Corte II I
C-8619/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Beat Weber, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato ACLI, via Balestra 19,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8619/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), titolare di un permesso di
domicilio C dal 3 marzo 1995 al 1° dicembre 2000, poi rinnovato fino al
1° dicembre 2013, domiciliato dapprima a (...) e, a decorrere dal 1°
aprile 2002, a (...), ha presentato una prima domanda di rendita
d'invalidità all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino
(UAI-TI) il 31 maggio 2000, respinta mediante decisione del 22
settembre 2000, cresciuta in giudicato (doc. 1, 3 e 10).
Il 23 febbraio 2001 l'assicurato ha presentato una seconda domanda
di rendita (doc. 13). Dopo avere eseguito le delucidazioni mediche
necessarie, l'UAI-TI, mediante decisione del 10 settembre 2002, ha
respinto detta domanda di rendita (doc. 36). Contro questa decisione,
l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) il 2 ottobre 2002 (doc. 47), il quale lo ha respinto
con giudizio del 7 maggio 2003 (doc. 53), confermato dal Tribunale
federale delle assicurazioni mediante sentenza del 23 aprile 2004
(doc. 59).
B.
Il 20 maggio 2005 l'assicurato ha inoltrato all'UAI-TI una terza
domanda di rendita d'invalidità (doc. 65). Una volta raccolti i dati
medici ed economici necessari, l'UAI-TI ha respinto la domanda con
decisione del 29 dicembre 2005 (doc. 84). Il 2 gennaio 2006
l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione (doc.
85), la quale è stata rigettata dall'UAI-TI mediante decisione su
opposizione del 9 novembre 2007 (doc. 115).
C.
L'UAI-TI ha dapprima trasmesso per conoscenza la decisione su
opposizione del 9 novembre 2007 all'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 116), e poi
l'ha notificata al rappresentante dell'assicurato il 13 novembre 2007,
come risulta dalle informazioni fornite dalla Posta (prove agli atti,
prodotte dall'UAI-TI).
L'UAIE ha quindi emanato una decisione su opposizione il 22
novembre 2007 di analogo tenore alla decisione dell'UAI-TI ed ha
proceduto alla notifica della stessa all'assicurato (doc. 117).
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Riferendosi a quest'ultima decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al
Tribunale amministrativo federale il 19 dicembre 2007.
D.
In fase di scambio degli allegati, l'UAI-TI ha risposto il 24 gennaio
2008, rilevando, in via principale, che il ricorrente avrebbe dovuto
impugnare la decisione del 9 novembre 2007 davanti al TCA entro il 13
dicembre 2007, in quanto, giusta l'art. 40 cpv. 3 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI; RS
831.201), l'Ufficio AI competente al momento della registrazione della
domanda lo rimane durante tutta la procedura, per cui il ricorso è da
considerare inammissibile, e, in via subordinata, che il ricorso
dovrebbe comunque essere respinto in merito. Dal canto suo, il 1°
febbraio 2008, l'UAIE ha richiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
Il ricorrente ha replicato il 14 e il 26 marzo 2008, producendo nuova
documentazione medica e ribadendo le proprie conclusioni.
L'UAI-TI ha duplicato il 17 aprile 2008, riprendendo gli argomenti già
conosciuti e confermando le proprie conclusioni. Dal canto suo, l'UAIE
ha rinunciato a prendere posizione riguardo al merito del ricorso il 24
aprile 2008.
E.
Con decisione incidentale del 9 settembre 2008, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato
il 22 settembre 2008.
F.
Il 2 luglio 2009 questo Tribunale ha chiesto al Municipio di (...) se il
ricorrente fosse ancora domiciliato nel detto comune. Con risposta del
6 agosto 2009, il Municipio ha confermato che il ricorrente vive dal 1°
aprile 2002 a tutt'oggi nel comune di (...), con permesso di domicilio C
valido fino al 1° dicembre 2013 (incarto ricorso, doc. 21).
Il 18 settembre 2009 l'UAI-TI ha trasmesso a questo Tribunale copia
dell'incarto AI aggiornato, dal quale risulta, in particolare, che il
ricorrente, dal 12 agosto 2009, non è più domiciliato in Svizzera, e che
gli è stato riconosciuto, mediante decisione del 12 novembre 2008
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cresciuta in giudicato, il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1°
giugno 2008 (doc. 143).
Il 28 settembre 2009, dopo aver preso conoscenza dell'incarto AI
aggiornato, questo Tribunale ha chiesto al ricorrente se intendesse
ritirare o meno il ricorso del 19 dicembre 2007 (incarto ricorso, doc.
21). Con scritto del 30 settembre 2009, il ricorrente ha confermato di
mantenere il ricorso (incarto ricorso, doc. 24).
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19
giugno 1959 (LAI, RS 831.20), le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70),
sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e, di
seguito, è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
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1.4 Secondo l'art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli articoli 52 e 58 LPGA,
(a) le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI, e (b) le
decisioni dell'ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono
impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
In concreto, conformemente all'art. 69 cpv. 1 let. b LAI, questo
Tribunale è competente per esaminare il ricorso contro la decisione su
opposizione emanata dall'UAIE il 22 novembre 2007 (doc. 117).
1.5 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.6 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
Si tratta ora di determinare se l'UAIE era competente per emanare e
notificare la decisione su opposizione qui impugnata.
3.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 OAI, per la ricezione e l'esame delle richieste
è competente (a) l'ufficio AI nel cui campo d'attività gli assicurati
hanno il loro domicilio, e (b) l'ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero, fatto salvo il cpv. 2 se gli assicurati sono domiciliati
all'estero. Conformemente al cpv. 2, per la ricezione e l'esame delle
richieste dei frontalieri è competente l'ufficio AI nel cui campo d'attività
essi esercitano un'attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai
vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro
domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla
salute risalga all'epoca della loro attività frontaliera. L'ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero notifica le decisisoni. Ai sensi del cpv. 3,
l'ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda
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lo rimane durante tutta la procedura (vedi a questo proposito la
sentenza del Tribunale federale del 16 luglio 2002 nella causa I 8/2002
consid. 1.1 e 2.4, confermata in SVR 2005 IV n. 39 consid. 4.2,
sentenza del 5 febbraio 2007 nella causa I 817/05 consid. 5, sentenza
del 29 giugno 2005 nella causa I 19/05 consid. 2.6).
4.
In concreto, dagli atti risulta indubitabilmente che il ricorrente ha
soggiornato in Svizzera, con permesso di domicilio C, dal 3 marzo
1995 fino all'11 agosto 2009, quando è definitivamente rientrato in
Italia (doc. 144/1 a 3).
Ne discende che competente per emanare e notificare la decisione
relativa alla richiesta di prestazioni presentata dal ricorrente il 20
maggio 2005, conformemente all'art. 40 cpv. 1 let. a e 3 OAI, era
unicamente l'UAI-TI.
La decisione dell'UAIE del 22 novembre 2007 è dunque inficiata da un
vizio. Secondo la dottrina, una tale decisione è, di principio,
annullabile, eccezionalmente essa è nulla. L'opzione della nullità è da
privilegiarsi quando l'opzione dell'annullabilità non offre la necessaria
protezione all'interessato (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berna 2000, p. 279; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2a ed. Berna
2002, p. 308 segg. FRANZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berna 2006, p. 306).
Ora, siccome il ricorrente ha potuto impugnare la decisione dell'UAIE
nei termini, essa risulta essere di principio annullabile.
Il Tribunale federale ha tuttavia considerato che, per economia di
procedura, qualora un ricorso sia inoltrato contro una sentenza di
un'autorità incompetente rationae loci, si può rinunciare a rinviare la
causa all'autorità inferiore se l'incompetenza non è stata sollevata e
che la causa è atta ad essere giudicata (sentenze del Tribunale
federale del 16 luglio 2002, nella causa I 8/02 consid. 1.1 e 2.4, e del
22 gennaio 2004, nella causa I 232/03 consid. 4.2.1).
In concreto, visto che lo stesso UAI-TI ha sollevato la questione della
competenza, la decisione dell'UAIE del 22 novembre 2007 deve
essere annullata. Ciò detto, e ritenuto che continua a sussistere la
decisione dell'UAI-TI del 9 novembre 2007, notificata al ricorrente il 13
novembre seguente, e che l'UAI-TI ha già emanato il 12 novembre
2008 un'ulteriore decisione mediante la quale è stato riconosciuto al
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ricorrente il diritto ad una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1°
giugno 2008, la causa deve essere trasmessa al TCA affinché esamini
se il ricorso del 19 dicembre 2007 possa essere ritenuto quale ricorso
contro la decisione dell'UAI-TI del 9 novembre 2007 e, segnatamente,
se questo rispetti le esigenze formali per un'entrata in materia.
Di conseguenza, la decisione dell'UAIE del 22 novembre 2007 è
annullata e gli atti sono trasmessi al TCA come oggetto di sua
competenza (art. 69 cpv. 1 let. a LAI e 8 PA).
5.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-,
versato dal ricorrente il 22 settembre 2008, gli è restituito.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). In concreto, si assegna al ricorrente un'indennità per
spese ripetibili di Fr. 600.-.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
del 22 novembre 2007 è annullata.
2.
La causa è trasmessa al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton Ticino conformemente al consid. 4.
3.
Non si prelevano spese processuali e l'ammontare di Fr. 300.-, versato
dal ricorrente a titolo d'anticipo, gli è restituito.
4.
Al ricorrente è accordata un'indennità per spese ripetibili di Fr. 600.-.
5.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- al Tribunale cantonale delle assicurazioni del canton Ticino
(Raccomandata);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton Ticino
(Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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