B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-942/2014
D e c i s i o n e d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Marco Probst,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 13 gennaio
2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 27 agosto 2013, A._______, cittadino italiano nato il (…), ha formulato
una nuova richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 155 dell'incarto dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero [UAIE; doc. A 155]). Al-
la stessa ha in particolare allegato un certificato medico del dott.
B._______ del 28 giugno 2013 (doc. A 157).
2.
2.1 Con progetto di decisione del 30 agosto 2013, l'Ufficio dell'assicura-
zione invalidità del C._______ (Ufficio AI) ha comunicato all'interessato
che non sarebbe entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni,
poiché non avrebbe reso credibile una modifica rilevante delle circostan-
ze dopo l'emissione della precedente decisione dell'11 ottobre 2011 (doc.
A 160).
2.2 Con osservazioni al progetto di decisione del 30 settembre 2013, l'in-
teressato ha riaffermato essere date le condizioni per una entrata nel me-
rito della sua nuova richiesta. Ha pure chiesto all'UAIE di poter produrre
dei certificati medici prima che sia emanata una decisione. L'UAIE ha im-
plicitamente accolto la richiesta di proroga fino al 12 dicembre 2013 per
l'esibizione dei menzionati certificati (doc. A 168 e A 170). Il termine è
scaduto infruttuoso.
3.
Con decisione del 13 gennaio 2014, l'UAIE non è entrato nel merito della
nuova richiesta di prestazioni (doc. A 174).
4.
Il 17 gennaio 2014, l'interessato ha inoltrato all'Ufficio AI il rapporto medi-
co del dott. B._______ del 16 dicembre 2013 ed il parere medico-legale
del dott. D._______ del 7 gennaio 2014 (doc. A 175).
Il 22 gennaio 2014, l'Ufficio AI ha comunicato all'interessato che la docu-
mentazione medica è giunta tardivamente (doc. A 176).
5.
Il 24 febbraio 2014, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi a questo
Tribunale contro la decisione del 13 gennaio 2014 mediante il quale ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata e che sia fatto ordine
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all'UAIE di entrare nel merito della sua nuova domanda di prestazioni. I-
noltre, ha postulato una domanda d'assistenza giudiziaria e gratuito pa-
trocinio (doc. TAF 1).
Il 3 aprile 2014, il ricorrente ha esibito due nuovi certificati dell'8 marzo
2014 e del 28 febbraio 2014 (cfr. doc. TAF 5 e allegati).
6.
Nella decisione del 2 aprile 2014, l'UAIE ha annullato il provvedimento
impugnato e indicato che entrerà nel merito della domanda presentata
dall'assicurato nel mese di agosto 2013 conformemente al considerando
4 della stessa (altresì già in virtù del certificato medico del dott.
B._______ del 28 giugno 2013). L'autorità inferiore ha pertanto proposto
di stralciare la causa dai ruoli, essendo il litigio divenuto privo di oggetto
(doc. TAF 6).
7.
Il 15 aprile 2014, il ricorrente ha comunicato a questo Tribunale di avere
preso atto della nuova decisione del 2 aprile 2014 e di considerare che
l'oggetto del contendere è venuto meno. Ha altresì chiesto gli siano ac-
cordate ripetibili per un ammontare di fr. 4'632.55 (cfr. l'allegata nota d'o-
norario [doc. TAF 7]).
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
8.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
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8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
9.
9.1 In virtù dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una
decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde
all'art. 58 cpv. 1 PA (cfr. sentenza del Tribunale federale I 115/06 del 15
giugno 2007 consid. 2.1).
9.2 Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite toglie la
controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni
dell'insorgente. Nella misura in cui non è stata risolta nella decisione
successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte del ricorrente
e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è
rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno
impugnato la seconda decisione (cfr. DTF 113 V 237; 107 V 250).
9.3 Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 10 aprile 2014 (doc.
TAF 6), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il 2
aprile 2014, una nuova decisione mediante la quale ha annullato quella
impugnata e deciso che entrerà nel merito della nuova domanda di
prestazioni. La nuova decisione, anche secondo le parti in causa,
accondiscende pertanto integralmente alle conclusioni ricorsuali
dell'insorgente.
10.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso va stralciato dai ruoli, essen-
do venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annulla-
mento o alla modificazione delle decisione impugnata.
11.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo
delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA).
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12.2
12.2.1 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da man-
datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
12.2.2 In virtù dell'art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ri-
petibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e
9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patroci-
nio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le
spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10
cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in fun-
zione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa ora-
ria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200.- e un massimo di fr.
400.-.
12.2.3 Secondo giurisprudenza, nell'ambito del suo potere d'apprezza-
mento, il Tribunale di prima istanza determina l'onorario dell'avvocato in
funzione dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza
del lavoro dell'avvocato (cfr. sentenza del Tribunale federale I 452/05 del
27 novembre 2006 consid. 5.5).
Per valutare l'importanza del lavoro e del tempo consacrato, occorre te-
nere conto del fatto che la procedura in materia di assicurazioni sociali è
retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito, facilita il compito del
mandatario. Quanto all'attività di quest'ultimo suscettibile di essere consi-
derata, essa non può comprendere le azioni inutili o superflue. Inoltre, le
iniziative intraprese prima della promozione della fase processuale non
possono – di principio e salvo eccezioni – essere ritenute (cfr., per il prin-
cipio, la sentenza del Tribunale federale I 452/05 del 27 novembre 2006
consid. 5.6 e relativi riferimenti; cfr., per le eccezioni, DTF 112 Ib 353 con-
sid. 3a in fine [possono quindi essere inclusi anche i passi anteriori alla
fase processuale quando questi sono necessari per la preparazione della
procedura di ricorso]).
12.2.5
12.2.5.1 Nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento
dell'importo di fr. 4'632.55 a titolo di spese ripetibili (fr. 3'645.- a titolo di
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onorario [13 ore e 30 minuti x fr. 270.-/h], fr. 644.40 quali spese vive e fr.
343.15 quale imposta sul valore aggiunto), secondo l'allegata nota d'ono-
rario (doc. TAF 7).
12.2.5.2 Conto tenuto delle particolarità del caso concreto e dell'insieme
delle circostanze, la richiesta di fissare la tariffa oraria a fr. 270.- (cfr. nota
d'onorario), non può essere ammessa. In considerazione della semplicità
delle questioni in fatto ed in diritto che si pongono nel caso in esame, si
giustifica al massimo di fissare una tariffa oraria di fr. 250.- (cfr., fra le tan-
te, la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-822/2011 del 12
febbraio 2013 consid. 8.2.4 e relativi riferimenti).
12.2.5.3 Date le circostanze della fattispecie, appare potersi ammettere il
tempo indicato dal rappresentante del ricorrente per l'esecuzione delle in-
combenze per la fase ricorsuale di complessivamente 9 ore e 30 minuti.
Per quanto concerne la fase pre-processuale, invece, solo il tempo im-
piegato per quegli atti necessari per la preparazione della procedura di ri-
corso possono rientrare nel calcolo dell'indennità per spese (cfr. DTF 112
Ib 353 consid. 3a in fine). Possono quindi essere eccezionalmente am-
messe la richiesta di trasmissione dell'incarto all'Ufficio AI del 18 settem-
bre 2013 (15 minuti) e le lettere trasmesse ai medici dell'interessato del
25 settembre 2013 (20 minuti), comunque utili per l'inoltro del ricorso (det-
ti atti avrebbero comunque dovuto essere effettuati da mandatario diligen-
te al più tardi dopo la notificazione della decisione impugnata), per 35 mi-
nuti supplementari. In totale si ha un dispendio orario di 10 ore e 05 minu-
ti. Nel suo insieme, lo stesso può senz'altro essere ammesso, tenuto con-
to dell'importanza e delle difficoltà della lite nonché dell'ampiezza del la-
voro svolto dall'avvocato.
12.2.5.4 Sono altresì rimborsabili, secondo il medesimo ragionamento,
dei disborsi di fr. 504.90 (fr. 644.40 dedotti fr. 37.90 in merito alle osser-
vazioni al progetto di decisione del 30 settembre 2013, fr. 2.50 in merito al
colloquio telefonico con l'Ufficio AI del 18 ottobre 2013, fr. 7.- in merito al
colloquio telefonico con i medici del cliente del 22 ottobre 2013, fr. 53.30
in merito alla richiesta proroga del termine all'Ufficio AI ed ai solleciti ai
medici del cliente del 5 novembre 2013, fr. 2.50 in merito al colloquio tele-
fonico con il cliente del dicembre 2013 e fr. 36.30 in merito allo scritto in-
viato all'Ufficio AI il 17 gennaio 2014 [tutti atti la cui utilità può essere am-
messa solo per la fase pre-processuale]).
12.2.5.5 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a per-
sone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazio-
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ne con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'im-
posta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può essere
indennizzata (cfr. sulla questione, fra le tante, le sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e
C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).
12.2.5.6 In conclusione, sulla base della nota d'onorario "moderata" in
questa sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr.
3'025.75 (10 ore e 5 minuti a fr. 250.- addizionati ai disborsi di fr. 504.90).
12.3 La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto
divenuta senza oggetto (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale C-7077/2010 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.4 e relativi riferimenti).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La causa C-942/2014 è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'og-
getto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 3'025.75 a titolo di spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto di-
venuta senza oggetto.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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