B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-991/2017
Sen t en z a d e l 2 6 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Caroline Bissegger,
cancelliera Marcella Lurà
Parti
A._______, (Italia),
rappresentato dall'avv. Alan Gianinazzi,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione
del 20 dicembre 2016).
C-991/2017
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), ha lavorato in Svizzera numero-
sissimi anni, come apprendista lattoniere e poi come lattoniere (dapprima
presso la ditta B._______ di (…), poi presso la C._______ di (…) e dal 1°
gennaio del 2007 presso D._______ di […; documenti n. 12 e 22 dell’in-
carto dell’autorità inferiore {di seguito: doc. A 12 e doc. A 22}]), solvendo
regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità. Ha interrotto l'attività lavorativa di lattoniere nel mese di dicem-
bre del 2014.
2.
Il 18 maggio 2015, l’interessato ha formulato una richiesta volta all'otteni-
mento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 1
pag. 1 e segg.).
2.1 Dal rapporto del 2 agosto 2016 del Centro peritale per le assicurazioni
sociali (CPAS) emerge che da gennaio del 2015 vi è stata la comparsa
nell’assicurato, dopo una crisi epilettica, di una sintomatologia psichiatrica
sia nella componente acrofobica (F 40.2) sia in quella depressiva (F 32.10).
I periti hanno peraltro ritenuto che la sindrome da dipendenza da alcool,
attualmente in regime di mantenimento (F 10.23), fosse senza incidenza
sulla capacità lavorativa. Nel rapporto peritale in questione è poi stato rite-
nuto che l’interessato presenta da gennaio 2015 un’incapacità lavorativa
del 100% come lattoniere mentre in un’attività sostitutiva adeguata pre-
senta un’incapacità del 40% (diminuzione del tempo). Peraltro, nella peri-
zia è pure stato indicato che con un adeguato trattamento antidepressivo
l’assicurato potrebbe recuperare stabilmente un’ulteriore 20% di capacità
lavorativa in attività adeguata nell’arco di 8-10 mesi. Qualora anche
l’aspetto acrofobico ne beneficiasse, sarebbe da valutarne l’influenza an-
che sull’attività abituale attualmente difficile da stimare (cfr. doc. A 56 pag.
164 e segg. [perizia psichiatrica del CPAS del 2 agosto 2016] e doc. A 65
pag. 196 [scritto del CPAS del 21 settembre 2016]).
2.2 Nel rapporto finale SMR del 23 settembre 2016, è ripreso integralmente
quanto indicato nella perizia CPAS del 2 agosto 2016, con la precisazione,
di cui allo scritto del CPAS del 21 settembre 2016 (doc. A 63), secondo cui
la malattia di lunga durata per motivi psichiatrici che determina l’incapacità
lavorativa stimata in perizia ha inizio a gennaio 2015.
2.3 La consulente E._______, nella sua valutazione del 4 ottobre 2016, ha
poi indicato che nella perizia del CPAS lo stato di salute dell’interessato è
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stato ritenuto confacente all’esercizio di un’attività routinaria, semplice e
ripetitiva, in un contesto piccolo e abbastanza tollerante, senza conflittua-
lità interne e senza eccessivi carichi di lavoro. È pure indicato che l’interes-
sato ha scarsa flessibilità, non è più in grado di rimanere su tetti o ponteggi,
ha ridotta persistenza e ridotta capacità di interazione con gli altri. La con-
sulente ritiene altresì – considerati l’età, il percorso professionale e la resi-
dua capacità lavorativa del 60% in attività sostitutive adeguate – che non è
da prendere in considerazione una riformazione professionale (art. 17 LAI),
ma che “si resta a disposizione per il servizio di collocamento (art. 18 LAI)
dietro richiesta scritta” (doc. A 66).
2.4 Con progetto di decisione del 13 ottobre 2016, l’amministrazione ha
prospettato l’assegnazione all’interessato di un quarto di rendita, dopo
l’anno di attesa, a decorrere da gennaio 2016 (doc. A 68).
2.5 Dalle carte processuali, non risulta che l’interessato abbia presentato
delle osservazioni al menzionato progetto di decisione.
3.
Con decisione del 20 dicembre 2016, l’Ufficio dell’assicurazione per l’inva-
lidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in
favore dell’interessato un quarto di rendita dell’assicurazione svizzera per
l’invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2016, ritenuto un grado d’invalidità
del 49% (doc. A 75 pag. 215 e segg.).
4.
Il 15 febbraio 2017, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione del 20 dicembre 2016
dell’UAIE, mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione im-
pugnata e il riconoscimento di una rendita da media ad intera per il periodo
dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016 e di una rendita intera (inabilità al
lavoro del 100%) dal 1° agosto 2016 in avanti. Il ricorrente si è doluto di un
accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Ha fatto in par-
ticolare valere, per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 fino alla
data della valutazione del CPAS del 2 agosto 2016, un’inabilità lavorativa
superiore al 40% (ha rinviato su questo punto alla perizia fiduciaria allestita
il 19 novembre 2015 per F._______ dalla dott.ssa G._______, psichiatra e
psicoterapeuta [documento n. 8 dell’incarto della cassa malati F._______
{di seguito: doc. B 8}]). Da agosto 2016 in avanti, in altri termini successi-
vamente al rapporto peritale del CPAS, ha fatto valere un netto peggiora-
mento del suo stato psicopatologico, come attestato nell’esibita valuta-
zione peritale medico-psichiatrica del dott. H._______ del 14 febbraio
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2017, che si sarebbe tradotto in uno stato depressivo grave (ICD-10 F 32.2)
evolvente in una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale grave
(ICD-10 F 33.2). Sarebbe da rilevare anche un peggioramento della dipen-
denza alcolica che avrebbe scatenato un ulteriore disturbo assimilabile alla
sindrome di Korsakoff (ICD-10 F 10.6); si tratterebbe di una sindrome ca-
ratterizzata da perdita di memoria, essenzialmente recente, confabula-
zione e disorientamento (doc. TAF 1 e allegati).
5.
Il 23 febbraio 2017, il ricorrente ha corrisposto fr. 800.- a copertura del ri-
chiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 7).
6.
Nella risposta al ricorso del 30 marzo 2017 – che si fonda sul preavviso
dell'Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone I._______ (Ufficio AI)
del 29 marzo 2017 rispettivamente sull’annotazione SMR del dott.
J._______ del 28 marzo 2017 – l’UAIE ha proposto l'ammissione del ri-
corso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di
causa all'amministrazione affinché sia proceduto ai necessari approfondi-
menti medici in ambito psichiatrico nel senso di un accertamento peritale
“di decorso a partire dal periodo immediatamente successivo al precedente
accertamento peritale il cui ultimo colloquio è datato 27.07.2016” (doc. TAF
9 e allegati).
7.
Invitato ad inoltrare le sue osservazioni alla risposta al ricorso dell’UAIE
rispettivamente a pronunciarsi sulla proposta dell’UAIE, il ricorrente, con
scritto del 27 aprile 2017, ha indicato di prendere atto della proposta
dell’autorità inferiore. Ha peraltro chiesto che le tasse e le spese vengano
integralmente accollate all’UAIE con l’obbligo di rifondergli congrue ripetibili
(doc. TAF 11).
8.
8.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero.
8.2 In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
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(RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
8.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile, stante altresì la tempestiva corresponsione dell’anticipo
spese richiesto (art. 21 cpv. 3 in combinazione con l’art. 63 cpv. 4 PA).
9.
9.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all’integrazione.
9.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
10.
