B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-915/2013
S e n t e n z a d e l 2 2 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 dicembre
2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 19 dicembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'inva-
lidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al Patro-
nato INAS di Locarno, già regolare rappresentante di A._______, cittadi-
no italiano, nato il , che la nuova domanda di prestazioni AI, formulata
dall'interessato il 23 maggio 2012, non sarebbe stata esaminata in quanto
il richiedente non avrebbe reso plausibile che il grado d'invalidità si era
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (doc. 273);
questo provvedimento è stato ricevuto (ritirato allo sportello) dal suddetto
Patronato il 29 dicembre 2012, come lo certifica l'attestato delle Poste
svizzere (doc. 281/2);
con scritto spedito da Pallanza nel febbraio 2013, indirizzato "all'Ufficio
amministrativo di Bellinzona", A._______ ha interposto ricorso contro det-
ta decisione manifestando, per quel che si possa dedurre, il suo totale di-
saccordo con il provvedimento assunto;
l'Ufficio AI di del Cantone Ticino ha trasmesso gli atti all'UAIE, il quale ha
a suo volta trasmesso detto ricorso allo scrivente Tribunale amministrati-
vo federale;
invitato a prendere posizione in merito al gravame, l'UAIE, nella sua ri-
sposta del 22 marzo 2013, ha proposto di dichiarare il ricorso inammissi-
bile in quanto tardivo; lo stesso sarebbe stato presentato l'11 febbraio
2013, ossia oltre il termine legale di trenta giorni dalla notifica della deci-
sione;
con ordinanza del 2 aprile 2013, A._______ è stato invitato a prendere
posizione in merito alla risposta di causa dell'Autorità inferiore;
con scritto del 9 aprile 2013, A._______ ha implicitamente addotto motivi
di scarsa comprensione per quanto è successo e, in particolare, l'esisten-
za di un malinteso con il Patronato rappresentante;
fra l'altro produce la lettera raccomandata (con busta) del 2 gennaio 2013
con la quale il Patronato gli inviava la decisione impugnata, lo rendeva at-
tento sui termini ricorsuali e lo invitava a prendere posizione in merito al
da farsi; questo scritto è stato ricevuto dal nominato il 10 gennaio 2013
(cfr. busta e dichiarazione stessa del ricorrente sulla busta);
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questo Tribunale ha effettuato delle ricerche supplementari in quanto da-
gli atti risultava che il ricorso non era stato presentato l'11 febbraio 2013
come sostiene l'Ufficio AI e, dalla fotocopia della busta di spedizione, la
data di deposito del plico raccomandato (all'Ufficio postale di Pallanza)
non era chiara;
da tale indagine è risultato che l'Ufficio AI ticinese, che ha ricevuto il plico
in questione, ha distrutto la busta di spedizione e che, comunque, l'11
febbraio 2013 è solo una data figurante a margine di un documento (cfr.
doc. 275 e spiegazioni fornite dall'UAI del Cantone Ticino il 2 maggio
2013, doc. 10 TAF);
per completezza, questo Tribunale ha invitato l'interessato, con lettera del
15 maggio 2013, a fornire la prova della tempestività del suo ricorso con
la produzione della ricevuta postale od una dichiarazione equivalente
(doc. 11 TAF);
con risposta del 17 maggio 2013 (doc. 12 TAF) l'interpellato non ha forni-
to notizie più chiare;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudi-
ca i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riser-
vate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità, possono
essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale confor-
memente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'as-
sicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso deve essere presentato
entro 30 giorni dalla notificazione della decisione;
se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, se l'ultimo giorno
del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale se-
guente; i termini non decorrono (…) dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi
(art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA);
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in base all'art. 39 cpv. 1 le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rap-
presentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine; se la parte di rivolge in tempo utile a un assicuratore incom-
petente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2);
giusta l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato im-
pedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è re-
stituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr.
anche art. 24 cpv. 1 PA, cfr. anche sentenza del Tribunale federale
9C_137/2008 del 22 gennaio 2009);
è chiaro come la decisione impugnata sia stata notificata al rappresentan-
te del ricorrente il 29 dicembre 2012 (doc. 281) ed il termine ultimo per
presentare il ricorso, tenendo conto delle norme surriferite, è il 1° febbraio
2013 (venerdì);
nella specie, non può essere accolta la versione esposta dall'UAIE in
quanto, come è emerso dall'indagine completiva (cfr. doc. TAF da 8 a 10)
effettuata da questo Tribunale, il ricorso non è stato presentato l'11 feb-
braio 2013, ma prima;
secondo giurisprudenza, se è ben vero come incomba all'autorità ammi-
nistrativa di provare che la sua decisione è giunta al destinatario preci-
sandone la data, il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a fornire la prova
che il ricorso è stato interposto in tempo utile; tuttavia, qualora un assicu-
ratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire diligentemente
un incarto, non versi una busta ad atti, l'opponente non deve sopportare
le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne
la tempestività (DTF 124 V 372 consid. 3);
l'Ufficio AI del Cantone Ticino non è più in possesso della busta originale
(doc. 10 TAF); esiste solo la fotocopia della busta ove la data non è per
così dire perfettamente leggibile;
tornando comunque al principio iniziale di come incomba all'interessato di
provare la tempestività del suo ricorso, l'interessato, interpellato da que-
sto Tribunale, non è stato in grado di fornire la prova del deposito tempe-
stivo ricorso, la sua risposta del 17 maggio 2013 non essendo concluden-
te; egli non ha dunque fornito alcuna prova che il gravame sia stato pre-
sentato al più tardi il 1° febbraio 2013;
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in capo al ricorrente, non sarebbe stato difficile per lui esibire la ricevuta
di spedizione della raccomandata oppure, in caso di perdita, far eseguire
dall'Ufficio postale ricevente una dichiarazione (o duplicata) di avvenuta
spedizione;
ora, da un esame attento della fotocopia della busta di spedizione del ri-
corso si può dedurre che la data di spedizione è verosimilmente il 5 feb-
braio 2013 da Pallanza (martedì), ma con certezza si può escludere che il
plico raccomandata sia stato spedito il primo febbraio 2013, ultimo giorno
utile per presentare il ricorso;
per le ragioni sopra esposte, è sufficiente escludere che il plico non è sta-
to spedito il 1° febbraio 2013, ma successivamente, il mese e l'anno es-
sendo chiarissimi;
per il resto, i dati ufficiali (attestazione della Posta svizzera, doc. 10 TAF)
confermano che la raccomandata è partita dalla frontiera il 7 febbraio
2013 ed è stata ricevuta dall'Ufficio AI ticinese l'11 febbraio successivo, il
quale ha poi provveduto a spedire il tutto all'Ufficio AI competente (UAIE)
e questi, a sua volta, al Tribunale amministrativo federale;
visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il ricorso è
stato depositato tardivamente ed è pertanto irricevibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata
nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. xxx; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: