B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-935/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
rappresentato dall'avv. Martino Luminati, Sottosassa 71,
7742 Poschiavo,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore,
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 28 gennaio
2013).
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , è stato posto al beneficio di una
rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
gennaio 2005, di una mezza rendita AI dal 1° giugno 2006 e di un quarto
di rendita AI dal 1° ottobre 2006.
B.
B.a Il 22 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha avviato la procedura di revisione
del diritto alla rendita.
B.b Dal questionario per la revisione della rendita AI del 4 giugno 2012
(ricevuto dall'autorità inferiore l'8 giugno 2012), risulta che l'interessato ha
ripreso a lavorare per una ditta della sua zona di domicilio, a tempo pie-
no, il 2 settembre 2008, per un introito mensile di 1'585,08 Euro.
B.c Il 22 giugno 2012, l'UAIE ha reso una decisione di sospensione della
rendita in corso con effetto al 1° luglio 2012. L'interessato ha impugnato
detto provvedimento amministrativo innanzi a questo Tribunale che, con
sentenza del 9 gennaio 2013, ha accolto il gravame nel senso che la de-
cisione impugnata è stata annullata e gli atti di causa rinviati all'UAIE af-
finché procedesse al completamento dell'istruttoria ed, eventualmente,
all'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale C-3847/2012 del 9 gennaio
2013).
B.d
B.d.a Nel frattempo, l'Ufficio AI ha continuato l'istruttoria della procedura
di revisione del diritto alla rendita (nel merito) e, con decisione del 24
gennaio 2013, ha soppresso il diritto al quarto di rendita in corso con ef-
fetto al 1° ottobre 2008 (mese successivo alla ripresa dell'attività lucrati-
va), ritenuto un grado d'invalidità del 22%.
B.d.b Il 21 febbraio 2013, l'interessato ha impugnato detto provvedimento
dinanzi al Tribunale amministrativo federale che ha respinto il gravame
con sentenza C-920/2013 del 23 ottobre 2013. Quest'ultima sentenza non
è stata impugnata, con la conseguenza che la decisione dell'UAIE di sop-
pressione della rendita a decorre dal 1° ottobre 2008 è cresciuta in giudi-
cato.
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C.
C.a Sulla base della decisione di revisione del 24 gennaio 2013, l'UAIE,
con decisione del 28 gennaio 2013, ha chiesto all'assicurato di restituire
l'importo, di fr. 25'638.-, indebitamente percepito dal 1° ottobre 2008 al 30
giugno 2012.
C.b Il 22 febbraio 2013, l'interessato ha presentato ricorso dinanzi a que-
sto Tribunale pure contro la decisione dell'UAIE del 28 gennaio 2013. Fa
valere sostanzialmente di avere annunciato la ripresa di un'attività lavora-
tiva all'assicuratore infortuni (presso il quale esisterebbe pure una pratica
assicurativa), il quale durante il mese di aprile 2009 ha assunto tutte le in-
formazioni necessarie presso il datore di lavoro. L'assicuratore infortuni
non avrebbe modificato le prestazioni in corso. Pertanto, egli ha ritenuto,
in perfetta buona fede, che la comunicazione a detto assicuratore fosse
sufficiente e non ne occorresse ancora una specifica all'UAIE. Sostiene
che il suo comportamento è ineccepibile poiché sussiste pure un dovere
di collaborazione e coordinazione fra i vari istituti di assicurazione sociale
(art. 32 LPGA). Infine, si duole dell'erroneità della decisione impugnata,
dal momento che da un corretto confronto dei redditi deriverebbe un gra-
do d'invalidità del 71,52% (e non del 22%).
C.c Nella risposta al ricorso del 28 maggio 2013, l'UAIE ha proposto la re-
iezione del ricorso.
C.d Il 5 giugno 2013, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al-
la parte ricorrente la facoltà di presentare la replica, facoltà di cui non è
stato fatto uso.
C.e Dopo la crescita in giudicato della sentenza di questo Tribunale del
23 ottobre 2013 nella causa C-920/2013, l'11 dicembre 2013 è stato chie-
sto all'insorgente quale seguito intendesse dare alla procedura ricorsuale
riguardante la domanda di restituzione delle prestazioni indebitamente
percepite. Con scritto del 18 dicembre 2013, l'insorgente ha segnalato di
volere "un pronunciamento sulla vicenda".
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
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ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misu-
re), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono
quelle in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2).
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI, le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempite nel caso di specie.
3.3 Il ricorso è altresì tempestivo, rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e art. 52 PA) ed è di massima ammissibile.
3.4 Va tuttavia osservato che, di principio, nella procedura di ricorso in
materia amministrativa possono essere esaminati unicamente i rapporti
giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è già determi-
nata con una decisione vincolante. Se non è (ancora) stata emessa una
decisione (o una decisione su opposizione) manca in effetti l'oggetto im-
pugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. sentenza del Tribunale
federale 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011 consid. 1.1 nonché relativi
riferimenti).
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3.5 Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse
devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'in-
teressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La re-
stituzione ed il suo eventuale condono sono normalmente decisi in due
fasi separate (art. 3 e 4 OPGA [cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3]).
3.6 Nel caso di specie, giova rilevare che la procedura riguardante la re-
visione del diritto alla rendita d'invalidità avviata dall'UAIE nel maggio del
2012 è sfociata nella decisione del 24 gennaio 2013 che ha soppresso,
con effetto retroattivo al 1° ottobre 2008, il diritto al quarto di rendita AI di
cui beneficiava l'assicurato dal 1° ottobre 2006. Questa decisione è stata
confermata dal Tribunale amministrativo con sentenza del 23 ottobre
2013. La stessa non è stata impugnata. Ne consegue che il ricorrente
non ha più diritto ad alcuna prestazione dell'assicurazione per l'invalidità
a partire dal 1° ottobre 2008. Le censure sollevate dal ricorrente nel gra-
vame in esame – ossia l'erroneità della decisione su revisione dell'UAIE
del 24 gennaio 2013 sul grado di invalidità (fissato al 22%, invece che al
71,52%) rispettivamente sulla violazione dell'obbligo di informare (cfr., su
quest'ultimo punto, la sentenza del Tribunale federale 9C_744/2014 del
15 gennaio 2013 consid. 4.1 e relativi riferimenti ) – non possono pertanto
essere esaminate nuovamente nell'ambito della presente vertenza, ri-
guardando appunto un'altra decisione (quella del 24 gennaio 2013), che è
stata oggetto di un ricorso e di una procedura ricorsuali separati nonché,
come già accennato, di una sentenza su ricorso già cresciuta in giudicato
(v. sulla questione del grado d'invalidità il considerando 8 e sulla questio-
ne dell'applicazione dell'art. 77 e dell'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI il conside-
rando 9 della più volte menzionata sentenza di questo Tribunale C-
920/2013 del 23 ottobre 2013).
3.7 Un'altra censura di cui al ricorso in esame – concernente l'evocata
buona fede dell'insorgente – va addotta nell'ambito della domanda di
condono, domanda sulla quale l'autorità di prime cure, però, non si è an-
cora pronunciata. Detta censura è per contro manifestamente senza al-
cuna pertinenza/incidenza sulla domanda di restituzione (cfr. sulle due fa-
si distinte di procedura il considerando 3.5 della presente sentenza). In al-
tri termini, anche se il ricorrente fosse stato in buona fede, non avrebbe
potuto chiaramente e riconoscibilmente dedurne alcunché a suo vantag-
gio nel contesto della domanda di restituzione oggetto della presente pro-
cedura ricorsuale.
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3.8 Per il resto, la decisione qui impugnata, riguardante la domanda di re-
stituzione, è da ritenersi corretta sia per quanto riguarda il periodo del
versamento delle indebite prestazioni, dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno
2012, sia per quanto attiene all'importo, di fr. 25'638.--, chiesto in restitu-
zione, punti di per sé neppure esplicitamente contestati dal ricorrente nel
ricorso di cui trattasi. Qualora si volesse considerare che il ricorrente ha
invocato, almeno implicitamente, l'eccezione della perenzione (art. 25
cpv. 2 LPGA) facendo valere di avere informato l'assicuratore infortuni nel
2009 della ripresa di un'attività lavorativa, ma che detto assicuratore non
ha poi informato l'UAIE in violazione dell'art. 32 cpv. 2 LPGA, bisognereb-
be allora rilevare che quest'ultimo articolo non prevede affatto un'informa-
zione d'ufficio tra i singoli assicuratori, ma solo su richiesta (cfr. UELI KIE-
SER, ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, n. 20 ad art. 32 cpv. 2 pag. 462).
Dal momento che questo Tribunale ha già constatato nella sentenza del
23 ottobre 2013 che l'insorgente ha violato il suo obbligo di informare con
la conseguenza che la revisione andava effettuata ex-tunc a decorrere
dal 1° ottobre 2008, non soccorrerebbe il ricorrente neanche l'invocazione
dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, nel senso che la conoscenza della ripresa di
un'attività lavorativa da parte dell'assicuratore infortuni, anche se non
comunicata da quest'ultimo all'UAIE, non lo avrebbe comunque di mas-
sima liberato dai suoi obblighi di informazione (cfr. sentenza del Tribunale
federale P 7/06 del 22 agosto 2006 consid. 4.2 nonché UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2a ed., 2009, n. 27 ad art. 31 cpv. 2 pag. 453). Inoltre,
solo se per l'assegnazione (e il pagamento) della prestazione o per l'e-
same del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più
unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione la cono-
scenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini
(DTF 139 V 6 consid. 5.1; v. anche DTF 119 V 432 consid. 3a). Nella fat-
tispecie, dal momento che l'esame del diritto alla restituzione non avviene
di principio, né è avvenuto in concreto, in collaborazione tra uffici
dell'UAIE e dell'assicuratore infortuni, la conoscenza (della ripresa dell'at-
tività lavorativa dell'insorgente) da parte dell'assicuratore infortuni è irrile-
vante per il decorso del termine di perenzione. Appare pertanto che
l'UAIE ha domandato la restituzione entro l'anno dal momento in cui ha
avuto conoscenza, l'8 giugno 2012, del fatto decisivo, ossia della ripresa
dell'attività lavorativa da parte del ricorrente, e ha pure rispettato il termi-
ne assoluto di perenzione di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA.
4.
Resta riservata la facoltà all'insorgente di chiedere, se del caso, il condo-
no della somma da restituire, domanda che va inoltrata, come rettamente
rilevato dall'UAIE nella risposta al ricorso del 28 maggio 2013, entro 30
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giorni dalla crescita in giudicato della decisione concernente la domanda
di restituzione. Nell'ambito della possibile futura procedura di condono,
l'autorità inferiore dovrà fra l'altro pronunciarsi sulla questione della buona
fede del ricorrente, segnatamente sulla questione di sapere se la viola-
zione dell'obbligo di informare sia da imputare a un comportamento dolo-
so rispettivamente a una grave negligenza dell'insorgente, oppure se sia
da ascrivere piuttosto ad una lieve negligenza (cfr. DTF 138 V 218 con-
sid. 4 e DTF 112 V 97 consid. 2c).
5.
5.1 Visto quanto precede, e nella misura in cui ammissibile, il ricorso,
manifestamente infondato, è respinto.
5.2 Il gravame in esame può pertanto essere evaso in procedura sempli-
ficata a giudice unico (art. 69 cpv. 2 LAI in combinazione con l'art. art.
85bis cpv. 3 LAVS e l'art. 23 cpv. 2 LTAF).
5.3 Le spese processuali, di fr. 400.-- (cfr. sulla questione dell'onerosità
delle procedure concernenti le domande di restituzione, diversamente
dalle procedure di condono, DTF 112 V 97 consid. 1b nonché relativi rife-
rimenti), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
5.4 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili. Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non
hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 2
TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro,
DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Vito Valenti Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: