Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C884/2009
Sen t e n z a d e l 2 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dal Patronato EPASACNA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 7 gennaio 2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano residente in Australia, nato il (..), coniugato,
con figli, ha lavorato in Svizzera nel 1967, nel 1968, nel 1969, nel 1970
(11 mesi), nel 1972 (9 mesi), nel 1973 (8 mesi), nel 1974 (3 mesi), nel
1976 (6 mesi) e dal marzo del 1977 al novembre del 1979, solvendo
contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità durante tale periodo (doc. 156). Rientrato in Italia, ha svolto
attività lucrativa come bracciante agricolo dal dicembre del 1979
all'ottobre del 1981 (doc. 5). Dagli atti di causa risulta che si è trasferito
poi in Australia. L'assicurato ha dichiarato d'avere svolto attività lucrativa
come manovale dal 1981 al 2001; da ultimo (gennaio 1997) alle
dipendenze dell'impresa B._______ di C._______, in ragione di 40 ore
alle settimana (doc. 5 e 6). Il 3 ottobre 2001 (secondo le indicazioni del
datore di lavoro; doc. 6) oppure il 13 ottobre 2001 (secondo le
dichiarazioni dell'assicurato; doc. 5), l'attività è stata interrotta per motivi
di salute. L'assicurato ha altresì affermato di percepire, a far tempo dal 23
febbraio 2003, una pensione d'invalidità australiana (doc. 5). Il 18
febbraio 2005 (data ritenuta dell'autorità inferiore nello scritto del 7 marzo
2005 qualora l'interessato avesse riempito entro 3 mesi, lo ha fatto il 18
aprile 2005 [atto pervenuto all'autorità inferiore il 26 aprile 2005], uno
specifico formulario [doc. 1.2]), ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da gennaio a dicembre
2005 (doc. 8 a 18 e doc. 20 a 22), segnatamente rapporti
cardiologici (doc. 11, 18 e 20), un rapporto ortopedico (doc. 12),
un rapporto oftalmologico (doc. 15) ed un rapporto del medico
curante (doc. 17);
il questionario per il datore di lavoro del 19 settembre 2005 (doc.
6);
il questionario per l'assicurato del 29 settembre 2005 (doc. 5).
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C.
C.a Nel rapporto del 15 dicembre 2005, la dott.ssa D._______, del
Servizio medico regionale (SMR) "Rhône", ha ritenuto che la
documentazione medica è insufficiente alfine di una valutazione del caso.
Ha quindi chiesto un complemento d'istruttoria (doc. 23).
C.b Il 20 febbraio 2006, l'autorità inferiore ha chiesto al Consolato
generale svizzero a C._______ di provvedere affinché l'interessato fosse
sottoposto a nuove visite mediche e di far pervenire un rapporto sullo
stato di salute generale, un esame ortopedico, un esame pneumologico,
un esame cardiologico ed un esame angiologico (con indicazione del
contenuto dei rapporti relativi a detti esami [doc. 27]).
C.c Dalle carte processuali risulta che sono stati prodotti documenti
medici di data intercorrente da dicembre 2005 ad ottobre 2006 (doc. 28,
30, 31, 34 a 36, 42 e 43), segnatamente rapporti cardiologici (doc. 30 e
31), un rapporto oftalmologico (doc. 35) ed un rapporto ortopedico (doc.
36).
C.d Da una nota interna dell'UAIE dell'11 ottobre 2006 emerge che il
Consolato generale svizzero sarebbe stato trasferito a E._______ alla
fine di ottobre del 2006 (doc. 41; v. anche doc. 39).
C.e Con scritto del 17 ottobre 2006, il dott. F._______, medico incaricato
dal Consolato generale svizzero a C._______, ha in particolare segnalato
che l'interessato presenta molti problemi di salute significativi, che alcune
patologie non verrebbero curate e che la richiesta di sottoporre
l'assicurato ad una visita medica comporta degli insoliti, approfonditi,
complessi e costosi esami (doc. 40; v. anche doc. 29).
C.f Nell'agosto del 2007, l'autorità inferiore ha rinunciato a sottoporre
l'interessato ad una perizia medica. Ha quindi chiesto al dott. G._______,
medico curante dell'interessato, di produrre tutta la documentazione
medica in suo possesso a far tempo dal 20 settembre 2005 (doc. 46).
Dalle carte processuali risultano essere stati prodotti i referti di esami
ematici da dicembre 2005 a luglio 2007 (doc. 49 a 52).
D.
Nel rapporto dell'8 maggio 2008, la dott.ssa D._______ ha esposto la
diagnosi principale di grave gonartrosi bilaterale con esiti di intervento di
protesi al ginocchio sinistro e grave spondilosi cervicotoracolombare. Ha
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pure evidenziato la diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
cardiopatia coronarica, sindrome metabolica con diabete mellito insulino
dipendente, ipertensione arteriosa ed iperlipidemia, arteriopatia periferica
occlusiva, asma bronchiale, sindrome delle apnee del sonno, grave
sindrome del tunnel carpale bilaterale e glaucoma. Ha quindi ritenuto per
l'interessato un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività di
operaio edile a decorrere dal 3 ottobre 2001, ma, sempre da tale data
(cfr. doc. 56 pag. 2), una capacità al lavoro completa (ossia del 100%) in
un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (lavoro a tempo
pieno – con sollevamento, ma solo occasionalmente, di pesi non
superiore ai 15 kg – esclusa ogni attività pesante [doc. 56]).
E.
E.a Il 20 maggio 2008, l'autorità inferiore ha chiesto al dott. G._______ di
produrre la documentazione medica per il periodo intercorrente dal 2001
al 20 settembre 2005 (doc. 57).
E.b Dalle carte processuali risulta che sono stati prodotti documenti
medici di data intercorrente da luglio 2001 a settembre 2005 (doc. 58 a
70, 73, 75 a 106, 108 a 115 e 117 a 144), segnatamente rapporti
oftalmologici da dicembre 2001 a maggio 2005 (doc. 77, 92, 113 e 132),
rapporti cardiologici da ottobre 2003 a novembre 2004 (doc. 68, 95 e
108), rapporti ortopedici da gennaio 2002 ad agosto 2005 (doc. 58, 59,
69, 100, 102, 104, 106, 115, 121, 123, 127 a 129 e 139), rapporti
angiologici da agosto a settembre 2003 (doc. 60, 61, 62, 66 e 67),
rapporti pneumologici da giugno 2002 a dicembre 2004 (doc. 109, 130 e
131) e i certificati medici del medico curante del marzo 2002, luglio 2004
e settembre 2008 (doc. 105, 124 e 144).
F.
Nel rapporto del 4 agosto 2008, la dott.ssa D._______ ha rilevato che
non vi erano motivi per modificare la sua precedente valutazione della
residua capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva adeguata
(lavoro con movimento per tragitti brevi; doc. 147).
G.
Il 27 agosto 2008, l'autorità inferiore ha determinato nel 38% il grado
d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del
raffronto dei redditi (doc. 148).
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H.
H.a Il 2 settembre 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di
decisione, ha comunicato all'interessato che la domanda di prestazioni
sarebbe stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso
all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc.
149).
H.b L'8 ottobre 2008, l'UAIE ha trasmesso al ricorrente copia della
documentazione sanitaria e accordato un termine fino al 30 novembre
2011 per presentare le sue osservazioni al progetto di decisione (doc.
151).
I.
Il 4 novembre 2008, l'interessato ha presentato le sue osservazioni al
progetto di decisione nonché postulato il riconoscimento di una rendita
intera d'invalidità, dal momento che le patologie di cui è affetto
comporterebbero una completa incapacità al lavoro. Ha segnalato che –
conto tenuto della sua età (63 anni), delle affezioni di cui soffre, delle
terapie farmacologiche a cui è sottoposto nonché della sua formazione –
non si può esigere da lui l'esercizio delle attività di sostituzione indicate
dall'autorità inferiore su un mercato del lavoro equilibrato (il 26 settembre
2008 aveva esibito un attestato medico del 24 settembre 2008 del dott.
G._______ [doc. 150 e 152]).
J.
Nel rapporto dell'11 dicembre 2008, la dott.ssa D._______ ha rilevato che
il documento medico del settembre 2008 non apporta nuovi elementi
clinici oggettivi tali da modificare la sua precedente valutazione e neppure
fa stato di un peggioramento significativo dello stato di salute
dell'interessato (doc. 154).
K.
Il 7 gennaio 2009, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla
salute l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nella precedente
attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente al
suo stato di salute – quale ad esempio operaio non specializzato,
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portinaio/custode, sorvegliante di parcheggio/museo, addetto a piccole
consegne con veicolo, cassiere, impiegato d'ufficio – è da considerare
esigibile al 100% e conduce ad un grado d'invalidità del 38% che esclude
il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì sottolineato che l'assenza di
un'occupazione lucrativa in ragione dell'età, delle circostanze concrete
del mercato del lavoro o di una formazione insufficiente, non giustifica il
riconoscimento di una rendita. Infine, ha ribadito la correttezza del
confronto dei redditi effettuato (doc. 155).
L.
L.a L'11 febbraio 2009, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 7
gennaio 2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal momento che le
patologie di cui è affetto comportano una completa incapacità al lavoro. Si
è doluto di un'errata valutazione della sua incapacità lavorativa sulla base
della documentazione medica già in atti. Ha segnalato la sua disponibilità
a sottoporsi ad una perizia medica. Il ricorrente ha altresì sottolineato che
– conto tenuto della sua età (63 anni), delle affezioni di cui soffre, delle
terapie farmacologiche a cui è sottoposto nonché della sua formazione –
non si può esigere da lui l'esercizio delle attività di sostituzione indicate
dall'autorità inferiore su un mercato del lavoro equilibrato. Si è pure doluto
del calcolo effettuato dall'autorità inferiore per determinare il grado
d'invalidità. L'insorgente ha infine formulato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali. Ha esibito documenti già agli atti nonché un referto di
dimissione ospedaliera del 18 novembre 2008, un rapporto operatorio del
12 dicembre 2008 ed un certificato medico del dott. G._______ del 5
febbraio 2009 (doc. TAF 1).
L.b Il 16 marzo 2009, l'interessato ha prodotto il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 4).
M.
Il 1° aprile 2009, l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare ad
introdurre la risposta al ricorso (doc. TAF 5). Successivamente, questo
Tribunale ha trasmesso al ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 1°
aprile 2009 unitamente a copia della documentazione assunta agli atti
dopo il 2 settembre 2008, accordandogli la facoltà di presentare, entro l'8
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luglio 2011, delle osservazioni qualora lo ritenesse opportuno (doc. TAF
6). Il termine è scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una
rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente
secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 4).
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Pagina 8
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
2008 al 7 gennaio 2009 (data della decisione impugnata) non avrebbe
alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso concreto
all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1; cfr. pure sentenza del
Tribunale amministrativo federale C1324/2009 del 7 febbraio 2011
consid. 3.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto
riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 18 febbraio 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 18 febbraio 2004 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
rendita sia sorto tra tale data e il 7 gennaio 2009, data della decisione
impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando
essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
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situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 5 anni
(doc. 156) e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di
contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato
ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se
è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%.
5.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40%
in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo
stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente
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Pagina 10
irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno
probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il
riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02
del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può
essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è
modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente
suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza
del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
C884/2009
Pagina 11
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSGKommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice
ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non
senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia
rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione
sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio
all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei
fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio
inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome
giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei
fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il
Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del
Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi
riferimenti).
8.
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Pagina 12
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
8.3. Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi
criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell'assicurato.
8.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
9.1. Dalla documentazione medica agli atti appare che il ricorrente soffre
segnatamente di grave gonartrosi bilaterale con esiti di intervento di
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protesi al ginocchio sinistro, grave spondilosi cervicotoracolombare,
cardiopatia coronarica, sindrome metabolica con diabete mellito insulino
dipendente, ipertensione arteriosa ed iperlipidemia, occlusione arteriosa
periferica, asma bronchiale, sindrome delle apnee del sonno, grave
sindrome del tunnel carpale e glaucoma (cfr. presa di posizione del
servizio medico dell'UAIE dell'8 maggio 2008 [doc. 56]).
9.2. Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o
peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1. Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio), e senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un
anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2. La dott.ssa D._______, medico del SMR, nella sua presa di
posizione del 15 dicembre 2005 (doc. 23), aveva a suo tempo chiesto
l'effettuazione d'ulteriori accertamenti alfine di una corretta e completa
constatazione dei fatti determinanti. Come richiesto al Consolato generale
svizzero a C._______ dall'UAIE il 20 febbraio 2006 (doc. 27), l'insorgente
avrebbe dovuto essere sottoposto ad un esame sullo stato di salute
generale, un esame ortopedico, un esame pneumologico, un esame
cardiologico ed un esame angiologico. Nello scritto del 17 ottobre 2006
(in cui è altresì fatto riferimento ad un incontro con il ricorrente [doc. 40; v.
anche doc. 29]), il dott. F._______, medico incaricato dal Consolato
generale svizzero in Australia, ha segnalato che si trattava di una
fattispecie molto complessa e difficile dal momento che l'assicurato
presentava molti problemi di salute, alcune patologie non sarebbero state
curate, la richiesta di visita medica avrebbe comportato degli
insolitamente approfonditi, complessi e costosi esami ed appariva poco
chiaro chi si sarebbe assunto i costi della consulenza medica e degli
esami necessari. Detto medico ha perciò chiesto di discutere del caso
con un medico del Servizio medico dell'UAIE, prima di effettuare gli
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accertamenti medici specialistici. Tuttavia, non risulta agli atti una tale
discussione e l'autorità inferiore non ha indicato per quale preciso motivo
ha poi deciso di rinunciare agli accertamenti precedentemente richiesti
dal proprio servizio medico (cfr. al proposito doc. 46), senza che la
problematica dei costi o della complessità degli accertamenti da eseguire
in Australia possa costituire di per sé un sufficiente motivo di rinuncia
all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (sarebbe altresì stato
pure possibile, se del caso, effettuare tali accertamenti per il tramite di
una perizia pluridisciplinare in Svizzera). Non poteva costituire un siffatto
motivo neppure la cessazione delle attività del Consolato generale
svizzero a C._______ (doc. 41). Una rinuncia ai summenzionati
accertamenti supplementari poteva dunque trovare un fondamento
adeguato solo se l'insieme dei documenti medici ricevuti dall'Australia lo
avessero comunque permesso. Tale non è il caso per i motivi indicati di
seguito.
10.3. In effetti, agli atti di causa figurano certo rapporti oftalmologici,
cardiologici, pneumologici, ortopedici ed angiologici di data intercorrente
da dicembre 2001 ad ottobre 2006. Nei rapporti del 4 agosto ed 11
dicembre 2008 (doc. 147 e 154), la dott.ssa D._______ ha segnatamente
rilevato, sulla base di detta documentazione, che il ricorrente è affetto da
disturbi degenerativi alla colonna vertebrale, senza presenza di ernie
discali e senza stenosi del canale spinale, che dal referto di angiografia
coronarica del 2005 emerge che l'insorgente mostra una moderata
aterosclerosi coronarica, ma con un sistema vascolare nella norma, che il
referto di esame angiologico del 2003 fa stato di un'occlusione alle arterie
dell'arto inferiore destro, ma con un sistema vascolare nella norma, e che
il referto di spirometria del 2004 non evidenzia alcuna limitazione delle vie
respiratorie. Sennonché, detto medico non si è comunque espresso né
sulla questione di sapere se i documenti medici agli atti possano colmare
le lacune nell'accertamento dei fatti evocati nella sua presa di posizione
del 15 dicembre 2005 (accertamenti necessari riassunti al doc. 27) né sul
motivo per cui non sarebbe stato indispensabile raccogliere, prima della
pronuncia della decisione impugnata, dei documenti specialistici più
recenti, visto il tempo trascorso dalla stesura dei rapporti medici oggettivi
presenti agli atti di causa al 7 gennaio 2009. Certo, agli atti vi sono pure
dei rapporti ematici del settembre 2007 (fondati su dati collezionati nel
luglio 2007 [doc. 51 e 52]). Tuttavia, non sono reperibili né un esame di
salute generale rispettivamente degli esami specialistici oftalmologico,
cardiologico, pneumologico, ortopedico, angiologico senza che si possa
sen'altro ritenerli siccome superflui, tenuto conto della complessità della
situazione medica del ricorrente, già evidenziata anche dal dott.
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F._______ che avrebbe dovuto organizzare/coordinare per l'UAIE gli
esami specialisti in Australia.
10.4. Ritenuto il menzionato insufficiente accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti dal profilo medico, la decisione impugnata – che
viola il diritto federale – incorre nell'annullamento.
11.
11.1. Giova peraltro rammentare, a titolo abbondanziale, che secondo
giurisprudenza, gli assicurati invalidi o minacciati d'invalidità hanno diritto
a provvedimenti d'integrazione professionale (fra cui segnatamente
l'orientamento professionale, la riformazione professionale nonché il
collocamento; art. 8 cpv. 1 e 3 lett. b LAI, nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2007), nella misura in cui questi provvedimenti sono
necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la
capacità al guadagno. Va peraltro pure ricordato che la soglia minima di
diminuzione di capacità di guadagno conferente un diritto a simili
prestazioni è del 20% (DTF 124 V 110). Fanno parte dei provvedimenti
professionali necessari e idonei tutte le misure direttamente indispensabili
all'integrazione nella vita professionale. Una partecipazione ai costi
dell'assicurazione per l'invalidità presuppone in particolare che il
provvedimento professionale sia adeguato dal profilo materiale,
temporale, finanziario e personale (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009 e relativi riferimenti).
11.2. Secondo giurisprudenza, l'assicurato deve di regola intraprendere di
moto proprio tutto quanto è ragionevolmente esigibile per tirare profitto
dalla sua capacità lavorativa medicoteorica ("reintegrazione tramite le
proprie risorse"). In alcuni casi particolari, malgrado la sussistenza di una
capacità lavorativa medicoteorica, occorrerà verificare, mediante
provvedimenti sanitari e/o professionali, se l'assicurato è in grado di
mettere a profitto la sua capacità di guadagno in un mercato equilibrato
del lavoro. Può in effetti verificarsi che le esigenze del mercato del lavoro
non permettano lo sfruttamento immediato di una capacità al lavoro
medicoteorica; ciò si realizza allorquando dagli atti di causa risulta che
l'assicurato non è in grado di mettere a profitto la sua capacità lavorativa
medicoteorica tramite le proprie risorse e necessita dapprima
dell'adozione di provvedimenti d'integrazione (cfr., sulla questione, la
sentenza del Tribunale federale 9C_368/2010 del 31 gennaio 2011
consid. 5; v. anche la sentenza del Tribunale federale I 242/06 del 29
giugno 2007 consid. 6.4).
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11.3. Orbene, nel caso di specie emergono sufficienti elementi dalle carte
processuali – età, esercizio durante la lunga carriera professionale di due
sole attività pesanti non richiedenti particolari conoscenze e/o abilità
(bracciante agricolo e manovale), scarsa formazione e assenza dal
mercato del lavoro, per motivi di salute, dal 2001 – per dubitare
fortemente che l'insorgente possa mettere a profitto un'eventuale residua
capacità lavorativa medicoteorica senza l'adozione preliminare di
provvedimenti d'integrazione. Va altresì pure rammentato che di principio
l'esame delle condizioni per il diritto a misure d'integrazione si effettua
secondo gli stessi principi sia nell'ambito di una revisione della rendita
d'invalidità sia nell'ambito di una domanda di rendita d'invalidità (cfr.
sentenza del Tribunale federale 9C_420/2011 del 21 luglio 2011 consid.
4.2 e I 242/06 del 29 giugno 2007 consid. 6.4).
12.
12.1. A titolo abbondanziale, giova pure ancora rilevare che secondo
giurisprudenza allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un
assicurato prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un
esame complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era)
in grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato. Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili da
quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
12.2. Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente, nato il 3
giugno 1945, di esercitare un'(eventuale) nuova attività in un mercato
equilibrato del lavoro, giova rilevare che il Tribunale federale ha lasciato
finora indecisa la questione di sapere quale sia il momento in cui è
opportuno piazzarsi per effettuare il menzionato esame complessivo
sull'esigibilità di un cambiamento d'attività nonostante l'età, quello in cui
avrebbe potuto al più presto nascere il diritto ad una rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità oppure quello in cui è stata resa
la decisione impugnata (cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale
federale 9C_695/2010 del 15 marzo 2011 consid. 6.2).
12.3. Se del caso, ossia se dovesse sussistere anche dopo il
completamento dell'istruzione dal profilo medico, una residua capacità
medicoteorica ancora sfruttabile, incomberà all'UAIE pure di determinarsi
su quest'ultima questione.
13.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla, come nella
fattispecie, una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e
giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni
vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C4408/2009 del 1° settembre 2011
consid. 10). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti
sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile
2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326).
Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente
indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità affinché la
stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti e ad
emanare una nuova decisione. La cassazione si giustifica per il fatto che
dovranno essere eseguiti rispettivamente completati i necessari
accertamenti medici (cfr., sulla questione, DTF 137 V 210 4.4.1.4). Essi
consisteranno principalmente (cfr. consid. 9) in esami sullo stato di salute
generale nonché ortopedico, pneumologico, cardiologico, angiologico e
ogni altro che dovesse rendersi necessario a seguito del tempo trascorso.
Per il resto, e se del caso, l'UAIE dovrà pronunciarsi pure sulla
sfruttabilità di un'eventuale residua capacità lavorativa medicoteorica
(cfr. consid. 10) rispettivamente sull'esigibilità e sulla possibilità per
l'insorgente di esercitare un'attività sostitutiva (nuova) in un mercato
equilibrato del lavoro (cfr. consid. 11 del presente giudizio). In
quest'ambito, e visto l'insieme delle circostanze particolari del caso di
specie, non sarà di principio sufficiente all'UAIE il rinvio a generiche
formule standard, come sembra suggerire il paragrafo 7 a pagina 2 della
decisione litigiosa.
14.
14.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
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della dispensa dal versamento delle spese processuali, formulata dal
ricorrente nel gravame dell'11 febbraio 200, è pertanto divenuta senza
oggetto.
14.2. Si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS
TAF, RS 173.320.2] a contrario). La stessa, in assenza di una nota
dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 1'500., tenuto
conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal
rappresentante del ricorrente in causa tuttavia non priva di difficoltà.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 7 gennaio 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 1'500. a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: