B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-988/2011
S e n t e n z a d e l 1 0 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 14 gennaio 2011.
C-988/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, celibe, ha lavorato in Svizzera,
con permesso per frontalieri, come manovale dal 1984 al 1997, versando
i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI). Il 5 gennaio 1999, per il tramite dell'Istituto naziona-
le italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Uf-
ficio dell'assicurazione invalidità del Cantone dei Grigioni (SVA) una do-
manda di rendita d'invalidità svizzera, la cui istruzione ha rivelato, in parti-
colare, la diagnosi generale di malattia cardiaca, trattata con intervento di
rivascolarizzazione miocardica mediante triplice by-pass aorto-
coronarico, nonché di pregresso episodio di scompenso cardiaco in ini-
ziale cardiomiopatia dilatativa, d'ipertensione arteriosa, di dislipidemia e di
note ansioso-depressive reattive. Dopo aver determinato per il 1999 un
salario da valido di Fr. 38'308.- ed un salario da invalido, in attività confa-
centi leggere, di Fr. 18'375.-, la SVA ha formulato un decreto provvisorio,
il 22 maggio 2000, prevedente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità,
sulla base di una perdita di guadagno del 52.03%, dal 1° agosto 1998.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'e-
stero (UAIE), competente a decidere visto il domicilio in Italia dell'assicu-
rato, ha quindi emanato la corrispondente decisione il 27 ottobre 2000, la
quale è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. Una prima
revisione del diritto alla rendita, iniziata l'8 novembre 2001, si è conclusa
con una comunicazione della SVA, del 22 aprile 2002, confermante il dirit-
to dell'assicurato alla mezza rendita (incarto Dossierdeckblatt Original-
Akten).
B.
La SVA ha dato avvio alla seconda revisione del diritto alla rendita il
21 luglio 2005, la quale si è terminata con la conferma, mediante comuni-
cazione del 26 settembre 2005, del diritto dell'assicurato alla mezza ren-
dita (doc. 3 a 8).
Il 31 agosto 2009, per il tramite dell'INPS, l'assicurato ha presentato una
domanda di revisione del diritto alla rendita (doc. 12), con allegati, tra gli
altri, i seguenti documenti:
- un referto coronarografico del 5 marzo 2009 (doc. 19/4), facente stato di
una malattia critica del tronco comune,
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Pagina 3
- un referto d'angioplastica coronarica del 5 marzo 2009 (doc. 19/7), atte-
stante una rivascolarizzazione completa e un buon successo angiografi-
co,
- un referto d'esame ecocardiografico del 13 maggio 2009 (doc. 19/8), ri-
portante, in particolare, il carattere dilatato ed ipocinetico del ventricolo
sinistro, una frazione d'eiezione (FE) del 33% ed un minimo rigurgito mi-
tralico,
- un referto radiografico del 5 settembre 2009 (doc. 19/18), riferente segni
di congestione del piccolo circolo, in particolare ai campi medi inferiori
con evidenza di componente fluida pleurica sottopolmonare bilateralmen-
te,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 10 settembre 2009 (doc. 20), diagnosticante, nel
quadro di uno stato di astenia da alcol in etilismo cronico e di eccedenza
ponderale, una cardiomiopatia dilatativa post-ischemica severa in pre-
gresso infarto miocardico e successivo intervento di triplice by-pass nel
1998, un riscontro, nel marzo 2009, di una malattia critica del tronco co-
mune e dei tre vasi coronarici con successiva angioplastica coronarica
transuminale percutanea (PTCA/Percutaneous Transluminal Coronary
Angioplasty) e posa di stent, nonché una tachicardia da FA sottoposta a
cardioversione elettrica ed un successivo impianto di un defibrillatore.
Nella perizia è pure precisato che l'assicurato non è in grado di svolgere
alcuna attività, il tasso d'invalidità essendo valutato, secondo le norme del
diritto italiano, al 90%,
- un rapporto di dimissione dall'Ospedale di ..., riguardante un soggiorno
protrattosi dal 20 al 30 gennaio 2009, con i relativi esami (doc. 21/1 a 9),
in cui è posta la diagnosi di steatoepatite su base dismetabolica, di car-
diopatia ischemica in evoluzione dilatativa, d'insufficienza renale acuta
(IRA) lieve, di dislipidemia severa e di disassuefazione da alcol. Tra gli
esami menzionati figura un referto radiografico del 21 gennaio 2009, fa-
cente stato di esiti da stereotomia mediana pregressa per intervento car-
dochirurgico di rivascolarizzazione del miocardio e di minima accentua-
zione del disegno polmonare in sede parailare inferiore bilateralmente,
- due lettere di dimissione concernenti due ricoveri presso l'Ospedale di
..., il primo protrattosi dal 4 al 9 marzo, il secondo dal 3 al 21 maggio
2009 (doc. 21/12 a 17), nelle quali è riferito, tra l'altro, che si è proceduto
ad una PTCA per stenosi serrata con triforcazione, e che l'assicurato sof-
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Pagina 4
fre di dispnea e cardiopalmo, d'ipertensione arteriosa, di dislipidemia, so-
vrappeso e potus,
- un certificato medico del 21 ottobre 2009 (doc. 24), nel quale è formula-
ta la diagnosi di grave cardiomiopatia dilatativa ischemica.
C.
Sulla base della documentazione medica ottenuta dall'INPS, la SVA ha
deciso di procedere, il 7 gennaio 2010 (doc. 27), all'esecuzione di una pe-
rizia pluridisciplinare presso il Servizio d'accertamento medico (SAM) di
Bellinzona.
La perizia del SAM è stata redatta dalla dott.ssa C._______e dal
dott. D._______ il 22 giugno 2010 (doc. 37/2 a 17), sulla base di un rap-
porto cardiologico del dott. E._______, del 15 aprile 2010 (doc. 37/18 a
23), e di un rapporto psichiatrico del dott. F._______, del 19 maggio 2010,
(doc. 37/24 a 29), dopo l'esecuzione di accertamenti ambulatoriali avve-
nuti il 1° e il 31 marzo 2010.
Nella perizia è posta la diagnosi, con influenza sulla capacità lavorativa,
di cardiopatia ad involuzione dilatativa di origine ischemica e probabil-
mente etiltossica con insufficienza cardiaca di stadio C secondo
ACC/AHA (American College of Cardiology/American Heart Association),
stadio funzionale NYHA II-III (New York Heart Association), esiti da triplice
by-pass aorto-coronarico nel 1998 e da PTCA e stenting del tronco co-
mune e ramo intermedio nel 2009, pregressi episodi di scompenso su fi-
brillazione atriale tachicardica, esito da impianto di un cardiodefibrillatore
impiantabile (ICD) in previsione priF._______a nel 2009, d'ipertensione
arteriosa, d'adiposità, di dislipidemia familiare e di pregresso abuso nico-
tinico, come pure la diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di
dipendenza etilica, di personalità semplice con tratti evitanti-dipendenti e
di sovrappeso con BMI (Body Mass Index) pari a 32 kg/m2.
Nella perizia è valutata una capacità lavorativa nulla per l'attività di mano-
vale ed intera per occupazioni implicanti sforzi fisici leggeri, senza presta-
zioni energetiche superiori a 50 watt, prevalentemente sedentarie, quali
lavori d'ufficio o di piccolo magazzinaggio, svolte in ambienti temperati,
dove non sono richiesti continui spostamenti su scale, nonché, per quan-
to concerne il defibrillatore, a distanza da campi elettromagnetici e da
macchinari, ed evitando situazioni pericolose in caso di un eventuale im-
piego del defibrillatore con perdita di conoscenza, così come l'utilizzo di
dispositivi vibratili che potrebbero indurre scariche elettriche. Nella perizia
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Pagina 5
è inoltre specificato che, a causa del peggioramento della situazione cli-
nica dal punto di vista cardiologico, vi sono maggiori restrizioni che in
precedenza rispetto alle limitazioni in attività confacenti, e ciò dalla de-
genza presso l'Ospedale di ... nel gennaio 2009, durante la quale è stata
riscontrata la grave cardiomiopatia dilatativa ischemica con indicazione
della necessità di eseguire una nuova coronarografia, effettuata nel mar-
zo 2009, e che perciò deve essere riconosciuta un'incapacità lavorativa
totale durante la detta degenza e durante il susseguente periodo di cura
presso l'Ospedale di ..., protrattosi dal 15 gennaio al 26 febbraio 2010
(rapporto non agli atti, richiesto dal SAM, v. perizia, pag. 4).
D.
La SVA ha sottoposto l'incarto per valutazione al proprio servizio medico,
nella persona del dott. G._______, il quale, mediante presa di posizione
del 14 luglio 2010 (doc. 58/7), ha affermato che lo stato di salute dell'as-
sicurato, alla luce della perizia pluridisciplinare del SAM, non è mutato ri-
spetto al 2000, ribadendo una piena incapacità lavorativa per l'attività di
manovale ed una capacità lavorativa completa in attività confacenti.
La SVA ha quindi messo a punto un decreto provvisorio, il 2 settembre
2010 (doc. 40), all'attenzione dell'UAIE, nel quale ha constatato che non
sono subentrati cambiamenti dello stato di salute dell'assicurato con ri-
percussione sul grado d'invalidità e che perciò non sussistono motivi di
revisione della mezza rendita da lui percepita. La SVA ha nel contempo
comunicato un preavviso all'assicurato, con un termine di trenta giorni per
permettergli di verificare il contenuto della prevista decisione e, se del ca-
so, di opporvisi (doc. 41).
Rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato ha chiesto in un primo
tempo di poter prendere visione degli atti, quindi ha manifestato il suo di-
saccordo con il decreto provvisorio il 14 ottobre 2010, facendo valere che
il suo stato di salute si è notevolmente degradato e che la sua capacità
lavorativa, anche in attività leggerissime, non sarebbe superiore al 50%
(doc. 42 a 52).
Dopo che la SVA ha constatato, il 16 novembre 2010 (doc. 58/9), che
l'assicurato non ha sostanziato con nuovi documenti medici pertinenti la
propria opposizione al decreto provvisorio del 2 settembre 2010, l'UAIE
ha emesso una decisione il 14 gennaio 2011 (doc. 57), mediante la quale
ha respinto la richiesta di aumento della rendita d'invalidità.
C-988/2011
Pagina 6
E.
Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato
ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 9 febbraio 2011,
chiedendo che gli sia accordata una rendita intera d'invalidità a decorrere
da marzo 2009, ed ha esibito un referto radiologico del 26 agosto 2010,
relativo al torace, alle mani, ai polsi e ai piedi, rivelante, tra l'altro, altera-
zioni artrosiche radio-carpali e intercarpali ed una rizartrosi, nonché un
rapporto di dimissione dell'Ospedale di ..., relativo ad un soggiorno pro-
trattosi dal 26 agosto al 3 settembre 2010, facente stato, in particolare, di
una poliartrite cronica sieronegativa, di un'iperuricemia e di un'insufficien-
za renale cronica, come pure di un peggioramento del quadro articolare
con impotenza funzionale e tumefazione di entrambi i polsi.
La SVA ha presentato le proprie osservazioni al ricorso il 18 marzo 2011,
di cui ha chiesto, dopo avere passato in rivista la documentazione medica
pertinente, in particolare la perizia pluridisciplinare del SAM, il rigetto con
la conseguente conferma della decisione impugnata. L'UAIE ha quindi ri-
sposto al ricorso il 24 marzo 2011, riferendosi alla presa di posizione della
SVA, postulando che sia respinto e che la decisione avversata sia con-
fermata.
Il ricorrente ha replicato brevemente il 6 maggio 2011, ribadendo le pro-
prie conclusioni.
F.
Mediante decisione incidentale del 10 maggio 2011, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 24 mag-
gio 2011.
Con scritto del 24 febbraio 2010, il ricorrente ha prodotto nuova docu-
mentazione medica, ossia un rapporto di dimissione dell'Ospedale di ...,
con i relativi esami, da un soggiorno protrattosi dal 12 ottobre all'8 no-
vembre 2011, in cui è riferita la diagnosi d'insufficienza renale acuta da
disidratazione in paziente affetto da neoplasia linguale in trattamento ra-
dioterapico, di potus attivo, di cardiopatia ischemica e di epatopatia eso-
tossina, nonché un rapporto di dimissione dell'Ospedale di ..., con i relati-
vi esami, da un ricovero prolungatosi dall'8 al 29 novembre 2011, diagno-
sticante dei dolori ed una disfagia in esiti da trattamento radioterapico per
carcinoma della lingua operato in paziente affetto da cardiopatia ischemi-
ca.
C-988/2011
Pagina 7
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio-
ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra-
tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conforme-
mente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del
17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla notificazione delle deci-
sioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giu-
dicare il presente ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg-
ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-
razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di-
sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60
LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei
mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al-
legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova,
se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre-
sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
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Pagina 8
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo rela-
tivo alle spese processuali è stato versato nel termine impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea,
ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE
n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coor-
dinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede di-
sposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione eu-
ropea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 rela-
tivo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il dirit-
to svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
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2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal
1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. Deve essere
ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a revi-
sione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012
(RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4.
4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità
al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è
invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista
dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio
2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. A
decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce
che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la
sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
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Pagina 10
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
5.
Il ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, del
14 gennaio 2011, chiedendo che gli sia riconosciuto il diritto ad una rendi-
ta intera d'invalidità da marzo 2009.
6.
6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d'ufficio o su richiesta.
6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 3 OAI, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. In questo caso,
l'aumento della rendita avverrà al più presto a partire dal mese in cui la
domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI). Il punto di partenza
per la valutazione di una modifica, e quindi anche per l'esame di verosi-
miglianza, del grado d'invalidità suscettiva di incidere notevolmente sul di-
ritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione
cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto
alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprez-
zamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF 133 V
108 e 130 V 71).
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Pagina 11
6.3. La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimi-
glianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni so-
ciali. Il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in
quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimen-
to, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciu-
ta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta
piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza in-
vocata, fermo restando comunque la possibilità che la modifica invocata
venga poi smentita da un più attento esame successivo (v. sentenza
8C_947/2011 del Tribunale federale, del 27 gennaio 2012, e la giurispru-
denza citata).
6.4. Se l'assicurato non dimostra che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non entra
nel merito della richiesta. Su questo punto, l'amministrazione usufruisce
di un certo margine di apprezzamento, che il giudice deve, di principio, ri-
spettare. Di conseguenza, il giudice deve esaminare la questione dell'en-
trata in materia esclusivamente quando questo punto è litigioso, cioè
quando l'amministrazione ha rifiutato l'esame di merito fondandosi sull'art.
87 cpv. 4 OAI e quando l'assicurato ha interposto ricorso per questo moti-
vo. Questo controllo non è invece necessario allorquando l'amministra-
zione è entrata nel merito della nuova domanda (DTF 109 V 114 consid.
2a e b). Questi principi, sviluppati dalla giurisprudenza in relazione con
una nuova domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI), sono applica-
bili per analogia alla domanda di revisione (DTF 130 V 73 consid. 3 e 109
V 264 consid. 3).
6.5. In conformità con una giurisprudenza costante, al fine di giudicare se
vi sono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del
grado d'invalidità, si deve tenere conto anche del lasso di tempo intercor-
so tra la precedente decisione e quella che rifiuta di entrare in materia
sulla domanda di revisione: gli indizi devono essere più circostanziati
quando questo lasso di tempo è breve (Sozialversicherungsrecht, Re-
chtsprechung [SVR] 2002 IV n. 10 consid. 1c/aa, non pubblicato, in DTF
127 V 294).
6.6. In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 27 ottobre
2000. Le due prime procedure di revisione si sono concluse senza un
nuovo esame materiale il 22 aprile 2002 e il 26 settembre 2005, la
decisione di revisione qui impugnata è stata emessa il 14 gennaio
2011 (doc. 57). Ne consegue che, seguendo la giurisprudenza, il
periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta
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una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare un
aumento della rendita, come preteso dal ricorrente, è quello tra il 27
ottobre 2000 ed il 14 gennaio 2011.
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione im-
pugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esami-
nare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla
loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche
litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena co-
noscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il pazien-
te, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo pazien-
te (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di ca-
rattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In
base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art.
28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata
del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potu-
to ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa.
Per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
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V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). In concreto, visto che il
ricorrente non ha più esercitato alcuna attività lucrativa da anni,
occorre esaminare la documentazione medica agli atti.
9.
9.1. Dalla detta documentazione e, in particolare, dalla perizia particola-
reggiata E 213 del dott.ssa B._______, medico dell'INPS, del 10 settem-
bre 2009 (doc. 20), dalla perizia pluridisciplinare del SAM, del 22 giugno
2010 (doc. 37/2 a 17), nonché dai rapporti di dimissione degli Ospedali di
... e ..., del 30 gennaio e 21 maggio 2009 (doc. 21/1 a 17), emerge la dia-
gnosi, con influenza sulla capacità lavorativa, di cardiopatia ad involuzio-
ne dilatativa di origine ischemica e probabilmente etiltossica con insuffi-
cienza cardiaca di stadio C secondo ACC/AHA, stadio funzionale NYHA
II-III, esiti da triplice by-pass aorto-coronarico nel 1998 e da PTCA e sten-
ting del tronco comune e ramo intermedio nel 2009, pregressi episodi di
scompenso su fibrillazione atriale tachicardica, esito da impianto di ICD in
previsione priF._______a nel 2009, d'ipertensione arteriosa, d'adiposità,
di dislipidemia familiare e di pregresso abuso nicotinico, come pure la di-
agnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di dipendenza etilica, di
personalità semplice con tratti evitanti-dipendenti e di sovrappeso con
BMI pari a 32 kg/m2.
9.2. A proposito di questa diagnosi, dagli atti appare che essa non è
completa. Infatti, come si può evincere dal rapporto dell'Ospedale di ...,
relativo al soggiorno protrattosi dal 26 agosto al 3 settembre 2010, esibito
con il ricorso, il ricorrente soffre, oltre che delle malattie evidenziate in
particolare dal SAM, di una poliartrite cronica sieronegativa, di un'iperuri-
cemia e di un'insufficienza renale cronica. Nel detto rapporto è precisato
che il ricorrente è stato ricoverato presso l'Ospedale di ... nel luglio 2010
per un aumento del CPK (creatinfosfochinasi) in corso di terapia con sta-
tine e che durante il ricovero è stata riscontrata un'insufficienza renale ed
un esordio di poliartrite acuta trattata mediante colchicina a basso dosag-
gio e steroidi con parziale beneficio. Da notare che l'insufficienza renale
acuta era già stata menzionata, anche se qualificata di lieve, nel rapporto
dello stesso Ospedale di ..., relativo al soggiorno prolungatosi dal 20 al 30
gennaio 2009 (doc. 21/1 a 9).
9.3. Il collegio giudicante deve quindi constatare, tenuto conto del periodo
d'esame che si estende fino al 14 gennaio 2011, che la diagnosi espressa
dai medici del SAM non può essere considerata completa e che, conse-
guentemente, nemmeno la valutazione di una piena capacità lavorativa in
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attività confacenti, come espressa nella stessa perizia del SAM e confer-
mata dal dott. G._______, medico della SVA, nella sua presa di posizione
del 14 luglio 2010 (doc. 58/7), risulta attendibile. Non è infatti possibile, al-
la luce delle considerazioni che precedono, escludere che lo stato di salu-
te del ricorrente non abbia subito un peggioramento e che pertanto il gra-
do d'invalidità si sia modificato in modo rilevante. È necessario così pro-
cedere ad un complemento istruttorio sia riguardo alla diagnosi, sia ri-
spetto all'influenza dell'insieme delle affezioni sulla capacità lavorativa re-
sidua del ricorrente.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1
PA. Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la cau-
sa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferio-
re. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giusti-
ficata in concreto, se si considera che è necessario delucidare le questio-
ni, fin qui non sufficientemente chiarite, della diagnosi e della capacità la-
vorativa (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi incaricare il SAM di completare la perizia pluridisci-
plinare del 22 giugno 2010, e ciò in particolare alla luce del rapporto
dell'Ospedale di ..., relativo al soggiorno effettuato dal ricorrente dal 26
agosto al 3 settembre 2010, affinché la diagnosi sia riformulata e la capa-
cità lavorativa rivalutata, senza tralasciare il problema del carcinoma della
lingua. L'UAIE sottoporrà quindi l'intero incarto al proprio servizio medico,
il quale si pronuncerà a sua volta sulla diagnosi e sulla capacità lavorati-
va, dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Dopo che il servizio
medico avrà espresso il suo parere in questo senso, l'UAIE effettuerà, se
del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo con-
to, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giuri-
sprudenza federale in materia (DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una
nuova decisione impugnabile.
11.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
non sono prelevate spese processuali.
Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri-
corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
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spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri-
petibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di
un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indi-
spensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità
per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Re-
golamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 14 gennaio
2011 è annullata.
2.
L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando
11.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-,
a carico dell'UAIE.
5.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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