Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-942/2011
Sentenza del 24 maggio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Michael Peterli,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato ENCAL,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 23 settembre 2010).
C-942/2011
Pagina 2
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Nella decisione su opposizione del 23 settembre 2010 (doc. 120 a 127),
l'autorità inferiore ha riconsiderato la propria decisione dell'8 gennaio
2010 (doc. 48 a 53) ed ha deciso di erogare in favore di A._______ –
cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con tre figli (doc. 14 a 21 e doc.
40) – una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia di fr. 317.--
al mese dal 1° febbraio 2010. Detta rendita è stata calcolata
segnatamente in base ad una durata di contribuzione di 10 anni e 6 mesi.
2.
Il 12 novembre 2010, l'interessato ha inoltrato un ricorso contro la
decisione su opposizione della CSC del 23 settembre 2010 mediante il
quale ha contestato, sostanzialmente, il periodo contributivo. Ha in
particolare chiesto di "voler effettuare un controllo più approfondito e di
voler dare alcune spiegazioni relativi ai motivi per i quali gli anni 1964,
1965, 1966, 1968, 1971, 1972 e 1973 non sono pieni". Ha altresì fornito i
nominativi e gli indirizzi di sette datori di lavoro nel Cantone B._______ e
di un datore di lavoro nel Cantone C._______ presso i quali avrebbe
svolto un'attività lucrativa (doc. TAF 1).
3.
Nella risposta al ricorso del 23 marzo 2011, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. Dall'accertamento dei fatti effettuato dalla CSC
nonché dai conti individuali dell'assicurato risulta che il medesimo ha
svolto attività lucrativa in Svizzera e versato contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia durante 10 anni e 6 mesi. L'autorità inferiore ha
peraltro precisato di aver chiesto alla Cassa di compensazione del
Cantone B._______ (doc. 156) di fornire delle indicazioni concernenti i
datori di lavoro ed i periodi di contribuzione per gli anni dal 1970 al 1973
(doc. TAF 4).
4.
Nella replica del 18 aprile 2011, il ricorrente ha nuovamente chiesto di
"effettuare un controllo più approfondito" presso i datori di lavoro (doc.
TAF 7).
5.
Con provvedimento del 2 maggio 2011, questo Tribunale ha trasmesso
all'autorità inferiore per conoscenza la replica dell'insorgente del 18 aprile
2011 (doc. TAF 8).
C-942/2011
Pagina 3
6.
Con scritto del 12 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto
l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione su opposizione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere al completamento dell'istruttoria, conformemente
allo scritto della Cassa di compensazione del Cantone B._______ del 4
maggio 2011 ed agli annessi estratto del conto individuale
complementare e foglio di calcolo, allegati in copia, al fine di procedere al
ricalcolo della rendita di vecchiaia accordata al ricorrente (doc. TAF 9).
7.
Il 19 maggio 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al
ricorrente lo scritto dell'autorità inferiore del 12 maggio 2011, unitamente
agli allegati documenti (doc. TAF 10).
8.
8.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
8.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
8.3. Questo Tribunale osserva che la decisione su opposizione
impugnata reca la data del 23 settembre 2010 ed il ricorso è stato
inoltrato il 12 novembre 2010. Si pone pertanto la questione di sapere se
il gravame è stato interposto tempestivamente. Dagli atti di causa appare
che la decisione su opposizione del 23 settembre 2010 è stata spedita al
ricorrente tramite invio postale semplice (e non per plico raccomandato).
Pertanto, non appare possibile effettuare una qualsivoglia inchiesta
postale e determinare il giorno in cui la stessa è stata ricevuta
C-942/2011
Pagina 4
dall'insorgente (cfr. sulla questione la sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-3133/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.3).
Peraltro, l'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 23 marzo 2011
(doc. TAF 4), non si è pronunciata in merito alla tempestività del
gravame, come richiesto nel provvedimento dell'11 febbraio 2011 di
questo Tribunale (doc. TAF 3). Da quanto esposto, ritenuto che l'onere
della prova della data della notificazione della decisione impugnata
incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v.
DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dal
ricorrente il 12 novembre 2010 deve considerarsi tempestivo nel senso
della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione
non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi
oggettivi probanti e che non appaiono emergere dalle carte processuali
elementi seri e concreti per ritenere che la notificazione della decisione
impugnata, spedita per plico semplice, possa essere intervenuta
anteriormente al 13 ottobre 2010 (sulla possibilità che la notificazione di
una decisione all'estero spedita per plico semplice possa, non di rado,
necessitare di una decina di giorni o anche più, cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-3809/2007 del 16 marzo 2009
consid. 1.4). Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente
toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.
9.
9.1. Secondo l'art. 43 LPGA, la CSC esamina le domande concernenti le
rendite di vecchiaia, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e
raccoglie le informazioni di cui ha bisogno.
9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
10.1. Nel caso di specie, la proposta della CSC d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione,
alfine di integrare i nuovi elementi di cui alla risposta della Cassa di
compensazione del Cantone B._______ del 6 maggio 2011, è giustificata
con riferimento agli elementi del calcolo della rendita di vecchiaia da
accordare al ricorrente, fermo restando che incomberà all'autorità
C-942/2011
Pagina 5
inferiore di completare ulteriormente l'istruttoria qualora il ricorrente
dovesse presentare nuovi elementi decisivi.
10.2. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda
al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato e
all'emanazione di una nuova decisione.
11.
Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare
seguito alla conclusione presentata dell'insorgente (ricalcolo della sua
rendita AVS), proposta che è accolta in questa sede, l'atto del 12 maggio
2011 della CSC, unitamente agli allegati documenti, è stato trasmesso al
ricorrente il 19 maggio 2011 solamente per conoscenza. In effetti, e date
le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la
facoltà di esprimersi riguardo al menzionato atto prima della pronuncia
del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).
12.
12.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
12.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 500.--, tenuto conto del lavoro
effettivo, molto contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente.
L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
C-942/2011
Pagina 6
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che l'impugnata decisione su opposizione
del 23 settembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La CSC rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
C-942/2011
Pagina 7
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: