Corte II I
C-895/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
patrocinato dagli avvocati Rodolfo Barsi e
Franco Papadia, viale O. Quarta 16, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-895/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come operaio dal 1969 al 1971 e nel 1973, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI; doc. 9). Il 23 ottobre 2007, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera
(doc. 1).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 22 luglio
2008 (doc. 11 e 12), dai quali si evince che l'interessato è attivo in
Italia come guardia giurata, a tempo pieno, dal 22 febbraio 1990, e che
da ultimo ha lavorato sette ore al giorno e trentacinque ore alla
settimana, con un giorno di riposo ogni cinque giorni di lavoro,
guadagnando EUR 9.37 all'ora, 1'620.24 al mese e 19'442.88 all'anno,
più le indennità giornaliere e quelle relative al lavoro domenicale, non
quantificabili preventivamente, poiché legate al tipo di servizio
prestato. Il datore di lavoro ha inoltre precisato che tale attività ha
potuto essere esercitata al cento per cento fino al 19 luglio 2006, e ha
elencato diversi periodi di malattia, ossia dal 10 al 24 gennaio 2007,
dal 22 febbraio al 7 marzo 2007, dal 30 marzo al 28 aprile 2007, dal 6
al 14 giugno 2007, dal 6 luglio al 21 dicembre 2007 e dall'8 all'11
maggio 2008,
- una cartella di dimissione clinica, relativa ad un ricovero protrattosi
dal 19 al 28 luglio 2006 (doc. 18), facente stato di un ictus ischemico
cerebrale con miglioramento del disturbo stenico nel corso della
degenza,
- un certificato medico del 27 marzo 2007 (doc. 19), di difficile lettura,
nel quale è menzionato, tra l'altro, un tono dell'umore depresso,
- un certificato medico non datato (doc. 20), di difficile lettura,
Pagina 2
C-895/2009
- una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. B._______, del
29 febbraio 2008 (doc. 21), nella quale è posta la diagnosi di esiti di
“stroke cerebri” dell'emisfero destro con residuo deficit sensitivo
motorio dell'emisoma sinistro di grado lieve medio, di uno stato
ansioso lieve, di una modesta bronchite cronica semplice e di
poliartralgie a modesta incidenza funzionale, e nella quale è indicato
che l'assicurato è in grado di svolgere lavori pesanti sedentari, senza
controindicazioni, a tempo pieno, ed è formulato un grado d'invalidità,
secondo il diritto italiano, del 50%.
C.
L'UAIE ha sottoposto per valutazione la documentazione raccolta al
proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale,
nel suo rapporto finale del 27 ottobre 2008 (doc. 23), ha riformulato la
diagnosi di discreto deficit sensitivo motorio dell'emisfero destro in
seguito a “stroke cerebri” [codice I 69.4 ICD-10 (International
Classification of Diseases)], di leggero stato ansioso, di modesta
bronchite cronica e di poliartralgie a modesta incidenza funzionale, e
ha stabilito che, “au vu des très discrets troubles décrits à l'examen
clinique”, non sussiste alcuna incapacità lavorativa per l'ultima attività
svolta dall'assicurato.
Il 30 ottobre 2008 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di
decisione, con il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della
sua domanda d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare
eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 24).
Scaduto il termine senza che l'assicurato si sia manifestato, l'UAIE ha
emanato una decisione, il 7 gennaio 2009 (doc. 25), mediante la quale
ha negato all'interessato il diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera.
D.
Contro questa decisione, rappresentato dagli avvocati Barsi e
Papadia, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo
federale il 5 febbraio 2009, chiedendo, in sostanza, che gli sia
attribuita una rendita intera d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado
inferiore, e ha esibito dei documenti medici già all'incarto, salvo un
referto dell'11 settembre 2006, diagnosticante una verosimile erisipela
con linfangite dell'arto inferiore destro, due certificati neurologici, del
27 marzo 2007, rispettivamente del 15 febbraio 2008, di difficile
Pagina 3
C-895/2009
lettura, il secondo dei quali riferisce, in particolare, degli esiti d'ictus
cerebrale con emiparesia sinistra e una sindrome ansioso-depressiva
reattiva, e un referto cardiologico del 10 maggio 2008, nel quale sono
riportate le conclusioni diagnostiche di cardiopatia ipertensiva con
recente ictus, di sclerocalcificazione del bulbo aortico e dell'aorta
ascendente, d'atrio sinistro ingrandito, d'ipertrofia concentrica del
ventricolo sinistro, d'apparati valvolari indenni e d'inversione del
rapporto E/A mitralico secondario a riduzione della compliance
ventricolare sinistra.
Il dott. C._______ si è pronunciato su questi nuovi documenti medici
con presa di posizione del 16 aprile 2009 (doc. 28), ammettendo
un'incapacità lavorativa massima del 15%, con riferimento alle pretese
indicazioni del datore di lavoro (doc. 12), a decorrere però dal 1°
novembre 2006, in considerazione di un periodo di convalescenza di
tre mesi dopo il ricovero in ospedale, avvenuto il 19 luglio 2006 (doc.
18).
L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 13 maggio 2009, chiedendo che
sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
Il ricorrente ha replicato il 16 giugno 2009, riproponendo le proprie
conclusioni.
L'UAIE ha duplicato il 20 agosto 2009, reiterando concisamente la
propria posizione.
E.
Con decisione incidentale del 27 agosto 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il
15 settembre 2009.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
Pagina 4
C-895/2009
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
Pagina 5
C-895/2009
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità
europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede
nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21
marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
Pagina 6
C-895/2009
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove
disposizioni.
4.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d'invalidità o, a titolo sussidiario, di grado inferiore.
5.
In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, il quale prevede che il diritto a
prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per
cui era dovuta la prestazione, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 23
ottobre 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 23 ottobre 2006 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita fosse sorto tra tale data e il 7 gennaio 2009, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
Pagina 7
C-895/2009
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno un anno
intero (art. 36 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere
versato contributi durante almeno tre anni (art. 36 LAI nel tenore
modificato il 6 ottobre 2006 ). A tale fine è possibile prendere in
considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale
assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF
2005 p. 4065; art. 45 del Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che il ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29
cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite
per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
Pagina 8
C-895/2009
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2
LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
Pagina 9
C-895/2009
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 del dott. B._______, medico
dell'INPS, del 29 febbraio 2008 (doc. 21), risulta la diagnosi di esiti di
“stroke cerebri” dell'emisfero destro con residuo deficit sensitivo
motorio dell'emisoma sinistro di grado lieve medio, di uno stato
ansioso lieve, di una modesta bronchite cronica semplice e di
Pagina 10
C-895/2009
poliartralgie a modesta incidenza funzionale.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dal ricorrente, il collegio giudicante non vede nessun valido motivo per
scostarsene.
9.2 Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è
inapplicabile l'art. 29 cpv. 1 let. a LAI (nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007), per cui può entrare in considerazione solo la lettera b
della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un
anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui abbia subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
di almeno il 40% durante almeno un anno.
10.
10.1 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni
diagnosticate sulla capacità lavorativa, il dott. B._______ ha formulato,
nella sua perizia, un grado d'invalidità, secondo il diritto italiano, del
50%, rilevando che il ricorrente è capace di svolgere il suo ultimo
lavoro per quattro o cinque ore al giorno, come pure lavori pesanti
sedentari, senza controindicazioni. A questo proposito, il medico
dell'INPS ha osservato che il rachide è riferito dolente in sede
cervicale e lombare, non contratto, con mobilità limitata ai gradi
estremi, sono pure riferite una lieve ipostenia dell'arto superiore
sinistro, con forza prensile appena ridotta, e dell'arto inferiore sinistro,
i movimenti essendo comunque normali, a parte un lievissimo
impaccio a sinistra.
Dal canto suo, il dott. C._______, medico dell'UAIE, ha considerato,
nel suo rapporto finale del 27 ottobre 2008 (doc. 23), che non sussiste
alcuna incapacità lavorativa per l'ultima attività svolta dal ricorrente,
visto il carattere molto discreto dei disturbi di cui soffre.
10.2 In questa sede il ricorrente ha esibito nuovi documenti medici, tra
cui due certificati, uno neurologico, del 15 febbraio 2008, e un altro
cardiologico, del 10 maggio 2008. Prendendo posizione sui detti
documenti con rapporto del 16 aprile 2009 (doc. 28), il medico
dell'UAIE ha evidenziato come, dal punto di vista cardiaco, il certificato
Pagina 11
C-895/2009
del maggio 2008 mostri degli apparati valvolari indenni, salvo un
ingrandimento dell'atrio sinistro ed un'ipertrofia concentrica del
ventricolo sinistro, non vi è un'indicazione in merito al valore della
frazione d'eiezione, ma non vi sono indizi che lascino supporre la
presenza di un'insufficienza cardiaca. Egli ha inoltre sottolineato che il
certificato neurologico non è credibile, nella misura in cui menziona un
quadro patologico ben più grave di quello dipinto, in modo
maggiormente dettagliato, dalla susseguente perizia E 213, e ha
ammesso tutt'al più un'incapacità lavorativa del 15% nell'ultima
professione esercitata, partendo dal presupposto che il ricorrente
avrebbe continuato a lavorare trenta e non trentacinque ore alla
settimana, ossia all'85%, dopo la convalescenza di tre mesi dovuta
all'ictus cerebrale. Ora, come giustamente rilevato dall'UAIE nella
risposta del 13 maggio 2009, con riferimento al questionario per il
datore di lavoro (doc. 12), il ricorrente ha invece continuato ad
esercitare la professione di guardia giurata almeno fino al mese di
giugno 2008, nonostante le numerose assenze per malattia, senza
riduzione del tempo di lavoro per motivi di salute, sette ore al giorno
per cinque giorni alla settimana, ciò che corrisponde all'orario normale
nell'impresa che lo impiega.
10.3 Visto quanto precede, il collegio giudicante può considerare che
la capacità lavorativa del ricorrente nella professione di guardia
giurata, a decorrere dal 1° novembre 2006, ossia tre mesi dopo il
ricovero in ospedale a seguito dell'ictus ischemico cerebrale di cui è
stato vittima il 19 luglio 2006, non è mai stata ridotta in una misura
superiore al 40% per un periodo di almeno un anno, per cui non
sussiste alcun diritto ad una rendita d'invalidità svizzera.
11.
Rispetto alla richiesta di mezzi di prova formulata dal ricorrente, se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non
potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; DTF 122 II 469, 122 III 223,
119 V 344). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101;
Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung [SVR] 2001, IV, n. 10;
Pagina 12
C-895/2009
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94, 122 V
162 e 119 V 344).
In concreto, il collegio giudicante è dell'avviso che la documentazione
agli atti è sufficiente per statuire nel merito, per cui le richieste
probatorie non possono essere soddisfatte.
12.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha
l'obbligo di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza
del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230
consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22
consid. 4a).
13.
Di conseguenza, la decisione impugnata del 7 gennaio 2009 deve
essere confermata e il ricorso respinto.
14.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della
procedura, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del
ricorrente e compensate con l'anticipo versato il 15 settembre 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano
al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 13
C-895/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 15 settembre 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- ai rappresentanti del ricorrente (Raccomandata/AR);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Pagina 14
C-895/2009
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 15