Corte II I
C-863/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinato dall'avvocato Giacomo Lisi,
Via Stampacchia 21, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione-invalidità (decisione del 7 dicembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-863/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1972
al 1995, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) durante tale periodo (doc.
6). Dopo il rimpatrio ha continuato a svolgere un'attività lucrativa dal
2002 come gestore di una pizzeria e bar fino al 25 giugno 2007, lavoro
già ridotto nel corso del 2004/2005, per problemi di salute, dalle
precedenti 10-12 ore giornaliere a 4 ore (doc. 10).
In data 28 settembre 2006, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 20 novembre 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce,
ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “insufficienza
renale cronica di grado marcato, ipertensione arteriosa severa con
cardiopatia e retinopatia ipertensiva” ed ha posto un tasso d'invalidità
dell'80% (doc. 22). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- una cartella clinica relativa alla degenza dal 30 settembre 2005 per
ernia inguinale destra operata (doc. 14); il paziente è poi stato
trasferito in nefrologia;
- la cartella clinica concernente la degenza dal 3 all'11 ottobre 2005
per cardiomiopatia ipertensiva ad evoluzione dilatativa con
compromissione lieve-media della funzione sistolica globale,
ipertensione polmonare secondaria, insufficienza renale cronica (doc.
15);
- una terza cartella clinica (continuazione delle precedente degenza)
per il ricovero fino al 27 ottobre 2005 per insufficienza renale cronica
di grado marcato, ipertensione arteriosa severa, cardiopatia
ipertensiva, retinopatia ipertensiva (doc. 16);
- brevi rapporti di visite di controllo del 30 novembre 2005 e 2 febbraio
2006 (doc. 17, 18);
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- un breve rapporto di visita nefrologica del 20 giugno 2006 (doc. 19,
20) ed altri del 14 novembre 2006 (doc. 21) e del 1° febbraio 2007
(doc. 23);
- una relazione di visita nefrologica del 20 marzo 2007 (doc. 24);
- un verbale di pronto soccorso del 2 giugno 2007 per precordialgie e
ricovero fino al 7 giugno 2007 per cardiopatia ipertensiva, insufficienza
renale cronica, ipercolesterolemia (doc. 25).
C.
Nel suo rapporto del 21 settembre 2007, il Dott. Ribordy, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed
analizzato il caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha
affermato che il richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità di
lavoro di livello pensionabile nella sua precedente attività (doc. 27).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico consulente
ed un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni è
stato inviato all'interessato il 28 settembre 2007 (doc. 28).
L'interpellato non ha preso posizione in merito, per cui, mediante
decisione del 7 dicembre 2007, l'UAIE ha respinto la richiesta di
rendita (doc. 29).
D.
Con il ricorso depositato il 7 febbraio 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Giacomo Lisi di Lecce, chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce i
risultati di una scintigrafia renale sequenziale del 19 dicembre 2007
(capacità di filtrazione glomerulare ridotta).
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti al Dott. Lehmann, il
quale, nella sua relazione del 22 maggio 2008, ha affermato che le
patologie in atto nel ricorrente non sono di gravità tale da giustificare
un'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 10 giugno 2008, l'UAIE propone
la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
necessario, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
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Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Lisi, con scritto del 18 luglio 2008, ha
ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso
facendo presente che A._______ ha cessato la propria attività
lucrativa formalmente il 25 giugno 2007, dopo più di tre anni di
capacità al lavoro notevolmente ridotta a causa dei noti problemi
ipertensivi e renali.
Con ordinanza del 25 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali. L'anticipo richiesto
(Fr. 300.-) è stato regolarmente versato il 4 agosto 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
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degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato l'anticipo delle
presunte spese processuali, entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
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sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 28 settembre 2006.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 28 settembre 2005 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 7 dicembre 2007, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato conributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
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durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE, dell'AELS
o svizzero.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
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8.
8.1 In merito all'attività svolta dal ricorrente, va osservato che questa
si è progressivamente ridotta dal 2004. Da allora, l'interessato ha
diminuito il suo ritmo di lavoro per ragioni che imputa al suo stato
salute. Titolare di una pizzeria e bar dal 2002, egli lavorava per 10-12
ore al giorno, indicazioni che sono verosimili dal momento che si tratta
di un esercizio pubblico a gestione familiare. Dopo l'insorgere dei
disturbi di salute, l'assicurato ha ridotto il proprio impegno in misura
graduale fino ad arrivare a 4 ore al giorno. L'attività è stata ceduta al
figlio con effetto dal 25 giugno 2007 (cfr. atto notarile, doc. 11).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al guadagno
degli indipendenti, la giurisprudenza prevede che l’invalidità sia fissata
secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui
viene svolta l’attività e quindi considerando le ripercussioni
economiche di questa riduzione (metodo straordinario). In base al
metodo straordinario dapprima si constata l’impedimento dovuto al
danno alla salute, poi si valutano gli effetti di tale impedimento
sull’incapacità di guadagno (AHI Praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b). Una determinata limitazione della capacità
produttiva funzionale può, quindi, non produrre una perdita di
guadagno della medesima entità. Se tuttavia l'interessato cessa
l'attività indipendente si può rinunciare all'applicazione del metodo
straordinario di calcolo dell'invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle
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mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute
non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Ora, nel caso di specie, non è giustificato applicare il metodo
straordinario. Infatti, l'interessato ha ufficialmente cessato di lavorare
nel giugno 2007, dopo che, almeno da due-tre anni, aveva
notevolmente ridotto il suo impegno lavorativo per ragioni di salute.
Pertanto, alla data dell'impugnata decisione, l'assicurato non
esercitava più alcuna attività lucrativa.
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF
114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di
valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione ad atti si evince che l'assicurato soffre
essenzialmente di ipertensione arteriosa severa con discreto danno
cardiocircolatorio consistente in una cardiomiopatia ipertensiva ad
evoluzione dilatativa, insufficienza renale cronica di grado marcato (in
relazione all'ipertensione), ipertensione polmonare secondaria, iniziale
retinopatia ipertensiva (doc. 15, 16, 22).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
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C-863/2008
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità
dell'80%. Dal canto suo, i Dott.ri Ribordy e Lehmann, sanitari
dell'UAIE, ritiengono l'assicurato in grado di svolgere il suo precedente
lavoro in misura superiore al 60%. Il Dott. Lehmann precisa tuttavia
che l'interessato può svolgere solo compiti medio/leggeri nell'ambito
della sua attività di gerente di un bar/pizzeria.
10.2 Ora, a mente di questo Tribunale, i pareri dei medici dell'UAIE
non sono motivati in maniera adeguata e non sono sorretti da
documentazione oggettiva completa ed attendibile. L'insufficienza
renale di cui soffre l'assicurato viene quasi sempre definita grave,
sebbene, per ora, il paziente non abbisogna di dialisi. L'ipertensione è
costantemente di livello elevato e rende dunque verosimili le doglianze
soggettive del paziente consistenti in capogiri, astenia, dolore ai
polpacci, edemi declivi bilaterali ingravescenti nell'arco della giornata,
saltuarie precordialgie. Manca però ad atti un'indagine cardiologica
recente e completa, soprattutto un ecocardiogramma, un
elettrocardiogramma normale e sotto sforzo ed un parere di un
cardiologo. In queste condizioni, non si può condividere il parere dei
medici dell'UAIE, secondo il quale l'interessato potrebbe riprendere il
precedente lavoro di gestore di una pizzeria con bar, sia pure
limitandosi ai compiti più leggeri. Si tratta di un lavoro stressante che
comporta, oltretutto, un impegno personale importante, soprattutto
nell'ambito di un'azienda di tipo familiare. La riduzione della propria
attività e poi la cessazione dovuta all'insorgere della malattia appare
dunque credibile e una diminuzione di almeno il 40% della capacità
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lavorativa residua nel suo mestiere di gerente non può essere esclusa
a priori.
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 2004-2005 (riduzione
considerevole dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
decisione (7 dicembre 2007). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia
particolareggiata ed a delle indagini approfondite in cardiologia e
nefrologia. L'interessato sarà sottoposto a tutti quegli accertamenti
oggettivi e strumentali che il caso richiede (ECG, ECG sotto sforzo,
ecocardiogramma, analisi ematochimiche, sonografia addominale,
ecc.).
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il 2004-2005 ed il 7 dicembre 2007, data della decisione impugnata,
nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe
potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
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12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo di Fr. 300.-, versato dal ricorrente il 4 agosto
2008 gli viene restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, da
porre a carico dell'UAIE.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 7 dicembre 2007, gli atti sono rinviati all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato dal
ricorrente il 4 agosto 2008, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'000.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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