B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-863/2018
Sen t en z a d e l 2 9 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Slovenia),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 29 gennaio 2018).
C-863/2018
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina slovena, nata il (…) 1947, ha formulato in data 22
dicembre 2011 una richiesta volta all’ottenimento di una rendita dell’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia, esibendo in particolare copia del cer-
tificato di assicurazione AVS/AI, dei permessi stagionali di tipo A validi da
aprile del 1987 a novembre del 1992, del permesso di dimora B CE/AELS
valido da gennaio del 2011 a dicembre del 2012 e dei certificati di lavoro
per periodi da giugno del 1985 a novembre del 1992 (doc. 15).
A.b Con decisione del 12 gennaio 2012 (doc. 12), la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG del Cantone B._______ ha deciso di erogare
in favore dell’interessata una rendita di vecchiaia svizzera di fr. 318.- al
mese dal 1° ottobre 2011, rendita calcolata segnatamente in base ad una
durata di contribuzione di 8 anni e 4 mesi, un reddito annuo medio deter-
minante di fr. 25'056.- ed una scala delle rendite 10 (v. doc. 14 [foglio di
calcolo]).
A.c Il 17 marzo 2017, a seguito del rimpatrio dell’assicurata (v. doc. 3), la
Cassa di compensazione del Cantone B._______ ha trasmesso l’incarto
alla Cassa svizzera di compensazione (CSC; doc. 2).
B.
Con comunicazione del 22 marzo 2017 (doc. 21), la CSC, dopo avere in-
dicato che “in seguito alla partenza per l’estero, la Cassa svizzera di com-
pensazione (era) competente per la prosecuzione del pagamento della
rendita”, ha deciso di assegnare all’interessata una rendita di vecchiaia
svizzera di fr. 323.- al mese dal 1° aprile 2017, rendita calcolata segnata-
mente in base ad una durata di contribuzione di 8 anni e 4 mesi, un reddito
annuo medio determinante di fr. 25'380.- ed una scala delle rendite 10 (v.
doc. 20 [foglio di calcolo]).
C.
C.a Con scritto del 23 giugno 2017 (doc. 29), l’interessata ha postulato il
ricalcolo dell’importo della rendita di vecchiaia, indicando che, secondo le
allegate copie dei permessi di dimora rilasciati dalla competente autorità
del Cantone B._______ l’11 gennaio 1972 (e valido fino all’11 novembre
1972), il 1° dicembre 1972 (e valido fino all’11 novembre 1973), il 14 no-
vembre 1973 (e valido fino all’11 novembre 1974) ed il 9 agosto 1974 (e
valido fino all’11 novembre 1974 [anno poi corretto a mano in 1975]; doc.
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30), ha lavorato in Svizzera presso l’Ospedale C._______ a (…) dal 1972
al 1974 e presso il bar “D._______” a (…) nel 1975.
C.b Con diffida raccomandata del 1° settembre 2017 (doc. 35), l’autorità
inferiore, dopo aver precisato che le parti sono tenute a collaborare all’ac-
certamento dei fatti, ha assegnato all’interessata un termine di 10 giorni
per esibire le distinte di salario degli anni dal 1972 al 1975, con la precisa-
zione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata pronunciata una de-
cisione in base agli atti (è fatto riferimento all’art. 43 cpv. 3 LPGA). Il 12
settembre 2017, l’interessata ha nuovamente prodotto le copie dei surrife-
riti permessi di dimora validi da gennaio del 1972 a novembre del 1974
(anno poi corretto a mano in 1975; doc. 36).
C.c Nell’ambito della procedura di opposizione, la CSC ha assunto agli atti
gli estratti del conto individuale dell’interessata della Cassa di compensa-
zione del Cantone B._______ e della Cassa di compensazione E._______.
Dagli stessi risulta che per l’anno 1972 sono stati versati contributi all’assi-
curazione svizzera per la vecchiaia per 12 mesi, per l’anno 1973 sono stati
versati contributi per 12 mesi e per l’anno 1974 sono stati versati contributi
per 3 mesi (da gennaio a marzo) per un’attività svolta presso l’Ospedale
C._______ a (…) e per 6 mesi (da luglio a dicembre) per un’attività svolta
presso il “D._______” a (…; per un totale di 9 mesi; doc. 37 e 50).
C.d L’Ufficio controllo abitanti del comune di (…) ha poi riferito che l’inte-
ressata ha soggiornato in quel comune al beneficio di un permesso tipo B
segnatamente dal 17 giugno 1971 (proveniente dalla Jugoslavia) al 1° set-
tembre 1974 (partita per […]; doc. 43). L’Ufficio della migrazione del Can-
tone B._______ ha altresì segnalato che la medesima ha risieduto in vari
comuni al beneficio di un permesso tipo A per periodi da giugno del 1985
a novembre del 1992 e di un permesso tipo B CE/AELS dal 1° gennaio
2011 al 31 marzo 2012 (doc. 44).
D.
Nella decisione su opposizione del 29 gennaio 2018 (doc. 52), la CSC,
dopo aver constatato che l’interessata non ha fornito i documenti richiesti,
ha respinto l’opposizione del 23 giugno 2017 e confermato la propria deci-
sione del 22 marzo 2017 (v. doc. 51 [foglio di calcolo]). Detta autorità ha
comunque precisato che la durata di contribuzione corretta è di 8 anni e 7
mesi, l’accertamento complementare dei fatti avendo permesso di ritrovare
dei contributi AVS versati per ulteriori 3 mesi nel 1974, ciò che non modifica
tuttavia l’importo mensile della rendita di vecchiaia (di fr. 323.-), gli anni
interi di contribuzione (9, segnatamente 8 anni e 7 mesi di contributi come
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persona che ha esercitato un’attività lucrativa e 9 mesi di contributi come
persona che non ha esercitato un’attività lucrativa), il reddito annuo medio
(fr. 25'380.-) e la scala delle rendite (10) essendo rimasti invariati.
E.
Il 9 febbraio 2018, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del
29 gennaio 2018 mediante il quale ha contestato il periodo contributivo,
ribadendo che, secondo le allegate copie dei permessi di dimora rilasciati
dalla competente autorità del Cantone B._______ l’11 gennaio 1972 (e va-
lido fino all’11 novembre 1972), il 1° dicembre 1972 (e valido fino all’11
novembre 1973), il 14 novembre 1973 (e valido fino all’11 novembre 1974)
ed il 9 agosto 1974 (e valido fino all’11 novembre 1974 [anno poi corretto
a mano in 1975]), ha lavorato in Svizzera presso l’Ospedale C._______ a
(…) dal 1972 al 1974 e presso un bar a (…) nel 1975 (doc. TAF 1).
F.
Nella risposta al ricorso del 4 aprile 2018, l’autorità inferiore ha proposto la
reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali ap-
plicabili e le basi di calcolo della rendita di vecchiaia, ha ribadito la corret-
tezza dell’ammontare della rendita di vecchiaia assegnata alla ricorrente
con la decisione su opposizione impugnata (doc. TAF 3).
G.
Con provvedimento del 10 aprile 2018 (notificato il 24 aprile 2018; doc. TAF
5), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente la ri-
sposta al ricorso dell’autorità inferiore del 4 aprile 2018, unitamente a copia
dei documenti dell’incarto della CSC menzionati nella presa di posizione
dell’autorità inferiore, e le ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito
alle osservazioni dell’autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l’insor-
gente non ha fatto uso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
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con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro
le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensa-
zione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
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1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di
vecchiaia svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se la durata contributiva dell’insorgente sia stata, o
meno, accertata correttamente e se il calcolo dell’importo mensile della
rendita di vecchiaia effettuato dall’autorità inferiore sia, o meno, corretto.
Per quanto attiene alla durata contributiva, il periodo mancante concerne i
mesi di aprile, maggio e giugno del 1974 ed il 1975. In effetti, ulteriori 3
mesi che secondo la ricorrente mancavano nel 1974 sono già stati aggiunti
dall’autorità inferiore nella decisione su opposizione (in virtù dell’estratto
della Cassa di compensazione del Cantone B._______, di cui al docu-
mento 50, pagina 4, degli atti di causa [per un totale di 9 mesi nel 1974]).
4.
4.1 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali.
4.2 In particolare, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fat-
tispecie, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi
o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento as-
sicurato (età conferente il diritto alla rendita; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Ai sensi
dell'art. 30bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 OAVS (RS 831.101), per il calcolo
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delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole
delle rendite il cui uso è obbligatorio.
4.3
4.3.1 L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate
in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contri-
buto completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di
contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona
presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della
sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribu-
zione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i
quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e
durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è
incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti
prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono compu-
tati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS).
4.3.2 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto
individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo
delle rendite ordinarie (art. 30ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d) ed e)
OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato
comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché
il reddito annuo in franchi.
4.3.3 Secondo giurisprudenza, nel caso in cui sia documentato che lo stra-
niero beneficiava di un permesso C (permesso di domicilio), oppure di un
permesso B (permesso di dimora annuale), deve essere ritenuta una du-
rata contributiva completa, con la conseguenza che il beneficiario di un si-
mile permesso deve essere considerato persona assicurata per la durata
di validità del permesso medesimo, sempre che abbia versato il contributo
annuo minimo (cfr. l'art. 28 e l'art. 50 OAVS). Per contro, tale principio non
è applicabile al lavoratore che è stato autorizzato a soggiornare in qualità
di stagionale con un permesso di tipo A (sentenza del TF I 524/02 del 25
novembre 2002 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
4.3.4 Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nes-
sun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettifica-
zione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto in-
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dividuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assi-
curato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debita-
mente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
4.3.5 Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite ver-
tente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e
relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'ob-
bligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel con-
teggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema
di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del
principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per
l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria
iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti
(DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare
della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261
consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). In-
dagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di
indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il
quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore
dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17
novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale com-
prende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il
pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS.
4.3.6
4.3.6.1 Per quanto attiene al periodo contributivo in Svizzera, l’autorità in-
feriore ha considerato, secondo le iscrizioni figuranti sugli estratti del conto
individuale dell’insorgente (doc. 19, 37 e 50), non sussistendo i presupposti
per l’espletamento d’ulteriori indagini d’ufficio, che la ricorrente ha pagato i
contributi AVS da giugno del 1971 a marzo del 1974, da luglio a dicembre
del 1974, da luglio a dicembre del 1985, da aprile a dicembre del 1986, da
aprile a dicembre del 1987, in gennaio e da aprile a dicembre del 1988, in
marzo, aprile e da agosto ad ottobre del 1989, da aprile ad ottobre del
1990, da marzo a novembre del 1991 e da aprile a novembre del 1992
(come persona che ha esercitato un’attività lucrativa) nonché da gennaio a
settembre del 2011 (come persona che non ha esercitato un’attività lucra-
tiva).
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4.3.6.2 Quanto ai mesi di aprile, maggio e giugno del 1974 ed al 1975, la
ricorrente non ha esibito in corso di procedura (nemmeno dinanzi al TAF)
idonea documentazione – quale in particolare certificati di lavoro e/o di-
stinte di salario – suscettibile di corroborare il preteso periodo lavorativo e,
per quanto qui maggiormente di rilievo, il versamento di contributi AVS ad
una cassa di compensazione. Peraltro, l’allegata copia del permesso di di-
mora rilasciato dalla competente autorità del Cantone B._______ il 9 ago-
sto 1974 e valido fino all’11 novembre 1974 (anno poi corretto a mano in
1975) non permette di dimostrare l’esercizio di un’attività lucrativa e, so-
prattutto, il versamento di contributi AVS a una cassa di compensazione. In
siffatte circostanze, all'autorità inferiore, che ha comunque esperito degli
accertamenti supplementari d'ufficio, non può essere rimproverato di non
avere effettuato delle ulteriori ricerche, segnatamente presso i datori di la-
voro (ospedale e bar [estratti del conto individuale, doc. 37 e 50]) indicati
dall'insorgente, tanto più ove si pensi che appare poco probabile che tali
datori di lavoro abbiano conservato i dati concernenti l'insorgente per oltre
43 anni, fermo restando un obbligo di conservare i dati personali del lavo-
ratore unicamente per almeno cinque anni (art. 73 cpv. 2 dell'ordinanza 1
del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111];
v., sulla questione, la sentenza del TF 9C_899/2010 del 15 dicembre 2010
consid. 3; v. anche la sentenza del TAF C-21/2013 del 3 giugno 2013 con-
sid. 4.2).
4.3.7 L'autorità inferiore ha quindi infine correttamente ritenuto nella deci-
sione impugnata che il periodo contributivo della ricorrente è di 9 anni e 4
mesi (segnatamente 8 anni e 7 mesi di contributi come persona che ha
esercitato un’attività lucrativa e 9 mesi di contributi come persona che non
ha esercitato un’attività lucrativa), ritenuto altresì che agli atti di causa non
vi sono documenti che possano dimostrare l'erroneità di tale periodo con-
tributivo. Quest'ultimo è peraltro incompleto, gli assicurati della classe di
età della ricorrente (anno 1947) avendo in effetti contribuito per un periodo
massimo di 43 anni fino al 2011 (Tabelle delle rendite 2011 pag. 8), anno
in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione sviz-
zera per la vecchiaia.
4.4 Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una fra-
zione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il
rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'as-
sicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2
LAVS). Il periodo contributivo della ricorrente corrisponde a 9 anni completi.
Le tabelle delle rendite 2011 prevedono che al rapporto fra i 9 anni interi di
contribuzione dell'insorgente ed i 43 anni di contribuzione degli assicurati
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della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 10 (Tabelle delle
rendite 2011 pag. 10). L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi
essere determinato in base ad una scala delle rendite 10 ed in funzione del
suo reddito annuo medio.
4.5 Il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività
lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti
d'assistenza (art. 29quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa
è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione
dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice
dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33ter
cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività
lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
4.5.1 Secondo gli estratti del conto individuale dell'insorgente, i redditi de-
rivanti da un'attività lucrativa conseguiti dalla ricorrente negli anni dal 1971
al 1992 ammontano a fr. 165’277.- (5'120 + 11'834 + 13'630 + 8'623 +
12'162 + 19'016 + 19'570 + 14'270 + 5'756 + 12'436 + 22'889 + 19’971;
doc. 19, 37 e 50). Ora, la ricorrente non ha esibito in sede ricorsuale dei
documenti, quali in particolare certificati di lavoro e/o distinte di salario, da
cui desumere un importo dei redditi risultanti dall’esercizio di un’attività lu-
crativa in Svizzera superiore a quello determinato dall’autorità inferiore, os-
sia fr. 165'277.-. Non può pertanto che essere ritenuto tale importo. Lo
stesso deve essere rivalutato in funzione dell'indice delle rendite. Tenuto
conto del fatto che la prima iscrizione nel conto individuale posteriore
all'anno del compimento dei 20 anni è avvenuta nel 1971 (cfr., sulla que-
stione, la sentenza del TAF C-4924/2008 del 27 aprile 2009 consid. 3.1 e
3.2), il fattore di rivalutazione è pari a 1.235 (Tabelle delle rendite 2011 pag.
15). L'importo del reddito è rivalutato a fr. 204’118.- (165’27 x 1.235). Tale
importo deve essere diviso per il periodo di contribuzione di 8 anni e 7 mesi,
corrispondenti a 103 mesi. Il reddito annuo medio della ricorrente per il
2011 ammonta a fr. 23’781.- ([204’118 : 103] x 12), come rettamente cal-
colato ed indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.
4.5.2 Quanto all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS
stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni
durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che
non hanno ancora compiuto i 16 anni. L'accredito per compiti educativi cor-
risponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima, di-
viso per il periodo di contribuzione (art. 29sexies cpv. 2 LAVS e 30 cpv. 2
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LAVS). Per quanto emerge dagli atti di causa, l'insorgente non adempie i
presupposti per il riconoscimento di accrediti per compiti educativi.
4.5.3 Il reddito annuo medio determinante della ricorrente per il 2011 am-
monta quindi a fr. 23’781.-. Tale importo deve essere arrotondato all'im-
porto immediatamente superiore del reddito annuo medio determinante in-
dicato nelle tabelle secondo la scala delle rendite 10. L'autorità inferiore ha
considerato un reddito annuo medio determinante di fr. 25’056.- nel 2011
(le tabelle delle rendite 2011 indicano un reddito annuo medio determinante
di fr. 25’056.- quale importo superiore più vicino ad un reddito annuo medio
di fr. 23’781.- [Tabelle delle rendite 2011 pag. 86]), di fr. 25’272.- nel 2013
(reddito annuo medio 2011 aggiornato al 2013) e di fr. 25’380.- nel 2015
(reddito annuo medio 2013 aggiornato al 2015). Le tabelle delle rendite
2011 prevedono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una
scala delle rendite 10 e ad un reddito annuo medio di fr. 25’056.- ammonta
a fr. 318.- (Tabelle delle rendite 2011 pag. 86), le tabelle delle rendite 2013
prevedono che la rendita di vecchiaia corrispondente ad una scala delle
rendite 10 e ad un reddito annuo medio di fr. 25'272.- ammonta a fr. 321.-
(Tabelle delle rendite 2013 pag. 86) e le tabelle delle rendite 2015 preve-
dono che la rendita di vecchiaia mensile corrispondente ad una scala delle
rendite 10 e ad un reddito annuo medio di fr. 25’380.- ammonta a fr. 323.-
(Tabelle delle rendite 2015 pag. 86).
4.6 La ricorrente ha pertanto diritto a una rendita di vecchiaia di un importo
mensile di fr. 318.- dal 1° ottobre 2011, di fr. 321.- dal 1° gennaio 2013 e di
fr. 323.- dal 1° gennaio 2015, come calcolato dall'autorità inferiore (v. doc.
51).
5.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice
dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti –
decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifesta-
mente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS [v. pure art. 23 cpv. 2 LTAF]). Nel
caso concreto il gravame, in considerazione, fra l'altro, dei generici argo-
menti presentati, deve ritenersi siccome manifestamente infondato. La pre-
sente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice
unico.
6.
6.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
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6.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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