Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C8888/2010
Sen t e n z a d e l 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine HirsigVouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______, rappresentato dal Patronato ITAL, via al Gas 8,
casella postale 1616, 6850 Mendrisio Stazione,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto assicurazione invalidità (decisione del 19 novembre 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1987,
come muratore. In precedenza (dal 1973) ha lavorato in Germania
sempre nel settore edile (doc. 31). Dal settembre 2007, A._______ era
alle dipendenze di una piccola impresa di costruzioni di Stabio fino al 28
febbraio 2009, quando è stato licenziato per ristrutturazione della ditta; il
dipendente era comunque in malattia dal 1° febbraio 2009 per problemi di
lombosciatalgia (doc. 91).
B.
In data 5 giugno 2009, il nominato ha presentato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 11). Il richiedente si è presentato a diversi colloqui di accertamento.
Il 29 luglio 2009, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, dopo aver sentito
l'interessato, ha disposto l'acquisizione dell'incarto della Cassa malati
Helsana. Da questo incarto emerge in particolare una relazione del
medico fiduciario Dott. Klauser (specialista in medicina interna) del 3
aprile 2009 (doc. 141 incarto Cassa malati) attestante una sindrome
lombospondilogena e lombo radicolare in ernia discale posterolaterale
L4L5, stenosi del canale lombare degenerativa a livello L4L5, sospetta
claudicatio spinalis, discopatia L5S1, sovrappeso. Il medico indica che il
paziente non è in grado di svolgere il proprio lavoro di muratore dal 2
febbraio 2009, mentre in attività sostitutive più leggere, a determinate
condizioni, egli è in grado di lavorare.
C.
Un primo colloquio orientativo di valutazione è avvenuto il 29 luglio 2009
in assenza di particolari indicazioni se non che il caso debba essere
sottoposto al Servizio medico regionale (SMR), e che si esamini un piano
d'integrazione (doc. 141). In merito a quest'ultimo figura ad atti l'accordo
sugli obiettivi di stessa data (doc. 151). Il 17 agosto 2009, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino ha assunto i costi per provvedimenti d'intervento
tempestivo in informatica (doc. 201). Dal secondo colloquio IT del 29
ottobre 2009, è emerso che il nominato ha seguito i predetti corsi con
difficoltà (doc. 261).
Il 14 dicembre 2009, l'Ufficio AI ha disposto un accertamento
professionale presso il CAP di Gerra Piano (doc. 46, 49). Con lettera del
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21 gennaio 2010 l'assicurato ha manifestato il suo rifiuto a sottoporsi a
tale accertamento, per diverse ragioni di ordine medico e personale (doc.
531). Problemi di ordine psichico vengono pure avanzati (cfr. rapporto
del Dott. Russo all'Helsana assicurazioni del 14 gennaio 2010, doc. 531
seconda pagina). Il Consulente in integrazione professionale ha quindi
calcolato la perdita di guadagno considerando l'interessato
completamente abile in attività sostitutive (a determinate condizioni di
postura, porto pesi, ecc.) come da rapporto del Dott. Klauser surriferito.
Ne conseguirebbe una perdita di guadagno del 12.6% (doc. 55 e 56).
Con progetto di decisione del 24 febbraio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
disposto la reiezione della domanda di rendita (doc. 59).
Con le osservazioni dell'11 marzo 2010, il Patronato ITAL di Lugano fa
presente che il proprio assistito non sarebbe pronto ad assumere
un'attività di sostituzione poiché la patologia ortopedica è ancora in fase
non stabilizzata. Inoltre, l'assicurato soffrirebbe di gravi problemi psichici
derivanti, fra l'altro, dalla perdita del figlio avvenuta nell'ottobre 2008 (doc.
60). Produce, fra l'altro, un referto fisiatrico 15 dicembre 2009 (doc. 603)
ed un certificato del medico curante Dott. Russo dell'11 novembre 2009
(doc. 604), nel quale si attestano, per la prima volta, problemi d'ordine
psichico ed altri documenti non più recenti.
L'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott. Billiter, del proprio
servizio medico, il quale, nel rapporto del 17 marzo 2010, ha ritenuto utile
far eseguire un'indagine psichiatrica, mentre ha confermato la valutazione
ortopedica (doc. 63).
L'indagine psichiatrica è stata effettuata il 7 maggio 2010 dal Centro
peritale delle assicurazioni sociali di Bellinzona (Dott.ri Quirici, psichiatra
e Didiano). Nella relazione del 27 maggio 2010 (doc. 69), i medici
incaricati hanno ritenuto la diagnosi di episodio depressivo di media
gravità con sindrome biologica (ICD10: F 32.11) nell'ambito della morte
di un membro della famiglia (figlio) (Z63.4). I medici stimano che il
paziente presenti un'incapacità di lavoro del 50% per qualsiasi attività
differente dall'ultima svolta.
