B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-880/2019
Sen t en z a d e l 1 9 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Viktoria Helfenstein, Vito Valenti,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, (Italia)
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, importo della
rendita vecchiaia (decisione su opposizione del 21 novembre
2018).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, residente in Italia, nato il (…) 1952, coniugato
dal 24 luglio 1975 con B._______, ha lavorato in Svizzera perlomeno nel
1970, 1971, 1974, 1975 e 1980 presso diversi datori di lavoro solvendo
regolari contributi all’AVS (doc. 2, 5 e 21 dell’incarto della Cassa svizzera
di compensazione [CSC]).
B.
B.a In data 10 luglio 2018, l'assicurato ha formulato alla CSC una richiesta
volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia (doc. CSC 1). Per il tramite dell’Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale (INPS) di (…) il 19 aprile 2018 sono poi stati trasmessi i moduli
E202 (istruttoria di una domanda di pensione di vecchiaia, doc. CSC 2) e
E205 (attestato concernente la carriera assicurativa in Italia e in Svizzera,
doc. CSC 3 e 6).
B.b Al fine di stabilire l'importo della rendita la CSC ha riunito i conti indivi-
duali di spettanza del richiedente, dai quali figurava che aveva lavorato in
Svizzera da gennaio a febbraio 1970, nel 1974, da febbraio a dicembre
1975 e da marzo a settembre 1980 (doc. CSC 4 pag. 2 e 6, doc. CSC 5
pag. 2 e doc. CSC 6 pag. 2). L'amministrazione ha quindi calcolato la pre-
stazione (doc. CSC 5) e, mediante decisione del 25 maggio 2018, erogato,
in favore di A._______, una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia a decorrere dal 1° marzo 2017 dell'importo di fr. 70.- men-
sili, per avvenuto compimento del 65° anno di età (doc. CSC 8). L’importo
è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 2 anni e 8 mesi, alla
scala delle rendite 2 e ad un reddito annuo medio determinante di
fr. 31'020.-.
C.
C.a In data 11/17 luglio 2018 A._______ ha formulato opposizione contro
il suddetto provvedimento, facendo presente di aver lavorato in Svizzera
anche dal 1° marzo al 31 dicembre 1969, per l’integralità degli anni 1970 e
1971, dal 1° gennaio al 30 giugno 1972, per dodici mesi sia nel 1974 che
nel 1975, nonché per sette mesi nel 1980 sempre presso la C._______ AG
di (...) (doc. CSC 11 pag. 8 e 10). A riprova di questa circostanza l’assicu-
rato ha prodotto copia dei permessi di dimora per stagionali per gli anni
1969, 1970, 1974, 1975 e 1980 rilasciati dalle competenti autorità del Can-
ton D._______ (doc. CSC 11 pag. 11-15).
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C.b L'amministrazione ha quindi svolto inchieste presso la Cassa di com-
pensazione dell’artigianato svizzero (Ausgleichskasse des Schweizeri-
schen Gewerbes) e presso la Cassa di compensazione del Canton
D._______ (Sozialversicherungsanstalt des Kantons D._____ [SVA […]] -
doc. CSC 13 e 14) riguardo all’esistenza di contributi in favore dell’assicu-
rato nel periodo compreso tra il 1969 e il 1975.
C.c Dalle informazioni fornite dalle succitate Casse di compensazione
(doc. CSC 15 e 18) è emerso in particolare che A._______ ha versato con-
tributi per le attività svolte nel 1970 presso la E._______ AG di (…) (ora:
F._______ AG […]) e presso la G._______ AG di (…) (ora: H._______ AG
[…]), per nove mesi nel 1971 presso la I._______ AG di (...) (ora:
L._______ AG [...]) e presso la C._______ di (...) (ora M._______[...]) negli
anni 1974 e 1975.
C.d Alla luce degli accertamenti esperiti, che hanno portato alla modifica
del conto individuale, nel quale sono stati iscritti anche i periodi contributivi
da aprile a dicembre 1971 (doc. CSC 21 pag. 2), con decisione su opposi-
zione del 21 novembre 2018 (doc. CSC 23) l’autorità inferiore ha ricono-
sciuto una rendita ordinaria di vecchiaia di fr. 101.- mensili dal 1° marzo
2017, importo calcolato in base ad un periodo contributivo di 3 anni e
5 mesi, alla scala delle rendite 3 e ad un reddito annuo medio determinante
di fr. 28’200.-.
C.e Con scritto del 21 novembre 2018 (doc. CSC 24) l’amministrazione ha
poi comunicato all’assicurato la sostituzione della decisione del 25 maggio
2018 (doc. CSC 8) con la decisione su opposizione del 21 novembre 2018
(doc. CSC 23), con la quale l’opposizione dell’interessato (doc. CSC 11
pag. 8 e 10) è stata parzialmente accolta.
D.
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2019 (timbro postale, allegato al
doc. TAF 1) notificato alla CSC (doc. TAF 1 e allegati) e trasmesso per
competenza al Tribunale amministrativo federale il 18 febbraio seguente
(doc. TAF 2), A._______ chiede, sostanzialmente, il riconoscimento dei
contributi relativi all'attività svolta in Svizzera per tutto il 1969, 1970 e 1971,
per tre mesi nel 1972 e per cinque mesi nel 1973.
E.
Con risposta del 3 maggio 2019 la CSC propone la reiezione dell'impugna-
tiva con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in
diritto (doc. TAF 5).
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F.
Invitato il 9 maggio 2019 dalla Corte adita a replicare nonché a trasmettere
documenti in suo possesso atti a dimostrare che aveva lavorato e pagato i
contributi AVS/AI anche nel periodo dal 1969 al 1973 (doc. TAF 6) l'assicu-
rato non ha reagito.
G.
G.a Il 30/31 luglio 2019 (doc. TAF 8, 9, 10 e 12) la giudice dell’istruzione si
è rivolta agli ex datori di lavoro (F._______ AG, H._______ AG, L._______
AG e M._______) al fine di raccogliere informazioni riguardo all’assicurato,
e meglio l’esistenza di un contratto di lavoro, la durata dell’impiego e il ver-
samento di contributi per i periodi contestati.
G.b Con scritti del 13 agosto (doc. TAF 16), 14 agosto (doc. TAF 17),
23 agosto (doc. TAF 18) e 25 settembre 2019 (doc. TAF 20), le ditte inter-
pellate hanno fornito, per quanto ancora in loro possesso, le informazioni
richieste. Del contenuto si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi in
diritto.
H.
Chiamato dalla giudice dell’istruzione a pronunciarsi in merito alla succitata
documentazione (doc. TAF 24), con osservazioni del 10 ottobre 2019
(doc. TAF 25), trasmesse all’insorgente il 17 ottobre successivo (doc. TAF
26), l’autorità inferiore si è riconfermata nelle proprie argomentazioni.
I.
Dal canto suo il ricorrente non ha dato seguito all’invito del TAF.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, questa Corte giudica, in virtù
dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA emanate
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dalla CSC possono essere impugnate innanzi al TAF conformemente
all'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10).
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Pagina 5
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella fattispecie.
2.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile.
3.
Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita ordinaria di vecchiaia
spettante a A._______ e meglio la durata del periodo contributivo.
3.1 Il ricorrente sostiene infatti di aver esercitato un'attività lavorativa sog-
getta ad obbligo contributivo in misura più estesa rispetto a quella accertata
tramite le iscrizioni nei conti individuali dalla CSC e chiede che gli sia rico-
nosciuto il versamento di contributi per tutto il 1969, tra marzo e dicembre
1970, tra gennaio e marzo 1971, nonché per tre mesi nel 1972 e cin-
que mesi nel 1973.
3.2 Dal canto suo la CSC si attiene alle indicazioni figuranti sul conto indi-
viduale, non avendo trovato traccia di ulteriori contribuzioni per i periodi di
cui si prevale l’insorgente.
4.
4.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con-
sid. 1.2). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel
corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni
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si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e se-
condo le nuove a partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata
temporis; DTF 130 V 445).
4.2 In concreto il diritto alla rendita di vecchiaia è sorto il 1° marzo 2017
(art. 21 cpv. 2 LAVS). Secondo il Tribunale federale lo stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridi-
che è tuttavia il compimento del 65esimo anno di età da parte del ricorrente,
intervenuto il 16 febbraio 2017 (DTF 140 V 154 consid. 7.1; 130 V 156
consid. 5.2; 113 V 98 consid. 104). Ne consegue che, in concreto, è di prin-
cipio applicabile la LAVS nel tenore in vigore a tale data, eccettuate even-
tuali disposizioni transitorie.
5.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-
ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b).
6.
6.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1°
aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU
2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le
parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
essi (art. 1 ch. 1) ed assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2).
6.2 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
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relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e
gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel re-
golamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
6.3 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
6.4 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
6.5 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
7.
7.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad una rendita di vecchiaia
gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i
64 anni.
7.2 Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordina-
ria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati al-
meno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assi-
stenziali. Si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata
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assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in
totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o
se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c
LAVS (art. 50 OAVS).
Per l’art. 1a cpv. 1 LAVS sono, tra l’altro, assicurati in conformità della pre-
sente legge:
a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;
7.3 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS il calcolo della rendita è determinato in
particolare dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa non-
ché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio
successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 di-
cembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato.
7.4 Per l'art. 29ter cpv. 1 LAVS il periodo di contributo è completo se una
persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati
della sua classe d'età.
Per il capoverso 2 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997) sono consi-
derati anni di contribuzione i periodi:
a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;
b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo;
c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi
o d’assistenza.
8.
8.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
8.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
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reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141
cpv. 2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante deci-
sione.
8.3 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se-
condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata
la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con-
tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me-
diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni
sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa
(DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende
tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti
in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
8.4 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, in occasione della nascita del diritto a prestazioni, di
aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in mi-
sura più estesa rispetto a quella accertata nei conti individuali. La regola in
tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica
delle iscrizioni al momento in cui si verifica l'evento assicurato necessita la
prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi-
torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le disposizioni usuali
sull'assunzione e l'onere della prova valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accre-
sciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del Tri-
bunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso
il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni
concrete e credibili. In particolare va rilevato che l’accertamento dell’eser-
cizio di un’attività lucrativa non è sufficiente, dovendo essere data la prova
che il datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi sul salario
versato (DTF 130 V 335 consid. 4.1).
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8.5 In materia di prova della durata contributiva, l’allora Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 TF) ha precisato che nel caso
in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso
C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre considerare una durata
contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985). In
altre parole, il permesso di tipo B è assimilato al domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 CC: di conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS,
l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità
del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di
cui agli articoli 28 e 50 OAVS. Nella sentenza H 195/01 del 17 luglio 2002,
la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affin-
ché completasse l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto necessario in-
dagare su ogni elemento atto a determinare la durata di contribuzione e la
contribuzione stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Uf-
ficio cantonale degli stranieri) e, presso gli ex datori di lavoro, se ancora
esistenti. A questo proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H
161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01
del 26 aprile 2002.
9.
9.1 Nel caso di specie il ricorrente adduce di avere versato contributi pre-
videnziali non solo per due mesi nel 1970 (gennaio e febbraio, si confronti
doc. CSC 4 pag. 2, doc. CSC 5 pag. 2 e doc. CSC 6 pag. 2), nove mesi nel
1971, dodici mesi nel 1974, undici mesi nel 1975 e sette mesi nel 1980,
come ammesso pendente causa amministrativa dalla CSC, ma anche per
tutto il 1969, per ulteriori dieci mesi nel 1970 (presumibilmente da marzo a
dicembre, si confronti anche doc. CSC 4 pag. 2 e 4, doc. CSC 5 pag. 2 e
doc. CSC 6 pag. 2), da gennaio a marzo 1971, per sei mesi nel 1972 e per
cinque mesi nel 1973. A sostegno della propria tesi, l’assicurato si è pre-
valso dei permessi di dimora per lavoratori stagionali per gli anni 1969,
1970, 1974, 1975 e 1980 (doc. CSC 11 pag. 11-15), nonché della “ dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà “ emessa dalle autorità italiane
l’11 luglio 2018 secondo cui avrebbe lavorato, sempre presso la
C._______, dal marzo al dicembre 1969, per l’integralità degli anni 1970-
1971 e 1975, nonché per sei mesi nel 1972 (doc. CSC 11 pag. 10).
9.2 L’autorità inferiore, in sede di opposizione, preso atto delle allegazioni
dell’assicurato e della documentazione prodotta, ha effettuato delle ricer-
che supplementari. Le informazioni raccolte presso la Cassa di compensa-
zione del Canton D._______ e quella dell’artigianato svizzero hanno in par-
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Pagina 11
ticolare confermato che da aprile a dicembre 1971 è stato registrato il ver-
samento di redditi (il datore di lavoro o il genere di reddito non sono stati
registrati, doc. CSC 18 pag. 5) ed hanno di conseguenza permesso di ret-
tificare il conto individuale dell’insorgente ed integrare nel calcolo della ren-
dita di vecchiaia anche i contributi versati nel 1971 pari a nove mesi
(doc. CSC 21 pag. 2).
10.
Pendente causa, codesto Tribunale ha chiesto ulteriori delucidazioni alla
F._______ AG, H._______ AG, L._______ AG e M._______, ex datori di
lavoro dell’insorgente (doc. TAF 8, 9, 10 e 12). Alla luce di tali accertamenti
non è stato tuttavia possibile raccogliere informazioni utili, ai fini del pre-
sente giudizio, per far luce sul periodo compreso tra il 1969 e il 1975. Infatti
sia la H._______ AG con messaggio di posta elettronica del 13 agosto
2019 (doc. TAF 16), sia la F._______ AG tramite lettera del giorno se-
guente (doc. TAF 18), nonché la M._______ con scritto del 25 settembre
2019 (doc. TAF 20) hanno indicato di non disporre (più) di alcun dato ri-
guardante i periodi contestati. Quest’ultima ha precisato che negli anni
1969-1975 l’insorgente non aveva lavorato per lei, o, perlomeno, non in
modo continuo. Infine i periodi contributivi tra il 26 aprile e il 17 dicembre
1971, indicati dalla L._______ AG con scritto del 14 agosto 2019 (doc. TAF
17) erano già stati presi in considerazione nella decisione su opposizione
del 21 novembre 2018 (consid. 9.2).
In buona sostanza, quindi, non risulta esservi nessun elemento né indica-
zione suscettibile di avvalorare la tesi proposta dal ricorrente.
11.
11.1 Ora, essendo già sopraggiunto l’evento assicurato (ovvero il pensio-
namento), l’art. 141 cpv. 3 OAVS impone al ricorrente di apportare la prova
piena dell’avvenuto prelievo dei contributi per nove mesi nel 1969, per ul-
teriori dieci mesi nel 1970, per tutto il 1971, per sei mesi nel 1972 e per
cinque mesi nel 1973 onde rettificare le iscrizioni al conto individuale (cfr.
consid. 8.3 e 8.4).
11.2 Una tale prova, come detto, nel caso concreto non figura agli atti. Le
ricerche dell’amministrazione e di questo Tribunale non hanno permesso
di dimostrare che per i periodi contestati sono stati versati dei salari o che
sono stati prelevati contributi dai datori di lavoro, eccezion fatta per il 1970.
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Al riguardo va rilevato che l’insorgente è entrato in Svizzera il 18 aprile
1969 (doc. CSC 11 pag. 13) ed ha beneficiato di un permesso di dimora
per stagionali valido dal 18 giugno 1969 al 30 aprile 1970 (doc. CSC 11
pag. 12-13). Che egli abbia lavorato in Svizzera nel mese di gennaio e feb-
braio 1970 è assodato e non è contestato (doc. CSC 21 pag. 2, conto indi-
viduale, doc. CSC 4 pag. 2, doc. CSC 18). Dagli estratti dei conti individuali
è infatti emerso che nel 1970 il ricorrente ha percepito un salario di
fr. 1'353.- in gennaio e febbraio.
Tuttavia è altresì emerso che nel 1970 egli ha percepito ulteriori fr. 2'321.-
per i quali tuttavia non sono stati specificati i mesi contributivi (doc. CSC 4
pag. 2 e pag. 4 e doc. CSC 20 pag. 2). Tali redditi sono stati peraltro presi
in considerazione dall’autorità inferiore già nella decisione del 25 maggio
2018 (doc. CSC 8 pag. 5), non tuttavia i periodi contributivi. Dal canto suo
inoltre in fase istruttoria la Cassa di compensazione del Canton D._______
ha confermato il versamento di salari da parte di due datori di lavoro e me-
glio la E._______ AG e la Metallgiesserei G._______ AG, dichiarando di
non essere in grado di indicare i periodi contributivi (doc. CSC 18 pag. 1-
2). Giova altresì evidenziare come dall’attestato concernente la carriera as-
sicurativa in Italia si evince che l’insorgente non ha versato contributi in
Patria nel 1970 (doc. CSC 3 pag. 2).
11.3 Alla luce di quanto sopra esposto, malgrado il permesso di dimora per
stagionali fosse valido fino al 30 aprile 1970 – ciò che permetterebbe di
ipotizzare un prelievo durante i mesi di marzo e aprile - non va considerato
comprovato, ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 OAVS, che il prelievo di contributi
nel 1970 ecceda i mesi di gennaio e febbraio considerati dall’amministra-
zione. Benché il ricorrente abbia percepito il salario da due distinti datori di
lavoro e i redditi risultino iscritti separatamente in due estratti del conto in-
dividuale (doc. CSC 4 pag. 2 e pag. 4 e doc. CSC 20 pag. 2), non è escluso
che detti redditi (fr. 2'321.-), i cui mesi contributivi non sono stati concretiz-
zati nel conto individuale, siano stati conseguiti anch’essi nei mesi di gen-
naio e febbraio. È infatti possibile che i salari iscritti nei due conti individuali
siano stati conseguiti presso due datori di lavoro differenti tuttavia nello
stesso periodo, tramite attività a tempo parziale.
Non risulta pertanto giustificato riconoscere all’interessato due ulteriori
mesi di contribuzione per il 1970. I redditi sono per contro già stati consi-
derati.
Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
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11.4 Per quanto riguarda gli ulteriori periodi contestati infine giova rammen-
tare che A._______ non ha dato seguito né all’ingiunzione del Tribunale di
produrre documentazione atta a dimostrare di aver pagato contributi
AVS/AI nei periodi in esame (consid. F) né all’invito dello scrivente a pro-
nunciarsi in merito alle informazioni fornite dagli ex datori di lavoro in corso
di istruttoria (consid. I).
Di conseguenza, pur essendo state intraprese, conformemente al principio
inquisitorio, tutte le misure idonee e necessarie a ritrovare i contributi ver-
sati a nome dell’interessato fra il 1969 e il 1975, non è possibile riconoscere
l’esistenza dei periodi contributivi di cui egli si prevale, in assenza di una
prova assoluta in tal senso. Del resto è bene rammentare che non esiste
nell’ambito delle assicurazioni sociali, un principio secondo cui l’ammini-
strazione o il Tribunale debba statuire, nel dubbio, in favore della persona
assicurata (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza TF H139/06 del 5 ottobre
2006 consid. 2.2).
12.
Occorre infine esaminare se l’insorgente possa beneficiare di altri periodi
di contribuzione ai sensi dell’art. 29ter cpv. 2 LAVS (cfr. consid. 7.4).
Nel caso concreto, tuttavia, tale norma non viene in soccorso all’interes-
sato, dal momento che non risulta che esso avesse figli a carico (lett. c;
doc. 2 pag. 6), né che fosse sposato (lett. b, egli è infatti convolato a nozze
nel luglio 1975 [consid. A],), né tantomeno che svolgesse compiti assisten-
ziali (lett. c LAVS), nel periodo in parola.
13.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è respinto e la decisione su opposi-
zione del 21 novembre 2018 (doc. CSC 23) va confermata.
14.
14.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proce-
durali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
14.2 Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto a un'in-
dennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio
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2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si attribuisco spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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