Oggetto litigioso nella presente procedura è quello di sapere se la proposta
dell’UAIE d’ammissione del ricorso, d’annullamento della decisione impu-
gnata e di rinvio della causa all’amministrazione affinché venga proceduto
conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone
I._______ (competente ad istruire il caso in esame giusta l’art. 40 cpv. 2
OAI) sia condivisibile, in particolare se l’accertamento dei fatti giuridica-
mente connesso con tale rinvio debba limitarsi al solo periodo posteriore
alla visita peritale del 27 luglio 2016 (come proposto dall’amministrazione)
o se, per contro, debba essere dato seguito alle conclusioni ricorsuali, con
una riforma della decisione impugnata nel senso del riconoscimento al ri-
corrente, da un lato, di una rendita da media ad intera per il periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 luglio 2016 e, dall’altro lato di una rendita intera a de-
correre dal 1° agosto 2016.
10.1 Nel caso in esame, questo Tribunale condivide la proposta dell’UAIE
e dell’Ufficio AI del Cantone I._______ rispettivamente del medico SMR
d’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa
all’amministrazione affinché la stessa completi l’istruttoria, ma contraria-
mente alla proposta dell’amministrazione e del medico SMR – per i motivi
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che saranno indicati di seguito – il completamento dell’istruttoria, in seguito
al rinvio degli atti di causa da parte di questo Tribunale, dovrà riguardare
anche il periodo anteriore alla perizia del CPAS del 2 agosto 2016 e non
solo quello posteriore.
10.2 In effetti, il ricorrente ha contestato, a giusta ragione, che possa es-
sere attribuito pieno valore probatorio alla perizia psichiatrica del CPAS del
2 agosto 2016 per quanto concerne il periodo anteriore alla seconda visita
peritale del 27 luglio 2016, fermo restando che detta perizia del CPAS è
comunque superata, per il periodo successivo a detta visita peritale, dalle
risultanze della valutazione peritale medico-psichiatrica di parte del 14 feb-
braio 2017, la quale impone comunque, a non averne dubbio, una più ap-
profondita e precisa verifica dello stato di salute del ricorrente e dell’inci-
denza dello stesso sulla residua capacità lavorativa. Giova in particolare
rilevare che nelle perizie della dott.ssa G._______, psichiatra e psicotera-
peuta, del 1° aprile e del 19 novembre 2015 (doc. B 5 e doc. B 8), realizzate
su incarico della F._______, è stata attestata per l’insorgente un’incapacità
lavorativa totale sia nella precedente attività di lattoniere sia in un’attività
sostitutiva adeguata. Nelle due citate perizie si è giunti a tale conclusione
conto tenuto, fra l’altro, delle seguenti affezioni, con incidenza sulla capa-
cità lavorativa: a) per quanto attiene alla perizia del 1° aprile 2015, uno
scompenso ansioso-depressivo di media gravita (ICD-10, F 32.1), un di-
sturbo di personalità dipendente (ICD-10, F 60.7) nonché un abuso etilico
cronico (attualmente astinente) nonché b) per quanto attiene alla perizia
del 20 novembre 2015, una distimia (ICD-10, F 34.1), un disturbo di perso-
nalità misto con tratti ossessivo-compulsivi e caratteriali (ICD-10, F 61.0),
nonché un abuso etilico cronico (l’assicurato si sarebbe altresì dichiarato
astinente da mesi) con esofagite da reflusso ed epilessia, attualmente con-
trollata con farmaci. Ora, nonostante che nel rapporto peritale del 2 agosto
2016 sia indicato che il quadro clinico è sovrapponibile a quello stimato
dalla dott.ssa G._______ (cfr. pag. 11 della perizia CPAS), non è poi spie-
gato in modo convincente ed intelligibile per quale ragione, da un lato, è
posta una diagnosi differenziata dal profilo psichiatrico nonché, dall’altro
lato, per quale motivo, fermo restando un’incapacità lavorativa totale nella
precedente attività di lattoniere, si giunga poi ad una conclusione diver-
gente sulla residua capacità lavorativa in attività sostitutiva adeguata per-
sino per il periodo anteriore alle due menzionate perizie psichiatriche della
dott.ssa G._______, la quale ha visitato personalmente il ricorrente il 31
marzo e il 18 novembre 2015. Stante tale rilevante discrepanza nelle valu-
tazioni peritali cui non è fornita alcuna valida spiegazione né nella deci-
sione impugnata né nel rapporto peritale del CPAS del 2 agosto 2016, non
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è possibile a questo Tribunale di concludere, con il grado della verosimi-
glianza preponderante, quale fosse l’effettivo grado d’incapacità lavorativa
del ricorrente in un’attività sostitutiva adeguata a decorrere dal 1° gennaio
2015.
10.3 Ma vi è di più. Va ancora rilevato che secondo la prassi del Tribunale
federale, le varie forme di dipendenza, in particolare l'alcolismo e la tossi-
codipendenza, non costituiscono di per sé un'invalidità ai sensi della LAI,
ma possono comunque assumere rilievo dal punto di vista dell'assicura-
zione invalidità se hanno causato una malattia o un infortunio con effetti
limitanti la capacità lavorativa oppure se esse medesime sono la conse-
guenza di un pregiudizio fisico o mentale con valenza patologica (cfr. DTF
124 V 265 consid. 3c con rinvii) rispettivamente nel caso in cui ne fossero
stata la causa, in che misura queste malattie psichiche, associate a quelle
di natura organica, sarebbero rilevanti ai sensi dell’AI (cfr. pure sentenza
del TF I 384/06 del 4 luglio 2007 consid. 7 con rinvii). In simili costellazioni,
la situazione di fatto deve essere l’oggetto di un apprezzamento globale
che includa sia le cause sia le conseguenze della dipendenza, ciò che si-
gnifica che va tenuto conto di un’eventuale interazione delle diverse affe-
zioni (cfr. sentenze del TF 9C_706/2012 del 1° luglio 2013 consid. 3.2 con
rinvii e 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2.2 con rinvii). Ora, nelle
sue perizie del 1° aprile e del 19 novembre 2015, la psichiatra dott.ssa
G._______ ha ritenuto che l’etilismo cronico e l’epilessia hanno un influsso
sulla residua capacità lavorativa, ciò che appare essere confermato per
l’etilismo anche nella valutazione peritale di parte dello psichiatra dott.
H._______ del 14 febbraio 2017, mentre nel rapporto peritale del CPAS del
2 agosto 2016 non è stata attribuita alla dipendenza dall’alcool un influsso
sulla capacità lavorativa. Anche questa discrepanza di valutazione merita
di essere approfondita nell’ambito di una valutazione globale interdiscipli-
nare. Basti ancora rilevare che nel più volte menzionato rapporto peritale
del CPAS del 2 agosto 2016, effettuato da specialisti in psichiatria, è riferito
che vi sarebbe stata “un’unica crisi epilettica, verosimilmente su base etil-
tossica, e come, anche dopo la sospensione della K._______ (che sarebbe
intervenuta circa 3 mesi fa), non si siano ancora osservate recidive tanto
che in Italia gli è stata restituita la licenza di condurre”. Sennonché, i periti
del CPAS stessi hanno rilevato, giustamente, che la questione dell’epiles-
sia non era di loro competenza; inoltre, la conclusione da loro nondimeno
formulata in tale ambito si basa su mere congetture/supposizioni, senza
fondamento oggettivo e convincente in idonei e necessari approfondimenti
medico-specialistici, comprendenti anche la neurologia. Gli atti di causa
devono pertanto essere retrocessi all’autorità inferiore per il completa-
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mento dell’istruttoria – nel senso di una perizia interdisciplinare psichia-
trica-neurologica (affezioni psichiche, epilessia) con la partecipazione di un
internista (abuso etilico) – alfine di determinare con il necessario grado
della verosimiglianza l’effettiva incapacità lavorativa del ricorrente a decor-
rere dal 1° gennaio 2016 e non solamente a partire dal 1° agosto 2016 nel
senso di una mera perizia psichiatrica di decorso. Conto tenuto delle di-
screpanze di cui alle perizie psichiatriche, neutrali o di parte, precedente-
mente menzionate, è preferibile che la perizia interdisciplinare da svolgere
in Svizzera sia affidata ad altri periti rispetto a quelli sin qui già intervenuti
nel caso del ricorrente, perizia che dovrà soddisfare i criteri della più re-
cente giurisprudenza del Tribunale federale per la valutazione della capa-
cità lavorativa in presenza di affezioni psichiche (DTF 143 V 409; 143 V
418).
10.4 Ciò premesso – e allo stato attuale degli atti di causa, segnatamente
in assenza dei necessari approfondimenti interdisciplinari – non è possibile
dare seguito alla conclusione ricorsuale nel senso del riconoscimento al
ricorrente, da un lato, di una rendita da media ad intera per il periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016 e, dall’altro lato di una rendita intera a
decorrere dal 1° agosto 2016.
10.5 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accerta-
menti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione
di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante,
sull’incidenza effettiva, delle affezioni di cui soffre il ricorrente, sulla residua
capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate. In particolare, un rinvio
all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (se-
gnatamente quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in
cui, come nella fattispecie, è richiesto l’esperimento di una perizia interdi-
sciplinare mai effettuata e chiaramente necessaria per potersi determinare
nel caso in esame con cognizione di causa (DTF 137 V 2010 consid.
4.4.1.4) e che peraltro l’autorità inferiore avrebbe già dovuto richiedere
prima di emanare la decisione impugnata, gli elementi per dover agire in
tal senso essendo già presenti agli atti di causa prima dell’emanazione
della decisione impugnata (cfr. i considerandi 10.1 a 10.3 del presente giu-
dizio). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo pure di precisare
che in virtù dell’art. 43 LPGA, nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA
in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collabo-
razione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia,
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assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurispru-
denza, se il giudice ritiene che i fatti non sono sufficientemente delucidati,
può, peraltro, sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento
dell'istruzione (non senza qualche limitazione: cfr. DTF 137 V 210) sia pro-
cedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'ammi-
nistrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non
viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio.
In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se
l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria
nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad ef-
fettuare i necessari accertamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007
del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF
C- 1722/2015 del 16 gennaio 2019 consid. 11.2 con rinvii]).
10.6 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini,
e nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'autorità inferiore, il quarto di
rendita accordato al ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e ricondu-
cibile alle sole diagnosi psichiatriche di cui al rapporto peritale del CPAS
del 2 agosto 2016 ha da ritenersi siccome già acquisito, non risultando ele-
menti che possano mettere in dubbio che le sole affezioni psichiche di cui
soffre il ricorrente comportino senz’altro un’incapacità lavorativa perlomeno
del 40% in attività sostitutive adeguate, fermo restando, però, la necessità
di un complemento peritale interdisciplinare psichiatrico-neurologico ed in-
ternistico. A seguito della presente sentenza, resta pertanto aperta solo la
questione di sapere se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute del
ricorrente ancora da esperire possano giustificare l'attribuzione di una ren-
dita maggiore del quarto di rendita già riconosciuta a partire dal 1° gennaio
2016 (cfr., al riguardo, la sentenza del TAF C-2883/2017 del 18 gennaio
2019 consid. 15.2 con rinvii).
11.
11.1 Visto l’esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 800.-, versato il 23 febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
11.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art.
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64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57
consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'asse-
gnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo
delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per comple-
mento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in as-
senza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in
fr. 2’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario – relativamente conte-
nuto – svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è
posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-991/2017
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata del 20 dicembre
2016 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda
al completamento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 23
febbraio 2017, sarà restituito al ricorrente dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario
“Indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegata: copia dello
scritto del ricorrente del 27 aprile 2017)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: