Corte II I
C-8663/2007
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S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliera Paola Carcano.
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assi-
curati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Indennità per le spese ripetibili.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8663/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 10 settembre 2004, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE) ha accolto la domanda di rendita dell'assicurazione per
l'invalidità svizzera inoltrata il 19 gennaio 2004 dal cittadino italiano
A._______, nato il _______, assegnandogli una mezza rendita a
partire dal 1° marzo 2004,
che, in seguito all'opposizione dell'assicurato che chiedeva il
riconoscimento di una rendita intera, l'UAIE, esperiti i propri
accertamenti, gli ha prospettato la possibilità di incorrere in una
reformatio in pejus offrendogli la possibilità di ritirare l'opposizione,
che l'assicurato ha mantenuto l'opposizione,
che, mediante decisione su opposizione del 20 settembre 2005, l'UAIE
ha soppresso la mezza rendita d'invalidità a far tempo dal 1° novembre
2005, vale a dire a partire dal primo giorno del secondo mese
seguente alla notifica della decisione,
che, adita dall'assicurato con il patrocinio del Patronato INAS di
_______, la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR) ne ha parzialmente accolto il
gravame con giudizio del 13 luglio 2006 riconoscendo all'assicurato il
diritto ad ¼ di rendita a partire dal 1° novembre 2005 oltre a franchi
700.-- a titolo di ripetibili,
che l'UAIE è insorto contro questo giudizio al Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: II Corte di diritto sociale del
Tribunale federale) chiedendone l'annullamento,
che, mediante sentenza del 20 novembre 2007, la II Corte di diritto
sociale del Tribunale federale ha accolto il ricorso, nel senso che,
annullati il giudizio impugnato come pure la decisione su opposizione
dell'UAIE, ha rinviato la causa all'amministrazione affinchè procedesse
ad un complemento istruttorio relativamente alla patologia respiratoria
di cui è affetto l'assicurato e rendesse un nuovo provvedimento,
che l'Alta Corte ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo
federale (TAF) affinché statuisse "nuovamente sulla questione delle
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spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in
questa sede",
che, in base all'art. 64 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorità di
ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al
ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente
elevate che ha sopportato,
che, nel giudizio annullato, la CFR ha ritenuto giustificato assegnare
all'assicurato, vista la memoria ricorsuale e di replica, un'indennità per
spese ripetibili di franchi 700.--,
che, l'Alta Corte, ha annullato il giudizio impugnato come pure la
decisione su opposizione del 20 settembre 2005 rinviando la causa
all'amministrazione affinchè procedesse ad un complemento istruttorio
relativamente alla patologia respiratoria di cui è affetto l'assicurato e
rendesse un nuovo provvedimento,
che la parte che ha presentato un ricorso in materia di assegnazione o
rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente anche se la
causa, come nella fattispecie, è rinviata all'amministrazione per
complemento istruttorio e nuova decisione (DTF 132 V 215 consid.
6.2),
che, pertanto, appare giustificato, nel caso in esame, fissare
l'indennità per le spese ripetibili a Fr. 700.-- come a suo tempo
concessa dalla Commissione federale di ricorso al rappresentante
dell'insorgente.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) verserà alla parte ricorrente la somma di Fr. 700.- a
titolo d'indennità per le spese ripetibili della procedura di prima
istanza.
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2.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui
agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in
possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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