Corte II I
C-8702/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-8702/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (...), separata dal (...), ha lavorato
in Svizzera quale operaia dal (...) al (...) solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI) durante tale periodo. A partire dal (...) si è dedicata all'attività
di casalinga. In data 2 gennaio 2006, A._______ ha formulato una
richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 1-10).
B.
L'assicurata è stata visitata il (...) presso i servizi medici dell'Istituto
(...) di L._______, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi
di "psicosi paranoide psicogena" ed ha posto un tasso di invalidità
parziale del 70% in relazione all'ultima attività lavorativa svolta. Ha
tuttavia precisato che l'assicurata è in grado di svolgere regolarmente
lavori leggeri come pure a tempo pieno il suo ultimo lavoro ed altresì
un'attività adeguata alle sue condizioni (doc. 17). Sono stati esibiti una
cartella clinica relativa al ricovero dal (...) al (...) per riesacerbazione
psicotica, un certificato medico del (...) (giusta il quale l'assicurata è
affetta da psicosi paranoide a seguito della quale è in cura presso
l'U._______ e pratica una terapia farmacologica) ed il verbale della
C._______ del (...) (giusta il quale l'assicurata è stata riconosciuta
invalida civile al 70% per psicosi paranoide; doc. 14 e 16). Sono stati
inoltre prodotti il questionario per gli assicurati occupati nell'economia
domestica ed il questionario per l'assicurato, ambedue del 16 febbraio
2007 (doc. 12 e 13). Su richiesta dell'amministrazione, L'INPS ha
inoltre prodotto un rapporto medico dettagliato rilasciato il 19 giugno
2007 dalla Dott.ssa C._______ dell'U._______ (doc. 24).
C.
Nel suo rapporto del 30 agosto 2007 la Dott.ssa VR._______ del
servizio medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver posto la diagnosi
principale di "psicosi paranoide" (accompagnata da difficoltà di
concentrazione e d'esecuzione per problemi psichici come pure da
rallentamento psicomotorio) ed aver analizzato il caso sotto il profilo
delle malattie di lunga durata, è giunta alla conclusione che
l'assicurata è da ritenersi inabile al 70% in qualsiasi attività lavorativa
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a decorrere dal 4 marzo 2005, data a partire dalla quale è da ritenersi
altresì inabile al 46% nell'attività abituale di casalinga (doc. 26).
D.
Con progetto di decisione del 3 settembre 2007 l'amministrazione ha
comunicato all'assicurata che avrebbe avuto diritto ad un quarto di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
marzo 2006 (doc. 27). Entro il termine impartito per presentare
eventuali osservazioni, l'assicurata ha chiesto in sostanza il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 28). Con decisione del 21 novembre 2007
l'UAIE ha riconosciuto a A._______ il diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° marzo
2006 (doc. 30-33).
E.
Con gravame dell'11 dicembre 2007, spedito il 12 dicembre
successivo alla scrivente Autorità, A._______ chiede, in sostanza,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. A suffragio delle sue
conclusioni produce documentazione medica già agli atti.
Nelle sue osservazioni responsive del 15 febbraio 2008
l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti
di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.
Ricevuta la risposta dell'amministrazione, A._______ ribadisce con
replica del 12 marzo 2008 la propria posizione processuale e produce
nel contempo, a suffragio delle sue conclusioni, due certificati medici
dettagliati rilasciati segnatamente il 23 ottobre 2006 ed il 10 marzo
2008 dalla Dott.ssa C._______.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto nuovamente gli atti
alla Dott.ssa VR._______, la quale, nel suo rapporto medico del 3
aprile 2008, ha rilevato un aggravamento dello stato di salute
dell'assicurata considerandola inabile nell'attività abituale di casalinga
al 46% dal 4 marzo 2005 ed al 70% dal 10 marzo 2008 (data del
certificato medico della Dott.ssa C._______ attestante una
riacutizzazione del quadro psicopatologico della paziente).
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Con duplica del 28 aprile 2008, l'amministrazione propone, per un
verso, la reiezione dell'impugnativa rilevando che il presunto
aggravamento è intervenuto dopo la data della decisione impugnata e,
per altro verso, di considerare il ricorso quale domanda di revisione.
Ricevuta la duplica dell'amministrazione, A._______ ribadisce con
osservazioni complementari del 10 maggio 2008 la propria posizione
processuale e produce nel contempo documentazione medica già agli
atti.
In un ulteriore scambio di scritti, le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
In data 7 luglio 2008 la ricorrente ha versato un anticipo di 292.05
franchi equivalente alle presunte spese processuali. Il 31 ottobre
successivo ha infine prodotto un nuovo certificato medico steso il 18
ottobre 2008 della Dott.ssa C._______ dal quale risulta che
l'assicurata continua ad essere in cura presso l'U._______ per psicosi
depressiva in forma cronica (con ripercussioni sulla vita sociale e
familiare ed incapacità a condurre la vita quotidiana) ed a necessitare
una terapia continua a base di antidepressivi ed equilibratori
dell'umore.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
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2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
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1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 2 gennaio 2006. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 2 gennaio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 21 novembre 2007, data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti due
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
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La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
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un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158).
8.2 Ai fini del presente giudizio occorre precisare che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le
mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere
che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16
LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete
(art. 5 e 28 cpv. 2bis e art. 8 cpv. 3 LPGA ). L'art. 27 dell'ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS
831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per quanto riguarda la scelta del metodo
di valutazione dell'invalidità di una persona assicurata che non
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esercita più un'attività lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata
l'attività esercitata se non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole,
lo statuto dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da
sana, quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
8.3 Nella specie dev'essere rilevato che A._______ ha cessato di
lavorare il 31 marzo 1998 e, compilando il questionario per l'assicurato
del 16 febbraio 2007, ha dichiarato di dedicarsi esclusivamente
all'attività di casalinga (doc. 13). Di conseguenza, appare giustificato
applicare alla presente fattispecie il metodo di valutazione specifico
delle casalinghe, come peraltro correttamente ammesso
dall'amministrazione, anzichè quello generale.
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
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dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 2001 p. 109).
10.
10.1 Nel caso di specie la diagnosi rilevante ai fini del presente
giudizio, nel periodo di cognizione in oggetto (cfr. considerando 5),
risulta essere condivisa essenzialmente da tutti i medici che si sono
espressi in merito. L'assicurata è affetta da “psicosi paranoide” dal
mese di marzo del 2005 (perizia medica INPS del 3 novembre 2006;
certificati medici della Dott.ssa C._______ del 23 ottobre 2006, del 19
giugno 2007 e del 10 marzo e 18 ottobre 2008; rapporti medici del 30
agosto 2007 e del 3 aprile 2008 della Dott.ssa VR._______). Il collegio
giudicante non intravede quindi ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni convergenti inerenti la diagnosi.
10.2 Giova ricordare che l'affezione in oggetto deve, dal profilo
giuridico, essere esaminata alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattia che, per costante giurisprudenza, è da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibile di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la lettera a dell'art.
29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un
anno. Pertanto, la ricorrente può pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
11.
Per quanto concerne le conseguenze invalidanti del precitato quadro
clinico, occorre rilevare che le conclusioni del medico dell'INPS sono
contraddittorie nella misura in cui viene riconosciuta una capacità
lavorativa a tempo pieno nell'ultimo lavoro svolto ed un tasso
d'invalidità del 70% per lo stesso lavoro. Dal canto suo, la Dott.ssa
C._______ dell'U._______, nei suoi rapporti dettagliati del 23 ottobre
2006 e del 19 giugno 2007 non si esprime in merito alle ripercussioni
invalidanti dello stato di salute dell'assicurata. Viceversa, nei suoi
rapporti del 10 marzo e del 18 ottobre 2008, il medico curante
dell'assicurata precisa che il quadro psicopatologico della stessa si è
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riacutizzato, motivo per cui continua a necessitare una terapia a base
di antidepressivi e di equilibratori dell'umore e si presenta incapace di
condurre la vita quotidiana sociale e familiare.
Il quadro clinico della ricorrente riferito al 2005, in seguito al ricovero
per psicosi paranoide, era caratterizzato da una profonda depressione
del tono dell'umore, angoscia, apatia, disturbi del sonno, ritiro sociale,
labilità emotiva e rimuginazioni ossessive. La Dott.ssa C._______
osserva che la malattia ha un'evoluzione cronica con prognosi
sfavorevole, rileva tuttavia, nel suo rapporto del 19 giugno 2007, che la
paziente si mostra accessibile e disponibile al colloquio, è vigile,
lucida, non presenta disturbi dello stato coscienza né deficit
quantitativi e qualitativi delle attività psichiche, è orientata nel tempo e
nello spazio, con disturbi della concentrazione e della memoria di
grado lieve, senza deficit intellettivo né deficit dei poteri critici. Si può
quindi ritenere che stato psichico della ricorrente è migliorato
successivamente al ricovero del 2005 e non ha d'altra parte
necessitato di un'ulteriore ospedalizzazione. Secondo i sintomi
menzionati nel rapporto della Dott.ssa C._______ del 10 marzo 2008
si può tuttavia evidenziare un aggravamento delle condizioni di salute
dell'assicurata ciô che ha apparentemente influenzato la sua capacità
di eseguire i compiti quotidiani e determinato pertanto un aumento
dell'incapacità di lavoro quale casalinga. Nei suoi rapporti del 30
agosto 2007 e del 3 aprile 2008, la Dott.ssa VR._______, alla luce
della documentazione medica obiettiva prodotta dall'assicurata, ha
quindi ritenuto che quest'ultima presenta un'invalidità quale casalinga
del 46% dal 4 marzo 2005 (data in cui è stata ricoverata per psicosi
paranoide) e del 70% dal 10 marzo 2008 (data in cui il medico curante
dell'assicurata ha attestato una riacutizzazione del quadro psicologico
della paziente). Il medico dell'UAIE è giunto a conclusioni logiche e
motivate suffragate da accertamenti approfonditi e completi come pure
dalle attestazioni del medico curante dell'assicurata, sulla base altresì
delle risposte fornite dall'interessata nel questionario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica del 16 febbraio 2007 e tenuto conto
delle direttive 3093 e 3098 della circolare concernente l'invalidità e
l'impotenza edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS,
CIIAI).
Ritenuto che il grado d'invalidità per gli assicurati attivi nell'economia
domestica deve essere basato sulla riduzione di rendimento
funzionale nello svolgimento delle mansioni finora esercitate, da
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determinarsi sulla base di pareri medici (DTF 130 V 97), il collegio
giudicante non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuto il medico dell'UAIE. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono e tenuto conto del periodo di riferimento
del presente giudizio (2 gennaio 2005 e 21 novembre 2007: cfr. consid.
5), il Tribunale può quindi concludere che l'assicurata ha subito
un'incapacità lavorativa quale casalinga del 46% a decorrere dal 4
marzo 2005. Di conseguenza, allo scadere del termine di attesa di un
anno, l'interessata presentava un grado d'invalidità del 46% ed ha
quindi diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° marzo 2006. Il
ricorso deve pertanto essere respinto e l'impugnata decisione
confermata.
12.
Tenuto conto del presunto aggravamento accertato dal medico
dell'amministrazione a decorrere dal 10 marzo 2008 ed intercorso
quindi in data successiva alla decisione impugnata del 21 novembre
2007, l'incarto deve essere rinviato all'amministrazione affinché
consideri il ricorso quale domanda di revisione.
13.
A titolo di spese processuali si prelevano 292.05 franchi (art. 69 cpv. 2
LAI nella versione in vigore dal 1° luglio 2006) e non vengono
assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Gli atti sono trasmessi all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero affinché proceda ad una revisione
conformemente a quanto esposto al considerando 12.
3.
A titolo di spese processuali si prelevano 292.05 franchi, importo
compensato dal corrispondente anticipo versato dalla ricorrente in
data 7 luglio 2008. Non si assegnano ripetibili.
Pagina 12
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4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R);
- autorità inferiore (...);
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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