Corte II I
C-928/2006
{T 0/2}
Sentenza del 19 dicembre 2007
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata relativa a C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-928/2006
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con dichiarazione ufficiale del 12 gennaio 2006 sottoscritta davanti
ad un notaio cubano, A._______, cittadino svizzero domiciliato a
B._______ ha invitato C._______, cittadina cubana nata il..., a venire
in Svizzera per una visita turistica, garantendo nel contempo
l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza
di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima;
che in data 28 marzo 2006, C._______ ha presentato all'Ambasciata di
Svizzera dell'Avana una domanda di visto turistico per la Svizzera, al
fine di soggiornare per un periodo di 90 giorni presso A._______;
che con decisione dell'11 luglio 2006, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia (DFGP) ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il
ricorso interposto dall'interessato avverso la decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera pronunciata dall'UFM in data
12 maggio 2006 nei confronti della richiedente in merito alla suddetta
domanda;
che con scritto del 29 agosto 2006, A._______ ha invitato C._______
a venire in Svizzera per un soggiorno turistico della durata di tre mesi;
che in data 2 ottobre 2006, l'interessata ha presentato all'Ambasciata
di Svizzera dell'Avana una seconda domanda di visto turistico per la
Svizzera, al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso
l'invitante, precisando nel contempo di essere nubile e studentessa;
che a sostegno della succitata domanda di visto, C._______ ha in
particolare prodotto agli atti un certificato e delle dichiarazioni
attestanti la sua partecipazione a dei corsi di informatica;
che il 13 novembre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di C._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione
socioeconomica prevalente a Cuba, ed in particolare delle disparità
economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal
territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto
non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata;
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che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessata
non poteva avvalersi di legami familiari o professionali stretti con il
paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria;
che con scritto del 27 novembre 2006, A._______ ha interposto
ricorso avverso la precitata decisione, affermando che essa si fonda
su affermazioni e su presunzioni soggettive dell'autorità di prime cure,
non suffragate da alcun elemento di prova o da riscontri concreti e
sottolineando che C._______ intrattiene stretti legami con Cuba,
paese in cui risiedono le sue due figlie, i genitori ed i fratelli;
che egli ha inoltre rilevato che la richiedente ha sospeso la sua attività
professionale dal febbraio 2006, al fine di intraprendere dei corsi di
informatica e messo l'accento sul fatto che autorizzazioni a cittadini
cubani per brevi soggiorni in Svizzera vengono concesse senza
particolari difficoltà;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 7 marzo
2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in
particolar modo come il rientro in patria della richiedente non fosse
sufficientemente garantito, ritenendo inoltre come non decisivo il fatto
che l'interessata volesse recarsi in Svizzera da sola, potendo essa
farsi raggiungere in seguito dai figli rimasti a Cuba;
che l'autorità di prime cure ha infine rilevato che, non essendo essa
vincolata dalle decisioni emanate dalle rappresentanze elvetiche
all'estero, non vi era alcuna disparità di trattamento e sottolineato le
considerevoli difficoltà per i cittadini cubani a far ritorno in patria dopo
un soggiorno di una certa durata all'estero;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, nella sua replica del 26 marzo 2007 il ricorrente ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel quadro del ricorso;
che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (TAF)
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
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che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera possono essere impugnate
dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 20
cpv. 1 della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20);
che nella presente fattispecie un ricorso al Tribunale federale è
inammissibile in ragione della materia (art. 83 let. c cifra 1 della legge
federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]),
di modo che il Tribunale amministrativo federale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF);
che il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso
o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio
2007 (art. 53 cpv. 2 LTAF prima frase);
che il nuovo diritto processuale trova applicazione (art. 53 cpv. 2 LTAF
ultima frase);
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha
diritto di ricorrere (art. 20 cpv. 2 LDDS e art. 48 PA);
che, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, il suo
ricorso è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 dell'Ordinanza del Consiglio federale
del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli
stranieri [OEnS, RS 142.211]);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 OEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a LDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 LDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
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popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo
degli stranieri [OLS, RS 823.21]);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a.; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF]
1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 OenS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 LDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1
OEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold,Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n.
5.28ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 OEnS (cfr. 14 cpv. 1 OEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
OenS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
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che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante a Cuba, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che inoltre, in ragione della particolare situazione politica esistente a
Cuba, si devono prendere in considerazione le reali possibilità di cui
dispone lo straniero di far ritorno in patria;
che in effetti sussistono considerevoli difficoltà per i cittadini cubani a
rientrare nel loro paese nel caso in cui la durata di un soggiorno
all'estero superi una certa durata;
che detta situazione costituisce per quest'ultimi un invito a non
rispettare l'obbligo di lasciare il territorio straniero allo spirare della
loro autorizzazione o di differire la loro partenza, in modo da rendere
impossibile l'esecuzione di un rimpatrio forzato,
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per cercarvi un impiego o risiedervi ad un
titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura tendente al rilascio del visto risulta che la richiedente è
nubile, madre di due bambine, di due, rispettivamente sette anni e che
in patria vivono i suoi genitori e fratelli;
che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari così stretti
siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in
patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque
sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine;
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che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 7 marzo 2007, in caso di arrivo in Svizzera, nulla
impedirebbe infatti a C._______ di intraprendere i passi necessari al
fine di farsi in seguito raggiungere dalle figlie;
che nel quadro della sua domanda di visto C._______ ha affermato di
essere studentessa;
che, date le circostanze, essa non possiede alcun legame
professionale, né prospettiva economica, propri a garantirne il ritorno a
Cuba;
che dalla documentazione prodotta agli atti risulta che l'interessata ha
esercitato un'attività professionale presso un'azienda di prodotti
alimentari, lavoro poi interrotto al fine di intraprendere dei corsi di
informatica;
che ad ogni modo, i legami professionali che la richiedente
intratteneva con il suo paese d'origine non appaiono sufficientemente
intensi da garantire il ritorno a Cuba;
che il ricorrente ha messo l'accento sul fatto che autorizzazioni a
cittadini cubani per brevi soggiorni in Svizzera vengono concesse
senza particolari difficoltà, prevalendosi quindi di una violazione del
principio dell'uguaglianza;
che egli si è prevalso di questa argomentazione in termini generali,
senza referenze e motivazioni, venendo pertanto meno al suo dovere
di sostenere le proprie affermazioni e di fornire le indicazioni
necessarie al fine di permettere la verifica delle sue argomentazioni
(cfr. in particolare la decisione del Tribunale federale 2A.449/1999 del
10 gennaio 2000 consid. 4a/bb);
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto l'interessata non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con l'invitante
residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua volta visita,
e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico
che ne potrebbero derivare;
che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue
assicurazioni secondo le quali C._______ avrebbe lasciato la Svizzera
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allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad una cittadina
straniera, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che l'eventuale stipulazione da parte dell'invitante di una polizza
assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di C._______
non sarebbe tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie
fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in
considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere
se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo
sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura
in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde
individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non
permettono di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in
Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo
proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30
settembre 2005);
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria
dell'interessata non può essere considerato come sufficientemente
garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c OenS) e che quindi le condizioni per il
rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
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che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 2 febbraio 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto 2 222 813 di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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