Corte III
C-99/2006
{T 0/2}
Sentenza del 19 settembre 2007
Composizione: Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard
Vaudan, giudice e Antonio Imoberdorf (presidente della
camera).
Graziano Mordasini, cancelliere.
X._______,
ricorrente, patrocinato dall'Avv. Sebastiano Pellegrini, via Noseda 2, casella
postale 101, 6850 Mendrisio,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità intimata,
concernente
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Dall'ottobre 1987 fino al settembre 2003, X._______, cittadino italiano nato
il..., è stato posto al beneficio di un permesso per confinanti, regolarmente
rinnovato, rilasciato al fine di permettergli di svolgere l'attività di... presso
alcune ditte specializzate nel settore operanti in Ticino.
B. Con decreto d'accusa del 29 luglio 2002, non impugnato e quindi cresciuto
in giudicato, il Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone del Ticino,
ha proposto la condanna di X._______ alla pena di 45 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, siccome
ritenuto colpevole di circolazione in stato d'ebrietà, e meglio per avere, in
data 15 maggio 2002, condotto la sua autovettura sebbene in stato di
grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.17- max 2.69 grammi per mille), e
questo malgrado una condanna subita nel 1999 in Italia per analogo reato.
C. Con sentenza del 25 agosto 2005, la Corte delle assise correzionali di
Mendrisio ha dichiarato X._______ autore colpevole dei seguenti reati:
- appropriazione indebita ripetuta per essersi, nel periodo 30 luglio 2002 -
9 febbraio 2003, a scopo di indebito profitto, indebitamente appropriato
della somma di Fr. 39'894.- affidatagli per il tramite di pagamenti effettuati
da clienti della Y._______, sua datrice di lavoro;
- circolazione in stato di ebrietà ripetuta per avere, in due occasioni,
condotto veicoli a motore in stato di ebrietà, e meglio il 27 agosto 2003 con
un tasso di alcolemia min. 2.97 g/kg max. 3.49 g/kg, e il 13 gennaio 2004
con un tasso di alcolemia min. 2.37 g/kg max. 2.69 g/kg;
- infrazione grave alle norme della circolazione ripetuta per avere, violando
gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere, al
momento delle suddette infrazioni, negligentemente perso la padronanza
del proprio veicolo;
- inosservanza dei doveri in caso di infortunio per avere, sempre nelle
suddette circostanze, omesso di avvisare immediatamente il danneggiato
proprietario del muro o, in difetto, la polizia;
- circolazione senza licenza, per avere, il 13 gennaio 2004, condotto il
veicolo di sua proprietà, sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse
stata vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità ticinese il 23
ottobre 2003.
Per questi reati l'interessato è stato condannato alla pena di 10 mesi di
detenzione, alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per
un periodo di 3 anni, entrambe condizionalmente sospese per un periodo
di prova di 3 anni, nonché alla revoca della sospensione condizionale della
pena di 45 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero Pubblico in data 29
luglio 2002.
3D. Con decisione del 4 novembre 2005, notificata il 30 gennaio 2006, l'UFM
ha pronunciato nei confronti di X._______ un divieto d'entrata in Svizzera
valido fino al 3 novembre 2008 motivato come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento
(appropriazione indebita, ripetuta; circolazione in stato di ebrietà, ripetuta;
infrazione grave alle norme della circolazione, ripetuta,) e per motivi di ordine e di
sicurezza pubblici."
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
E. In data 27 febbraio 2006, l'interessato è insorto avverso la suddetta
decisione. Egli ha in primo luogo postulato l'attribuzione dell'effetto
sospensivo al ricorso, in modo da permettergli di portare a termine il lavoro
di pubblica utilità da esso intrapreso in sostituzione della pena di 45 giorni
per la quale gli era stata revocata la sospensione condizionale. A sostegno
del proprio gravame egli ha in particolar modo dichiarato che i reati
imputatigli erano stati commessi in una fase della sua vita in cui egli era
sia emotivamente che economicamente destabilizzato, in ragione della
grave malattia che aveva colpito la madre dal 1999 (poi deceduta nel luglio
2001), in conseguenza della quale egli aveva dovuto sostenere delle
ingenti spese di cura ed assistenza. X._______ ha inoltre sottolineato
come nell'ambito del procedimento penale il giudice avesse accolto le
attenuanti generiche legate al suo difficile momento esistenziale, tenuto
conto della collaborazione fornita alle autorità e formulato una prognosi
favorevole al suo futuro, operando di conseguenza una notevole riduzione
delle pene inflittegli e sospendendole condizionalmente. Il ricorrente ha
infine invitato l'autorità giudicante a tener conto del fatto che egli ha
lavorato per ben 15 anni, senza dar adito a problema alcuno, in Svizzera e
che da oltre 5 anni è fidanzato con una donna domiciliata a Z._______, di
modo che l'inibizione alla sua libertà di movimento costituisce un'ingiusta
ingerenza nella sua libertà personale.
F. Con decisione incidentale del 18 aprile 2006, il Dipartimento federale di
giustizia e polizia ha concesso al ricorrente la facoltà di recarsi sul
territorio elvetico per un lasso di tempo ridotto, al fine di svolgere il suo
lavoro di pubblica utilità, attività portata a termine in data 12 giugno 2006
(cfr. ordine di scarcerazione del 28 giugno 2006).
G. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame ricorsuale l'UFM,
con preavviso del 7 giugno 2006, ha proposto la reiezione del ricorso.
L'autorità di prime cure ha in particolare sottolineato la gravità delle
infrazioni, soprattutto di quelle relative alle norme della circolazione
stradale, ripetutamente commesse da X._______, tali da costituire una
minaccia attuale per l'ordine pubblico svizzero. Esso ha poi rilevato che,
nonostante le argomentazioni addotte in sede di ricorso e i motivi che
avrebbero spinto l'interessato a delinquere, non si poteva escludere una
sua recidiva. L'UFM ha infine rammentato la sua totale indipendenza
4dall'autorità penale nella determinazione della durata dei provvedimenti
amministrativi.
H. Invitato ad esprimersi in merito al preavviso dell'autorità intimata, il
ricorrente non ha formulato alcuna osservazione.
Il Tribunale amministrativo federale considera:
1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.
31 LTAF il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare le decisioni rese dall'UFM
in materia di divieto d'entrata in Svizzera possono essere impugnate
davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF) conformemente all'art.
20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 (art. 53 cpv.
2 LTAF prima frase) sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF ultima frase).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al
Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
X._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di
ricorrere (art. 20 cpv. 1 LDDS e art. 48 PA). Presentato nella forma e nei
termini prescritti dalla legge, il suo ricorso è ricevibile (cfr. art. 50, art. 51 e
art. 52 PA).
2. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre
anni, vietare l entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto
gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre
disposizioni di legge o a decisioni prese dall autorità in base a queste
disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase LDDS). Fintanto che vale questo
divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso
esplicito dell autorità che l ha emanato (art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena
né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ritorni
in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. Giurisprudenza delle autorità
5amministrative della Confederazione [GAAC] 63.38 consid. 13; 63.1
consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di
sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento
dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un
determinato comportamento.
3. L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999
tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la
Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle
persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a
LDDS). X._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella valutazione
della presente causa è necessario tenere conto anche delle disposizioni
dell'ALC.
3.1 Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i
cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come
l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere
limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato
I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della
direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee (CdGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2
allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid.
3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).
3.2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le limitazioni al
principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate
in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati
provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza
unicamente nel caso in cui si debba ammettere che l'interessato
costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e
di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr.
DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3;
Sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.
626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CdGCE del 27 ottobre
1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35; del 19
gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).
3.3 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre
essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale
dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par 1 della
direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie e il fatto di
fondarsi unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare
6l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE).
Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico,
effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine
pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti
all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono
essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono
verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine
pubblico. Secondo le circostanze, non è quindi escluso che la sola
condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine
pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.;
Sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid.
5.2.1; Sentenza della CdGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74,
Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa,
punto 24).
3.4 Tuttavia l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è
subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona
soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni
penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di
recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto
conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle
persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo
facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in
considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della
natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della
gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale
infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività
particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla
plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II
citato consid. 4.3.1).
4. Con sentenza del 25 agosto 2005, la Corte delle assise correzionali di
Mendrisio ha dichiarato X._______ autore colpevole di appropriazione
indebita, ripetuta; circolazione in stato di ebrietà, ripetuta; infrazione grave
alle norme della circolazione, ripetuta; inosservanza dei doveri in caso
d'infortunio e circolazione senza licenza. Le autorità penali ticinesi l'hanno
quindi condannato alla pena di 10 mesi di detenzione ed all'espulsione dal
territorio svizzero per un periodo di 3 anni, entrambe sospese
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla revoca
della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione
inflittagli dal Ministero Pubblico con decisione del 29 luglio 2002.
4.1 X._______ è stato condannato per ripetuta appropriazione indebita ai
sensi dell'art. 138 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP,
RS 311.0).
Si evince infatti dagli atti che il ricorrente, nel periodo compreso tra il 30
7luglio 2002 ed il 9 febbraio 2003, a scopo di indebito profitto, si è
appropriato della somma di Fr. 39'894.- affidatagli per il tramite di
pagamenti da clienti della Y._______, sua datrice di lavoro all'epoca dei
fatti.
Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse
pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi dall'interessato,
questi ultimi non riguardano comunque beni giuridici estremamente
sensibili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di
stupefacenti o di altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico
(cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). In queste circostanze, il provvedimento
litigioso potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di
elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi
negativa sulla condotta del ricorrente (cfr. DTF 131 II consid. 4.3.2 e
sentenza del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).
In casu, giova per prima cosa rilevare come le malversazioni non sono
state operate su vasta scala e si riferiscono ad un lasso di tempo limitato a
qualche mese e con lo scopo di far fronte alle ingenti spese relative alla
cura della madre del ricorrente. X._______ ha inoltre prestato una totale
collaborazione agli organi inquirenti permettendo loro di ricostruire nel
dettaglio gli indebiti movimenti di denaro ed ha intrapreso i passi necessari
per tacitare le pretese di risarcimento della parte civile. Infine egli, preso
coscienza della gravità degli atti compiuti, ha in tempi brevi espiato il
proprio debito con la giustizia scontando i 45 giorni di detenzione inflittagli
in data 29 luglio 2002 tramite l'esecuzione di lavori di pubblica utilità (cfr.
ordine di scarcerazione del 28 giugno 2006).
I presupposti per una restrizione al principio della libera circolazione non
sono pertanto adempiuti in riferimento unicamente ai suddetti reati.
Nonostante le infrazioni di natura patrimoniale commesse, X._______ non
rappresenta infatti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave
ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura
per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 dell'Allegato I ALC.
4.2 X._______ ha inoltre violato gravemente e ripetutamente la legge federale
del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01).
Si evince in effetti dagli atti che il ricorrente è stato sorpreso a 3 riprese al
volante di un'autovettura in stato di grave ebrietà, e meglio in data 15
maggio 2002 (tasso di alcolemia: min. 2.17 - max. 2.69 grammi per mille),
il 27 agosto 2003 (tasso di alcolemia min. 2.97 max. 3.49 g/kg) e il 13
gennaio 2004 (tasso di alcolemia min. 2.37 max. 2.69 g/kg). Egli era
stato inoltre condannato per analogo reato dalle autorità italiane nel 1999.
Nelle suddette circostanze, X._______ si è infine reso colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione, inosservanza in caso di
infortunio e, in occasione dell'ultimo controllo, di circolazione senza
licenza.
8In merito al comportamento dell'interessato, si constata che le infrazioni
alla circolazione stradale da esso commesse sono, di principio,
sufficientemente gravi da giustificare una misura di allontanamento quale
quella adottata nei suoi confronti. Giova in particolare rammentare che la
circolazione in stato di ebrietà, sanzionata con una pena che nei casi gravi
può andare fino ai tre anni di detenzione, (cfr. art. 91 cpv. 1 LCStr) è tale
da compromettere gravemente la sicurezza pubblica e costituisce ancora
oggi una delle principale cause di incidente mortale sulle strade. In questo
senso, sono da intendere gli inasprimenti della legge adottati a partire dal
1° gennaio 2005, quali dei controlli di polizia contro l'alcolemia al volante
più sistematici e numerosi (cfr. art. 55 LCStr; messaggio del 31 marzo
1999 relativo alla modifica della legge federale sulla circolazione stradale,
in FF 1999 pag. 3837 segg), nonché l'abbassamento della soglia di
alcolemia consentita al volante (cfr. ordinanza dell'Assemblea federale del
21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione
stradale [RS 741.13], messaggio del 22 maggio 2002 relativo ad
un'ordinanza dell'Assemblea federale inerente i valori limiti di alcolemia
nella circolazione stradale, in FF 2002 pag. 3523 segg). A questo titolo i
dati forniti dall'Ufficio federale per la prevenzione degli infortuni (UPI)
dimostrano come il rischio relativo di incidenti, fissato ad un ipotetico 1 al
tasso legale minimo dello 0,5 grammi per mille, sale già a 7 con un tasso
di alcolemia raddoppiato per poi aumentare in maniera esponenziale,
nonché che nel 2005 79 incidenti mortali verificatisi sulle strade svizzere
erano probabilmente correlati ad un abuso di bevande alcoliche. Nella
fattispecie, gli elevati tassi di alcolemia riscontrati a X._______, la
ripetitività dei reati commessi, nonché le altre infrazioni alla circolazione
stradale di cui esso si è reso protagonista, sono tali da denotare una
propensione dell'interessato a non rispettare le norme della circolazione. A
ciò si aggiunge il fatto che, sebbene in data 23 ottobre 2003 le competenti
autorità cantonali gli avessero revocato, a titolo cautelativo e preventivo,
per un tempo indeterminato il diritto di condurre in Svizzera, in data 13
gennaio 2004 egli ha nuovamente infranto la LCStr conducendo senza
licenza, per di più con un tasso di alcolemia molto elevato (min. 2.37
max. 2.69 g/kg).
Occorre ancora sottolineare come il caso in esame differisca dalla
fattispecie rilevata nella sentenza del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31
maggio 2006, sia in relazione alla recidiva ed alla gravità delle infrazioni
commesse (tasso di alcolemia) che in funzione del fatto che l'ultima
infrazione è stata commessa allorchè il ricorrente non era più in possesso
del permesso di circolazione.
Nella sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria è stata prevista la
sospensione condizionale, per un periodo di prova di 3 anni, sia della pena
di 10 mesi di detenzione che di quella accessoria dell'espulsione dal
territorio svizzero per un periodo di 3 anni, pronunciata in applicazione
dell'art. 55 CP, testo in vigore fino al 31 dicembre 2006. Il giudice penale
9ha quindi formulato una prognosi favorevole riguardo X._______,
ritenendo che il rischio di dover espiare la sanzione penale ancora
pendente nei suoi confronti sia tale da dissuaderlo dall'adottare un
comportamento recidivante. In ogni caso, a norma di una consolidata
giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle
considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente
in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo
dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono
essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se
l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un
reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale
è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione,
dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e
l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi
citata).
Alla luce di quanto esposto, si deve pertanto ritenere che X._______, in
riferimento ai reati inerenti la violazione delle norme della circolazione
stradale, costituisce una minaccia per la sicurezza sufficientemente reale,
attuale e grave, tale da giustificare una misura di allontanamento ai sensi
dell'art. 5 dell'Allegato I ALC.
5. Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta
ora da stabilire se la sua durata, fissata a tre anni dall'autorità intimata, è
adeguata alle circostanze del caso concreto.
5.1 Al momento di pronunciare un divieto d'entrata, l'autorità amministrativa è
tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della proporzionalità e deve
astenersi da qualsiasi arbitrio (ANDRÉ GRISEl, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg. e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Basilea, 1991, pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.).
Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione
personale del ricorrente e una corretta valutazione dell'interesse pubblico
e privato. In particolare è necessario che il provvedimento appaia
essenziale ed idoneo per raggiungere lo scopo perseguito dalla misura
amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo
perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (cfr. DTF
130 I 65 consid. 3.5.1.; 128 II 292 consid. 5.1.; 126 I 219 consid. 2c;
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC]
64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
5.2 Nel caso di specie, il provvedimento attaccato rappresenta la sola misura
che permette di raggiungere lo scopo ricercato a protezione degli interessi
summenzionati. Certo, il ricorrente dispone di certi contatti con la Svizzera,
ma si constata che il suo soggiorno lavorativo sul territorio della
Confederazione al beneficio di un permesso per confinanti è giunto a
10
termine nel settembre 2003, e che tale permesso in seguito non è stato
rinnovato.
Per quanto riguarda, invece, la presenza nel nostro paese della fidanzata
dell'interessato, si osserva che in considerazione della forte recidiva e
della gravità dei reati da esso commessi, nonché l'importanza dei beni
messi a repentaglio con il comportamento rimproveratogli, e, infine, la
prossimità della sua residenza con il confine italo-svizzero, sia lecito
aspettarsi che i rapporti affettivi che il ricorrente intrattiene con la sua
fidanzata, anch'essa residente in prossimità del confine, siano mantenuti al
di fuori del territorio elvetico. In quest'ambito giova rammentare, infine, che
le relazioni familiari suscettibili di fondare, in virtù dell'articolo 8 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 101), diritti particolari in ambito di
polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra coniugi nonché quelli
tra genitori e figli minorenni che convivono nel medesimo focolare. I
fidanzati ed i concubini non sono, salvo circostanze del tutto eccezionali,
abilitati ad invocare i privilegi derivanti dalle garanzie del precitato articolo
convenzionale (cfr. DTF 2A.362/2002 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Infine, qualora una particolare situazione dovesse presentare delle
difficoltà insormontabili si rileva che, nell'ottica della natura di controllo del
provvedimento, il ricorrente potrebbe sempre presentare all'Ufficio federale
della migrazione la richiesta di un salvacondotto per recarsi nel nostro
Paese, purché le modalità e le circostanze vengano debitamente
sostanziate e documentate.
Considerato quanto precede, il Tribunale è dell'opinione che un divieto
d'entrata di tre anni sia nella fattispecie conforme al principio della
proporzionalità.
6. Ne discende che l'UFM con decisione del 4 novembre 2005 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti rilevanti
ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il
ricorso è respinto.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del
regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura, ammontanti a Fr. 700.-, sono poste a carico del
ricorrente e vengono compensate con l'anticipo dello stesso importo
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versato in data 7 aprile 2006.
3. Comunicazione:
- al ricorrente (Atto giudiziario)
- all'autorità intimata (n° di rif. 2 191 186)
Rimedi giuridici :
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se
in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Il presidente della camera: Il cancelliere:
Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini
Data di spedizione: