Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-8713/2010
Sentenza del 28 febbraio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._________,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto assicurazione invalidità (decisione del 15 novembre 2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
mediante decisione del 15 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'l'estero (UAIE) ha comunicato a
A._______, cittadino italiano, nato il , che la sua richiesta del 10 maggio
2010, volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità era stata respinta, in quanto il termine d'attesa previsto
dalla legge per godere di un'eventuale rendita non era ancora trascorso;
con il ricorso depositato il 20 dicembre 2010, A._________ ha impugnato
la decisione del 15 novembre 2010 e chiesto il riconoscimento del suo
diritto a prestazioni assicurative facendo presente che, proprio il giorno
seguente la data della decisione, è stato rimesso ad atti istruttori un
rapporto di un medico specialista (Dott.ssa Genini), in base al quale,
oltretutto, sono state riprese le prestazioni assicurative corrisposte dalla
Cassa malati;
l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la
pratica, ha preso atto, già nel novembre 2007, di tale referto specialistico
e, il 17 dicembre 2010, ha disposto ulteriori accertamenti specialistici; il
10 gennaio 2011, il medico dell'Ufficio AI cantonale ha in particolare
proposto una visita psichiatrica approfondita;
con lettera del 14 gennaio 2011, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
informato l'assicurato che la decisione del 15 novembre 2010 era
annullata ed il 20 gennaio successivo lo ha convocato ad una visita
medica a Bellinzona in data da determinare di comune accordo;
nella sua risposta ricorsuale del 4 febbraio 2011, l'Ufficio AI cantonale ha
comunicato di avere annullato l'impugnata decisione, di avere disposto
ulteriori accertamenti sanitari ed ha chiesto al Tribunale amministrativo
federale di stralciare la causa dal ruolo;
anche l'UAIE, nella sua risposta del 10 febbraio 2011, ha aderito alle
conclusioni dell'Ufficio AI cantonale;
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e considerato
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del
19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
in primo luogo va osservato che la lettera del 14 gennaio 2011 non
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e che pertanto non può
validamente annullare la decisione del 15 novembre 2010;
in proposito va anche rilevato che la lettera del 14 gennaio 2011 non è
stata emanata dall'autorità inferiore ma dall'Ufficio AI cantonale che non è
competente in materia (art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità, RAI; RS 831.201);
si può tuttavia attribuire a tale atto amministrativo il carattere di una
proposta rivolta al giudice, oltretutto confermata con risposte del 4 e 10
febbraio 2011;
ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno
prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare
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indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera dettagliata se
quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;
non vengono prelevate spese né assegnate indennità per le spese
ripetibili;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del
15 novembre 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché
proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo;
2.
Non si prelevano spese processuali né si accordano indennità per le
spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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