B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-938/2012
S e n t e n z a d e l 7 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14
cpv. 2 LAsi).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina etiope, nata il …, alias B.______ nata il …, alias
C.______ nata il …, è stata fermata, sotto quest'ultime generalità, l'11 di-
cembre 2005, alla frontiera italiana e respinta verso la Svizzera.
B. L'interessata è entrata quindi in Svizzera il 15 dicembre 2005, inoltran-
do il medesimo giorno una domanda di asilo. Con decisione del 30 marzo
2007 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha respinto –
non entrando nel merito - la domanda ed ha pronunciato l'allontanamento
dalla Svizzera entro il 30 aprile 2007. Conseguentemente, il 5 aprile 2007
l'interessata ha impugnato tale decisione davanti al Tribunale amministra-
tivo federale (in seguito TAF o il Tribunale).
C.
A partire dal maggio del 2008, evase le pratiche per l'ottenimento del
permesso di lavoro, l'interessata entrava alle dipendenze, quale collabo-
ratrice domestica, della signora D._______, del signor E._______ e della
signora F._______; l'interessata stipulava inoltre un contratto quale ausi-
liaria di pulizia a tempo parziale con le imprese G._______e H._______.
D.
Con decisione del 21 gennaio 2009, il TAF ha quindi respinto il ricorso,
inerente la domanda di asilo, interposto da A._______. Conseguentemen-
te il 30 gennaio 2009, le autorità cantonali ticinesi hanno stabilito che l'in-
teressata avrebbe dovuto lasciare la Svizzera entro il termine ultimo del 5
febbraio 2009. Tuttavia il 18 marzo seguente le medesime autorità canto-
nali hanno modificato tale decisione, comunicando che il termine di par-
tenza era momentaneamente sospeso e che A._______ era autorizzata a
continuare a risiedere a Viganello e a lavorare alle dipendenze degli at-
tuali datori di lavoro.
E.
Nel maggio del 2009 l'interessata ha quindi iniziato l'attività di collabora-
trice domestica anche alla dipendenze della signora K._______, del si-
gnor I._______ e della signora L._______. Nel corso del 2011 A._______
iniziava pure l'attività di collaboratrice addetta alle pulizie con la
M._______.
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Pagina 3
F.
Facendo seguito alla richiesta dell'interessata, la Sezione della popola-
zione (in seguito SP), in data 20 settembre 2011, ha preavvisato favore-
volmente la concessione di un permesso di dimora annuale B, trasmet-
tendo per competenza l'incarto in oggetto all'UFM.
G.
Con scritto del 25 novembre seguente, l'autorità federale ha informato
l'interessata di non ritenere adempiute le condizioni per il rilascio del per-
messo di dimora ex art. 14 cpv. 2 legge federale sull'asilo (LAsi, RS
142.31), accordando a quest'ultima, in ottemperanza del proprio diritto di
essere sentita, la possibilità di prendere posizione in merito, cosa peraltro
avvenuta il 10 gennaio 2012.
H.
Con decisione del 18 gennaio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'ap-
provazione al rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure
ha indicato che A._______ non può avvalersi di una situazione professio-
nale importante o particolarmente specifica, e nemmeno che la stessa
abbia avuto un'evoluzione professionale tale da giustificare un caso di ri-
gore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. Inoltre l'interessata non avrebbe un'integra-
zione sociale di particolare rilievo in Svizzera e nemmeno il suo periodo di
soggiorno di poco più di sei anni può essere ritenuto considerevole e giu-
stificare di per sé il caso di rigore. Infine, l'UFM ha osservato che l'allon-
tanamento alla volta dell'Etiopia è possibile e ammissibile, così come rite-
nuto dall'Ufficio stesso e dal TAF nel quadro della domanda di asilo.
I.
Il 17 febbraio 2012 A._______ ha interposto ricorso contro la decisione
dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento
della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14
LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora.
A sostegno delle proprie allegazioni ha sottolineato che le condizioni po-
ste dall'art. 14 cpv. 2 LAsi sono date: infatti essa risiede in Svizzera da ol-
tre 6 anni, è attiva professionalmente e provvede al proprio sostentamen-
to. A suo dire inoltre il non potersi avvalere di una situazione professiona-
le importante o particolarmente specifica, nulla toglie al suo buon grado di
integrazione in Svizzera, anzi colui che non svolge un'attività con partico-
lari qualifiche avrà ancora più difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro
una volta rientrata in Patria. Infine durante la permanenza sul territorio
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svizzero, A._______ avrebbe rispettato l'ordinamento giuridico elvetico e
mantenuto una buona condotta.
J.
Con osservazioni del 12 aprile 2012, l'UFM ha ribadito quanto esposto
con la decisione impugnata, rilevando che la ricorrente non può avvalersi
di un'integrazione professionale o sociale notevole tale da giustificare un
grave caso di rigore ex art. 14 cpv. 2 LAsi. L'autorità di prime cure ha
quindi chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e
confermare la decisione impugnata
K.
Con duplica del 16 aprile 2012, la ricorrente si è riconfermata nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto, senza aggiungere ulteriori osservazioni
in merito.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai
sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos-
sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta-
tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett.
c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]; cfr. 2C_692/10del 13 settembre 2010, consid. 3).
1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi).
1.3 Bela Bezay è destinataria della decisione impugnata ed ha dunque il
diritto di ricorrere (art. 48 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e
nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).
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Pagina 5
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'ina-
deguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura
ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art.
62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento
del giudizio (cfr. DTAF 1/2011 consid. 2; DTAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene-
stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli
conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i
seguenti criteri devono essere ossequiati:
a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta-
zione della domanda;
b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e
c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione
del grado di integrazione dell'interessato.
Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i
capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve-
devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria
a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave.
Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il
campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi-
gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili-
tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF
2009/40 consid. 3.1).
3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14
cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale
possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia
all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della
decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA, RS 142.201]) in
relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri LStr, RS 142.20). Contrariamente alle altre procedure in materia
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deldi diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte uni-
camente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4
LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone.
4.
4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un
"caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati
sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)
nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata
in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare
dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito
dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da
esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integra-
zione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da
parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il mo-
mento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione fi-
nanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acqui-
sire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e),
lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Pae-
se d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2
OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è
stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto
essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse-
guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato
unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza
conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia
permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa,
segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona
interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6
gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati).
Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri-
sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento
del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie,
di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono
un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente
(cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2).
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4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in
merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato con-
sid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di ri-
gore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso
personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr co-
me anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo
la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità,
sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona
interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa
che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera,
paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione,
comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto
dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richieden-
te delle gravi conseguenze.
4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14
cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que-
sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai
casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1;
DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3).
5.
5.1 Preliminarmente si osserva che A._______, sebbene in passato non
abbia sempre dichiarato la propria vera identità, nel quadro della doman-
da di asilo e della richiesta di un permesso di soggiorno ex 14 cpv. 2 LAsi
si è presentata con le proprie vere generalità.
5.2 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi,
ovvero la presenza dell'interessata in Svizzera da almeno cinque anni
dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i di-
battiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU]
2005 pag. 342 [intervento Sommeruga] e 2005 pag. 1164 [intervento
Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un
caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co-
loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di
asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni
del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011
consid. 7.1, con riferimenti). In proposito A._______, dopo la decisione
del 21 gennaio 2009, con cui il TAF ha respinto il ricorso e confermato la
decisione di rifiuto di asilo, ha soggiornato in Svizzera conformemente al-
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la decisione delle autorità cantonali ticinesi, del 18 marzo 2009, con cui
veniva autorizzata a continuare a risiedere a Viganello ed a lavorare alle
dipendenze degli allora datori di lavoro, beneficiando di un permesso N.
La ricorrente ha dunque soggiornato e soggiorna tutt'ora in Svizzera nel
rispetto delle regole e soddisfa la prima condizione di residenza da alme-
no 5 anni.
5.3 Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ottempera parimenti la
seconda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto
il luogo in cui essa soggiornava (cfr. preavviso positivo della Sezione del-
la popolazione del 20 settembre 2011).
5.4
5.4.1 La ricorrente ha inoltre sottolineato che la propria integrazione so-
ciale è di rilievo; dagli atti non emerge tuttavia che A._______, celibe e
senza figli (così come appare agli atti) in Svizzera, si sia integrata nella
comunità locale; è infatti assente qualsiasi prova documentale circa la
propria partecipazione ad associazioni, fondazioni o altro. Agli atti sono
versate solo due attestazioni delle signore F._______ e D._______, pres-
so le quali l'interessata presta o ha prestato servizio, descriventi quest'ul-
tima quale persona onesta, disponibile, affidabile, precisa e discreta. La
signora Canonica ha addirittura indicato che A._______ è "entrata a far
parte della […] famiglia".
Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di
una formazione specifica, la ricorrente ha sempre esercitato la professio-
ne di collaboratrice domestica e ausiliaria di pulizia (cfr. attestati contratti
di lavoro). Dalle emergenze istruttorie non risulta che A._______ abbia
frequentato un percorso formativo rilevante e quindi conseguito una spe-
cializzazione in Svizzera.
A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale della ricorren-
te, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi
anni, non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in di-
scussione gli sforzi profusi dalla stessa, il Tribunale non può tuttavia con-
siderare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali
che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ri-
torno nel suo paese d'origine. In particolare la ricorrente non ha acquisito
delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano
essere sfruttate in Etiopia - ciò non vuol ancora dire che troverà in manie-
ra certa e immediata un'occupazione quale collaboratrice domestica - né
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ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguar-
devole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi
dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.
5.4.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il
Tribunale ricorda che la ricorrente potrà contare sulla presenza di una so-
rella maggiore e di un fratello anch'esso maggiore (cfr. verbale di audizio-
ne presso il centro di registrazione di Chiasso dal 20 dicembre 2005,
pag.3). Inoltre l'interessata ha vissuto in Etiopia sino all'età di 19 anni,
trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, momenti importanti per
apprendere gli usi e i costumi del paese di origine.
A questo proposito il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi in
Etiopia, la situazione personale e famigliare (senza legami particolari in
Svizzera), nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera, che la
ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita nel suo paese d'ori-
gine, perdipiù considerando la presenza del fratello e della sorella. Ne di-
scende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di a-
dattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professionale di
A._______ in Etiopia.
5.4.3 Il presente Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo
un soggiorno di 6 anni in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effet-
tivamente, una volta rientrata nel suo paese d'origine, la ricorrente si tro-
verà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in
Svizzera, questa situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi
connazionali rimasti in Etiopia. Tale circostanza non rappresenta una ra-
gione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fonda-
to sulla base di un caso di estrema gravità personale, in quanto lo scopo
di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessata alle condizioni di
vita del suo Paese d'origine. Infatti essa deve trovarsi in una situazione
personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lei il riadat-
tamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte
(cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le
circostanze generali (economiche, sociali o sanitarie) a cui è confrontata
l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessa-
ta sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può
far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare.
Ciò non è il caso nella presente fattispecie.
A titolo abbondanziale, il presente Tribunale riferisce di aver già ritenuto
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferi-
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Pagina 10
mento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinseri-
mento in Etiopia (cfr. sentenza dal TAF del 21 gennaio 2009 inerente la
domanda d'asilo).
6.
A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da
poter ritenere che la ricorrente si trova in una situazione di grave caso di
rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e che pertanto l'autorità inferiore ha
rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora.
Ne discende che l'UFM con la decisione del 18 gennaio 2012 non ha vio-
lato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'auto-
rità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Es-
se sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e so-
no computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 12
marzo 2012.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […] / […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Data di spedizione: