B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-9/2012
S e n t e n z a d e l 2 8 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino,
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizio-
ne del 13 dicembre 2011).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha formulato in data 1° febbraio
2008, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia asserendo di avere lavorato nel nostro
Paese per circa due anni.
Dopo avere riunito i conti individuali dell'interessato, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC), con decisione 28 maggio 2008, ha respinto la
domanda del nominato in quanto non poteva vantare un anno intero di
contribuzione all'AVS/AI svizzera. Questo provvedimento è stato confer-
mato con decisione su opposizione della CSC del 6 novembre 2008. Il
nominato ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo innanzi
allo scrivente Tribunale amministrativo federale ribadendo di aver svolto
attività lucrativa nel penitenziario di Thorberg (BE) e in un altro dal 1982
al 1984. Nella sua sentenza del 27 luglio 2010, il Tribunale ha osservato
che l'amministrazione non avrebbe dovuto limitare la sua ricerca in merito
ai contributi di A._______ alla Cassa di compensazione del Cantone di
Berna, dove avevano sede i due penitenziari in cui l'interessato ha purga-
to la sua pena detentiva. Ribadito il concetto che la rimunerazione conse-
guita da un detenuto, per esempio in regime di semilibertà, costituisce un
reddito da attività lucrativa (sottoposto a contribuzione AVS/AI), ma non il
semplice peculio in quanto tale del prigioniero, il Tribunale ha ritenuto che
la CSC avrebbe dovuto allargare il suo campo di ricerca in modo da veri-
ficare il tipo di regime carcerario assegnato al ricorrente, al suo lavoro
svolto, agli stabilimenti detentivi frequentati, ecc. Il Tribunale amministra-
tivo federale ha dunque accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti
all'amministrazione perché completasse gli accertamenti di fatto e ren-
desse una nuova decisione impugnabile (doc. 1-19).
B.
L'amministrazione ha proceduto a indagini complementari. Con lettere del
24 marzo 2011 ha scritto ai penitenziari di Thorberg ed quello della Gen-
ferstrasse 22 di Berna chiedendo loro il periodo di detenzione rispettivo, il
regime di detenzione, l'attività svolta dal detenuto (interna o esterna), gli
eventuali contributi AVS/AI versati, nominativo dei datori di lavoro. Nel
contempo, la Cassa di compensazione del Cantone di Berna è stata invi-
tata ad indicare le rispettive casse di compensazione dove erano affiliati
due datori di lavoro conosciuti (doc. 32-34; Möbeltischler e Möbelsmarkt-
Timmermann di Berna). Il penitenziario di Thorberg ha risposto adducen-
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do di non possedere più atti superiori a 10 anni (doc. 36). La stessa so-
stanziale risposta è stata data dal penitenziario della Genferstrasse 22
(doc. 40). L'amministrazione AVS/AI del Cantone di Berna non ha potuto
rintracciare i datori di lavori menzionati (doc. 38).
Mediante decisione dell'8 giugno 2011, la Cassa svizzera di compensa-
zione ha respinto la domanda di prestazione AVS per carenza della con-
dizione di durata minima di contribuzione di 1 anno (doc. 41).
C.
Con atto del 1° luglio 2011, A._______ ha formulato opposizione, senza
fornire elementi utili ad eventuali nuove ricerche (doc. 42).
Mediante decisione su opposizione del 13 dicembre 2011, la CSC ha re-
spinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
dell'8 giugno 2011 (doc. 44).
D.
Con il ricorso depositato il 30 dicembre 2011, A._______ fa presente di
avere versato contributi dal 18 novembre 1982 al 23 dicembre 1984, ma
nulla aggiunge in merito al suo lavoro.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 febbraio 2012, la CSC propone la
reiezione dell'impugnativa ricordando che le ricerche supplementari effet-
tuate non hanno dato esito positivo e che l'interessato non ha mai adem-
piuto al requisito del domicilio in Svizzera, né quello di una qualunque at-
tività lucrativa nel nostro Paese.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A._______,
con scritto del 9 marzo 2012, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il
ricorso. Egli propone una soluzione transattiva (sottoforma di rendita
mensile) il cui importo sarebbe da definirsi.
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle au-
torità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In
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particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi a questo Tri-
bunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 di-
cembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
RS 831.10).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen-
te legge non preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordi-
namento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei re-
gimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applica-
zione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 rela-
tivo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11).
Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge
a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il princi-
pio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Re-
golamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno sviz-
zero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presen-
te procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giu-
gno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne il presunto versamento da parte del
ricorrente di contributi AVS/AI nel corso della sua attività per un datore di
lavoro svizzero. L'interessato fa valere di avere versato detti contributi
segnatamente nel corso della sua permanenza nella case di detenzione
di Thorberg nel Cantone di Berna e Genferstrasse 22 a Berna. Durante il
suo soggiorno dal 18 novembre 1982 al 23 dicembre 1984 egli avrebbe
lavorato per conto terzi (in regime carcerario non precisabile) e dunque
dovrebbero figurare dei contributi assicurativi AVS/AI.
5.
5.1. Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito
o di accredito per compiti educativi (art. 29 cpv. 1 LAVS). In base all'art.
1a LAVS, sono assicurati ai sensi della legge le persone fisiche domicilia-
te in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in
Svizzera.
5.2. Va rilevato che per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è
tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indicazioni neces-
sarie per il calcolo delle rendite ordinarie (art. 30ter LAVS). La registrazio-
ne nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito
annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa
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in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
5.3. Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può
essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati.
Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rap-
portata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente tratte-
nuto i contributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario
netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle as-
sicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro - è
stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto indivi-
duale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi com-
presi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984
p. 184 e 459).
5.4. La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secon-
do cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento as-
sicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione
del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo
le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito
delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in
questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d).
6.
6.1. In esito alla sentenza di questo Tribunale del 27 luglio 2010 (doc. 19),
la CSC ha effettuato tutte quelle ricerche che l'autorità giudiziaria aveva
ritenuto utili. L'amministrazione si è rivolta ai due istituti carcerari ed alla
cassa di compensazione del Cantone di Berna. Ora, nessuna casa di pe-
na è in grado di fornire notizie circa l'attività svolta dal detenuto. Informa-
zioni di questo carattere sono conservate solo per 10 anni, dopodiché so-
no distrutte (doc. 36, 40). Peraltro, il penitenziario della Genferstrasse 22
precisa che l'attuale prassi non prevede il versamento di contributi per
prestazioni lavorative svolte in ambito carcerario (doc. 40).
6.2. Dal canto suo, l'insorgente non ha mai fornito la prova di un prelievo
contributivo AVS/AI sulle sue retribuzioni in regime carcerario. Neppure le
ricerche complementari svolte da parte dell'amministrazione, da ritenersi
complete, hanno dato migliore esito.
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6.3. Infine, la proposta del ricorrente per una soluzione transattiva volta,
se ben si comprende, a riconoscergli una rendita anche in assenza di
contribuzione non può essere tutelata, facendo difetto una base legale.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata deci-
sione confermata.
7.
7.1. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice
unico in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS.
7.2. Non sono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per
le spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali né si assegnano indennità per
le spese ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: