B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-972/2016
Sen t en z a d e l 1 9 a p r i l e 2 0 1 6
Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A.______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di condono (deci-
sione del 4 gennaio 2016).
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Fatti:
A.
Con comunicazione del 26 novembre 1997 (doc. 1), l'Ufficio dell'assicura-
zione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha infor-
mato A._______ – cittadino portoghese, nato il (…), coniugato (doc. 2) –
che, in seguito alla partenza per l'estero, la Cassa svizzera di compensa-
zione era competente per la prosecuzione del pagamento della rendita in-
tera d'invalidità per coniugi. Il diritto alla rendita d'invalidità è poi stato con-
fermato con comunicazioni del 28 dicembre 1998, 20 marzo 2003, 2 marzo
2004, 9 novembre 2007 e 3 marzo 2011 (doc. 4 a 7 e 20).
B.
Dal certificato di morte rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del comune di
B._______ il (…), certificato che è stato ricevuto dall'autorità inferiore l'8
aprile 2015, risulta che la coniuge è deceduta il (…; doc. 17 pag. 1 dell'in-
carto dell'UAIE concernente la de cuius).
C.
Con decisione del 28 aprile 2015 (doc. 24), l'UAIE ha deciso di erogare in
favore dell'interessato una mezza rendita d'invalidità di fr. 694.- al mese a
decorrere dal 1° aprile 2015, in sostituzione della rendita d'invalidità per
coniugi di fr. 1'157.- al mese pagata fino ad allora (detta autorità ha pure
indicato che il credito in restituzione per prestazioni già percepite ammonta
a fr. 463.-). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
D.
Il 12 maggio 2015 (doc. 25), l'interessato ha trasmesso copia dell'attestato
del C._______ di B._______ del (….) relativo all'autopsia effettuata sul
corpo della moglie, del certificato di morte della coniuge del (….) e dell'at-
testato del comune di B._______ del (….), da cui risulta che è vedovo (doc.
26 pag. 2, 3 e 5).
E.
Con decisione del 13 luglio 2015 (doc. 28), l'UAIE, dopo aver constatato
che l'interessato non ha rispettato il proprio obbligo di informare per non
avere segnalato il decesso della coniuge, ha chiesto al medesimo la resti-
tuzione dell'importo di fr. 463.-, a titolo di rendita d'invalidità indebitamente
percepita per il mese di aprile 2015 (differenza fra la rendita d'invalidità
versata a torto e la rendita d'invalidità che avrebbe dovuto essere versata;
è fatto riferimento all'art. 25 LPGA). Detta autorità ha altresì indicato che
questo importo "potrebbe essere compensato mediante trattenute sulla
rendita corrente". L'autorità inferiore ha poi segnalato all'interessato che la
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legge prevede il condono parziale o totale della somma da rimborsare se
la riscossione è stata effettuata in buona fede e la restituzione dovesse
rappresentare un onere troppo importante. È quindi stata concessa all'in-
teressato la facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione
della decisione, una domanda di condono. Anche questa decisione è cre-
sciuta incontestata in giudicato.
F.
Il 27 luglio 2015 (doc. 30), l'interessato ha esibito il "foglio complementare
3 (indicazioni relative alla situazione economica; doc. 31)".
G.
Con decisione del 4 gennaio 2016 (doc. 34), l'autorità inferiore ha deciso
che il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.- non può essere
accordato. La condizione della riscossione in buona fede della rendita d'in-
validità non era adempiuta, considerato che l'interessato non ha informato
riguardo al decesso della coniuge. Detta autorità ha altresì indicato che
ritenuto che "la sua situazione economica lo consente, sul pagamento della
prossima rendita mensile riterremo la totalità dell'importo dovuto al fine di
estinguere completamente il debito".
H.
Il 21 gennaio 2016, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi all'UAIE con-
tro la decisione del 4 gennaio 2016, mediante il quale ha chiesto il condono
della restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.-, ricorso che è poi stato
trasmesso il 12 febbraio 2016 per competenza al Tribunale amministrativo
federale. L'interessato ha in particolare fatto valere di aver informato tem-
pestivamente riguardo al decesso della moglie, ma di non aver potuto tra-
smettere, entro il termine assegnato, i documenti comprovanti il decesso
in quanto era in corso l'autopsia (doc. TAF 1 e 3).
I.
Con decisione del 16 febbraio 2016 (doc. 38), la Cassa svizzera di com-
pensazione ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di
vecchiaia svizzera di fr. 1'388.- al mese dal 1° marzo 2016, in sostituzione
della rendita d'invalidità pagata fino ad allora.
J.
Il 7 marzo 2016, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte,
copia degli atti dell'incarto dell'UAIE (doc. TAF 4).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4
1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è
ammissibile.
1.4.2 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito uni-
camente dalla decisione dell'UAIE del 4 gennaio 2016 e pertanto dalla que-
stione di sapere se il ricorrente possa beneficiare, o meno, del condono
dell'obbligo di restituire l'importo di fr. 463.- indebitamente percepito a titolo
di rendita d'invalidità per il mese di aprile 2015. Non sono oggetto litigioso
le decisioni dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015, entrambe cresciute
incontestate in giudicato. Peraltro, secondo costante prassi, una decisione
amministrativa anche se viziata è, di regola, unicamente annullabile; se,
quindi, non viene tempestivamente impugnata, essa diviene definitiva e
non può più venire contestata (cfr., sulla questione, la sentenza del TF
8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.3 e relativi riferimenti [l'insor-
gente non ha peraltro neppure invocato un'eventuale nullità delle decisioni
dell'UAIE del 28 aprile e 13 luglio 2015]).
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2.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai con-
siderandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri
termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle ad-
dotte dal ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la
decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102
consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento).
3.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2).
4.
Nell'impugnata decisione del 4 gennaio 2016, oggetto della presente ver-
tenza, l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente ha violato l'obbligo
di comunicare ogni fatto suscettibile di modificare il diritto alla rendita – nel
caso concreto il decesso della coniuge – e che pertanto non poteva preva-
lersi della buona fede. Il condono della restituzione dell'importo di fr. 463.-
non poteva dunque essere accordato. Peraltro, la situazione economica
dell'insorgente permette di concludere che la restituzione di tale importo
non costituisce un onere troppo grave per il medesimo.
5.
5.1 Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA in relazione con gli art.
4 e 5 OPGA (RS 830.11), le prestazioni indebitamente riscosse non devono
essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà. I predetti due presupposti devono essere adempiuti cumu-
lativamente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 5).
L'autorità decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente
date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 3 OPGA). Il condono è con-
cesso su domanda scritta, motivata e corredata dei necessari giustificativi
e deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di
restituzione) è cresciuta in giudicato (art. 4 cpv. 3 OPGA).
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5.2
5.2.1 Secondo giurisprudenza, per quanto concerne la nozione di buona
fede, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle presta-
zioni versate non basta per ammetterne l'esistenza. La buona fede, in
quanto condizione necessaria per il condono, è esclusa a priori se i fatti
che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comporta-
mento doloso oppure ad una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può
invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione costituiscono una
lieve negligenza. Occorre altresì differenziare tra la buona fede intesa
come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la
questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le cir-
costanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto ricono-
scere il vizio giuridico esistente (sentenza del TF 8C_383/2007 del 15 luglio
2008 consid. 7.1; DTF 112 V 97 consid. 2c e 110 V 176 consid. 3c).
5.2.2 Seconda condizione cumulativa per concedere il condono, è che la
persona interessata versi in gravi difficoltà se si dovesse dare seguito alla
restituzione (art. 5 OPGA; sentenza del TAF C-4527/2012 del 25 novembre
2014 consid. 5.2.3). Per apprezzare se la restituzione di prestazioni perce-
pite a torto costituisca un onere troppo grave, ci si deve basare sulla situa-
zione economica globale della persona tenuta al pagamento. Determinanti
sono le condizioni esistenti al momento in cui l'interessato dovrebbe prov-
vedere alla restituzione (sentenza del TF C 178/99 dell'8 settembre 2000
consid. 2b). Peraltro, quanto alla possibilità per l'autorità inferiore di com-
pensare il suo credito in restituzione con l'ammontare della rendita corrente
in favore dell'assicurato, giova rilevare che di principio tale compensazione
è ammissibile (DTF 130 V 505 consid. 2.1 e 128 V 224 consid. 3b e relativi
riferimenti), però solo nella misura in cui non intacchi il minimo vitale dell'in-
teressato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 e relativi riferimenti; sentenza del
TAF C-4527/2012 del 25 novembre 2014 consid.5.2).
5.3
5.3.1 In virtù dell'art. 28 cpv. 2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assi-
curative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per ac-
certare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Inoltre, se-
condo l'art. 31 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è
versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i
casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
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sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una presta-
zione.
5.3.2 L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è
versata la prestazione devono comunicare immediatamente all'ufficio AI
ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle presta-
zioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità
al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di as-
sistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, del luogo di residenza determinante
per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per
l'assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche
dell'assicurato (art. 77 OAI [RS 831.201]).
5.4 Il ricorrente fa valere di aver comunicato all'UAIE che la moglie era
morta, ma di non aver potuto trasmettere, prima del 12 maggio 2015, i do-
cumenti comprovanti il decesso in quanto era in corso l'autopsia (v. il ri-
corso del 21 gennaio 2016). Quand'anche si volesse ammettere che l'in-
sorgente ha informato tempestivamente l'autorità inferiore dell'avvenuto
decesso della coniuge – dagli atti di causa risulta in effetti che l'UAIE aveva
ricevuto già l'8 aprile 2015 il certificato di decesso della moglie (doc. 17
dell'incarto dell'UAIE concernente la de cuius) – e che egli era in buona
fede al momento in cui ha percepito la rendita d'invalidità per il mese di
aprile 2015, tale circostanza non può essergli di alcun giovamento, sic-
come è manifesto che la restituzione dell'importo di fr. 463.- non rappre-
senta per lui un onere troppo grave. Da un lato, il ricorrente non ha fatto
valere di essere indigente (o in altri termini che si sarebbe trovato in gravi
difficoltà qualora avesse dovuto dare seguito alla restituzione della somma
richiesta dall'autorità inferiore). Dall'altro lato, dal questionario concernente
la domanda di condono, da lui compilato il 27 luglio 2015 (doc. 31), si
evince, in particolare, che lo stesso dispone di una sostanza pari a Euro
62'310.00 (immobile e veicolo) e che il medesimo percepisce delle rendite
di assicurazioni sociali pari a Euro 13'824.00 (annuali; peraltro dal 1° marzo
2016 è al beneficio di una rendita di vecchia svizzera di fr. 1'388.- al mese,
in sostituzione della rendita d'invalidità svizzera pagata fino ad allora [doc.
38]). La sua situazione economica permette di concludere che egli si trova
in condizioni economiche tali da poter restituire l'importo richiesto di fr.
463.-. In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore compensare il
suo credito in restituzione (di fr. 463.-) con l'ammontare della rendita d'in-
validità per il mese di febbraio 2016 in favore del ricorrente (v., sulla que-
stione, la decisione del 4 gennaio 2016 [doc. 34]; compensazione che l'in-
sorgente non ha peraltro contestato).
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5.5 Da quanto esposto, consegue che, mancando uno dei due presupposti
che cumulativamente devono essere adempiuti ai sensi dell'art. 25 cpv. 1
seconda frase LPGA (v. anche l'art. 4 OPGA), in concreto l'onere troppo
grave, per poter beneficiare di un condono, la domanda di concessione del
condono dall'obbligo di restituzione dell'importo richiesto di fr. 463.- deve
essere respinta.
6.
Per conseguenza, il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e
la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione, anterior-
mente o posteriormente ad uno scambio di scritti, decide quale giudice
unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art.
85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). La presente
sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere resa a giudice unico.
7.
7.1 Nel caso concreto, non si prelevano spese processuali (DTF 122 V 221
consid. 2).
7.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: