Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-989/2011
Sentenza dell'8 luglio 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani e Johannes Frölicher,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinata dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 dicembre
2010).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 24 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda
dell'interessata volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
2.
2.1. Il 2 febbraio 2011, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la
decisione dell'UAIE del 24 dicembre 2010 (notificata il 5 gennaio 2011;
doc. TAF 1) mediante il quale ha postulato, in via principale, il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità, dal momento che le
affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in
una qualsiasi attività lucrativa. In via subordinata, ha chiesto di assumere
agli atti una perizia medica. In particolare, ha precisato di essere
propensa a "recarsi in Svizzera per eventuali accertamenti medici
sanitari". Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF
1).
2.2. Il 31 marzo 2010, l'interessata ha esibito il formulario "domanda di
gratuito patrocinio" (doc. TAF 6).
3.
Nella risposta al ricorso del 20 giugno 2011 (doc. TAF 9), l'UAIE ha
proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione
impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la
stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del
Servizio medico dell'UAIE del 31 maggio 2011 (conclusione n. 3; doc.
129), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno
sottoporre l'insorgente ad una perizia pluridisciplinare.
4.
Con provvedimento del 24 giugno 2011, questo Tribunale ha trasmesso
per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 20 giugno 2011 e
la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 31 maggio 2011,
riservata la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare
delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso entro il 6 luglio 2011
(doc. TAF 10).
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5.
5.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
5.2. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
5.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
6.
6.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in
particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua
capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
6.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
7.
7.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione
affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di
cui alla conclusione n. 3 della presa di posizione del Servizio medico
dell'UAIE del 31 maggio 2011 è giustificata dalla necessità di un
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sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento
allo stato di salute della ricorrente, non essendo altrimenti possibile
determinarsi sulla residua capacità lavorativa della medesima con il
necessario grado della verosimiglianza preponderante.
7.2. Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione
affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria
nel senso indicato nella presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE
del 31 maggio 2011.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto
divenuta senza oggetto.
8.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro
effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della
ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
del 24 dicembre 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE
affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia
di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
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