Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-962/2011
Sentenza del 7 giugno 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Vito Valenti,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti,
decisione dell' 11 gennaio 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figli, ha
lavorato in Svizzera nel 1965 e 1966, versando i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; doc. 15). Il 22 giugno 2010 egli ha presentato alla Cassa
svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale
italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di
vecchiaia svizzera (doc. 14). Dopo avere acquisito i dati del conto
individuale concernente i detti contributi, la CSC ha emanato una
decisione il 30 settembre 2010 (doc. 23), con copia per conoscenza
all'INPS, mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una
rendita ordinaria di vecchiaia svizzera di Fr. 28.- al mese, con effetto dal
1° gennaio 2010, sulla base di una durata di contribuzione di un anno e
cinque mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 17'784.- e
della scala delle rendite 1.
B.
Con scritto per posta elettronica del 5 ottobre 2010, confermato tramite
invio postale del 16 dicembre 2010 (doc. 29 a 37), l'assicurato ha
formulato opposizione contro questa decisione, facendo valere di avere
lavorato in Svizzera dal 1° febbraio 1965 al 30 settembre 1966, ossia
venti mesi e non solamente diciassette, come invece stabilito dalla CSC.
Rilevando l'assenza di prove riguardo ad una tale differenza contributiva,
la CSC ha emesso una decisione, l'11 gennaio 2011 (doc. 41 a 43), di
rigetto dell'opposizione e conferma della decisione del 30 settembre
2010.
A.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso
al Tribunale amministrativo federale l'8 febbraio 2011, ribadendo di avere
versato contributi durante venti mesi, dal 1° febbraio 1965 al 30
settembre 1966, ed ha concluso chiedendo che la sua rendita di
vecchiaia sia ricalcolata su questa base contributiva. Egli ha allegato
della documentazione relativa al suo soggiorno in Svizzera negli anni
1965 e 1966, in particolare le distinte di salario da febbraio 1965 ad
agosto 1966.
La CSC ha risposto al ricorso il 3 marzo 2011, sottolineando che, viste le
distinte salariali, la durata contributiva effettiva ammonta a diciannove
mesi, invece di diciassette, e che questa differenza di due mesi, se non
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implica un cambiamento della scala delle rendite applicabile, per il motivo
che non si raggiungono due anni completi di contributi, induce una
diminuzione del reddito annuo medio conseguito, di modo che si ottiene
una rendita mensile di Fr. 27.- e non di Fr. 28.-, come calcolato nella
decisione del 30 settembre 2010. La CSC ha quindi proposto di
ammettere il ricorso, di annullare la decisione su opposizione e di rinviarle
l'incarto per l'emissione di una nuova decisione attribuente al ricorrente
una rendita mensile di Fr. 27.- per il 2010.
B.
Questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente una copia della presa di
posizione della CSC mediante ordinanza del 14 marzo 2010, nella quale
ha espressamente evidenziato il fatto che l'importo mensile della rendita
di vecchiaia per il 2010, sulla base della nuova durata contributiva di
diciannove mesi, diminuirebbe da Fr. 28.- a Fr. 27.-, accordandogli nel
contempo un termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa per
inoltrare la sua replica oppure presentare un ritiro scritto incondizionato
del ricorso.
Con lettera del 16 marzo 20100, il ricorrente ha confermato il proprio
ricorso.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1
della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
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sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
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1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione su opposizione
impugnata, nella misura in cui pretende che sia presa in considerazione,
per il calcolo della rendita, una durata contributiva di venti o almeno
diciannove mesi, e ciò, implicitamente, al fine di ottenere una rendita
superiore a quella accordatagli.
4.
4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
(LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un
anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
4.2. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1
LAVS).
Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art.
29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a)
durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo
coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
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contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
4.3. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti
per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art.
29quater LAVS).
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito delle tavole, in tedesco e in
francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; Tabelle delle rendite:
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).
Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale
adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando,
su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per
la,vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite (art.
33ter cpv. 1 LAVS).
4.4. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle
rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
(parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio
determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS).
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art.
38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto
arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e
quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle
modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).
5.
In concreto, la CSC ha chiaramente esposto, nella propria risposta al
ricorso, che il fatto di tenere conto di una durata contributiva di diciannove
mesi non implica alcun cambiamento della scala delle rendite applicabile,
ossia la scala 1, né della somma dei redditi conseguiti dal ricorrente
durante il detto periodo, ossia Fr. 17'700.-, rivalutati a Fr. 24'391.-
(Fr. 17'700 x 1.378 [fattore di rivalutazione], conformemente alla Tabella
dei fattori di rivalutazione 2009 contenuta nella Tabella delle rendite
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2009). Considerato però che la somma dei redditi rivalutati di Fr. 24'391.-
deve essere divisa per diciannove mesi, al posto di diciassette, e
moltiplicato per dodici mesi, il reddito medio annuo ammonta a Fr.
15'405.- invece di Fr. 17'217.-, valore arrotondato al reddito superiore di
Fr. 16'416.-, seguendo le Tabelle delle rendite 2009, ne risulta, secondo
le stesse Tabelle, una rendite mensile per il 2010 di Fr. 27.- al posto di Fr.
28.-.
6.
6.1. L'autorità di ricorso può modificare a pregiudizio di una parte la
decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un
accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 62 cpv. 2 1a frase PA).
La parte deve essere informata di tale intenzione ed avere la possibilità di
esprimersi (art. 62 cpv. 3 PA).
In concreto, nonostante le spiegazioni della CSC e l'indicazione di questo
Tribunale della possibilità di ritirare il ricorso, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 131 V 414 e 122 V 166), e ciò al fine di evitare una
diminuzione della rendita di vecchiaia da Fr. 28.- a Fr. 27.-, il ricorrente ha
confermato di mantenerlo.
6.2. Ora, considerato che la decisione impugnata è manifestamente
errata per il motivo che il periodo contributivo ritenuto è sbagliato, e che,
trattandosi di una prestazione di lunga durata, la sua rettifica riveste una
certa importanza (cfr. DTF 119 V 475 consid. 1c, 103 V 128 e la sentenza
del Tribunale federale del 6 marzo 2009 relativa al caso 9C_960/2008,
con le referenze citate), questo Tribunale non può che pronunciare il
rigetto del ricorso e la riforma della decisione su opposizione impugnata,
nel senso che al ricorrente è attribuita una rendita di vecchiaia mensile di
Fr. 27.- al posto di Fr. 28.-, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
7.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese
processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
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spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2011 è
riformata, nel senso che al ricorrente è attribuita una rendita di vecchiaia
mensile di Fr. 27.- al posto di Fr. 28.-, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: