B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-867/2014
Sen t en z a d e l 1 2 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein, Michael Peterli,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione, soppressione della
rendita intera (decisione del 7 gennaio 2014).
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Fatti:
A.
Con decisione del 18 settembre 2012, l’Ufficio dell’assicurazione per l’in-
validità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – una rendita intera
dell’assicurazione svizzera per l’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2012
(doc. 65). È stata ritenuta un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività abi-
tuale di aiuto ascensorista – nella motivazione della decisione ritenuta
come leggera – a decorrere dal 28 agosto 2011 (doc. 64) sulla base della
diagnosi di esiti di sostituzione della radice aortica e dell’aorta ascendente
mediante protesi vascolare e plastica valvolare aortica (agosto 2011) per
dissezione dell’aortica acuta in compenso cardiocircolatorio in classe
NYHA II, di malattia di Crohn (2007) attiva dall’inizio del 2012, di bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) asmatiforme, di abuso di nicotina
e di sindrome cervico-cefalica e cervico-brachiale (doc. 60; cfr. anche doc.
32 [perizia medica particolareggiata E 213 del 30 gennaio 2012]).
B.
B.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa nel mese di
febbraio del 2013 (doc. 66). Dalle carte processuali risultano segnatamente
i seguenti documenti:
il rapporto della visita cardiologica del 21 febbraio 2013 del dott.
B._______, cardiologo, nel quale l’ecocardiogramma (ECG) è “ok”,
l’obiettività cardiopolmonare è in buon compenso di circolo e
l’”ECG: ritmo sinusale (RS), frequenza cardiaca (FC) 65 bpm, nei
limiti” (doc. 88 [ripetuto in doc. 91]);
il rapporto della visita gastroenterologa ed endoscopia digestiva del
31 maggio 2013, nel quale il dott. C._______ ha ritenuto “buone
condizioni generali, alvo 1-2ev/die di feci semi-formate senza san-
gue o muco. Non episodi febbrili. Non dolore addominale (…) ad-
dome trattabile, non dolente né dolorabile, TEC fisiologico, peri-
stalsi presente e valida. Porta in visione ematochimici che non evi-
denziano alterazioni degne di nota, compresi indici di flogosi” (doc.
87 [ripetuto in doc. 90 e allegato al doc. TAF 1]);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 19 giugno 2013, me-
diante la quale è stata posta la diagnosi di “esiti di sostituzione
dell’aorta ascendente e plastica della valvola aortica per disse-
C-867/2014
Pagina 3
zione, malattia di Crohn, BPCO, protrusione discale C5-C6, obe-
sità; codice ICD 2780 obesità, 428 insufficienza cardiaca (scom-
penso cardiaco)”. Il medico incaricato ha ritenuto stazionarie le con-
dizioni dell’interessato, un’incapacità a svolgere a tempo pieno sia
il suo ultimo lavoro che un lavoro adeguato nonché un’invalidità pari
all’80% nell’ultimo lavoro svolto (doc. 77 e 78 [ripetuto in doc. 101
e allegato al doc. TAF 1]).
B.b Nel rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 24 settem-
bre 2013 del dott. D._______, medicina generale FMH, perito certificato
SIM, è stata posta la diagnosi principale di esiti di sostituzione dell’aorta
ascendente e plastica della valvola aortica nell’agosto 2011 per dissezione
(l71.6) e nota malattia di Crohn (doc. 94). Il medico SMR ha considerato
che dal referto cardiologico del 21 febbraio 2013 risulta uno stato eccel-
lente (“ausgezeichneter”) e che dal referto gastrointestinale del 31 maggio
2013 lo stato è pure clinicamente molto buono e rispecchia una situazione
normale. Il medico SMR ha ritenuto una capacità lavorativa totale nell’atti-
vità precedentemente svolta al più tardi a decorrere dal 31 maggio 2013.
B.c Con progetto di decisione dell’11 ottobre 2013, l’autorità inferiore ha
prospettato la soppressione della rendita fino ad allora accordata (doc. 95
[ripetuto in doc. 98]).
B.d Il 12 novembre 2013 (doc. 109), l’interessato ha contestato il menzio-
nato progetto di decisione e trasmesso ulteriore documentazione medica
di cui si dirà, se del caso, in seguito.
B.e Con rapporto finale del SMR del 5 dicembre 2013, è stato ritenuto che
la documentazione trasmessa non mostra alcun nuovo aspetto. Pertanto,
il medico SMR ha confermato la valutazione del 24 settembre 2013 (doc.
112).
C.
Con decisione del 7 gennaio 2014, l’UAIE ha deciso la soppressione della
rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2014 (doc. 114). L’autorità inferiore
ha segnatamente ritenuto uno stato di salute migliorato sia dal punto di
vista cardiologico che dal punto di vista gastrointestinale. Ha inoltre consi-
derato siccome esigibile qualsiasi attività lavorativa e ritenuto che non sus-
siste più nessuna incapacità al lavoro e al guadagno. Ha quindi indicato
che non vi era più diritto ad una rendita AI svizzera.
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Pagina 4
D.
D.a Il 19 febbraio 2014, l’interessato, ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell’UAIE del 7 gennaio 2014, mediante il quale ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e il ripristino del versamento della rendita intera.
Ha fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rile-
vanti, non avendo l’autorità inferiore tenuto debitamente conto dei problemi
cardiaci, della conseguente assegnazione alla classe NYHA II, così come
dei problemi gastrointestinali (malattia di Crohn). Secondo il ricorrente,
queste patologie non sono migliorate e non gli permettono di svolgere al-
cuna attività lavorativa. L’interessato ha altresì formulato una domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e trasmesso, oltre a della do-
cumentazione medica già agli atti, il rapporto medico-legale del 5 febbraio
2014 del dott. E._______ (doc. TAF 1).
D.b Con scritto del 31 marzo 2014, l’interessato ha trasmesso il formulario
“Domanda di gratuito patrocinio” debitamente compilato, i documenti giu-
stificativi, nonché chiesto la designazione di un avvocato d’ufficio per il pro-
sieguo della procedura (doc. TAF 4 e allegati [cfr. anche doc. TAF 2]).
E.
Con risposta del 30 aprile 2014 (doc. TAF 5), l’UAIE ha proposto la reie-
zione del ricorso e la conferma della decisione impugnata sulla base della
presa di posizione del medico SMR del 24 aprile 2014, il quale ha indicato
che non sono stati apportati elementi oggettivi atti a modificare la prece-
dente valutazione clinico-lavorativa dell’interessato (doc. 117).
F.
Con decisione incidentale del 14 luglio 2014, questo Tribunale ha accolto
la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, e respinto la domanda di gratuito patrocinio
volta alla designazione di un avvocato d’ufficio (il Patronato INAS non po-
tendo essere designato quale avvocato d’ufficio). Con il medesimo provve-
dimento, questo Tribunale ha altresì invitato il ricorrente a presentare l’atto
di replica entro il 5 settembre 2014 (doc. TAF 6). Il termine è scaduto infrut-
tuoso.
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Pagina 5
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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Pagina 6
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). La procedura di revisione è stata avviata nel mese di febbraio del
2013 e quindi al caso in esame si applicano di principio le nuove norme
materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a
revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le
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disposizioni formali della LPGA immediatamente applicabili con la loro en-
trata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 7 gennaio 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'UAIE ha reso il 7 gennaio 2014 una decisione di revisione, ai sensi
dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata al ricor-
rente.
4.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
4.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
4.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
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Pagina 8
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
5.
Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale
da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la si-
tuazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata og-
getto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accer-
tamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso. Il periodo di riferimento nell'ambito della presente ver-
tenza è quello intercorrente tra il 18 settembre 2012, data della decisione
dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita intera d'invalidità,
e il 7 gennaio 2014, data della decisione impugnata.
6.
In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della
legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il
Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per
la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li-
beramente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non
sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limita-
zione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'ammini-
strazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a
tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per
scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif-
fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha
proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in
caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac-
certamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 con-
sid. 2.3 con rinvii).
7.
7.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
C-867/2014
Pagina 9
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
7.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
7.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
7.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare
come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
C-867/2014
Pagina 10
7.5 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 con rinvii).
8.
Nel caso concreto, occorre esaminare se al momento dell’emanazione
della decisione impugnata (il 7 gennaio 2014) poteva essere ammessa la
sopravvenienza rispetto al 2012 di un miglioramento dello stato di salute
del ricorrente giustificante la soppressione della rendita o, invece, tale pre-
supposto non era adempito (come sostenuto dall’insorgente medesimo) ri-
spettivamente l’istruttoria di causa doveva considerarsi carente/insuffi-
ciente.
8.1 Questo Tribunale osserva che la rendita intera d’invalidità percepita dal
ricorrente dal 1° giugno 2012 è stata assegnata sulla base della diagnosi
di esiti di sostituzione della radice aortica e dell’aorta ascendente mediante
protesi vascolare e plastica valvolare aortica (agosto 2011) per dissezione
dell’aortica acuta in compenso cardiocircolatorio in classe NYHA II, di ma-
lattia di Crohn (2007) attiva dall’inizio del 2012, di broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (BPCO) asmatiforme, di abuso di nicotina e di sindrome cer-
vico-cefalica e cervico-brachiale (doc. 32 e 60).
8.2
8.2.1 Per quanto concerne la patologia cardiaca, dagli atti di cui all’incarto
dell’autorità inferiore, segnatamente dal rapporto della visita medica del 21
febbraio 2013 del dott. B._______, cardiologo della F._______ di
G._______ (doc. 88 [ripetuto in doc. 91]; cfr. anche consid. B.a della pre-
sente sentenza), dall’ecocardiogramma color-doppler dell’11 settembre
2013 (doc. 107), dal certificato del 24 ottobre 2013 (doc. 106), del dott.
H._______, cardiologo dell’Azienda sanitaria provinciale di G._______,
nonché dalla perizia medica particolareggiata E 213 del 19 giugno 2013
(doc. 77 e 78 [ripetuto in doc. 101]; cfr. anche consid. B.a della presente
sentenza) e ancora dalla relazione medico-legale del 12 novembre 2013
della dott.ssa I._______, medico dell’Istituto nazionale della previdenza so-
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Pagina 11
ciale (INPS; doc. 100 [anche allegato al doc. TAF 1]), emerge che lo scom-
penso cardiaco di cui soffre il ricorrente è stato attribuito alla classe NYHA
II, classificazione peraltro non contestata dall’autorità inferiore.
8.2.2 Considerato che già al momento dell’assegnazione della rendita me-
diante decisione del 18 settembre 2012, lo scompenso cardiaco era stato
classificato quale di livello NYHA II (cfr. doc. 21 [ripetuto in doc. 47] e 32),
e ritenuto che né il medico SMR, nel rapporto del 24 settembre 2013, né
l’autorità inferiore hanno spiegato in cosa consisterebbe il miglioramento
dello stato di salute dell’insorgente dal profilo cardiologico, si deve conclu-
dere che da questo profilo non vi è stato alcun cambiamento rilevante dello
stato di salute del ricorrente nel periodo determinante. In tale ambito un
miglioramento significativo dello stato di salute dell’insorgente non è desu-
mibile neppure dai rapporti medici citati al considerando 8.2.1 del presente
giudizio, fermo restando che il passaggio della frazione di eiezione (FE) dal
59% (doc. 44 e 60) al 60% (cfr. doc. 107) non può di per sé costituire un
siffatto miglioramento significativo.
8.3
8.3.1 In merito al morbo di Crohn, dagli atti di cui all’incarto di causa
emerge che nel rapporto della visita gastroenterologa ed endoscopia dige-
stiva del 31 maggio 2013 del dott. C._______ dell’Azienda ospedaliera di
G._______, in anamnesi sono stati segnalati in particolare la mancata as-
sunzione di una terapia nel corso degli anni precedenti, l’assunzione sal-
tuaria di antidolorifici a causa di dolori al rachide, un calo ponderale di 15
kg nell’ultimo anno e l’attuale terapia domiciliare in atto, e quale “aggiorna-
mento” della patologia è stato indicato “buone condizioni generali, alvo 1-
2ev/die di feci semi-formate senza sangue o muco. Non episodi febbrili.
Non dolore addominale” (doc. 87 [ripetuto in doc. 90]). Successivamente il
ricorrente ha trasmesso all’autorità inferiore il certificato del 29 ottobre 2013
del dott. J._______, pure gastroenterologo dell’Azienda ospedaliera di
G._______, nel quale è stato segnalato il medesimo trattamento in atto di
cui al certificato del 31 maggio 2013 e che il morbo di Crohn è “in fase di
remissione clinica con saltuaria diarrea” (doc. 102). Dalla relazione medico-
legale del 12 novembre 2013 della dott.ssa I._______, emerge tuttavia che
la malattia di Crohn dell’ileo terminale è in fase attiva con diarrea cronica e
coliche addominali ricorrenti (doc. 100 [anche allegato al doc. TAF 1]).
8.3.2 È noto che la malattia di Crohn è una malattia infiammatoria cronica
dell’intestino che può colpire qualsiasi parte del tratto gastrointestinale pro-
vocando una vasta gamma di sintomi, principalmente dolori addominali,
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diarrea, vomito o perdita di peso, ma può anche causare complicazioni ex-
traintestinali per esempio in oftalmologia, reumatologia e neurologia, o an-
cora colpire la pelle, il sangue, il sistema endocrino e le ossa. È altrettanto
noto che non esiste ancora una terapia farmacologica risolutiva o una te-
rapia chirurgica eradicante la malattia di Crohn e che le possibilità di trat-
tamento sono limitate al controllo dei sintomi e se del caso al mantenimento
della remissione rispettivamente alla prevenzione delle ricadute. È altresì
noto che per la formulazione della diagnosi della malattia di Crohn sono
spesso necessari diversi esami, quali ad esempio una endoscopia (colon-
scopia e gastroscopia), esami del sangue, esami radiologici (tomografia
computerizzata [TC] e risonanza magnetica [RM]), ed esami di medicina
nucleare (particolarmente utili per monitorare la malattia e valutare l’effica-
cia della terapia).
8.3.3 Da quanto esposto, consegue che l’istruttoria concernente un’even-
tuale remissione consolidata della malattia di Crohn giustificanti, da questo
profilo, la conclusione di un miglioramento significativo dello stato di salute
presuppone accertamenti medici completi ed approfonditi. Tuttavia, i referti
medici del dott. C._______ del 31 maggio 2013 e del dott. J._______ del
29 ottobre 2013 in virtù dei quali il medico SMR ha fondato la propria valu-
tazione riportano informazioni – tra l’altro sommarie, superficiali e senza
indicazioni concernenti un’eventuale incapacità lavorativa – in merito al
solo aspetto gastrointestinale. In particolare, negli stessi non è indicato
quali esami recenti siano stati eseguiti in relazione alla malattia di Crohn,
né precisato sulla base di quali considerazioni detta malattia possa essere
definita il 29 ottobre 2013 in fase di remissione, da quanto tempo e con
quale prognosi futura (cfr. su quest’ultimo punto il generico certificato me-
dico del dott. J._______ del 29 ottobre 2013 [doc. 102]). Giova altresì rile-
vare che è notorio che le fasi di remissione della malattia di Crohn possono
essere anche di durata limitata e che dalla relazione medico-legale della
dott.ssa I._______ del 12 novembre 2013, svolta su incarico dell’Istituto
nazionale di previdenza sociale italiano (INPS), emerge che la malattia di
Crohn di cui soffre il ricorrente è in fase attiva con diarrea cronica e coliti
addominali ricorrenti (cfr. doc. 100). Questo Tribunale rileva che sono del
tutto assenti agli atti di cui all’incarto di causa indicazioni precise sugli
esami specifici, quali quelli elencati al considerando precedente, eseguiti
in relazione all’evoluzione della malattia di Crohn dal 18 settembre 2012 al
7 gennaio 2014 e sui risultati degli stessi. Detti esami devono essere com-
pleti e ad ampio spettro, alfine di una verifica seria e coscienziosa in merito
all’efficacia della terapia in corso, al decorso della malattia ed alle eventuali
ripercussioni non gastrointestinali della malattia di Crohn. Basti ancora ri-
levare che i medesimi referti medici fanno stato di un calo ponderale di 15
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kg nell’ultimo anno (apparentemente nonostante l’assunzione di una tera-
pia farmacologica) e di non meglio specificati dolori al rachide, indizi che
inducono a ritenere che la malattia di Crohn sia effettivamente attiva e che
potrebbe avere originato affezioni di tipo reumatologico-neurologico. Non
è comunque dato sapere, in assenza di debita verifica, l’origine e la portata
dei dolori al rachide rispettivamente della problematica di sindrome cervico-
cefalica e cervico-brachiale (cfr. doc. 60) / protrusione discale C5 e C6 (cfr.
doc. 77 e 78 [ripetuto in doc. 101]).
9.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 7 gennaio 2014, fondata su
un accertamento manifestamente insufficiente dei fatti giuridicamente rile-
vanti, viola il diritto federale ed incorre nell’annullamento.
10.
10.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente mediante l’esperimento di una perizia interdisciplinare – gastroen-
terologica, cardiologica, reumatologica e neurologica, completa dei neces-
sari esami – e di ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato
di salute del ricorrente dovesse rendere necessario, nonché a pronunciare
una nuova decisione. Un siffatto rinvio all’autorità inferiore per completa-
mento dell’istruttoria è compatibile con la giurisprudenza di cui a DTF 137
V 210 consid. 4.4.1.4, ritenuto che senza tale istruttoria neppure era seria-
mente possibile determinarsi sullo stato di salute e sulla residua capacità
lavorativa del ricorrente con il necessario grado della verosimiglianza pre-
ponderante.
10.2 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
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che nella decisione impugnata del 7 gennaio 2014 l'autorità inferiore ha
deciso di sopprimere, con effetto al 1° marzo 2014, la rendita intera d'inva-
lidità versata fino ad allora.
11.
11.1 Visto l'esito della causa non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA e art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]).
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un’indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF (cfr.
pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso
in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata
vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L’indennità per
spese ripetibili, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14
cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 1'000.- (compresi i disborsi ed esclusa
l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23
maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e ne-
cessario svolto dal rappresentante del ricorrente. La stessa è posta a ca-
rico dell'UAIE.
11.3 Per conseguenza, la domanda d’assistenza giudiziaria e gratuito pa-
trocinio è divenuta senza oggetto (cfr., fra le tante, le sentenze del TAF C-
3083/2016 del 22 marzo 2017 consid. 5 e C-5088/2013 del 21 gennaio
2014 consid. 12.3).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli
atti di causa sono rinviati all’autorità inferiore affinché proceda al comple-
tamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei conside-
randi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto dive-
nuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
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