B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-95/2013
S e n t e n z a d e l 1 0 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, …,
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, via Soldino 22,
casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-95/2013
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Fatti:
A.
Il 22 gennaio 2010 A._______ (in seguito: A._______), cittadina maroc-
china nata il …, è convolata a nozze con B._______, cittadino italiano na-
to il … . Dallo loro unione in data … è nata la figlia C._______. Il 9 marzo
2011, l'interessata è stata posta a beneficio di un permesso di soggiorno
italiano, rinnovato il 27 dicembre seguente e valido fino al 9 marzo 2016.
B.
Con decreto di accusa del 28 maggio 2012 emanato dalla Procura Pub-
blica del Cantone Ticino, non impugnato e cresciuto in giudicato il 2 luglio
seguente, A._______ è stata condannata per esercizio illecito della prosti-
tuzione tra il 3 aprile ed il 22 maggio 2012 in violazione alle prescrizioni
cantonali e infrazione alla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stra-
nieri (LStr, RS 142.20), alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da
fr. 40.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, oltre
ad una multa di fr. 200.-.
C.
Con scritto dell'11 luglio 2012, la cui notifica per via diplomatica ha dato
esito negativo, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha
comunicato all'interessata la sua intenzione di emanare un divieto d'en-
trata in Svizzera nei suoi confronti, invitandola a formulare eventuali os-
servazioni in merito.
D.
In data 16 agosto 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______
un divieto d'entrata, notificatole dalla polizia cantonale ticinese il 9 dicem-
bre successivo, valido da subito e fino al 15 agosto 2015. L'autorità fede-
rale ha fondato la propria decisione sulla succitata condanna emessa dal-
le autorità ticinesi, indicando che il comportamento dell'interessata "costi-
tuisce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi
dell'art. 67 LStr". L'autorità di prime cure ha inoltre privato di effetto so-
spensivo un eventuale ricorso, nonché segnalato l'interessata nel sistema
di informazione Schengen – SIS.
E.
L'8 gennaio 2013, agendo per il tramite del proprio patrocinatore,
A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, postulan-
do la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'immediata cancella-
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zione della segnalazione nel SIS e l'annullamento della decisione impu-
gnata. La ricorrente sostiene dapprima di essere stata condannata una
sola volta per dei reati che non riguardano dei beni giuridici particolar-
mente sensibili, quali in particolare la vita e l'integrità fisica, di modo che
essa non rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente
grave per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, precisando che l'autori-
tà di prime cure non giustifica e non motiva quali siano gli elementi con-
creti e precisi che permettono di formulare una prognosi negativa nei suoi
confronti e che agli atti non vi sia prova alcuna dell'avvenuta valida notifi-
ca del decreto d'accusa del 28 maggio 2012. Essa ha poi sottolineato di
essere sposata con un cittadino italiano e madre di una cittadina italiana,
prevalendosi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare garantito
dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e dell'art.
13 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101), indicando che il provvedimento amministrativo im-
pugnato viola il principio della proporzionalità. A._______ ritiene inoltre
che la sua situazione deve essere esaminata alla luce dei principi dell'Ac-
cordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e
la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circola-
zione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e che i reati da essa com-
messi non ledono un bene giuridico particolarmente sensibile e non pos-
sono pertanto giustificare il divieto d'entrata. L'interessata rammenta infi-
ne di essere a beneficio di un permesso di soggiorno italiano, postulando
quindi la cancellazione del provvedimento dal registro informatizzato di
Schengen (SIS).
F.
Chiamata ad esprimersi in merito alla richiesta di restituzione dell'effetto
sospensivo, con osservazioni del 12 febbraio 2013 l'autorità di prime cure
ha chiesto di respingere la domanda, indicando che la ricorrente ha svolto
un'attività lucrativa senza beneficiare del necessario permesso di dimora
e di lavoro, ciò che costituisce una grave infrazione all'ordine pubblico dal
punto di vista della legislazione sugli stranieri. Constatata l'assenza di atti
comprovanti la titolarità da parte di A._______ di un valido permesso di
dimora in Italia, l'UFM non ha poi dato seguito alla domanda di annulla-
mento della pubblicazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS).
G.
Con risposta dell'11 marzo 2013 relativa alla domanda di ripristino dell'ef-
fetto sospensivo, l'interessata si è riconfermata integralmente nelle pro-
prie allegazioni di fatto e di diritto.
C-95/2013
Pagina 4
H.
Con scritto dell'8 aprile seguente, A._______ ha trasmesso copia del suo
permesso di soggiorno italiano, rilasciato il 9 marzo 2011, rinnovato il 27
dicembre seguente e valido fino al 9 marzo 2016.
I.
Con osservazioni complementari del 23 aprile 2013, l'UFM ha chiesto di
dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la
decisione impugnata. L'autorità federale ha in sostanza ribadito che la ri-
corrente, svolgendo un'attività lucrativa in modo abusivo, ha commesso
delle infrazioni all'ordine e alla sicurezza pubblici. Inoltre, constatato che
l'interessata è titolare di un permesso di soggiorno in Italia, essa ha prov-
veduto ad annullare la pubblicazione quale rifiuto d'entrata nel SIS.
J.
Con decisione incidentale del 30 aprile 2013, il Tribunale amministrativo
federale (in seguito TAF o il Tribunale), ha respinto l'istanza tendente al
ripristino dell'effetto sospensivo limitatamente al territorio svizzero, a mo-
tivo del concreto interesse pubblico preponderante all'immediata attua-
zione della decisione adottata dall'autorità intimata, prevalente rispetto a
quello privato della ricorrente a sfuggire all'esecuzione della stessa du-
rante la procedura ricorsuale.
K.
Con scritti del 7 e 13 maggio 2013, A._______ ha trasmesso al Tribunale
ulteriore documentazione a sostegno del proprio gravame, in particolare
un contratto di lavoro a tempo determinato, il quale sarà probabilmente
rinnovato, con una negozio in provincia di Varese ed una dichiarazione di
D._______, cittadino svizzero nato il … e residente in Ticino, compagno
dell'insorgente dal maggio 2012 che postula la revoca del divieto d'entra-
ta per permettere a quest'ultima di conoscere i propri famigliari.
L.
L'UFM con duplica del 29 maggio 2013 e la ricorrente con osservazioni
del 3 giugno seguente si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fat-
to e di diritto.
Diritto:
1.
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1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le de-
cisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzio-
nate all'art. 33 LTF.
1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM
- il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita
all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nel-
la presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribuna-
le federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3
dell'ALC).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe-
derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di
fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza
ivi citata; DTAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
Nel suo gravame A._______ si prevale dell'assenza della prova di una
valida notifica del decreto d'accusa emesso nei suoi confronti il 28 mag-
gio 2012. Essa sostiene poi che l'UFM non giustifica né motiva quali sia-
no gli elementi concreti e precisi che permetterebbero di formulare una
prognosi negativa nei suoi confronti. Il Tribunale deve pertanto prelimi-
narmente esaminare tali censure di natura formale.
3.1 Per quanto attiene la trasmissione del decreto d'accusa del 28 mag-
gio 2012, dagli atti di causa si evince unicamente che esso sarebbe stato
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intimato tramite la polizia giudiziaria presso il recapito italiano della ricor-
rente. Ora, la questione dell'avvenuta valida notifica della suddetta deci-
sione esula dall'oggetto del presente litigio e non può essere esaminato
nell'ambito di questa procedura.
3.2 Per quanto concerne la seconda censura sollevata dalla ricorrente, si
rammenta che la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito,
disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e ancorato, per quanto concerne la
procedura amministrativa federale all'art. 29 e segg. PA, l'obbligo per l'au-
torità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad
altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla, così da
rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il
suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e
giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen-
tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre
2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere
sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i
problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu-
dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon-
dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In
generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità
della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze
della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap-
prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu-
dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr.
DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare
emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di-
ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co-
munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen-
za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF
133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma-
le, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è im-
plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da
rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta-
coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuris-
prudenza ivi citata).
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Pagina 7
3.2.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi
del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere
sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso
disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara-
zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio-
ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi-
va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im-
perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in
linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi-
zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva-
mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza
ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011
consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata).
3.2.2 Nella fattispecie la motivazione della decisione impugnata risulta
succinta e stringata, ciò non ha tuttavia impedito a A._______ di com-
prenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Concretamente, la
ricorrente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le
ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difendersi in maniera
corretta nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale. Infine, anche nella
denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficiente-
mente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale caren-
za sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti allo
scrivente Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. Inoltre in occa-
sione dello scambio degli scritti, l'autorità inferiore ha avuto modo di e-
sprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, suc-
cessivamente notificate all'interessata, alla quale è stato concesso il dirit-
to di replica di cui essa ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).
Visto quanto precede, la censura dell'insorgente, in ordine all'insufficienza
della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentita,
risulta infondata.
4.
4.1 Il 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla
normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Con-
venzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del
14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere
comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS],
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GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 del-
la legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia
della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen (elencati nell'allegato
1 LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di princi-
pio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione
Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel
SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri
dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regolamento (CE) n.
562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che i-
stituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del
13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Tuttavia, qualora un titolo di soggiorno sia
stato rilasciato da uno stato membro, l'altro stato membro che ha effettua-
to la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, avendo però la facoltà
di iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate (art. 25
CAS). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso al proprio territorio ad una
persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c
codice frontiere Schengen).
4.2 Nel caso concreto, dagli atti di causa si evince come al momento
dell'emanazione del divieto d'entrata nei confronti di A._______, con con-
seguente segnalazione nel SIS, l'UFM non fosse a conoscenza del fatto
che la ricorrente possedesse un valido permesso di soggiorno in Italia.
Con osservazioni complementari del 23 aprile 2013, dopo aver constatato
come l'interessata fosse effettivamente titolare del suddetto documento,
l'autorità di prime cure ha provveduto alla cancellazione della segnalazio-
ne nel SIS. Ciò posto, ne discende che il ricorso su questo punto è dive-
nuto privo di oggetto.
5.
Motivo del contendere è un divieto di entrata adottato dall'UFM in appli-
cazione dell'art. 67 LStr nei confronti di A._______, cittadina marocchina
coniuge di un cittadino italiano, madre di una cittadina italiana e titolare di
un valido permesso di soggiorno nella vicina Penisola. Secondo l'autorità
di prime cure, soggiornando illegalmente in Svizzera ed esercitando
un'attività lucrativa [prostituzione] priva dei necessari permessi, essa a-
vrebbe violato l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera.
5.1 Per quanto attiene la questione dell'entrata e del soggiorno in Svizze-
ra, giova sottolineare che un cittadino marocchino in possesso di un do-
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cumento di viaggio riconosciuto e titolare di un titolo di soggiorno valido in
uno Stato membro dello Spazio Schengen è esentato dall'obbligo di visto.
Egli può quindi entrare in Svizzera e soggiornarvi per al massimo 90 gior-
ni in un periodo di 180 giorni (cfr. a questo titolo il sito internet dell'UFM
> Documentazione > Basi legali > Istruzioni e circolari
> VII. Visti > soggiorno fino a 90 giorni > Appendice 1, lista 1B: nazionalità
> Marocco, eccezione (v), stato al 30 settembre 2013 [sito internet con-
sultato nell'ottobre 2013]).
Nella fattispecie A._______, titolare di un permesso di soggiorno italiano
valido fino al 9 marzo 2016, poteva pertanto entrare e soggiornare in
Svizzera secondo le modalità suesposte.
5.2 Giusta l'art. 2 cpv. 2 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità
europea (CE) e ai loro familiari, la presente legge si applica solo se l'ALC
non contiene disposizioni derogatorie o se la LStr prevede disposizioni
più favorevoli.
5.3 Preliminarmente occorre verificare se in ragione della propria situa-
zione famigliare A._______ può prevalersi dei diritti conferiti dall'ALC.
Ai sensi dell'art. 1 § 1 Allegato I ALC, in relazione con l'art. 3 ALC, i mem-
bri della famiglia di un cittadino di uno Stato contraente, hanno il diritto di
entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o
di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entra-
ta od obbligo analogo.
Conseguentemente, nel caso in esame, l'insorgente, cittadina marocchi-
na, dispone unicamente di un diritto derivato alla libera circolazione delle
persone in qualità di coniuge di un cittadino italiano e madre di una mino-
renne di nazionalità italiana, mentre questi ultimi beneficiano di un diritto
originario alla libera circolazione. Inoltre poiché il presente litigio è limitato
al divieto d'entrata pronunciato il 16 agosto 2012, la questione dell'assog-
gettamento della ricorrente all'ALC non si pone che nell'ottica di un'auto-
rizzazione di entrare sul territorio svizzero ai sensi dell'art. 3 ALC e non in
quella di un ricongiungimento familiare.
5.3.1 Per quanto attiene la qualità di coniuge cittadina di uno Stato terzo
questo diritto esiste per tutta la durata formale del matrimonio eccetto nel
caso di un abuso di diritto, in cui l'unione coniugale è stata contratta al fi-
ne di eludere la legislazione in tale ambito (cfr. DTF 130 II 113). Nella fat-
tispecie, sebbene dagli atti di causa emerga che la ricorrente vive separa-
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Pagina 10
ta dal marito B._______ (cfr. act. 1 pag. 2) e dal maggio 2012 intrattiene
una relazione sentimentale con D._______, cittadino svizzero residente in
Ticino (cfr. allegati ad act. 15), non si constata un caso di abuso per quan-
to riguarda l'unione matrimoniale, questione peraltro non contestata.
Nella misura in cui il divieto d'entrata la priva della possibilità di seguire il
marito nei suoi eventuali spostamenti in Svizzera, A._______ può preva-
lersi dell'ALC. La legittimità del provvedimento amministrativo emanato
nei suoi confronti va pertanto esaminata tenendo conto dell'Accordo,
nonché dei relativi allegati.
5.3.2 Per quanto concerne la qualità di madre di una cittadina italiana, si
rileva che la figlia C._______, benché minorenne, può prevalersi di un di-
ritto originario alla libera circolazione. In effetti, secondo la sentenza della
Corte di Giustizia della Comunità europea (CGCE) Zhu e Chen del 19 ot-
tobre 2004 (pubblicata in : Racc. 2004 I-9925), sulla quale si è ispirato il
Tribunale federale in numerose sentenze rese in materia di diritto di sog-
giorno con lo scopo "d'assurer une situation juridique parallèle entre les
Etats membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-
ci et la Suisse, d'autre part" (cfr. a questo titolo in particolare le sentenze
del Tribunale federale 2C_624/2010 dell'8 settembre 2010 consid. 2,
2C_274/2010 del 15 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.5 e
2C_190/2011 del 23 novembre 2011 consid. 4.1 et 4.2), un bambino in
tenera età può beneficiare del diritto alla libera circolazione garantito dalla
normativa comunitaria, la sua capacità di prevalersi di tale prerogativa
non essendo infatti subordinata alla condizione che esso abbia raggiunto
l'età richiesta per avere la capacità giuridica di esercitarlo lui stesso (cfr.
sentenza Zhu e Chen precitata, cifra 20).
Pertanto, nella sua qualità di madre della piccola C._______ di 3 anni,
A._______ può prevalersi dell'ALC, nella misura in cui la decisione di di-
vieto d'entrata la priva della possibilità di seguire la figlia in caso di even-
tuali spostamenti di quest'ultima in Svizzera.
6.
6.1 L'ALC non disciplina il divieto d'entrata in Svizzera, di modo che l'art.
67 LStr è applicabile (art. 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concer-
nente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la
Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, non-
chè gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio [OLCP,
RS 142.203]. Tuttavia, al fine di non privare gli stranieri a beneficio
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Pagina 11
dell'ALC dei diritti loro conferiti da questo trattato, l'art. 67 LStr deve esse-
re interpretato tenendo conto delle esigenze specifiche dell'ALC (cfr. DTF
139 II 121, consid. 5.1).
6.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze-
ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è
eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c
(cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im-
partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo
straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli-
ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese
d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista
di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per
una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per
l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui
compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun-
ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva-
mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
6.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67
cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so-
vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter-
mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal
punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile
della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli-
ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni
giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti-
tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio-
ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem-
pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe-
derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
6.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti-
vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA,
sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso
di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità
(lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto
pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag-
gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un
crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro
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parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in
Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In
tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che
i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e
l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER
THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 2012, art.
67 LStr, cifra 2).
7.
In concreto A._______ è coniugata con un cittadino italiano e madre di
una bambina di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione del-
la presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC
(cfr. supra 5.3). La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo
nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la
presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).
7.1 Come visto, giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa
semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e
non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo,
salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di
una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limi-
tativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi
dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed in-
terpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbra-
io 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il tra-
sferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile
1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della CGCE anteriore alla
firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC;
DTF 136 II 5 consid. 4.1, DTF 131 II 352 consid. 3.1, DTF 130 II 1 consid.
3.6.1.).
7.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per
lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale
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da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; cfr.
anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio
2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
8.
8.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon-
date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi-
stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozio-
ne di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale
condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che
l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente
una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid.
3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio
2008, consid. 4.2). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprez-
zamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salva-
guardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con
gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole,
quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le
circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una
minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è co-
munque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una
siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 con-
sid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale
federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi
citate).
8.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere
subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da
una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altret-
tanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo
per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor-
tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo
rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario pro-
cedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispe-
cie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minaccia-
to, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più
la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collet-
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tività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto
alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF
130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF
130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3).
9.
9.1 Nella fattispecie, con decreto di accusa del 28 maggio 2012, la Procu-
ra Pubblica del Cantone Ticino ha ritenuto A._______ colpevole di eserci-
zio illecito della prostituzione ed infrazione alla LStr, condannandola alla
pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre ad una multa di
fr. 200.-. Esercitando un'attività lucrativa sul suolo elvetico sprovvista di
permesso la ricorrente ha infranto il diritto degli stranieri, in particolare la
disposizione penale di cui all'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr e pertanto, giusta
l'art. 80 cpv. 1 lett. a OASA, ha violato la sicurezza e l'ordine pubblici, con
conseguente facoltà dell'autorità di prime cure di emanare un divieto d'en-
trata.
9.2 Nella misura in cui A._______ è coniugata con un cittadino italiano e
madre di una bambina anch'essa di nazionalità italiana, quindi membri
della Comunità europea, occorre verificare se il provvedimento ammini-
strativo pronunciato nei suoi confronti il 16 agosto 2012 è conforme
all'ALC (cfr. supra 5.3). Ora, i fatti ritenuti a carico della ricorrente si limi-
tano all'esercizio di un'attività professionale non autorizzata (prostituzio-
ne), ma che dagli atti di causa non emerge che essa sia stata oggetto di
condanne anteriori, né che abbia in altro modo negativamente attirato l'at-
tenzione delle autorità elvetiche per il suo comportamento in Svizzera.
Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, il Tribunale ritiene che
A._______ non rappresenta una minaccia effettiva, attuale e sufficiente-
mente grave ad un interesse fondamentale della società, tale da legitti-
mare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I
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ALC. La decisione impugnata non adempie ai requisiti che permettono
all'autorità di derogare al principio della libera circolazione delle persone
consacrato dall'ALC. Essa viola pertanto i diritti derivanti dall'Accordo.
Visto l'esito del ricorso, è infine superfluo esaminare se la decisione im-
pugnata è conforme all'art. 8 CEDU, nonché all'art. 13 Cost.
10.
Ne discende che la decisione dell'UFM del 16 agosto 2012 viola il diritto
federale (art. 49 PA), nella misura in cui quest'ultimo traspone e com-
prende gli Accordi e le Convenzioni internazionali. Il ricorso è quindi ac-
colto e la decisione impugnata è annullata con effetto immediato.
11.
Visto l'esito del ricorso non vengono percepite spese processuali e l'im-
porto di fr. 700.- versato al Tribunale dalla ricorrente il 13 maggio 2013
viene rimborsato (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, la ricorrente ha diritto alle
spese ripetibili, nella misura in cui ha sopportato le spese di patrocinio
(art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 e 8 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrati-
vo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). In mancanza di una nota particola-
reggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base
degli atti. Nella fattispecie, alla luce dell'importanza del caso e del grado
di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal patrocinatore, il Tribunale ritie-
ne che un'indennità di fr. 1'000.-, importo comprensivo di spese ma non di
IVA, appaia equa (art. 14 TS-TAF). In effetti, per prestazioni di avvocati
fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2
in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale con-
cernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non
può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le
sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 mag-
gio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è accolto e la
decisione dell'UFM del 16 agosto 2012 è annullata con effetto immediato.
2.
Non vengono prelevate spese processuali e l'importo di fr. 700.- versato
dalla ricorrente viene rimborsato.
3.
L'UFM verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 1000.- a titolo di spese ri-
petibili ai sensi dei considerandi.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: