Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C990/2011
Sen t e n z a d e l 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Elena AvenatiCarpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti A._______,
patrocinato dall'avv. Vincenzo Giordano, via Tripoli 157,
IT73100 Botrugno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 30 dicembre 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1983 al
1985, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
49). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa
come ausiliario sociosanitario dal 1989 al dicembre 2004 (addetto alla
pulizia di ambienti ospedalieri), quando si è ritirato dal lavoro per ragioni
di salute (doc. 11, 12, 14).
B.
In data 25 novembre 2008, A._______ ha presentato una domanda volta
al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1).
Il richiedente è stato visitato il 23 marzo 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), dove è stata posta la diagnosi di epatopatia cronica
in evoluzione cirrotica, sida in trattamento antiretrovirale ed è stato posto
un tasso d'invalidità totale (doc. 17). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
un rapporto del centro di malattie infettive dell'ASL di Galatina del 14
ottobre 2008 attestante una sindrome da immunodeficienza acquisita
complicata da epatite cronica HCV correlata in evoluzione cirrotica (doc.
15);
l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile (doc. 16).
Il medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), Dott. Kristol, nella sua nota del 14 ottobre
2009, ha ritenuto utile fare eseguire accertamenti più approfonditi in
merito alle patologie rilevate (doc. 19). Tale documentazione è stata
chiesta dall'UAIE all'INPDAP con lettera del 29 ottobre 2009 (doc. 20).
Con lettera del 24 marzo 2010 l'INPDAP ha comunicato che l'assicurato è
inattivo dal 1° gennaio 2005 per invalidità assoluta (non migliorabile) e
che quanto già inviato deve essere ritenuto completo. Una nota del Dott.
Donateo, consulente INPDAP datata del 23 marzo 2010 è stata allegata
(doc. 27).
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Con lettera del 31 marzo 2010, l'UAIE ha ribadito all'INPDAP la necessità
della documentazione richiesta per valutare la domanda in corso (doc.
26).
Con risposta del 30 aprile 2010, l'INPDAP ha prodotto ancora l'E 213 del
23 marzo 2009 (doc. 17 = 28) nonché un verbale di Commissione medica
ospedaliera del 20 novembre 2004 che attesta un'inabilità assoluta a
decorrere dall'11 settembre 2003 come aiuto sociosanitario per le note
patologie (doc. 29).
Nel rapporto del 19 giugno 2010, il Dott. Kristol ha spiegato che allo stato
attuale del dossier medico la richiesta di prestazioni dovrebbe essere
respinta (doc. 33) ed ha ribadito la necessità di nuova e più esauriente
documentazione (doc. 33). L'UAIE, con lettera all'INPDAP del 1° luglio
2010, di cui una copia è stata inviata all'interessato, ha invitato detto
istituto a produrre quanto richiesto entro il 1° settembre 2010 (doc. 35,
36). Con nota del 17 settembre 2010, l'INPDAP si è rifiutato di far
eseguire gli esami medici supplementari (doc. 37). Unico documento
nuovo consiste in un breve rapporto del centro HIV di Lecce del 18
maggio 2010 attestante la cura in corso ed i risultati di alcuni valori
ematochimici (doc. 39).
C.
Nel suo rapporto del 3 novembre 2010 (doc. 41), il Dott. Kristol ha
indicato che in base alla documentazione rimessa ad atti non esiste
alcuna invalidità attingente il livello pensionabile, nemmeno nella
precedente professione dell'assicurato (ausiliario sociosanitario).
Con progetto di decisione del 9 novembre 2009, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita per carenza d'invalidità di livello
pensionabile (doc. 42).
Con scritto del 3 dicembre 2010, l'assicurato ha ribadito la sua richiesta di
prestazione (doc. 44). Nulla ha prodotto a suffragio delle sue conclusioni
a parte un succinto certificato medico del Dott. Paglialonga del 2
dicembre 2010 attestante quanto noto (doc. 45).
Richiamato a pronunciarsi, il Dott. Kristol, nella nota del 23 dicembre
2010, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 47).
Mediante decisione del 30 dicembre 2010, l'UAIE ha respinto la domanda
di prestazioni (doc. 48).
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D.
Con il ricorso depositato il 5 febbraio 2011, A._______, regolarmente
rappresentato dall'avv. Giordano, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e il riconoscimento del
suo diritto ad una rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni
produce una breve nota medica del Dott. Grima del 2 febbraio 2011
attestante che il nominato è in cura presso il centro Hiv locale ed è in
terapia. Il sanitario sostiene che il paziente presenta un deficit neuro
cognitivo parziale tanto da non permettergli di svolgere pienamente le
attività quotidiane.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Leh
mann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 28
marzo 2011, ha affermato che non vi sarebbero elementi per provare
l'esistenza di un'invalidità di rilievo (doc. 51).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 1° aprile 2011, l'UAIE propone
dunque la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra,
si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Giordano, con scritto del 10 maggio
2011, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il ricorso.
Egli sostiene che la patologia in corso è pienamente documentata per
stessa ammissione della controparte e che l'incidenza debilitante di
questa è ammessa in base a tutti gli ordinamenti giuridici europei. Una
stessa malattia, sostiene l'insorgente, dovrebbe comportare la stessa
conseguenza invalidante, dal punto di vista valutativo, in ogni
ordinamento giuridico.
Con decisione incidentale del 17 maggio 2011, notificata il 23 maggio
successivo, la parte ricorrente è stata invitata a versare un anticipo di Fr.
400., corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è
stato versato il 21 giugno 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
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amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali nella misura di Fr. 400.. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
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RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al
31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella
data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla V revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la
rendita allo scadere del periodo attesa di un anno a condizione che la
domanda di rendita sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008
(cfr. consid. 7.3).
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 25 novembre 2008. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
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al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 25 novembre 2007 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 dicembre 2010, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato
di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo inferiore ai 3 anni, ma più di un anno (cfr. doc. 49; 1 anno e 10
mesi in totale). Tuttavia, risulta dall'E205 (attestato concernente la
carriera assicurativa in Italia, doc. 2) che lo stesso vanta contributi alle
patrie assicurazioni sociali per un periodo di oltre 700 settimane.
Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla
quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da
esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
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infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
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parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.
8.1. Dal 1989 l'assicurato ha lavorato nel settore del pubblico impiego
come ausiliario sociosanitario in ragione di 36 ore settimanali. Non ha più
ripreso l'attività dal 18 agosto 2003 ed è stato licenziato con effetto dal 31
dicembre 2004 per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi attività
lavorativa (doc. 11, 29).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI nel tenore vigente fino al 31 dicembre
2007, ora, art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
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nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
8.4. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.5. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
9.1. Dalla documentazione ad atti si evince che il richiedente è portatore
di un'epatopatia cronica ad evoluzione cirrotica, una sindrome da
immunodeficienza acquisita in trattamento antiretrovirale (cfr. perizia
medica particolareggiata del 27 marzo 2009, doc. 17). In sede di
audizione e di ricorso non vengono menzionate ulteriori patologie.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Si tratta, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologicolabile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
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l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
10.
10.1. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni vi sono notevoli divergenze. Il servizio medico dell'UAIE ritiene
che l'assicurato non presenta alcuna incapacità lavorativa nel suo lavoro
di ausiliario sociosanitario. ll medico dell'INPDAP pone invece un tasso
d'invalidità totale. La stessa valutazione è data anche dalla speciale
Commissione per gli invalidi civili (doc. 16) che considera l'assicurato
portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza
continuativa globale o permanente (rapporto del 30 ottobre 2008). Il
verbale d'invalidità civile del 3 luglio 2007 indica che l'interessato è
invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita.
10.2. Ora, si deve constatare che il servizio medico dell'Ufficio AI ha
esaminato la domanda di rendita esclusivamente in base alla
documentazione rimessa dall'INPDAP, anche se a più riprese la aveva
considerata insufficiente.
Con lettere del 29 ottobre 2009, 31 marzo e 1° luglio 2010 (doc. 20, 26,
36), l'UAIE ha chiesto all'INPDAP maggiori ragguagli in merito alle
patologie in atto, lo stato attuale, la terapia seguita, i medicamenti
assunti, un esame clinico, ecc. In particolare, con lettera del 1° luglio
2010, l'UAIE aveva indicato all'INPDAP di avere bisogno di
documentazione supplementare al fine di esaminare la domanda di
rendita, ossia un nuovo rapporto medico con anamnesi dettagliata, delle
indicazioni esatte sulla terapia praticata con nome e dosi dei
medicamenti, lo stato attuale della patologia HIV, eventuali complicazioni
fra l'HIV e l'epatite, notizie in merito alla presunta cirrosi epatica
(biopsia?), esami del sangue attualizzati. L'organismo italiano si è tuttavia
rifiutato di eseguire nuovi accertamenti (doc. 24, 27, 31, 37), limitandosi a
spedire un succinto esame del 18 maggio 2010 del Centro HIV di
Galatina (Dott. Grima, doc. 39).
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L'istruttoria non è stata quindi svolta come prospettato dal Dott. Kristol. In
mancanza di una documentazione medica completa, si deve ritenere che
il parere del Dott. Kristol del 3 novembre 2010, come pure il progetto di
decisione successivo e la decisione stessa, risultano infondati. Alla luce
delle patologie di cui soffre l'interessato, un approfondimento dell'indagine
medica è infatti indispensabile. Per quanto riguarda la patologia epatica,
occorre accertare se questa è giunta a livello tale da impedire
all'interessato lo svolgimento di un'attività lavorativa come la precedente
e, eventualmente, più leggera. Le notizie riguardo questa affezione sono
praticamente inesistenti e, peraltro, la presenza di una cirrosi non appare
provata. Relativamente all'HIV, è necessario sapere a quale stadio si
trova la malattia e ciò in modo preciso.
10.3. È vero che l'UAIE si è rivolto a più riprese all'INPDAP senza esito.
Tuttavia la mancata collaborazione di questo organismo non può essere
imputata al ricorrente. Quest'ultimo ha del resto ricevuto solo una copia
per conoscenza delle richieste dell'UAIE (vedi in particolare la lettera del
1° luglio 2010). Se l'amministrazione avesse voluto statuire in base
all'incarto a sua disposizione, avrebbe dovuto inviare direttamente
all'interessato l'ingiunzione di collaborare. In merito va ricordato che l'art.
43 cpv. 3 LPGA prevede appunto che se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta ed avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione,
decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare
in materia.
11.
11.1. Quando il parere del servizio medico dell'UAIE diverge nettamente
dagli altri giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva
avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova
investigazione medica. Infatti, è compito del consulente medico stabilire
in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue capacità
psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti relative alle
attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita, entrano in linea
di conto nel caso concreto (art. 49 OAI, vedi anche DTF 125 V 261
consid. 4).
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11.2. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe.
In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso,
annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo
eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto,
l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal marzo 2003 (cessazione dell'attività lucrativa
per motivi di salute) fino alla data dell'impugnata decisione (30
dicembre 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento
impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una
perizia approfondita in epatologia ed infettivologia (anamnesi
particolareggiata, stato attuale, diagnosi, terapia seguita, prognosi e
valutazione). Il medico dell'Ufficio AI chiederà inoltre all'INPDAP tutti
quegli esami oggettivi che il caso giustifica. Se del caso,
l'amministrazione effettuerà poi un'indagine comparativa dei redditi,
tenendo conto della reale capacità dell'assicurato di riprendere
un'attività lucrativa.
12.
12.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese versato dal ricorrente, di Fr. 400., gli viene restituito.
12.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere
alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000., da
porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 30 dicembre 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 400. versato dal
ricorrente gli è restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'000., la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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