabile ed un nucleo familiare solido, non permettono di giungere alla
conclusione che una revoca del divieto d'entrata sia giustificata. L'argo-
mento secondo il quale il divieto in parola si urterebbe con il principio del
rispetto della vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, è stato respinto
dall'UFM in quanto la citata norma protegge innanzitutto le relazioni tra
coniugi nonché le relazioni tra genitori e figli minorenni che vivono in co-
munione domestica, e non i rapporti tra figli adulti e genitori, come nel ca-
so di specie. Le relazioni tra A._______, i suoi genitori ed il figlio, possono
dunque essere intrattenute e salvaguardate anche nella vicina Italia o con
la richiesta di sospensione del divieto in atto nei suoi confronti per fare vi-
sita ai genitori.
Cionondimeno l'autorità inferiore ha ritenuto che, alla luce di tutte le circo-
stanze del caso, segnatamente dell'entrata in vigore dell'ALC (RS
0.142.112.681), dal tempo trascorso dalle ultime infrazioni penali e da una
ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, la durata del divie-
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to d'entrata in Svizzera debba essere limitata fino al 23 febbraio 2015.
N.
Con ricorso dell'8 gennaio 2014 A._______ postula l'annullamento della
decisione dell'UFM con il conseguente diritto di libera entrata e transito
sul suolo elvetico.
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha per l'essenziale ripre-
so le argomentazioni esposte nella sua domanda di riesame del 13 giu-
gno 2013, nonché nelle sue osservazioni dell'11 ottobre 2013. A._______
ha in particolare evidenziato di non costituire più alcun pericolo concreto
ed immediato per la sicurezza e l'ordine pubblici, precisando di non as-
sumere più sostanze stupefacenti, di essersi conformato all'ordinamento
giuridico dopo la sua ultima condanna, che risale oramai a quasi tredici
anni fa. Il perdurare del divieto d'entrata, dopo quattordici anni dalla sua
emissione è sproporzionato e costituisce una limitazione troppo importan-
te alla sua libertà personale, oltre ad impedire il rispetto della sua vita fa-
miliare.
O.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con osservazioni
del 18 febbraio 2014, l'autorità di prime cure ha sostenuto che il ricorso
non contiene alcun elemento o mezzo di prova suscettibile di modificare
la sua posizione, chiedendo quindi di dichiarare lo stesso infondato in tut-
te le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese
dell'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale co-
me definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinnanzi al
TAF, che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferio-
re al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1
e 3 ALC: cfr. sentenza del TF 2C_1092/2013 del 4 luglio 2014 consid. 1
con rinvii).
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1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr (RS 142.20) ha com-
portato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I dell'allegato 2 e delle relative or-
dinanze d'esecuzione di cui all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale amministrativo è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art.
50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di
fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2; 2013/33
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
3.
3.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta
non sottoposta a esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità
amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata
da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è e-
spressamente contemplata dalla PA, ma la giurisprudenza e la dottrina
l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico
straordinario della revisione, nonché dagli artt. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
anche DTF 127 I 133 consid. 6; 109 Ib 246 consid. 4a; DTAF 2010/27
consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi suc-
cessivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una
domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da par-
te dell'autorità di prima istanza, siccome da quando è stata pronunciata la
prima decisione, si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giu-
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ridico, segnatamente in caso di modifica del diritto oggettivo, rispettiva-
mente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifica
considerevole delle circostanze.
3.2 La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve co-
munque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a
rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (DTF 127,
109b precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_335/2009
del 12 febbraio 2010; le sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo
2010 consid. 3.2 e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 con riferimenti).
Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un erro-
re di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova
prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti
al momento della procedura ordinaria (DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine;
98 Ia 568 consid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-
3061/2009 precitate e riferimenti ivi citati).
3.3 In concreto l'autorità di prime cure è entrata nel merito della domanda
di riesame, ha effettuato un esame materiale ed ha emesso una nuova
decisione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare
se il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la
questione di sapere se la decisione originaria era giustificata non è più
oggetto della presente procedura (DTAF 2008/24 consid. 2.2 e riferimenti
ivi citati).
4.
Visto che la domanda di riesame oggetto della presente procedura di ri-
corso è stata inoltrata il 13 giugno 2013 e dunque posteriormente all'en-
trata in vigore della LStr, e nella misura in cui a sostegno della propria ri-
chiesta il ricorrente fa in parte riferimento ad elementi posteriori all'entrata
in vigore di questa legge, il nuovo diritto (materiale) è applicabile alla pre-
sente fattispecie in virtù della regolamentazione transitoria di cui all'art.
126 cpv. 1 LStr (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale
2C_968/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.4 e giurisprudenza ivi citata).
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura è retta dal nuovo di-
ritto.
5.
A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti
alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen,
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 67 LStr, il quale discipli-
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na il divieto di entrare in Svizzera, è stato ulteriormente modificato (cfr.
nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontana-
mento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di un rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c).
La modifica di legge del 2011 non ha previsto alcuna disposizione transi-
toria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque e-
saminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi
in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita.
Qualora il nuovo diritto debba essere applicato ad una fattispecie che,
come nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore,
ma esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione del-
la legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il
principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (ULRICH HÄFE-
LIN ET AL., Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed. 2006, cifra 337 e segg.;
sentenza del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010 e DTAF 2009/3 con-
sid. 3.2). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto
è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricor-
rente tuttora effettivo.
L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1
lett. a LStr (RU 2007 5437). Il divieto d'entrata è pronunciato per una du-
rata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più
lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicu-
rezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L'autorità a cui compete la decisione
può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un
divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente
(art. 67 cpv. 5 LStr).
Per quanto concerne le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre
osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da pro-
teggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme
delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed eti-
co costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata
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delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vi-
ta, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge
federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
In particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della si-
curezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di
legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro
la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terrori-
stico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è
esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere e-
messa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi-
stano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67
LStr, cifra 3).
6.
Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione del-
la presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.
La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni deroga-
torie o se la legge precitata non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2
cpv. 2 LStr).
6.1 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cit-
tadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una
prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or-
dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par.
1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per
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Pagina 10
il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850-
857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in
relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1; 131 II 352
consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).
6.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza
una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un inte-
resse fondamentale della società (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 131 II 352
consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale
federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sen-
tenze della CGCE ivi citate).
6.3 In particolare i reati legati a stupefacenti sono considerati gravi e tali
da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano
pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti.
La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico di droga,
costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giu-
stifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è
reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti.
Tali atti criminosi rappresentano in effetti un reale pericolo per la salute e
la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale
2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale am-
ministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giu-
risprudenza ivi citata). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di
droga, costituiscono in generale una violazione molto grave alla sicurezza
e all'ordine pubblico (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_139/2013
dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). La pratica severa
adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone coinvolti nel traffi-
co di sostanze stupefacenti corrisponde peraltro anche a quella della Cor-
teEDU, la quale ammette che la lotta contro il traffico di stupefacenti costi-
tuisce un interesse pubblico preponderante che può giustificare in larga
misura un divieto di entrata a prescindere dall'implicazione sulla vita fa-
migliare (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2C_351/2008 del 22
ottobre 2008 consid. 2.3). A questo titolo giova rilevare come anche se-
condo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti
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Pagina 11
è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in
un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure
speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale
sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio
2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957,
punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, pag. I-
0011, punto 22; cfr. inoltre allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b, ch.
1).
6.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coor-
dinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il sog-
giorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a
857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei
motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali
non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art.
3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi de-
terminante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata e-
merge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per
l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del
Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazio-
nali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla
base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali
non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle
condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in
considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate la-
sciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico.
Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta
tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico
(DTF 131 II 352 consid. 3.2; 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sen-
tenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sen-
tenze CGCE ivi citate).
6.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia
nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto
dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle per-
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sone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È ne-
cessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze
della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridi-
co minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere
arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interes-
se della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esi-
genze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 con-
sid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
6.6 Infine, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame de-
ve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU,
così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3;
130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 131
I 91 consid. 3.3).
7.
7.1
Nella fattispecie che qui ci occupa, oltre ad una condanna a diciotto mesi
di detenzione sospesi per furto, truffa, falsità in documenti e violazione
della LStup nel 1978, con sentenza del 18 luglio 1983, la Corte delle as-
sise criminali di Lugano ha condannato A._______ alla pena di sette anni
di reclusione per violazione aggravata alla LStup. Il ricorrente aveva
spacciato ingenti quantità di sostanze stupefacenti (900 g di eroina, 750 g
di cocaina, 4,5 kg di hashish), quantità tali da mettere in pericolo la salute
di un elevato numero di persone.
L'attività criminale di A._______ è continuata non appena ha riacquistato
la libertà, in quanto nel 1987 è stato condannato per violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari e per violazione della LStup a trenta giorni
di detenzione. Nel 1989 il ricorrente è stato nuovamente condannato per
violazione ripetuta ed aggravata alla LStup e per violazione alla legisla-
zione in materia di armi e munizioni, alla pena di dodici mesi da espiare.
Uscito dal carcere nel 1993, il ricorrente è nuovamente ricaduto in attività
criminali. Infatti nel 1995 è stato di nuovo incarcerato per reati di droga ed
a seguito di questi comportamenti, in data 26 marzo 1996, la Corte delle
assise criminali di Lugano lo ha condannato ad una pena di nove anni di
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reclusione per infrazione aggravata alla LStup, acquisto ed importazione
di monete false, messa in circolazione di monete false e ricettazione. In
merito all'infrazione alla LStup, il Tribunale penale cantonale ha appurato
che l'interessato avesse importato e spacciato quantitativi di sostanze
stupefacenti pari a 270/370 g di eroina, 5,6 kg di cocaina e 32 kg di ha-
shish. Il modus operandi dell'interessato dimostrava una grande profes-
sionalità, tanto da aver già intrapreso atti preparatori per l'importazione di
ulteriori ingenti quantità di cocaina. Inoltre, parte di questi comportamenti
ha avuto luogo durante la reclusione o il regime di semilibertà.
L'agire delittuoso di A._______, durante la semilibertà, è stato nuovamen-
te sanzionato nel 2001 dalla Corte delle assise criminali di Lugano con
una pena detentiva di quattro anni e tre mesi. Ancora una volta si trattava
di infrazioni alla LStup.
7.2 Nella domanda di riesame del 13 giugno 2013, nonché nel quadro
della procedura ricorsuale, A._______ ha rilevato come da 13 anni egli
non abbia più dato adito a lagnanze sia nel suo paese, sia in Svizzera, in
quanto non ha più subito condanne penali. Considerando il periodo pas-
sato in carcere (è stato infatti liberato nel febbraio del 2005), sarebbe or-
mai da 8 anni che egli ha adottato un comportamento esemplare. Visti
questi elementi, il ricorrente sottolinea l'assenza di una concreta minaccia
per l'ordine pubblico tale da giustificare il mantenimento del divieto d'en-
trata di durata illimitata emanato nei suoi confronti il 24 marzo 2000. Egli
ha sostenuto di non costituire più alcun pericolo concreto ed immediato
per la sicurezza e l'ordine pubblici, evidenziando di avere sempre svolto
un lavoro onesto ritrovando quindi la necessaria stabilità economica, oltre
che affettiva.
8.
8.1 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette all'UFM di pronunciare un divie-
to d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costi-
tuisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte
federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella sud-
detta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto
per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e
nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva
2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che "la durata del di-
vieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le cir-
costanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni.
Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un Paese terzo
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costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza
o la sicurezza nazionale" (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). Poiché la LStr
non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi (l'art. 67
cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva
2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed
a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legi-
slatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a
cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi
(membri ALC o meno).
In casu si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste
dall'autorità, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per
una durata superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'au-
torità riconosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la si-
curezza pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
8.2 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di
"pericolo grave" richiede un grado di gravità maggiore al "semplice" peri-
colo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr),
ma anche maggiore alla nozione di "pericolo di una certa gravità", neces-
saria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato
ALC. Operando un raffronto con la nozione di "pericolo di una certa gravi-
tà" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF
2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30
luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave" dell'art. 67 cpv. 3
LStr presuppone l'esistenza di un "pericolo qualificato". Questo grado di
gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058),
deve essere esaminata in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr.
MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LEtr, n. 5 pag. 196; ANDREA BIN-
DER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, 2010, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689). Essa può infatti fondarsi
sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave al-
la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica),
sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una
criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83
par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Li-
sbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (DTF 139 II 121 consid. 6).
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9.
9.1 La durata del divieto d'entrata originario pronunciato il 24 marzo 2000
nei confronti di A._______ era illimitata, in seguito, mediante la decisione
querelata del 12 dicembre 2013, l'UFM l'ha ridotta a 14 anni e 11 mesi
ovvero fino al 23 febbraio 2015. Occorre dunque esaminare in concreto
se egli costituisce ancora un "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici" ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr (cfr. supra 8 e giurispru-
denza ivi citata).
9.2 Come già rilevato in precedenza, dagli atti di causa emerge come,
dopo la decisione di divieto d'entrata, in data 21 agosto 2001, il ricorrente
sia stato nuovamente condannato a quattro anni e tre mesi di reclusione
per infrazione aggravata alla LStup. Quest'ultima pena costituisce sola-
mente un tassello nel mosaico di condanne subite dall'interessato a parti-
re dal 1978. E' indiscutibile l'attitudine recidivante di A._______ tra questa
data e quella dell'ultima condanna avvenuta nel 2001, dove lo stesso è
stato oggetto di condanne per un totale di 22 anni e 10 mesi di pene pri-
vative della libertà.
9.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle
infrazioni commesse, in particolare i beni giuridici estremamente sensibili
toccati, quali la salute pubblica, è quindi a giusto titolo che l'UFM ha pro-
nunciato un divieto d'entrata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3
2a frase LStr. Non di meno, a mente del Tribunale, anche in considerazio-
ne del lasso di tempo intercorso dall'ultima infrazione e dall'assenza di
comportamenti penalmente rilevanti dalla scarcerazione avvenuta nel
2005, quindi dopo ormai quasi dieci anni, i presupposti per una restrizione
al principio della libera circolazione non possono più essere considerati
adempiuti (cfr. sulla tematica sentenza del TF 2C_487/2012 del 2 aprile
2013 consid. 4.5). Occorre in effetti riconoscere i notevoli progressi effet-
tuati da A._______, ed in particolare in merito alla sua situazione perso-
nale, la quale si è stabilizzata in maniera importante. Per la natura e la
gravità, gli atti costituiscono ancora una minaccia grave, quand'anche alla
luce della giurisprudenza citata, il pericolo rappresentato dal ricorrente
non può più essere designato quale attuale e proprio a giustificare che il
diritto dell'interessato a circolare liberamente sul territorio svizzero sia
soppresso.
9.4 In sunto, tenuto conto dell'insieme di tutte circostanze: il principio del-
la libera circolazione delle persone; il tempo trascorso dalle ultime infra-
zioni commesse (2001) e dalla fine dell'espiazione della condanna (2005)
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nonché della situazione familiare e affettiva, dopo una ponderazione degli
interessi pubblici e privati in gioco, per il Tribunale il mantenimento del di-
vieto d'entrata in Svizzera fino al 23 febbraio 2015, così come stabilito
dall'autorità di prime cure, non è più giustificato.
Viste le considerazioni esposte, è superfluo esaminare se il mantenimen-
to della misura costituisce un violazione dell'art. 8 CEDU.
10.
Ne discende che la decisione del 12 dicembre 2013 viola il diritto federa-
le, e più precisamente non è più adeguata alle circostanze (art. 49 lett. a
e c PA).
Per questi motivi il ricorso va parzialmente accolto ed il divieto d'entrata in
Svizzera nei confronti di A._______ dev'essere tolto con effetto immedia-
to.
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, in parziale accoglimento del ricorso, le
spese in forma ridotta sono messe a carico del ricorrente, le quali sono
computate sull'anticipo versato (art. 63 cpv. 1 a contrario e 2 PA).
11.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'auto-
rità di ricorso, se ammette il gravame può d'ufficio o a domanda, asse-
gnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e
relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di una nota parti-
colareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla ba-
se degli atti di causa.
In casu il ricorrente è patrocinato da un legale. Senza una nota particola-
reggiata, in considerazione dell'insieme delle circostanze della fattispecie,
alla luce dell'importanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al
lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli artt. 8 e
segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di ripetibili
ridotta di fr. 500.–, IVA esclusa, appaia equa (cfr. art. 1 cpv. 2 in correla-
zione con gli artt. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; sentenze del TAF
C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gen-
naio 2012 consid. 5.3).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La decisione impugnata è riformata nel senso che il divieto d'entrata è va-
lido sino al giorno dell'emanazione della presente sentenza.
3.
Le spese processuali ridotte per un importo di fr. 300.– sono messe a ca-
rico del ricorrente. Esse vengono imputate sull'anticipo spese di fr. 800.–
versato in data 22 gennaio 2014. La differenza di fr. 500.– è restituita al
ricorrente.
4.
L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 500.– a titolo di
spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio informativo per la restitu-
zione di parte dell'anticipo spese)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i do-
cumenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: