B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-920/2013
S e n t e n z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio)
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Martino Luminati, Sottosassa 71,
7742 Poschiavo,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 gennaio
2013).
C-920/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in Svizzera
dal 1999 al 2004 nel settore edile (carpentiere in galleria), solvendo rego-
lari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'in-
validità. Egli ha subito un incidente automobilistico nel gennaio 2004 che
gli ha causato uno stato di frattura aperta all'avambraccio destro, imme-
diatamente operato con osteosintesi, ma con ritardata consolidazione;
l'osteosintesi è stata rimossa il 25 maggio 2005. L'Istituto nazionale sviz-
zero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA) ha preso a carico il
sinistro e dal 1° agosto 2006 lo ha posto al beneficio di una rendita d'inva-
lidità del 40% (decisione del 29 settembre 2006).
B.
In data 5 dicembre 2005, A._______ ha formulato una domanda di pre-
stazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dall'istruttoria è emer-
so che in conseguenza essenzialmente dell'infortunio subito, l'assicurato
non potrebbe più svolgere il precedente lavoro di carpentiere di galleria,
mentre in attività di sostituzione leggere o semipesanti l'assicurato pre-
senta un'incapacità del lavoro del 30% dal 25 maggio 2005 (rimozione dei
mezzi di osteosintesi). Su questa base, mediante decisione del 6/14 mar-
zo 2007, l'UAIE ha erogato in favore del nominato una rendita intera
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2005 (un anno
dopo l'infortunio) ed un quarto di rendita AI dal 1° settembre 2005 (tre
mesi dopo il miglioramento).
A._______ ha impugnato il provvedimento amministrativo innanzi a que-
sto Tribunale amministrativo federale contestando la riduzione della pre-
stazione ad un quarto di rendita. Con giudizio del 19 marzo 2009 questo
Tribunale ha riconosciuto che l'assicurato è da considerarsi del tutto inva-
lido nel suo precedente lavoro dalla data dell'infortunio in poi; in attività di
sostituzione adeguate egli è incapace di lavorare in misura del 30% dal 2
febbraio 2006 (visita circondariale presso l'assicuratore infortuni) e dello
zero per cento dal 21 giugno 2006 (visita di chiusura INSAI/SUVA). In ba-
se al calcolo comparativo dei redditi, ne conseguiva il diritto alla rendita
intera da gennaio 2005, alla mezza rendita dal 1° giugno 2006 ed un
quarto di rendita dal 1° ottobre 2006. Il ricorso veniva pertanto parzial-
mente accolto e l'impugnata decisione riformata in tal senso (doc. 1-75).
C-920/2013
Pagina 3
C.
Nel maggio 2012, l'UAIE ha avviato la prevista procedura di revisione del
diritto alla rendita (doc. 77).
Un questionario per la revisione della rendita AI è stato inviato all'interes-
sato, il quale l'ha sottoscritto il 4 giugno 2012. Dallo stesso (doc. 81) e-
merge che egli ha ripreso a lavorare il 2 settembre 2008 come operaio
meccanico per una ditta locale in ragione di 8 ore al giorno e per un sala-
rio lordo di 1'585,08 Euro al mese.
Alla luce di quanto precede, ricevuto il questionario, con decisione del 22
giugno 2012, l'UAIE, inaudita parte, ravvisando un versamento improprio
della rendita in corso, ha emanato una decisione di sospensione della
rendita a decorrere dal 1° luglio 2012 (doc. 83).
A._______ ha impugnato tale decisione di sospensione innanzi a questo
Tribunale amministrativo federale, il quale, con sentenza del 9 gennaio
2013, ha accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti all'amministrazione
perché rispettasse il diritto di essere sentito (cfr. inc. C-3847/2012 del Tri-
bunale amministrativo federale).
D.
Nel frattempo (ancor prima che questo organo giudiziario emanasse la
sentenza di cui sopra), l'UAIE ha completato l'istruttoria acquisendo se-
gnatamente:
- il questionario del datore di lavoro dal quale si evince che l'assicurato ha
cominciato a lavorare il 2 settembre 2008 per la ditta T. di Gordona (SO),
come operaio di fabbrica metalmeccanica, in ragione di 40 ore settimanali
per un salario orario di 8,68 Euro, mensile di 1'585,08 Euro, annuale di
20'123 Euro (doc. 84);
- la perizia medica particolareggiata del 25 giugno 2012 a cura del servi-
zio medico dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS) di Son-
drio, nella quale si attesta una diagnosi di moderati postumi funzionali di
nota frattura biossea di avambraccio dominante (incidente del 21 gennaio
2004) causante un'invalidità del 50% (doc. 87);
- un rapporto d'esame ortopedico del Dott. Incerti del 4 maggio 2009 (doc.
85) ed altri referti di esami di data anteriore;
- un rapporto d'esame ortopedico del Dott. Incerti del 18 luglio 2011 (doc.
91).
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Pagina 4
L'Ufficio AI ha proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi sulla base
dello stesso mercato del lavoro, vale a dire quello italiano (doc. 2, nuovo
incarto). Quale reddito privo d'invalidità ha ritenuto quello di un operaio
del settore edile pesante, ossia, in base alle statistiche ufficiali, 1'835,60
Euro mensili nel 2008, 2'033,67 mensili nel 2012. Quale reddito dopo l'in-
sorgenza dell'invalidità ha ritenuto quello dichiarato dal datore di lavoro,
ossia 1'585,08; ne consegue una perdita di guadagno del 22,6%.
Con progetto di decisione del 4 ottobre 2012 (doc. 3, nuovo incarto), l'Uf-
ficio AI ha disposto la soppressione del diritto al quarto di rendita in corso
con effetto 1° ottobre 2008 (mese successivo la data di ripresa del lavo-
ro). L'interpellato, rappresentato dall'avv. Luminati di Poschiavo, non ha
preso posizione in merito.
Mediante decisione del 24 gennaio 2013, l'UAIE ha soppresso il diritto al-
la rendita con effetto stabilito (doc. 8, nuovo incarto).
Con decisione del 28 gennaio 2013, l'UAIE ha chiesto all'interessato la
restituzione dell'importo indebitamente percepito dal 1° ottobre 2008 al 30
giugno 2012, per un totale di 25'638 franchi (doc. 9, nuovo incarto).
E.
Con il ricorso depositato il 21 febbraio 2013, A._______, sempre rappre-
sentato dall'avv. Luminati, ha impugnato il suddetto provvedimento ammi-
nistrativo (del 24 gennaio 2013). La parte ricorrente denuncia dapprima la
violazione del diritto di essere sentito, sia perché dalla decisione non si
capisce per quale motivo il grado d'invalidità sia stato ridotto dal 40 al
22%, sia perché detta decisione non sarebbe chiara nella sua esposizio-
ne incorrendo in manifesti errori. L'insorgente, richiamando anche i consi-
derandi della sentenza di questo Tribunale del 9 gennaio 2013, rileva, in
merito al problema dell'incapacità di guadagno, che se non fosse diventa-
to invalido egli avrebbe potuto ottenere un reddito di 107'000 franchi
all'anno (come operaio di galleria al beneficio di svariate indennità tipiche
di quel lavoro), mentre attualmente percepisce un reddito (espresso in
franchi svizzeri) di 1'759,40 al mese, 22'872,20 all'anno, con uno scapito
di guadagno ben oltre il 40% (78%); di conseguenza, continua il ricorren-
te sulla scorta della sentenza menzionata, aveva il diritto di lavorare, an-
che al 100%, purché non incorresse in un eccesso di retribuzione in con-
traddizione con la prestazione erogata, dal momento che l'invalidità è un
concetto economico.
C-920/2013
Pagina 5
Si segnala che A._______ ha impugnato nel merito anche il provvedimen-
to di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse del 28 gennaio
2013 (procedura C-935/2013). La causa è attualmente pendente davanti
a questo Tribunale e farà l'oggetto di una sentenza separata.
F.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI ha sottoposto gli atti al proprio servizio eco-
nomico. È vero che in Svizzera l'interessato, stando al questionario del
datore di lavoro del 10 gennaio 2006, avrebbe potuto percepire, nel 2012,
un introito mensile di 7'076,76 franchi, mentre attualmente l'interessato
guadagna 1'585,08 Euro. Il servizio menzionato rifiuta tuttavia di fondarsi
sul salario annuo di 107'000 franchi poiché non è possibile effettuare
un'analisi comparativa su due mercati di lavoro diversi. L'Ufficio compe-
tente ribadisce quindi la giustezza del calcolo effettuato eseguito che si
basa su dati statistici (doc. 14, nuovo incarto). Nelle sue osservazioni del
28 maggio 2013, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio AI, l'assicurato ha ri-
badito la sua intenzione di mantenere il ricorso con replica del 1° luglio
2013.
Con decisione incidentale del 3 luglio 2013, il Tribunale amministrativo
federale ha invitato la parte ricorrente a versare un anticipo di 400 franchi
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
versato il 17 luglio 2013.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
C-920/2013
Pagina 6
1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
1.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
1.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge
(art. 60 e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte spese
processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame di
merito dello stesso.
2.
2.1 Il diritto applicabile è costituito dalle norme in vigore al momento in cui
i fatti giuridicamente determinanti si sono prodotti. Il giudice non prende in
considerazione eventuali cambiamenti dello stato di fatto e modifiche del
diritto posteriori alla data determinante che è quella della decisione litigio-
sa (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Quando è intervenuto un cambiamento del-
le norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudizia-
rio, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo il vecchio di-
ritto per il periodo anteriore e secondo le nuove disposizioni a partire
dall'entrata in vigore di quelle nuove (applicazione pro rata temporis; DTF
130 V 445, v. anche la sentenza del Tribunale federale 8C_870/2012
dell'8 luglio 2013 consid. 2.2).
2.2 Secondo il diritto internazionale, è applicabile l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681) con
il suo allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale. In questo contesto, l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile
2012 dal regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei si-
stemi di sicurezza sociale, così come il regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al co-
C-920/2013
Pagina 7
ordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e
0.831.109.268.11). Questi regolamenti sono dunque applicabili nella spe-
cie (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_445/2011 del 4 maggio
2012). Conformemente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo
quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette
godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di
cui alla legislazione di ciascuno Stato membro come i cittadini di tale Sta-
to. Può essere precisato che il regolamento (CE) n. 1408/71 al quale
l'ALC rinviava per il periodo precedente il 31 marzo 2012, conteneva una
disposizione simile al suo art. 3 cpv. 1.
2.3 Può essere sottolineato che il riconoscimento all'estero di una rendita
d'invalidità secondo il rispettivo sistema di sicurezza sociale non pregiudi-
ca la valutazione dell'invalidità secondo il diritto svizzero (sentenza del
Tribunale federale del 4 febbraio 2003 I 435/02). Pertanto, anche con
l'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che postu-
la il riconoscimento di prestazioni AI è determinato esclusivamente se-
condo il diritto svizzero (art. 46 del regolamento [CE] n. 883/2004 in rela-
zione con l'allegato VII dello stesso regolamento; rispettivamente, per il
diritto in vigore fino al 31 marzo 2012, art. 40 cpv. 4 in relazione con l'al-
legato V del regolamento 1408/71; cfr. anche DTF 130 V 253 consid. 2.4;
sentenza del Tribunale federale I 376/05 del 5 agosto 2005 consid. 3.1).
Deve essere comunque dato per acquisito che la documentazione medi-
ca ed amministrativa prodotta dagli istituti di sicurezza sociale di un altro
Stato membro deve essere presa in considerazione (art. 49 cpv. 2 del re-
golamento [CE] n. 987/2009).
2.4 Per quel che concerne il diritto interno, le modifiche disposte dalla 6a
revisione della LAI, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, sono ugualmente
applicabili nel caso di specie, pur tuttavia osservando che tali nuove nor-
me non hanno comportato dei cambiamenti rispetto al vecchio diritto in
merito alla valutazione dell'invalidità.
2.5 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale ammini-
strativo federale si estende fino al 24 gennaio 2013, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 con i rinvii).
C-920/2013
Pagina 8
3.
3.1 La parte ricorrente solleva in via preliminare la violazione del diritto di
essere sentito, dal momento che l'Ufficio AI avrebbe scarsamente motiva-
to la propria decisione.
3.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2
Cost., è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
implica l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dal-
la possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 187 consid. 2.2). Tale ga-
ranzia comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire
e di esigere l'assunzione di mezzi probatori purché siano pertinenti e ri-
guardino punti rilevanti per il giudizio, di partecipare all'istruttoria e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione. In sostanza, il diritto di essere sentito, quale diritto di par-
tecipazione al procedimento, comprende tutte quelle facoltà che devono
essere riconosciute ad una parte affinché possa efficacemente far valere
la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid. 5.1).
Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per l'autorità di moti-
vare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo di porre la persona inte-
ressata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della
decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento, di poterlo
impugnare con cognizione di causa e di permettere all'autorità di ricorso
di esaminare la fondatezza delle decisione medesima. Ciò non significa
tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esau-
stivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF
134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, un'eventuale violazione del diritto di essere
sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la deci-
sione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel qua-
dro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità
di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cogni-
zione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (DTF 133 I 201
consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3, 126 V 130 consid. 2b). Tuttavia, qualo-
ra il vizio costituisce una grave violazione di procedura, tenuto conto del
principio di economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo
sani (DTF 132 V 387).
3.3 Nella specie, la parte ricorrente argomenta che la decisione è succin-
ta e si limita a indicare due documenti assunti ad atti, in base ai quali ne
risulterebbe un'incapacità di guadagno del 22%. Le motivazioni addotte
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Pagina 9
non appaiono pertinenti. Se è pur vero che il progetto di decisione e la
decisione che la decisione stessa appaiono succinti relativamente al pro-
blema dell'incapacità di guadagno, va rilevato che l'interessato già si av-
valeva della rappresentanza del proprio avvocato in sede d'istruttoria ed
entrambi erano al corrente del tema centrale del problema posto. Agli
stessi è stato chiesto di esibire il questionario per la revisione della rendi-
ta ed il questionario del datore di lavoro, compiti che il rappresentante ha
adempiuto. Gli interessati erano quindi già a conoscenza dei dati essen-
ziali di questa causa, ossia la ripresa dell'attività lucrativa nel 2008 e il
reddito conseguito con la stessa. Le premesse per capire che l'Ufficio AI
faceva presente all'assicurato che, con la ripresa dell'attività lucrativa, il
grado d'incapacità di guadagno era sensibilmente diminuito erano date.
L'interpellato non ha preso posizione in merito al progetto di decisione. In-
fine, con le osservazioni al ricorso, l'UAIE ha esposto il calcolo relativo al-
la perdita di guadagno, sanando in questo modo una non grave negligen-
za commessa in sede amministrativa.
4.
4.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti
(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea
che presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un
quarto di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente
dal loro domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04.
4.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
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Pagina 10
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
5.
5.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene
d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante
del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran-
de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]). Se, di contro, è stata fatta do-
manda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'inva-
lidità è modificato in misura rilevante per il diritto a prestazioni (art. 87 cpv.
3 OAI).
5.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
C-920/2013
Pagina 11
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
5.3 La giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette
a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che
ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). La
semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste so-
stanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17
LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve costituire
una base legale che possa giustificare un riesame senza condizioni del
diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung
als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevi-
sionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in
der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15). In altre parole, le condi-
zioni per procedere ad una revisione materiale non sono adempiute
quando ci si trova a fronte di un apprezzamento giuridico o medico diver-
gente di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente uguale. Inoltre, una
modifica dei criteri di riferimento medico-assicurologici potrebbe condurre
ad una valutazione differente di uno stato di fatto rimasto uguale (per e-
sempio un nuovo giudizio medico che si basa sull'evoluzione della giuri-
sprudenza in materia di malattie psicosomatiche). Anche in questo caso,
tale modo di agire non è permesso. È solo dunque in presenza di un no-
tevole modifica dello stato di fatto che è possibile tenere conto di un cam-
biamento della giurisprudenza intervenuto dopo il riconoscimento delle
prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_418/2010 del 29 a-
gosto 2011 consid. 4.2; DTF 135 V 201 e 215).
5.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della deci-
sione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
6.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in
maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133
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V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente vertenza è per-
tanto quello intercorrente fra la decisione del 14 marzo 2007, con la quale
l'UAIE ha erogato delle prestazioni AI in favore dell'assicurato ed il 24
gennaio 2013, data dell'impugnata decisione di soppressione di presta-
zioni con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2008. Per il vero, la decisione
del 14 marzo 2007 è stata riformata con giudizio 19 marzo 2009 di questo
Tribunale, quando all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alla rendita
intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 31
maggio 2006, alla mezza fino al 30 settembre 2006 ed al quarto di rendita
dal 1° ottobre 2006.
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado
d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da
invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se
non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30,
Pratique VSI 2000 p. 84).
Solo in carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma
non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314).
7.2 Al momento in cui venne riconosciuto il diritto alle prestazioni in corso
fino alla data di soppressione, l'autorità amministrativa si era fondata su di
una documentazione medica, dal momento che durante la precedente
procedura non era noto che l'assicurato aveva ripreso un'attività a tempo
pieno da settembre 2008.
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A._______, dopo la lunga interruzione del proprio lavoro durata da gen-
naio 2004 (infortunio) fino a tutto agosto 2008, ha potuto riprendere, nella
regione della sua residenza, un'attività regolare come operaio meccanico
in fabbrica, in ragione di 40 ore settimanali e per un salario di 1'585,08
Euro al mese e 20'123 all'anno (doc. 84). Non risulta che abbia fatto regi-
strare delle assenze da imputare a ragioni di salute. Questo lavoro è ve-
rosimilmente di tipo leggero/medio pesante in ogni caso inferiore, per
quanto riguarda gli sforzi fisici che richiede, a quello svolto nel passato in
galleria. Il datore di lavoro non ha menzionato particolari situazioni che
abbiano eventualmente giustificato una riduzione di salario (per motivi di
salute). Non risulta nessun documento che dimostri che l'attuale attività,
iniziata nel 2008, e peraltro non interrotta da frequenti e/o prolungate as-
senze da imputare a motivi di salute, sia stata svolta in usura e nemmeno
si sostiene che il lavoratore offra uno scarso rendimento generale. Non ri-
sulta infine che l'attuale retribuzione sia stata erogata per dei motivi socia-
li.
7.3 Da quanto precede, ne consegue che nonostante le lamentate affe-
zioni che di principio non sono contestate (esiti dell'infortunio del 2004;
cfr. segnatamente la diagnosi esposta dal medico dell'INPS nella perizia
medica particolareggiata del 25 giugno 2012, doc. 87), A._______ ha di-
mostrato, con comportamento concludente, di aver posto ad utile profitto
le sue superstiti energie lavorative in un occupazione confacente le sue
attitudini in misura completa come tempo ed orario. La continuità dell'atti-
vità in questione (praticamente priva di assenze), almeno fino al 24 gen-
naio 2013 (data dell'impugnata decisione), depone per l'esigibilità di tale
attuale lavoro.
7.4 In proposito va ricordato che, secondo un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve in-
traprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnata-
mente mettendo a profitto la sua residua capacità al lavoro, se necessario
in una nuova professione (DTF 130 V 97 consid. 3.2 con i rif.).
8.
8.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'eserci-
zio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
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normali del mercato del lavoro, ed il reddito che potrebbe conseguire se
non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). Occorre pertanto esaminare
se l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
8.2 Per quanto riguarda il reddito privo d'invalidità, la parte ricorrente so-
stiene che l'interessato, se non fosse diventato invalido, avrebbe potuto
percepire un introito annuale di 107'000 franchi. Questo importo non trova
riscontro agli atti. In verità, come lo osserva l'autorità inferiore (doc. 14,
nuovo incarto), A._______ avrebbe potuto ottenere un reddito attualizzato
al 2012 di 7'076,76 franchi. Nel giudizio di questo Tribunale del 19 marzo
2009 è stato ammesso un reddito annuale di 80'324 franchi nel 2006 (cfr.
consid. 12.2). E' tuttavia irrilevante dirimere queste contestazioni, dal
momento che l'analisi comparativa dei redditi deve essere svolta sullo
stesso mercato del lavoro. Una soluzione diversa non è ammissibile (DTF
110 V 273 consid. 4b, sentenze del Tribunale federale 9C_94/2009 del 29
aprile 2009 consid. 4 e 9C_311/2009 del 2 dicembre 2009 consid. 3.3).
8.3
8.3.1 Ora, dopo l'infortunio, l'assicurato risiede in Italia, ha ritrovato un la-
voro in Italia ed i dati relativi a questa attività svolta nel suo Paese sono
chiari. Quale reddito privo d'invalidità può essere ritenuto quello statistico
italiano nel settore dell'edilizia pesante/scavi. L'Ufficio AI ha ritenuto un
reddito mensile di 2'033,67 Euro per il 2012. Questo dato può essere
ammesso e costituisce il reddito privo d'invalidità nel 2012 alla base del
raffronto dei redditi.
8.3.2 Quale introito dopo l'insorgere l'invalidità il datore di lavoro dichiara
1'585,08 Euro al mese. Ora, questa soluzione, adottata dall'autorità infe-
riore, non è esatta poiché lo stesso datore di lavoro annota un reddito an-
nuo di 20'123 Euro, il che corrisponde ad un reddito mensile di 1'676,91
Euro (calcolato su 12 mesi).
8.3.3 Ponendo a confronto un reddito mensile senza l'invalidità di
2'033,67 Euro ed un introito mensile dopo l'insorgenza dell'invalidità di
1'676,91 Euro, si ottiene una perdita di guadagno del 17,55%, grado che
non dà diritto ad alcuna prestazione dell'assicurazione svizzera per l'inva-
lidità.
In via di revisione, la soppressione della rendita in corso è quindi giustifi-
cata.
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Pagina 15
9.
9.1 Resta da esaminare da quando l'interessato non ha più diritto al quar-
to di rendita AI. Giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, la riduzione o la sop-
pressione della rendita è messa in atto, retroattivamente dalla data in cui
avvenne la modificazione determinante se l'erogazione illecita è la causa
dell'ottenimento indebito di una prestazione per l'assicurato o se quest'ul-
timo ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'art.
77.
9.2 Ora, nella fattispecie l'interessato ha informato l'autorità inferiore solo
nell'ambito della procedura di revisione avviata il maggio 2012 di avere ri-
preso un'attività lucrativa già dal settembre 2008. Il 4 giugno 2012 l'inte-
ressato ha sottoscritto e inviato il questionario per la revisione della rendi-
ta AI dove veniva menzionata per la prima volta l'attività lucrativa svolta. È
quindi evidente che l'interessato ha violato il suo obbligo d'informare.
L'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI trova pertanto applicazione giustificando la
soppressione del quarto di rendita dal 1° ottobre 2008.
9.3 Per quanto attiene alla sentenza di questo Tribunale del 9 gennaio
2013 (inc. C-3847/2012), che in accoglimento del ricorso di A._______,
annullava la decisione (incidentale) di sospensione della rendita dell'UAIE
del 22 giugno 2012 (effetto 1° luglio 2012) e rinviava gli atti allo stesso uf-
ficio perché rispettasse il diritto di essere sentito, va osservato che i suoi
effetti sono privi di oggetto vista la decisione sul merito del 24 gennaio
2013.
10.
10.1 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
10.2 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico
del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui fornito il 17 lu-
glio 2013.
10.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono assegnate indennità per spese
ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno dirit-
to ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 1 e 3 del regolamento sul-
le tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo da lui già fornito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: