B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-8897/2010
S e n t e n z a d e l 4 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
patrocinato dall'UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica,
Sig. Ludovico Gentile, Via Peri 2A, Casella postale 5685,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del
12 novembre 2010.
C-8897/2010
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di tre figli, ha
lavorato in Svizzera come pressista a turni, con permesso per confinanti,
dal 2000 fino ad agosto 2007, versando i relativi contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; incarto
AI, doc. 1, 13 e 35/6).
B.
Dopo una prima notifica all'assicuratore malattia Helsana il 16 maggio
2006, l'assicurato ha annunciato all'Istituto nazionale svizzero di assicu-
razione contro gli infortuni (Suva), l'8 giugno seguente, di soffrire di un eri-
tema forse causato da contatti con prodotti chimici. La Suva ha preso a
carico il caso come malattia professionale, erogando le prestazioni assi-
curative dovute (incarto Suva, doc. 3, 22 e 25). Incaricato dalla Suva di
pronunciarsi sulla situazione, il dott. B._______, dermatologo e venereo-
logo, ha visitato più volte l'assicurato dal 2007 al 2009, diagnosticando in
sostanza un eczema tilotico-ragadiforme delle mani ed un'acantosi ai
gomiti (incarto Suva, doc. 36, 44, 51, 52, 57, 73, 74 e 91). Al termine
dell'istruzione medica, sulla base in particolare del rapporto della
dott.ssa C._______, medico presso la Divisione medicina del lavoro della
Suva, del 19 gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 85), la Suva ha dichiarato
l'assicurato, mediante decisione del 4 maggio 2009 (incarto Suva, doc.
94), inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi infrarossi durante la
produzione di caucciù, e ciò con effetto retroattivo dal 1° maggio 2009. La
Suva ha peraltro informato l'assicurato di considerarlo abile al lavoro in
misura completa nei limiti tracciati dalla decisione del 4 maggio 2009, ri-
conoscendogli contemporaneamente il diritto ad un'indennità giornaliera
transitoria per cambiamento d'occupazione durante un periodo massimo
di quattro mesi (incarto Suva, doc. 95).
C.
Nel frattempo, il 18 marzo 2009, l'assicurato aveva formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 1), per la cui istruzione sono
stati acquisiti, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Suva, con i rapporti del dott. B._______, stilati il 1° ottobre
2007, il 4 febbraio, il 12 e 21 marzo, il 14 maggio, il 17 e 18 luglio 2008,
nonché il 10 marzo 2009, nei quali è in particolare notata la persistenza
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dell'eczema alle mani anche dopo la cessazione dell'attività professionale
usuale,
- un rapporto del medico curante dell'assicurato, del 15 maggio 2009 (in-
carto AI, doc. 12), di non facile lettura, diagnosticante un eczema con de-
squamatura alle mani ed attestante un'incapacità lavorativa completa
nell'attività svolta finora ed una capacità lavorativa completa in occupa-
zioni confacenti, non implicanti in particolare la necessità di lavorare nel
bagnato,
- il questionario per il datore di lavoro, del 25 giugno 2009 (incarto AI, doc.
13), dal quale emerge che l'assicurato ha lavorato, come stampatore a
turni, dal 15 aprile 2002 ad agosto 2007, il rapporto di lavoro essendosi
formalmente terminato il 30 giugno 2009, per la ditta "…", eseguendo
quarantatre ore e venticinque minuti alla settimana e percependo un sala-
rio orario di Fr. 22.34, tredici volte all'anno, più un'indennità per vacanze e
per giorni festivi,
- una breve annotazione del dott. D._______, medico dell'UAI-TI, del 30
luglio 2009 (incarto AI, doc. 15), in cui è riferito che l'incapacità lavorativa
nell'attività abituale è giustificata,
- un rapporto dell'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli (ORB), del
5 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), relativo ad una degenza protrattasi
dal 27 aprile al 2 maggio 2009, nel quale è riportata la diagnosi di eczema
alle mani e ai piedi in parte disidrosiforme, ed è specificato che l'assicura-
to presenta una predisposizione atopica a certe sostanze, fattore favoren-
te lo sviluppo di eczemi, e che egli, dopo la terapia consistente nell'appli-
cazione di una crema speciale, è stato dimesso praticamente guarito
dall'eczema.
D.
Dopo avere constatato la fine dell'istruzione medica del caso il 25 agosto
2009 (incarto AI, doc. 21), il dott. D._______ ha visitato l'assicurato e,
mediante annotazione del 15 settembre 2009 (incarto AI, doc. 23), ha ri-
levato, in sostanza, che quest'ultimo non può più svolgere la sua attività
lavorativa abituale, ma che egli è in grado di eseguire qualsiasi lavoro che
non necessiti l'immersione delle mani nell'acqua, in oli o in grassi, l'uso di
guanti essendo controindicato. Il dott. D._______ ha confermato questa
valutazione il 28 giugno 2010 (incarto AI, doc. 38), fissando l'incapacità
lavorativa completa nell'attività abituale dal maggio 2006 e la capacità la-
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vorativa completa in occupazioni idonee dal maggio 2009, ed indicato
come terapia l'utilizzo di una crema cortisonica al bisogno.
La consulente in integrazione professionale ha quindi redatto un rapporto
finale, il 5 luglio 2010 (incarto AI, doc. 40), dal quale si evince che, nel
2009, l'assicurato avrebbe potuto guadagnare, visti i dati forniti dall'ex da-
tore di lavoro indicizzati, un salario da valido annuo di Fr. 54'428.-, e, se-
condo le cifre dell'Ufficio federale di statistica (UFS) relative ad attività
leggere e non qualificate (tabelle RSS: venditore al dettaglio, magazzinie-
re, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere),
dopo esecuzione del parallelismo dei redditi, un salario da invalido di
Fr. 55'181.-, e che perciò non sussiste alcuna perdita di guadagno ed il
grado d'invalidità risulta essere nullo.
L'UAI-TI ha quindi approntato un progetto di decisione il 23 luglio 2010,
munito della relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; incarto AI, doc.
42 e 43), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'assicurato,
mediante il quale ha prospettato a quest'ultimo il riconoscimento del suo
diritto ad una rendita intera d'invalidità limitata al periodo dal 1° maggio
2007 al 31 luglio 2009, con versamento della stessa solamente a decor-
rere dal 1° marzo 2008 per richiesta di prestazioni tardiva, invitandolo nel
contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta
giorni.
E.
Rappresentato dalla Federazione utenti sanità pubblica (UCM), l'assicura-
to si è opposto al progetto di decisione il 2 settembre 2010 (incarto AI,
doc. 44 e 45), indicando di volere produrre nuova documentazione medi-
ca e chiedendo l'esecuzione di ulteriori visite specialistiche, in particolare
psichiatrica. L'UAI-TI ha quindi concesso all'assicurato una proroga del
termine per completare le proprie osservazioni fino all'8 ottobre 2010 (in-
carto AI, doc. 47). Con scritto spedito lo stesso 8 ottobre 2010 (incarto AI,
doc. 50), l'assicurato ha ribadito la sua richiesta di riesame del caso ed ha
esibito dei documenti medici italiani, tra cui un foglio di prenotazione per
un colloquio psichiatrico. In una comunicazione del 19 ottobre 2010 (in-
carto AI, doc. 51), l'UAI-TI ha rilevato la tardività delle osservazioni
dell'assicurato e la conseguente impossibilità di tenerne conto, sottoline-
ando che esse non avrebbero in ogni caso modificato l'apprezzamento
del caso.
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Pagina 5
Mediante decisione del 12 novembre 2010 (incarto AI, doc. 52), l'UAIE ha
così riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità
per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 luglio 2009, con le relative rendite
ordinarie per i tre figli.
F.
Contro questa decisione, sempre rappresentato da UCM, l'assicurato ha
inoltrato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il
13 dicembre 2010, il quale, dopo avere pronunciato l'inammissibilità dello
stesso mediante sentenza del 16 dicembre 2010, lo ha trasmesso per
competenza al Tribunale amministrativo federale (incarto AI, doc. 55/5 e
6). Il ricorrente chiede in sostanza, previo annullamento della decisione
avversata, che gli sia accordata una rendita intera, ed a supporto della
sua pretesa ha allegato della documentazione medica ed amministrativa
in gran parte già agli atti, salvo due certificati medici, uno del 21 ottobre
2010, riferente una sintomatologia ansioso-depressiva reattiva e tratta-
mento con Cipralex, l'altro del 10 dicembre 2010, facente stato di una
dermatite allergica e di frequenti recidive di erisipela agli arti inferiori.
Il dott. E._______, generalista, e la dott.ssa F._______, psichiatra, en-
trambi medici dell'UAI-TI, si sono pronunciati sul caso il 29 marzo 2011,
affermando che l'insorgenza intermittente di erisipela non influisce sulla
capacità lavorativa e che la certificazione psichiatrica esibita dal ricorren-
te non contiene una specifica diagnosi psichiatrica secondo la classifica-
zione dell'Organizzazione mondiale della sanità (International Classifi-
cation of Diseases / ICD-10).
L'UAI-TI ha presentato le proprie osservazioni il 30 marzo 2011, postu-
lando il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. In rife-
rimento alla presa di posizione dell'UAI-TI, l'UAIE ha risposto al ricorso il
4 aprile 2011, formulando le stesse conclusioni.
G.
Il ricorrente ha replicato il 10 maggio 2011, ribadendo il proprio punto di
vista e le proprie richieste. Egli ha quindi esibito, il 22 settembre 2011,
dopo avere ottenuto a più riprese una proroga del termine per completare
la replica, un rapporto del dott. G._______, psichiatra, del 15 settembre
2011, nel quale è esposto, in particolare, che "nel corso dei colloqui avuti
in questo periodo di tempo, è emerso chiaramente, aldilà del disturbo le-
gato allo stato d'ansia e di depressione, la costatazione di un rilevante
cambiamento di personalità avvenuto in seguito alla malattia professiona-
le".
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Pagina 6
Con breve annotazione del 27 ottobre 2011, il dott. E._______ e
la dott.ssa F._______ hanno sottolineato che, alla luce del rapporto del
dott. G._______, non si può escludere una problematica psichiatrica con
influsso sulla capacità lavorativa, ed hanno quindi proposto l'esecuzione
di una perizia psichiatrica.
L'UAI-TI ha di nuovo preso posizione sul caso l'11 gennaio 2012, rilevan-
do che "per quanto concerne il periodo anteriore all'emanazione della de-
cisione impugnata, si può affermare che non vi sono elementi dal lato
medico che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già
accertata con le precedenti valutazioni mediche eseguite dall'amministra-
zione […] si dovranno predisporre ulteriori accertamenti medici a livello
psichiatrico per accertare l'eventuale peggioramento dello stato di salute
ed il suo influsso sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo l'emanazione
della decisione del 12 novembre 2010". L'UAI-TI ha quindi insistito nel
chiedere la reiezione del ricorso. Riferendosi a questa presa di posizione,
l'UAIE ha brevemente duplicato il 18 gennaio 2012, esponendo le stesse
conclusioni.
H.
Con decisione incidentale del 24 gennaio 2012, questo Tribunale ha invi-
tato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 9 feb-
braio 2012.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conforme-
mente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del
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Pagina 7
17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle deci-
sioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giu-
dicare il presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di
Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im-
partito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
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574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1°
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gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni (v. sentenza del
Tribunale federale 8C_606/2011 consid. 3, del 13 febbraio 2012). Deve
essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a
revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio
2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chie-
dendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
anche dopo il 31 luglio 2009.
5.
Considerato che l'evento assicurato si è verificato nel 2007, come si ve-
drà in seguito, il diritto applicabile è quello in vigore fino al 31 dicembre
2007. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui
era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 18 marzo
2009. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il ricorrente
abbia diritto ad una rendita il 18 marzo 2008 (ossia dodici mesi precedenti
la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sor-
to tra tale data e il 12 novembre 2010, data della decisione avversata.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita dell'assicu-
razione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere, cu-
mulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno intero
(art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire
dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi duran-
te almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006 ). A
tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati
ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
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Pagina 10
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI sviz-
zera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI dal 1° gen-
naio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limi-
tazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 dal 1° gennaio
2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abi-
tualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assi-
curato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di sa-
lute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a
dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art.
28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle se-
guenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
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sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psi-
chica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
8.
8.1. Una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde,
materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Quindi, per verificare la legalità della decisione impugnata, bisogna
conformarsi ai principi di questa disposizione, secondo la quale, se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
8.2. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
8.3. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità
decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa
disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di
contestazione, oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia
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Pagina 12
contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il
potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba
astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di
prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 et 2.3
confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effet-
to retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendi-
ta d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata median-
te più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
9.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di ca-
rattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata
del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potu-
to ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84). La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio
per determinare il danno invalidante e quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'in-
validità dell'assicurato (DTF 115 V 134 consid. 2 e 114 V 314).
In concreto, come risulta dal questionario compilato dall'ex datore di lavo-
ro, il ricorrente non ha più svolto alcun tipo di lavoro dopo l'agosto 2007,
dimodoché è necessario riferirsi alla documentazione medica non solo
per stabilire il danno alla sua salute, ma anche per sapere quali attività
professionali sono ancora da lui esigibili e in che misura (capacità lavora-
tiva residua).
10.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione im-
pugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui
la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Può
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tuttavia tenere conto dei fatti verificatisi dopo tale data, quando essi pos-
sono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivi della situazione
anteriore alla decisione impugnata (DTF 130 V 138). Egli deve esaminare
in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permet-
tono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e
di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'e-
sposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situa-
zione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti
il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore
del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
11.
11.1. In concreto, dalla documentazione medica all'incarto e, in particola-
re, dai numerosi rapporti del dott. B._______, dermatologo e venereolo-
go, coprenti il periodo da fine 2007 ad inizio 2009 (incarto Suva, doc. 36,
44, 51, 52, 57, 73, 74 e 91), dalle annotazioni del dott. D._______, medi-
co dell'UAI-TI, del 15 settembre 2009 (incarti AI, doc. 23), nonché dal
rapporto dell'ORB, del 5 maggio 2009 (incarto AI, doc. 20), emerge la di-
agnosi, sul piano somatico, di eczema alle mani e ai piedi in parte disi-
drosiforme, la quale è univoca agli atti e non contestata dal ricorrente, per
cui il collegio giudicante non può che attenervisi.
11.2. Rispetto ai disturbi psichici, il collegio giudicante non può negarne di
principio l'esistenza e nemmeno un'eventuale loro influenza sulla capacità
lavorativa del ricorrente, però constata, come del resto rilevato con perti-
nenza dall'UAI-TI e dall'UAIE, che la loro eventuale insorgenza esorbita
indiscutibilmente dal periodo d'esame qui vincolante, che si protrae dal 18
marzo 2008 al 12 novembre 2010. Non è quindi giustificato procedere ad
una perizia psichiatrica nell'ambito della presente procedura.
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Pagina 14
12.
12.1. Per quanto attiene all'incidenza sulla capacità lavorativa delle affe-
zioni diagnosticate, la Suva, riferendosi ai rapporti del dott. B._______ e a
quello della dott.ssa C._______, medico presso la Divisione medicina del
lavoro della stessa Suva, del 19 gennaio 2009 (incarto Suva, doc. 85), ha
dichiarato il ricorrente inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi in-
frarossi durante la produzione di caucciù, ma abile al lavoro per qualsiasi
altra attività che non implichi tali esposizioni. Questa valutazione è stata
fondamentalmente confermata dai medici dell'UAI-TI, dapprima dal dott.
D._______ nella sua annotazione del 15 settembre 2009, quindi, nell'am-
bito della presente procedura, dal dott. E._______ e dalla dott.ssa
F._______ il 29 marzo 2011. Non avendo il ricorrente messo seriamente
in discussione questa valutazione stabilita unanimemente dalla Suva e
dai medici dell'UAI-TI, il collegio giudicante non può che riconoscerne la
fondatezza.
12.2. Tenuto conto di quanto precede, il collegio giudicante constata
quindi che il ricorrente è inidoneo per tutti i lavori con esposizione a raggi
infrarossi durante la produzione di caucciù dal maggio 2006, ma abile al
lavoro per qualsiasi altra attività che non implichi tali esposizioni, così
come stabilito univocamente dalla Suva e dai medici dell'UAI-TI, dal
maggio 2009, più precisamente dal 2 maggio 2009, data della dimissione
dall'ORB.
13.
Considerato che l'evento assicurato, ossia l'invalidità, si è verificato nel
maggio 2007 (incapacità lavorativa minima del 40% in media durante un
anno, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI), e che la domanda di rendita è stata
presentata tardivamente il 18 marzo 2009, il diritto al versamento della
rendita intera è dato solamente a decorrere dal 1° marzo 2008 (art. 48
cpv. 2 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007; cfr. consid. 5).
Resta quindi da esaminare se la soppressione della rendita, con effetto
dal 31 luglio 2009, sia giustificata o meno.
14.
14.1. Come già anticipato al consid. 9, secondo l'art. 16 LPGA, per valu-
tare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe con-
seguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
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Pagina 15
medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da in-
valido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il reddito da valido è
inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente e la persona assi-
curata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media nazionale svizzera senza sponta-
neamente accomodarsene, si procede ad un parallelismo dei due redditi
di paragone. Il Tribunale federale ha poi precisato che un reddito è infe-
riore alla media dei salari per un'attività equivalente se il guadagno effetti-
vamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale
nel settore. Pertanto, il parallelismo dei redditi di paragone va effettuato
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Ciò può av-
venire aumentando in maniera adeguata il reddito da valido effettivamen-
te conseguito oppure riducendo opportunamente il reddito statistico da
invalido. In un secondo tempo, occorre esaminare la questione di un'e-
ventuale deduzione per circostanze personali e professionali, applicabile
al reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A que-
sto riguardo, i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto
conto con il parallelismo dei redditi, non possono essere presi in conside-
razione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 135 V 297 e 134 V 322).
In concreto, dal calcolo effettuato dalla consulente in integrazione profes-
sionale il 5 luglio 2010 (incarto AI, doc. 40), si evince che il ricorrente a-
vrebbe potuto guadagnare nel 2009, visti i dati forniti dall'ex datore di la-
voro, debitamente indicizzati, un salario da valido annuo di Fr. 54'428.-, e,
secondo le cifre dell'UFS relative ad attività leggere e non qualificate (ta-
belle RSS: venditore al dettaglio, magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-
fiorista, cassiere, autista, fattorino, portiere), dopo esecuzione del paralle-
lismo dei redditi, un salario da invalido di Fr. 55'181.-, e che quindi non si
è in presenza di alcuna perdita di guadagno ed il grado d'invalidità risulta
essere nullo.
Questo calcolo è stato eseguito correttamente dall'UAI-TI ed il suo chiaro
risultato non può dare adito a dubbi quanto all'assenza di qualsiasi perdi-
ta di guadagno in attività esigibili, come quelle di venditore al dettaglio,
magazziniere, aiuto-giardiniere, aiuto-fiorista, cassiere, autista, fattorino o
portiere, per cui non può che essere approvato in questa sede.
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È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore pos-
sibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004;
DTF 113 V 22 consid. 4a).
15.
Se è quindi a giusta ragione che l'UAIE ha soppresso la rendita intera, la
data della soppressione, ossia il 31 luglio 2009, in apparente conformità
con l'art. 88a OAI, non può essere invece confermata.
A questo proposito occorre sottolineare che si deve di principio rispettare
un termine di tre mesi per ammettere un miglioramento determinante che
giustifichi di sopprimere o ridurre una prestazione (sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-3221/2009, del 19 ottobre 2012, consid. 14.3
con i relativi riferimenti, in particolare la sentenza del Tribunale federale
9C_491/2008, del 21 aprile 2009, consid. 2). Tuttavia, sempre secondo la
giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, la rendita può esse-
re soppressa o ridotta solo il primo giorno del mese che segue il periodo
di tre mesi, ma non il primo giorno del mese durante il quale il periodo dei
tre mesi è raggiunto (sentenza C-6733/2008, del 22 febbraio 2010, con-
sid. 5.2.).
In concreto, il ricorrente è stato dimesso dall'ORB il 2 maggio 2009 (incar-
to AI, doc. 20), dimodoché il termine di tre mesi previsto dall'art. 88a OAI,
e dalla giurisprudenza, scade non a fine luglio, ma a fine agosto 2009. Ne
consegue che il ricorrente ha diritto alla rendita intera anche per il mese
d'agosto 2009.
16.
Di conseguenza, in applicazione delle norme legali e della giurisprudenza
sopraccitate, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata riformata, nel senso che il diritto alla rendita intera è ricono-
sciuto al ricorrente fino al 31 agosto 2009.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché consideri la replica del 22 settem-
bre 2011, accompagnata dal rapporto del dott.G._______, del 15 settem-
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Pagina 17
bre 2011, quale nuova domanda di rendita, la esamini ed emani la relativa
decisione impugnabile.
17.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente nella
misura di Fr. 300.- e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 9 febbraio 2012. Il saldo di Fr. 100.- è restituito al ricorrente.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). Visto l'esito della procedura, si assegna al ricorrente un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 300.-, a carico dell'UAIE.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel
senso che il diritto alla rendita intera è riconosciuto al ricorrente fino al
31 agosto 2009.
2.
L'incarto è trasmesso all'UAIE affinché proceda ai sensi del consid. 16.
3.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico del ricorrente nella
misura di Fr. 300.- e compensate con l'anticipo versato il 9 febbraio 2012.
Il saldo di Fr. 100.- è restituito al ricorrente.
4.
Si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, a ca-
rico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all''autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani
Dario Quirici
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Pagina 19
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: