Corte II I
C-954/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice: Francesco Parrino, giudice unico;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, Feldstrasse 130, 8004
Zurigo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del 18 dicembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-954/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 18 dicembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, in procedura di
revisione, ha comunicato al Patronato ENCAL-CISAL di Cursi, già
regolare rappresentante del cittadino italiano A._______, nato il , che
la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità da lui
percepita sarebbe stata sostituita da un quarto di rendita a decorrere
dal 1° febbraio 2008;
in data 11 febbraio 2008, A._______, rappresentato dal Patronato
INAS di Maglie, ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF);
nelle sue osservazioni ricorsuali del 22 maggio 2008, l'UAIE ha
proposto di dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto tardivo;
con ordinanza del 30 maggio 2008, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a volersi
pronunciare in merito alla proposta dell'amministrazione ed ha nel
contempo invitato la stessa, se avesse voluto proseguire nella
vertenza, a voler versare un'anticipo di Fr. 300.--, corrispondente alle
presunte spese ricorsuali;
un anticipo di Fr. 297.-- è stato versato il 16 giugno 2008 alla Cassa
del TAF;
con scritto del 24 luglio 2008, il Patronato INAS di Zurigo, nuovo
regolare rappresentante dell'insorgente, ha comunicato che la parte
ricorrente ha provveduto al versamento dell'anticipo richiesto, ma non
ha preso posizione in merito alla presunta tardività del ricorso;
giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le
eccezioni previste all’art. 32 LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34 LTAF;
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in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE possono essere
impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
giusta gli art. 50 PA e 60 della legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso
dev’essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione impugnata;
gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità competente oppure,
all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA);
secondo quanto emerge dagli atti, nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata al Patronato ENCAL-CISAL di Cursi l'8
gennaio 2008, sicché il termine di ricorso è scaduto il 7 febbraio 2008
(art. 20 PA);
non sussiste alcun motivo ai sensi dell'art. 24 PA per restituire il
termine ricorsuale, in quanto il Patronato INAS (di Maglie e/o di
Zurigo) non ha preso posizione in merito alla presunta tardività
dell'impugnativa;
il ricorso, inoltrato l'11 febbraio 2008 (data del timbro postale), è
tardivo e di conseguenza inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;
visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno addossate al
ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1 e segg. del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
nella specie, le spese ricorsuali vengono fissate in Fr. 300.-- e sono in
parte compensate con l'anticipo di Fr. 297.-- versato dal ricorrente il 16
il 16 giugno 2008;
l'insorgente resta debitore nei confronti del TAF dell'importo di Fr. 3.--;
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non vengono assegnate indennità per spese ripetibili e nessuna delle
parti (art. 64 PA ed art. 7 cpv. 3 TS-TAF);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono in parte compensate con l'anticipo di Fr. 297.-- già versato
dal ricorrente. Il saldo di Fr. 3.-- deve essere versato alla Cassa di
questo Tribunale entro 30 giorni dalla notifica di questa decisione.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario con bollettino di
versamento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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