Corte III
C-871/2006
{T 0/2}
Sentenza del 16 luglio 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler
e Blaise Vuille, giudici.
Graziano Mordasini, cancelliere.
X._______ e Y._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità intimata,
concernente
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Il Tribunale amministrativo federale considera:
che con dichiarazione ufficiale del 23 giugno 2006 sottoscritta davanti ad un
notaio cubano, Y._______, cittadina svizzera domiciliata a ..., ha invitato
Z._______, cittadino cubano nato il ..., a venire in Svizzera per una visita
turistica, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio
ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di
quest'ultimo;
che con lettera del 16 agosto 2006, Y._______ ha ribadito di voler assumersi la
responsabilità per tutto il periodo di permanenza dell'interessato sul territorio
della Confederazione;
che in data 4 settembre 2006, Z._______ ha presentato all'Ambasciata di
Svizzera dell'Avana una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare
per un periodo di tre mesi presso Y._______, precisando nel contempo di
essere celibe e studente;
che a sostegno della succitata domanda di visto, il richiedente ha in particolare
prodotto agli atti una dichiarazione attestante i suoi studi in diritto ed una lettera
con la quale spiegava i motivi della sua visita in Svizzera;
che il 10 ottobre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata nei confronti di Z._______, considerando in
sostanza che, tenuto conto della situazione personale del richiedente (che non
intrattiene legami professionali o familiari stretti con il paese d'origine atti a
garantire il ritorno in patria), nonché della situazione socioeconomica prevalente
a Cuba, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e
la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del
soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente
assicurata;
che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che la possibilità per
l'interessato di lasciare il proprio paese per un così lungo periodo (tre mesi)
fosse tale da far sorgere dei dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno richiesto;
che essa ha infine rilevato l'esistenza di notevoli difficoltà per i cittadini cubani a
rientrare in patria nel caso in cui la durata di un soggiorno all'estero superi una
certa durata;
che con scritto del 17 novembre 2006, X._______ e Y._______ hanno
interposto ricorso avverso la precitata decisione;
che i ricorrenti hanno affermato che Z._______ intrattiene stretti legami con
Cuba, paese in cui risiede la sua famiglia, composta dai genitori (con i quali
vive), quattro fratelli e tre nipoti ed in cui sta costruendo una casa;
che essi hanno poi espresso il loro desiderio di permettere all'interessato di
conoscere la Svizzera, sottolineando la necessità di un soggiorno di tre mesi in
ragione del prezzo del biglietto aereo e delle varie spese amministrative;
che, gli invitanti hanno infine rilevato la volontà del richiedente di far ritorno a
Cuba al termine del soggiorno auspicato, al fine di portare a termine gli studi
3universitari;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 22 novembre 2006,
l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in particolar modo
come il rientro in patria del richiedente non fosse sufficientemente garantito;
che, invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, i
ricorrenti nella loro replica del 5 gennaio 2007 hanno ripreso le argomentazioni
sviluppate nel quadro del ricorso;
che essi hanno inoltre prodotto una dichiarazione con la quale Z._______
esprime il suo desiderio di visitare la Svizzera, paese che si impegna nel
contempo a lasciare al termine del visto richiesto;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20 cpv. 1 della Legge
federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
(LDDS, RS 142.20);
che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è inammissibile in
ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110], di modo che il Tribunale
amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF);
che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i
servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima
frase);
che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF ultima
frase);
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al
Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF);
che X._______ e Y._______, agendo in qualità di altri interessati alla procedura,
hanno diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA);
che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il loro ricorso è
ricevibile (cfr. art. 50-52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1
cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale del 14 gennaio 1998
concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri [OEnS, RS 142.211]);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18
OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
4che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno
conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della
popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e saranno tenute ad assicurare
un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della
popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre
1986 che limita l'effettivo degli stranieri [OLS, RS 823.21]);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in
questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è
legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122
II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto
amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera
dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese
d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett.
c e 14 cpv. 1 OEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero
non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un
visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 OEnS; cfr. inoltre PHILIP
GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco
2002, n. 5.28ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui
all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in particolare se non fornisce
garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini
prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della
situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della
situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF
ritiene che l'uscita dalla Svizzera di Z._______ alla scadenza del soggiorno
previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante a
Cuba, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e
la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessato non faccia
ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto;
che inoltre, in ragione della particolare situazione politica esistente a Cuba, si
devono prendere in considerazione le reali possibilità di cui dispone lo straniero
di far ritorno in patria,
che in effetti sussistono considerevoli difficoltà per i cittadini cubani a rientrare
nel loro paese nel caso in cui la durata di un soggiorno all'estero superi una
certa durata;
5che detta situazione costituisce per quest'ultimi un invito a non rispettare
l'obbligo di lasciare il territorio straniero allo spirare della loro autorizzazione o di
differire la loro partenza, in modo da rendere impossibile l'esecuzione di un
rimpatrio forzato;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso
d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in
considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse
di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita
concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a
profitto il loro soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad
un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di Z._______, questa ipotesi non può
essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura di
ricorso risulta che tutta la famiglia del richiedente, composta dai suoi genitori,
quattro fratelli e tre nipoti vive a Cuba;
che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti siano tali,
in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del
soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il
ritorno nel paese d'origine;
che in effetti il richiedente è celibe, in giovane età e senza obblighi familiari e
quindi, di principio, senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano
dalla sua patria, senza che ciò comporti per lui delle difficoltà maggiori sul piano
personale o familiare;
che i ricorrenti non hanno fornito alcun documento tale da comprovare che
l'interessato sta costruendo un'abitazione in patria, le loro dichiarazioni a questo
proposito rimangono pertanto allo stadio della mera allegazione di fatto;
che nel quadro della sua domanda di visto Z._______ ha affermato di essere
studente;
che dunque egli non intrattiene alcun legame professionale, né alcuna
prospettiva economica propri a garantirne il ritorno a Cuba;
che inoltre, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua decisione
del 10 ottobre 2006, il fatto che il richiedente possa lasciare il proprio paese per
un così lungo periodo (tre mesi) fa sorgere dei dubbi sullo scopo effettivo del
soggiorno richiesto;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessato non è tale da
costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante residente in
Svizzera, potendo quest'ultima e la sua famiglia rendergli a loro volta visita, e
questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne
potrebbero derivare;
che le garanzie fornite da Y._______ in relazione alla presa a carico delle spese
cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali
Z._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da
6impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di
intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione
formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così
come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti
ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]
57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione
d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una
persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo
domiciliato all'estero per un soggiorno turistico;
che, alla luce di quanto esposto, pur comprendendo in una certa misura il
desiderio di Z._______ di recarsi personalmente in Svizzera per incontrarvi
l'invitante e la di lei famiglia, il TAF ritiene che il ritorno in patria dell'interessato
non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2
lett. c OEnS) e che quindi le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata
non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63
cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11
dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);
7Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura ammontanti a Fr. 600.- sono poste a carico dei
ricorrenti e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo
versato in data 8 novembre 2006.
3. La presente decisione è comunicata:
- ai ricorrenti (raccomandata)
- all'autorità intimata (raccomandata), con incarto 2 251 015 di ritorno
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione: