Corte II I
C-991/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A.________,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 15 gennaio 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-991/2008
Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal
1970 al 2003, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Dal 1971 era alle
dipendenze della ditta B.________ AG di St. Moritz in qualità di
muratore/gessino in ragione di 40,5 ore settimanali. In data 18 ottobre
2003 ha subito un infortunio con ferita complicata al ginocchio destro
e, per questo, è stato assistito dall'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA). Dopo le cure del caso,
ha soggiornato nell'aprile e maggio 2004 alla Clinica di riabilitazione di
Bellikon. In data 10 marzo 2005 ha avuto luogo la visita medica di
chiusura e, mediante decisione dell'8 giugno 2005, l'INSAI/SUVA ha
erogato in favore del nominato una rendita mensile pari ad un grado
d'invalidità del 27% dal 1° maggio 2005. Va rilevato che l'assicurato,
prima dell'infortunio, già era portatore degli esiti di altri infortuni e/o
processi patologici, segnatamente: frattura del femore bilateralmente
nel 1969, ernia discale cervicale (operata) nel 1986, trauma distorsivo
al ginocchio sinistro nel 1994, contusione dorsale nel 1995, ernia
lombare operata nel 1999.
B.
In data 19 maggio 2004, A.________ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni, competente per
esaminare nel merito la richiesta, ha ordinato una perizia al Servizio di
accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità di Bellinzona
(SAM). La visita è avvenuta dal 2 al 4 ottobre 2006 con consulti
specialistici in ortopedia/reumatologia (Dott. Mariotti), neurologia (Dott.
Bonetti), psichiatria (Dott. Mari). Nella relazione del 26 ottobre 2006,
gli esperti incaricati hanno sostanzialmente rilevato una sindrome
cervicovertebrale dopo spondilesi e discectomia (1986), alterazioni
degenerative cervicali, sindrome lombovertebrale a destra in esiti di
discectomia L5/S1 nel 1999, discopatia residuale, gonalgia a destra in
esiti di tre interventi chirurgici, periartropatia scapolo-omerale a
destra, tratti ossessivi di personalità con spunti somatoformi
indifferenziati, tabagismo, e ipertensione. I periti ritengono il paziente
totalmente invalido come muratore/gessino. In un lavoro medio-
leggero, egli deve evitare diverse posture, la posizione sedentaria
continua, il porto di pesi ed altre indicazioni, di modo che i medici lo
Pagina 2
C-991/2008
ritengono inabile al 50%. Altri documenti sono stati esibiti, quali una
relazione 4 settembre 2006 del Dott. Eisig al Dott. De Vecchi, un
rapporto del neurochirurgo Dott. Kaech del 12 luglio 2006 al Dott. De
Vecchi, una relazione del Dott. Biasca, traumatologo, del 21 novembre
2006 al Dott. De Vecchi, un nuovo rapporto del Dott. Kaech del 20
dicembre 2006 al Dott. De Vecchi, una relazione neurochirurgica del
Dott. Renella, neurologo all'EOC, Lugano, interpellato circa le varie
possibilità terapeutiche da proporre per risolvere la notevole sindrome
algica lamentata dal paziente.
C.
Il 12 giugno 2007, l'Ufficio AI cantonale ha emanato un "decreto
provvisorio" di riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita AI dal 1°
ottobre 2004 con un grado d'invalidità del 65,46%. Questo tasso di
perdita di guadagno è stato calcolato ponendo a confronto un reddito
senza invalidità (2006) di Fr. 76'477.- ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 26'414.- (tenuto conto di un'incapacità
di lavoro del 50% e di una riduzione del 10% per ragioni personali).
Regolarmente rappresentato dal Patronato INCA di Basilea, con scritto
dell'11 luglio 2007, l'assicurato ha chiesto il riconoscimento del diritto
alla rendita intera AI, poiché la sua situazione non gli permette di
svolgere la benché minima attività lucrativa.
Mediante decisione del 15 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in
favore di A.________ tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004.
D.
