Corte II I
C-908/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher,
cancelliera Paola Carcano.
C._______,
rappresentato dal Patronato ITACO, _______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
Autorità inferiore,
Assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Fatti:
A. C._______, cittadino italiano, nato il _______, coniugato e
residente a S._______ (A._______), ha svolto attività lucrativa in
Svizzera quale operaio e dipendente della ristorazione, dal 1970 al
1985, versando regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dopo il rimpatrio ha svolto
l'attività di gestore di un bar/gelateria dal 1° febbraio 1987 al 12
gennaio 1991 ed è stato assicurato presso l'Istituto nazionale di
previdenza sociale (INPS) dal 1958 al 1969 e dal 1987 al 1991, dal
1996 al 1998 ha effettuato a questo istituto versamenti volontari. Dal
1° febbraio 2000 percepisce una pensione d'invalidità dall'INPS.
In data 3 settembre 1993 C._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità in quanto sofferente di esiti di intervento chirurgico di by-
pass aortoiliaco bilaterale con protesi, diabete mellito tipo I con iniziali
segni di retinopatia e portatore di discopatia lombo-sacrale. Dopo aver
effettuato gli accertamenti di rito, con decisione del 3 agosto 1994,
l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza di
un grado d'invalidità tale da giustificare il riconoscimento di una
rendita.
In data 24 giugno 1999 C._______ ha presentato una nuova domanda
di rendita. Dopo ever effettuato gli accertamenti di rito,
l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni per carenza
d'invalidità di tipo pensionabile con decisione del 6 giugno 2000
confermata dalla Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero (CFR) con giudizio del 22 giugno 2001 e dal
Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 28 giugno
2002 (doc. 1-78).
B. In data 8 giugno 2004 C._______ ha presentato una terza
domanda di rendita (doc- 79-82).
Il richiedente è stato visitato il 13 luglio 2004 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di A._______,
ove il sanitario incaricato ha diagnosticato "diabete mellito insulino-
dipendente e con gravi e prevalenti complicanze vascolari periferiche
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in portatore di cardiopatia scleroipertensiva precoce, by-pass
aortobisiliaco, policitemia essenziale, calcolosi unica inveterata della
cistifellea et malattia policistica iniziale di rene sx” ed ha posto un
tasso di invalidità del 75% per qualsiasi attività lavorativa precisando
però che l'assicurato è in grado di svolgere un lavoro adeguato alle
sue condizioni (e, segnatamente, qualsiasi attività di tipo generico
prevalentemente sedentaria e part-time per un massimo di 4/5 ore al
giorno; doc. 102).
Nell'ambito di tale richiesta è stato esibito un insieme di documenti
medici obiettivi relativi al periodo 2003-2004 comprendente, tra l'altro,
una lettera di dimissione concernente il ricovero dal 23 al 28 gennaio
2003 (per vasculopatia ostruttiva polidistrettuale in paziente con esiti
di by-pass aorto bisiliaco, diabete mellito insulino-dipendente,
cardiopatia ipertensiva e dislipidemia, colelitiasi e poliglobulia), una
lettera di dimissioni concernente il ricovero dal 4 all'11 dicembre 2003
(per cardiopatia ipertensiva in paziente con diabete mellito insulino-
dipendente, esito di by-pass aorto bisiliaco in arteriopatia ostruttiva di
grado severo con claudicatio intermittens, neuropatia diabetica con
retinopatia diabetica, stenosi carotidea bilaterale, ipercolesterolemia
mista, colelitiasi e poliglobulia) ed una lettera di dimissioni
concernente il ricovero dal 29 ottobre all'11 novembre 2004 (per
embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori e diabete mellito tipo
I insulinodipendente: doc. 95-101 e 103).
Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha assunto agli atti anche il
questionario dell'assicurato del 24 gennaio 2005 (doc. 93).
C. Nel suo rapporto del 14 aprile 2005, la Dott.ssa R._______ del
Servizio medico dell'UAIE, fondandosi sull'incarto, ha ripreso la
diagnosi posta dal medico dell'INPS e ha ritenuto che l'assicurato nella
sua precedente attività di gestore di bar/gelateria è inabile al 70% dal
29 ottobre 2004 (data dell'ospedalizzazione per arteriopatia periferica)
e che non è esigibile alcuna attività lavorativa sostitutiva (doc. 104 e
105). Nel suo successivo rapporto del 27 giugno 2005, il medico
precitato, ha inoltre precisato che l'assicurato nella sua precedente
attività era inabile al 20% già dal 23 gennaio 2003 (doc. 107).
Procedendo ad un calcolo retrospettivo sull'arco di un anno,
l'amministrazione ha quindi accertando che un'incapacità di lavoro
media del 40% si è verificata a partire dal 24 marzo 2005 (219 giorni
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al 20% e 146 giorni al 70%). Con decisioni del 25 novembre 2005 ha
pertanto riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita per
il periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 maggio 2005 (grado
d'invalidità: 40% dal 24 marzo 2005) e ad una rendita intera dal 1°
giugno 2005 (grado d'invalidità: 70% dal 1° giugno 2005; doc. 111, 117
e 118).
C._______, regolarmente rappresentato dal Patronato ITACO di
A._______, ha formulato in data 15 dicembre 2005 tempestiva
opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo,
chiedendo in sostanza il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative a decorrere dal mese di giugno 2004 ovvero dalla data di
presentazione della domanda di rendita all'INPS di A._______ (doc.
119). Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni.
Mediante decisione su opposizione del 21 dicembre 2006, l'UAIE ha
respinto la predetta opposizione e confermato nel contempo le proprie
decisioni del 25 novembre 2005 (doc. 126).
D. Con gravame del 25 gennaio 2007, consegnato alla Posta il 29
gennaio successivo, C._______, regolarmente rappresentato dal
Patronato ITACO di A._______ chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad un quarto di rendita
già a decorrere dal mese di giugno 2004 ovvero dalla data di
presentazione della domanda di rendita all'INPS di A._______. Nulla
produce a suffragio delle sue conclusioni.
Chiamata a pronunciarsi, l'amministrazione, nelle osservazioni
responsive del 2 aprile 2007, propone la reiezione dell'impugnativa
con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi
che seguono.
Invitato dalla scrivente Autorità a replicare, il ricorrente è rimasto
silente mentre, in data 6 dicembre 2007, ha versato l'anticipo di 298
franchi equivalente alle presunte spese processuali.
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Diritto:
1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
(LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
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ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è inoltre tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi
prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque
ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
4. Ai fini del presente giudizio occorre preliminarmente precisare, con
particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale,
non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006
entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di
seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità
svizzera, un cittadino italiano deve cumulativamente essere invalido ai
sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). In base
all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI
precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
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malattia o infortunio mentre il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva
il diritto alla singola prestazione.
L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una
mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito
all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato
per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per
almeno il 40 % in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché
lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato
di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid.
2b).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.
6.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
Pagina 7
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961: OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale ed, in
particolare, verificare se la modifica del grado di invalidità resa
verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V
115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87ss. OAI,
Jurisprudence et pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8,
DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a). In ogni caso la revisione della rendita è possibile
unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale,
la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che
una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in
modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a e 1985 pag. 336). In caso di
miglioramento o aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 1 e 2 OAI). Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità
si è modificato in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è
costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il
diritto alla rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4).
6.2 Il collegio giudicante rileva preliminarmente che l'amministrazione
è entrata nel merito della terza richiesta di rendita di C._______ e
quindi, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando
6.1, il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è
quello intercorrente tra il 6 giugno 2000 (data della decisione con cui
l'amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni del 24 giugno
1999 per carenza d'invalidità di tipo pensionabile, confermata con
Pagina 8
sentenze del 22 giugno 2001 della CFR e del 28 giugno 2002 del TFA)
ed il 21 dicembre 2006 (data della decisione su opposizione
impugnata) Il Tribunale analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 Posto che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera
durante più di un anno intero in totale e pertanto adempie la
condizione della durata minima di contribuzione alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita (doc. 114), dev'essere accertato
se lo stato di salute dell'assicurato ha subito una modifica rilevante tra
il 6 giugno 2000 ed il 21 dicembre 2006.
8.2 Dalla documentazione inerente le precedenti richieste di rendita si
evince che l'assicurato era affetto da arteriopatia obliterante cronica
agli arti inferiori trattata con intervento chirurgico di by-pass aorto
iliaco bilaterale e successiva angioplastica per occlusione protesica
Pagina 9
all'arto inferiore destro, diabete mellito di tipo II in trattamento
combinato con insulina ed ipoglicemizzanti orali, complicato da
neuropatia e retinopatia diabetica; episodio isolato di lombosciatalgia
sinistra, discopatia multipla L4/L5 e L5/S1 con protrusioni discali e
impronta sul sacco durale a sx; iperlipidemia mista poligenica ed
ipertensione arteriosa. Nel periodo successivo i medici hanno
riscontrato un diabete mellito insulinodipendente con gravi e prevalenti
complicanze vascolari periferiche in portatore di cardiopatia sclero-
ipertensiva precoce, by-pass aortobisiliaco, policitemia essenziale,
calcolosi unica inveterata della cistifellea e malattia policistica iniziale
di rene sx. Tali diagnosi sono confermate altresì dalla Dott.ssa
R._______ (medico dell'UAIE) nei suoi rapporti del 14 aprile e del 27
giugno 2005 (doc. 104, 105 e 107). Nel periodo di riferimento il quadro
diagnostico di C._______ si è pertanto modificato e ampliato.
9. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle affezioni
menzionate, il medico dell'INPS ha posto un tasso di invalidità del 75%
per qualsiasi attività lavorativa precisando però che l'assicurato è in
grado di svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni (e,
segnatamente, qualsiasi attività di tipo generico prevalentemente
sedentaria e part-time per un massimo di 4/5 ore al giorno; doc. 102).
Dal canto suo, il medico dell'amministrazione (Dott.ssa R._______),
nei suoi rapporti del 14 aprile e del 27 giugno 2005, ha ritenuto che
l'assicurato nella sua precedente attività di gestore di bar/gelateria è
inabile al 20% dal 23 gennaio 2003 ed al 70% dal 29 ottobre 2004
(data dell'ospedalizzazione per arteriopatia periferica) e che da
quest'ultima data non è più esigibile alcuna attività lavorativa
sostitutiva (doc. 104, 105 e 107).
Ora, l'assicurato è stato ricoverato dal 23 al 28 gennaio 2003 (per
vasculopatia ostruttiva polidistrettuale in paziente con esiti di by-pass
aorto bisiliaco, diabete mellito insulino-dipendente, cardiopatia
ipertensiva e dislipidemia, colelitiasi e poliglobilia), dal 4 all'11
dicembre 2003 (per cardiopatia ipertensiva in paziente con diabete
mellito insulino-dipendente, esito di by-pass aorto bisiliaco in
arteriopatia ostruttiva di grado severo con claudicatio intermittens,
neuropatia diabetica con retinopatia diabetica, stenosi carotidea
bilaterale, ipercolesterolemia mista, colelitiasi e poliglobilia) e dal 29
ottobre all'11 novembre 2004 (per embolia e trombosi delle arterie
degli arti inferiori e diabete mellito tipo I insulinodipendente). Dalla
documentazione agli atti si evince altresì che l'assicurato è pure in
Pagina 10
leggero sovrappeso (peso 85 kg per 171 cm di altezza) e che presenta
una discreta flebostasi degli arti inferiori (cfr. perizia particolareggiata
dell'INPS del 13 luglio 2004).
Tenuto segnatamente conto della polipatologia evolutiva di cui è
portatore l'assicurato, la quale come si è visto è peggiorata nel tempo,
il collegio giudicante è dell'avviso che egli deve essere considerato
inabile al 40% almeno nella sua precedente attività di gestore di
bar/gelateria come pure in qualsiasi attività lavorativa sostitutiva già
dal 23 gennaio 2003 (data del primo ricovero anzidetto) ed al 70% dal
29 ottobre 2004 (data del terzo ricovero anzidetto). Appare infatti
assolutamente non motivata la conclusione cui è giunto il medico
dell'UAIE che ritiene un'incapacità di lavoro del 20% soltanto a partire
dal gennaio 2003, allorquando il sanitario dell'INPS aveva sostenuto
che solo un'attività di tipo generico prevalentemente sedentaria poteva
essere svolta per 4-5 ore al giorno.
Nella specie, visto che l'interessato avrebbe potuto continuare almeno
parzialmente la sua professione precedente, di regola non è
necessario procedere ad un raffronto dei redditi (DTF 114 V 310
consid. 3 a e DTF 104 V 135 consid. 2 b: Prozent-Vergleich). In questo
caso il grado di invalidità corrisponde all'incapacità di lavoro nel attività
precedente fermo restando che l'interessato presenta un'incapacità di
lavoro di pari grado anche in attività di sostituzione. Di conseguenza,
considerato che giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno
incapace al lavoro per almeno il 40% in media rispettivamente del 50%
per il periodo precedente l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali (cfr.
considerando. 5.1), il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita a
decorrere dal 1° gennaio 2004. Inoltre, posto che a decorrere dal 29
ottobre 2004 il ricorrente era inabile al 70% in qualsiasi attività
lavorativa e tenuto conto del termine di 3 mesi prescritto dall'art. 88a
cpv. 2 OAI (cfr. considerando 5.2), C._______ ha diritto ad una rendita
intera a decorrere dal 1° gennaio 2005. In tali circostanze, il ricorso
deve quindi essere accolto e l'impugnata decisione riformata.
Pagina 11
10.
10.1 Non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo di 298.--
franchi versato dal ricorrente il 6 dicembre 2007 gli è retrocesso.
10.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, visto l'esito del gravame, si giustifica riconoscere un'indennità
per spese ripetibili di 600.-- franchi da porre a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che
C._______ ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2004 e ad una rendita intera dal 1° gennaio 2005.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero perchè calcoli il montante delle
prestazioni spettanti al ricorrente e versi i relativi arretrati.
3.
Non si percepiscono spese di procedura e l'anticipo di 298.-- franchi
versato dal ricorrrente gli è retrocesso.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
600.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
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5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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