L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Billiter, il quale, nella sua
relazione dell'11 giugno 2010, ha condiviso quanto esposto dagli esperti
incaricati (doc. 70). IL CIP ha ricalcolato la perdita di guadagno che è
stata determinata al 58%, considerando un riduzione del reddito dopo
l'invalidità del 10% per fattori personali (doc. 72).
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Mediante decisione del 19 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
notificare le decisioni per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha
erogato in favore del nominato una mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2010 (doc. 78).
D.
Con il ricorso depositato il 30 dicembre 2010, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato ITAL di Mendrisio, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo ed il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera AI. Il ricorrente
sottolinea come l'assicuratore malattia abbia riconosciuto un'invalidità
completa fino a definizione dello stato di salute. Contesta il calcolo
comparativo dei redditi. In un secondo momento produce una perizia
dello psichiatra Dott. Biscioni del 17 gennaio 2011 attestante "episodio
depressivo maggiore" senza indicarne le conseguenze valetudinarie.
E.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al proprio
servizio medico (Dott.Erba, internista, Dott.ssa Uslenghi, psichiatra), il
quale, nel suo rapporto del 7 marzo 2011 afferma che non vi sono
elementi clinici che permettano di discostarsi dalla conclusione della
perizia psichiatrica del 7 maggio 2010.
Nella sua risposta di causa dell'8 marzo 2011, l'Ufficio AI cantonale
propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nelle sue
osservazioni del 14 marzo 2011, propone la reiezione del ricorso.
F.
Dopo aver preso atto delle risposte delle rispettive amministrazioni e del
rapporto medico surriferito, il Patronato ITAL, con scritto del 25 marzo
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Egli rileva che il Dott. Biscioni non si è espresso sul tasso d'invalidità
residuo in quanto tale problema è di competenza giudiziaria. Ribadisce la
validità dei provvedimenti assunti dall'Helsana.
G.
Con decisione incidentale del 29 marzo 2011, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di Fr. 400.
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
regolarmente versato il 1° aprile 2011.
C8888/2010
Pagina 5
H.
In merito alla procedura della Cassa malati Helsana, questo Tribunale ha
fatto esibire il relativo incarto aggiornato. La Cassa malati ha fatto
allestire una perizia dalla Dott.ssa Genini, psichiatra, Lugano/Paradiso.
L'indagine è stata eseguita il 19 aprile 2010 ed il rapporto è stato rimesso
il 21 aprile successivo. L'esperto della Cassa malati, dopo avere riferito
sull'anamnesi e descritto lo stato soggettivo/oggettivo, ha rilevato una
diagnosi di episodio depressivo grave con probabili sintomi psicotici,
disturbo di personalità narcisisticamente fragile ed una diagnosi
differenziale di rischio di modificazione duratura di personalità dopo
esperienza catastrofica. Questa turba durerebbe da oltre un anno e la
prognosi sarebbe infausta. L'esperto giudica il paziente del tutto inabile a
qualsiasi lavoro. La perizia in parola era stata in precedenza sottoposta ai
Dott. Quirici e Didiano il cui rapporto è del 27 maggio 2010. La Cassa
malati ha continuato a riconoscere un'incapacità al lavoro come da
contratto fino al termine legale di 720 giorni continuativi, ossia il 22
gennaio 2011 (cfr. lettera dell'Helsana a A._______ del 30 dicembre
2010).
I.
Con ordinanza del 15 settembre 2011, lo scrivente Tribunale ha informato
il ricorrente che è sua intenzione annullare la decisione impugnata e di
rinviare gli atti all'autorità inferiore perché proceda a nuovi accertamenti
medici; ora, dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che l'interessato
abbia diritto a una rendita intera, ma anche che la prestazione in corso
sia confermata, soppressa o diminuita; al ricorrente è stata quindi data la
possibilità di ritirare il ricorso, avvertendolo che in caso di mancata
risposta nel termine impartito, lo scrivente Tribunale avrebbe ritenuto che
continuava la procedura. Con risposta del 4 ottobre 2011, il Patronato
ITAL ha manifestato l'intenzione del proprio assistito di mantenere
l'impugnativa.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
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autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali nella misura di Fr. 400.. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
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cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino al 19 novembre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
136 V 24 consid. 4.3 con i rinvii).
5.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
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versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
6.
6.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
6.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
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Pagina 9
6.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.
7.1. A.________ ha lavorato dapprima in Germania e poi (dal 1987) in
Svizzera, dove era muratore. È stato licenziato con effetto 28 febbraio
2009 (per motivi di ristrutturazione aziendale), ma egli era assente dal
lavoro dall'inizio di febbraio 2009 per motivi di malattia (dorso lombalgie
recidivanti). Da allora non ha più lavorato.
7.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa.
7.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
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Pagina 10
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
7.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
8.
Nella fattispecie, l'interessato soffre dal punto di vista somatico di una
sindrome lombospondilogena e lombo radicolare in ernia discale
posterolaterale L4L5, stenosi del canale lombare di tipo degenerativo a
livello di L4_L5, sospetta claudicatio spinalis, discopatia L5S1. Sotto il
profilo psichiatrico la Dott.ssa Genini, stendendo il rapporto per la Cassa
malati il 19 aprile 2010 ha rilevato un episodio depressivo grave con
probabili sintomi psicotici, disturbo della personalità narcisisticamente
fragile, rischio di modificazione duratura di personalità dopo esperienza
catastrofica (perdita del figlio). Per l'AI, l'indagine psichiatrica è stata
effettuata dai Dott.ri Didiano e Quirici (psichiatra) il 7 maggio 2010. Gli
specialisti rilevano un episodio depressivo di media gravità con sindrome
biologica nell'ambito della morte di un membro della famiglia. Il Dott.
Biscioni (psichiatra), autore della perizia 17 gennaio 2011 esibita con il
ricorso, rileva un episodio depressivo maggiore.
9.
9.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, in ordine temporale, la Dott.ssa Genini pone un tasso
d'invalidità del cento per cento in qualsiasi attività e ciò da circa un anno
precedente la data della perizia. I Dott.ri Didiano e Quirici, incaricati
dall'AI, un mese dopo la perizia della Dott.ssa Genini rilevano che
l'interessato è abile al 50% per qualsiasi attività diversa dall'ultima svolta.
Per il Dott. Biscioni, il paziente è invalido, ma l'esperto non specifica in
quale misura. Dal lato somatico l'assicurato è in grado di svolgere, al
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Pagina 11
cento per cento, attività di sostituzione (semileggere e/o sedentarie) avuto
riguardo per determinate condizioni di postura, porto pesi, marcia, ecc.
9.2. Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta dall'autorità inferiore. Il giudizio dei Dott.ri Quirici e
Didiano non appare suffragato dagli atti. Gli esperti, pur effettuando una
buona indagine complessiva, non spiegano perché il paziente sarebbe
invalido in misura del 50% in un'attività adatta sostitutiva. Gli esperti
riferiscono che un'attività a tempo parziale sarebbe benefica per
l'interessato, senza che questa prognosi possa trovare conferma agli atti
(pag. 10 punto C1). Questa valutazione si concilia difficilmente con la
constatazione che il paziente esce di casa solo raramente e sempre
accompagnato. D'altro canto, il limite del 50% sembra essere dettato
piuttosto dalle difficoltà del mercato del lavoro, circostanza che non può
essere presa a carico dell'assicurazione invalidità (DTF 130 V 97 consid.
3.2).
Inoltre, dall'analisi della perizia dei Dott.ri Quirici e Didiano non si evince
se si tratta di una patologia di tipo passeggero e/o permanente. Gli
specialisti prendono atto della perizia della Dott.ssa Genini, ma non la
contestano in modo convincente. Essi si limitano ad affermare che il
paziente avrebbe meglio collaborato in occasione della loro visita. Non è
tuttavia accertato se lo status dell'interessato, al momento della decisione
impugnata, fosse ancora quello evidenziato dai Dott. Quirici e Didiano,
oppure quello constatato dalla Dott.ssa Genini o dal Dott. Biscioni.
La diagnosi sulla quale si basano i medici consultati è contraddittoria. Il
Dott. Biscioni annota una depressione di tipo maggiore, la Dott.ssa Genini
un episodio depressivo grave e i Dott. Quirici e Didiano un episodio
depressivo di media gravità. Ora, al fine di esaminare la vertenza è
indispensabile conoscere l'evoluzione della patologia fino alla data della
decisione impugnata.
10.
10.1. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente
dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva
avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Infatti, è compito del consulente medico stabilire
in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità
psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle
attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea
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Pagina 12
di conto nel caso concreto (art. 49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261
consid. 4).
10.2. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe.
In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
10.3. L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal febbraio 2009 (cessazione dell'attività
lucrativa per motivi di salute) fino alla data dell'impugnata decisione (19
novembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile. A tale fine l'interessato sarà nuovamente esaminato dai
Dott. Quirici e Didiano, i quali dovranno spiegare se, alla luce
dell'evoluzione della patologia psichiatrica in atto, confermano o meno
diagnosi e valutazioni già espresse nella loro precedente analisi. Se del
caso, l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei redditi.
11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese versato dal ricorrente, di Fr. 400., gli viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si
giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 900., da porre a carico dell'autorità inferiore.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
C8888/2010
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decisione del 19 febbraio 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10.3 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400. è restituito al
ricorrente.
3.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr.
900., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– Rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e seg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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