Con il ricorso del 15 febbraio 2008, A.________, sempre
rappresentato dal Patronato INCA, chiede il riconoscimento del suo
diritto alla rendita intera AI. Egli contesta la possibilità di poter lavorare
al 50% in attività di ripiego e fa leva, soprattutto, sugli accertamenti
avvenuti dopo la visita al SAM, segnatamente la perizia del Dott.
Renella, nella quale, oltre tutto, si consigliano ulteriori esami
specialistici e strumentali data la gravità della sindrome algica del
paziente.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 marzo 2008, l'Ufficio AI
cantonale propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui,
per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente
Pagina 3
C-991/2008
giudizio. Alla stessa proposta è giunto l'UAIE nella sua risposta del 31
marzo 2008.
E.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive
amministrazioni e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA,
con scritto del 22 aprile 2008, ha ribadito l'intenzione del proprio
assistito di mantenere il gravame. Produce uno scritto 17 dicembre
2007 del Dott. Renella al Dott. De Vecchi, nel quale si insiste, a
prescindere da qualsiasi valutazione, nella necessità di compiere
diversi accertamenti clinici/strumentali.
F.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2008, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. Detta somma è stata regolarmente
versata il 15 maggio 2008.
G.
Successivamente, la parte ricorrente ha inviato ulteriore certificazione
medica, segnatamente: un rapporto del Dott. Valenti del 6 maggio
2008, il quale constata che l'attuale dosaggio di farmaci (elevato) non
risolve i gravi problemi algici del paziente, per cui consiglia
l'istallazione corporale di una pompa a morfina; una relazione di
dimissione ospedaliera per il ricovero dal 23 al 27 giugno 2008 per
dolore cronico in patologia degenerativa della colonna; questa
relazione è accompagnata da un rapporto di consulto psicologico del
27 giugno 2008.
H.
L'autorità inferiore è stata invitata ad esprimersi in merito a questi
documenti e, con risposta del 12 settembre 2008, l'Ufficio AI cantonale
si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni, come lo ha fatto
l'UAIE con nota del 19 settembre successivo.
I.
Con scritto dell'11 dicembre 2008, il Patronato INCA ha ribadito la
richiesta di una rendita intera AI ed ha esibito una relazione clinica
riguardante il ricovero dal 10 al 28 novembre 2008 per lombosciatalgia
resistente alla terapia medica.
Pagina 4
C-991/2008
Altra documentazione è stata inviata il 18 agosto 2009, segnatamente
un rapporto del 29 maggio 2009 del Dott.Biasca, chirurgo ortopedico,
al Dott. De Vecchi per dolori recidivanti soprattutto al ginocchio destro
ed un rapporto d'esame generale, con elettrocardiogramma, dell'11
marzo 2009 (day hospital Gravedona).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
Pagina 5
C-991/2008
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
Pagina 6
C-991/2008
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 19 maggio 2004. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 19 maggio
2003 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 15 gennaio
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno,
rispettivamente 3 anni dal 1° gennaio 2008 (art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di tre
anni interi in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
Pagina 7
C-991/2008
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
Pagina 8
C-991/2008
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1 A.________ ha normalmente svolto la sua attività di
muratore/gessino fino alla data dell'infortunio al ginocchio destro del
18 ottobre 2003. Per il seguito, non ha più ripreso l'attività lucrativa,
poiché oltre ai danni infortunistici, si sono sommati più severi problemi
a carico del rachide cervicolombosacrale.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
Pagina 9
C-991/2008
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame, l'Ufficio AI cantonale ha ritenuto utile
sottoporre l'assicurato a visita polispecialistica al SAM di Bellinzona.
Infatti, pur avendo cessato la sua attività nell'ottobre 2003 a causa di
un importante infortunio al ginocchio, la patologia che affligge oggi il
nominato è specialmente di tipo ortopedico/neurologico ed interessa
soprattutto il dolore risentito alle colonne cervico-dorso-lombare ed i
ricorrenti fenomeni sciatalgici.
I periti del SAM hanno evidenziato:
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: "sindrome cervico-
vertebrale con componente cervicocefale in stato dopo spondilodesi
C6/C7 e discectomia nel 1986 per ernia discale, nonché importanti
alterazioni degenerative plurisegmentali a carattere osteocondrotico e
spondilosico da C3 fino a C6 ed in parte da C7/Th1; sindrome
lombovertebrale cronica con componente spondilogena a livello della
gamba destra e stato dopo possibile compressione di tipo irritativo
radicolare in stato dopo intervento di discectomia microchirurgica nel
1999 a livello di L5/S1, presenza di una discopatia residuale con ernia
discale mediolaterale destra recidiva; gonalgia a destra più che a
sinistra in stato dopo plurimi traumi e tre interventi chirurgici di
meniscectomia artroscopica nonché presenza di una lesione
cartilaginea importante a livello del condilo femorale mediale, peri-
artropatia omero-scapolare tendinopatica a livello della spalla destra;
tratti ossessivi della personalità, sindrome somatoforme
indifferenziata, incremento della quota ansiosa."
Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa: "nota ipertensione
arteriosa in trattamento, tabagismo cronico" .
La documentazione esibita dopo la perizia al SAM e quella in sede
ricorsuale e di replica non apporta, in sostanza, novità diagnostiche di
Pagina 10
C-991/2008
rilievo. Questa refertazione si occupa, più che altro, di trovare una
soluzione adeguata ai problemi algici patiti dal paziente.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, ci si trova in presenza, per l'essenziale, del
parere del SAM. La parte ricorrente non ha esibito documentazione
sanitaria che si pronunci, in modo diretto, sulla residua capacità al
lavoro del nominato. L'insorgente insiste sulla circostanza che la
sintomatologia dolorosa è sempre presente e prova ne sono i vari
reperti clinici e specialistici, egli cerca sempre una soluzione per
risolvere tale situazione.
10.2 Vero è che la perizia del SAM è stata ordinata
dall'amministrazione. Va ricordato tuttavia che una perizia richiesta
dall'Ufficio AI (in casu un servizio di accertamento medico specifico
dell'assicurazione per l'invalidità) non può essere scartata adducendo
che si tratta di un referto di parte. Infatti, la legge attribuisce
all'amministrazione il compito di istruire le domande di rendita,
procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute,
l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI).
In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
Pagina 11
C-991/2008
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di
parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V
157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere
considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale
servizio medico possa essere considerato parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).
10.3 Per quanto riguarda le valutazioni dell'assicuratore infortuni e
dell'assicuratore invalidità, va ricordato che, per diverso tempo, la
prassi dell'assicurazione per l'invalidità, confermata dal Tribunale
federale, prevedeva che, quando le conseguenze invalidanti erano
prettamente legate ad un infortunio, l'AI doveva, in linea di massima,
rispettare la valutazione dell'invalidità passata in giudicato nell'ambito
dell'assicurazione contro gli infortuni. Una determinazione differente
del grado d'invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità
poteva essere ammessa a condizione che esistessero motivi
pertinenti; non bastava invece un apprezzamento divergente ma
sostenibile, neppure se esso fosse di valore equivalente. Gli organi
dell'AI sono vincolati solo se la decisione dell'altro assicuratore è
cresciuta in giudicato (DTF 126 V 288). In una recente più sentenza
(DTF 133 V 549 confermata in 9C_214/2007 consid. 3.2), il Tribunale
federale ha tuttavia modificato questa giurisprudenza e ritenuto che la
valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non
vincola l'assicurazione invalidità.
Pagina 12
C-991/2008
Nella specie, l'interessato è al beneficio di una rendita INSAI/SUVA
pari al 27% d'invalidità dal 1° maggio 2005. Questa prestazione,
tuttavia, corrisponde al danno invalidante in esito, per l'essenziale,
all'incidente al ginocchio destro del 18 ottobre 2003. Di conseguenza,
l'analisi dell'incidenza debilitante di tutte le affezioni che colpiscono
A.________ deve essere effettuata in base ad un esame medico
generale e completo, come quella del SAM.
10.4 I periti incaricati non hanno certo sottovalutato le doglianze
personali del paziente. A.________, osservano i periti, presenta delle
pluripatologie dell'apparato muscolo-scheletrico di tipo sia
degenerativo che post-traumatico, descritte nella diagnosi. Queste
patologie causano, oltre ai dolori, non contestati, delle limitazioni
rilevanti per quanto riguarda il sollevamento ed il trasporto di pesi
superiori ai 7,5-10 kg, nel mantenimento della posizione statica (sia
eretta che seduta), alla mobilità dell'intera colonna vertebrale, nei
movimenti di inginocchiamento e alla deambulazione, sia in pianura, in
salita/discesa che sulle scale.
Sia l'esame ortopedico che neurologico hanno posto in evidenza una
sintomatologia algica presente in più punti e movimenti.
Particolarmente in merito a quest'ultima problematica, il neurologo
rileva che il paziente, che cammina con l'ausilio di un bastone,
presenta un disequilibrio a livello del bacino e del rachide, con
riapparizione dei dolori spondilogeni sia a livello lombosacrale che
cervicale con presenza di reazioni tendomialgiche soprattutto
paravertebrali a sinistra a livello cervicale e dolori pseudoradicolari e
tendomialgici a livello dell'anca destra, dell'emibacino destro e della
gamba destra. Le investigazioni neuroradiologiche funzionali del
rachide sia cervicale che lombosacrale hanno confermato la presenza
di una possibile sofferenza radicolare L5/S1 a destra, clinicamente non
evocabile. Nel complesso, tuttavia, dal punto di vista strettamente
neurologico il paziente non presenta deficit, né sindromi radicolari
irritative evidenti.
Infine, sotto il profilo psichiatrico, non sussiste che una patologia
scarsamente invalidante, caratterizzata da un marcato incremento
dell'ansia ed una sindrome somatoforme comunque indifferenziata.
10.5 L'interessato ha esibito, dopo la perizia al SAM, ulteriore
documentazione. Questi rapporti, diretti soprattutto al medico curante
Dott. De Vecchi, si occupano del problema del dolore. Segnatamente, il
Pagina 13
C-991/2008
Dott. Kaech, nella relazione del 20 ottobre 2006, non è in grado di
suggerire sicuri rimedi al paziente e consiglia un secondo parere
(dopo quello del Dott. Bonetti del SAM) dal Dott. Renella di Lugano.
Questi, nella relazione del 20 dicembre 2006, constata la complessità
del problema algico e propone espressamente nuovi accertamenti in
vista di un miglioramento del quadro generale (pag. 2 ultimi tre
paragrafi). Ora, queste soluzioni sono di natura terapeutico/scientifica
e concernono il futuro. Il Dott. Renella non si pronuncia sulla residua
capacità di lavoro del periziando e, interpellato in proposito, non si
pronuncia nemmeno in tal senso nella sua lettera completiva del 17
settembre 2007 (al Dott. De Vecchi), rimandando il problema agli
organi competenti dell'UAI ed alla valutazione peritale del SAM.
Ora, non è per il fatto che il Dott. Renella abbia consigliato ulteriori ed
approfonditi accertamenti che bisogna ritenere l'istruttoria insufficiente
e rinviare per questo gli atti all'amministrazione. Gli interventi dei
Dott.ri Kaech, Eisig, Renella, Biasca interessano il "procedere"
terapeutico atto a risolvere nel migliore dei modi i problemi patologici
del paziente. In particolare il Dott. Renella afferma, in sostanza, che
per trovare la soluzione giusta, occorre procedere a maggiori
accertamenti. Queste questioni non influenzano la valutazione attuale
ed interessano il paziente ma non l'assicurazione AI.
In sede ricorsuale vengono inoltre prodotti documenti che confermano
il problema delle plurialgie diffuse, l'eventuale possibilità, poi non
realizzata, di ricorrere a terapia a base di morfina con pompa
intratecale, brevi soggiorni in cliniche specializzate in terapia del
dolore, ma anche in questi casi, si tratta di referti propriamente
sanitari, che non si esprimono in merito alla residua capacità di lavoro
dell'assicurato, pur confermando il problema principale.
10.6 Ora, il collegio giudicante, non ha motivo di scostarsi dal parere
dei periti del SAM, quando affermano che il paziente, nonostante tutto,
sarebbe ancora in grado di svolgere un'attività consona al 50%.
L'assicurato deve evitare di svolgere un'attività prettamente di tipo
sedentario o fermo in piedi o camminando (continuamente).
Importante è che egli possa alternare le varie posizioni durante la sua
attività lavorativa. Egli deve evitare piegamenti ripetuti della colonna
vertebrale, posizioni non ergonomiche, movimenti di rotazione sia con
la colonna lombare che con la colonna cervicale. Egli deve evitare
delle posizioni statiche mantenute per un tempo superiore a 15 minuti
Pagina 14
C-991/2008
alle due colonne. Egli deve inoltre evitare la posizione seduta per più
di 30 minuti. Deve evitare di salire o scendere le scale ripetutamente e
di camminare il salita ed in discesa. La deambulazione in terreno
pianeggiante è possibile per 30 minuti. È da evitare pure un'attività
professionale in cui debba inginocchiarsi. Non deve sollevare pesi
superiori a 7,5-10 kg. Entrano in considerazione attività
semisedentarie di controllo o di operaio, di produzione, di riparazione
di piccoli oggetti, lavori del settore terziario come fattorino in azienda,
commesso alternante posizioni seduta ed eretta.
Questo tasso d'invalidità per attività sostitutive tiene ampiamente
conto della situazione valetudinaria dell'assicurato, in considerazione
soprattutto delle fenomenologia algica pur sempre presente.
10.7 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
Pagina 15
C-991/2008
11.2 L'amministrazione ha considerato quale salario privo d'invalidità,
quello conseguibile (aggiornato) nel 2006 presso la ditta per la quale
lavorava, ossia Fr. 76'477.20 per un'attività al 100%.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive, semisedentarie. Queste
attività comportano un salario medio di Fr. 57'370.85 (2004), già
adeguato secondo un orario settimanale di 41,7 medio svizzero di
categoria, le statistiche essendo formulate su di una base di 40 ore
settimanali. Nel 2006 questo introito ammonta a Fr. 58'697.85, per
tenere conto dell'indicizzazione dei salari del 2005 e 2006. Questo
guadagno teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'Ufficio
AI cantonale ha operato una deduzione complessiva del 10%, il che
può essere considerato un po' restrittivo, atteso che la riduzione
massima consentita si situa al 25%, e che l'interessato aveva 54 anni
nel 2006 (anno di riferimento). Tuttavia, può essere osservato che
l'amministrazione, in questo ambito, gode di un'ampia possibilità di
valutazione che il giudice può rivedere solo per giustificati motivi.
Svolta al 50%, questa attività di sostituzione comporta un introito
annuo di Fr. 26'414,05 (tutte le riduzioni comprese). Il confronto fra un
reddito privo d'invalidità di Fr. 76'477,20 ed un introito teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 26'414,05, causa una perdita di
guadagno del 65%, tasso che comporta il riconoscimento del diritto ad
tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il tasso d'invalidità non
attingerebbe comunque il livello del 70% (diritto alla rendita intera),
nemmeno se si dovesse considerare una riduzione del reddito dopo
l'insorgenza dell'invalidità per fattori personali fino 20%.
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
12.1 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico del ricorrente e vengono compensate con l'anticipo già versato.
12.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Pagina 16
C-991/2008
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
- SUVA, Via Plazzet 16, 7503 Samedan
- Pensionskasse PK-SVB 8001, Baumeisterverband, Sumatrastrasse
15, 8001 Zürich
- Nationalversicherungs-Gesellschaft, Steingraben 41, 4003 Basel
(rif. )
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Pagina 17
C-991/2008
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 18