Corte II I
C-992/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
rappresentato dall'avvocato Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, IT-73054 Presicce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione del 20 dicembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-992/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968
al 1979, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc.
44). Dopo il rimpatrio, ha continuato a svolgere un'attività lucrativa
come commerciante del settore alimentari, dal 1979 al settembre 2003
quando ha cessato il suo lavoro per ragioni di salute (doc. 54). In data
23 ottobre 2003, il nominato ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità a causa di un infarto miocardico avvenuto il 15 settembre
2003. Dopo aver acquisito agli atti la documentazione sanitaria,
l'incarto è stato sottoposto al Dott. Meyer, dell'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI; ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), il quale ha
stimato che l'assicurato, non avrebbe più potuto continuare a lavorare
come negoziante, ma a lui sarebbero state proponibili attività leggere
e/o sedentarie in misura completa (doc. 27). Una (prima) indagine
comparativa dei redditi aveva posto in evidenza che, svolgendo attività
alternative al 100%, il nominato avrebbe subito una perdita di
guadagno del 15% (doc. 28). Con decisione del 10 marzo 2005, l'UAI
ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni.
L'assicurato ha impugnato il suddetto provvedimento amministrativo
innanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per
le persone residenti all'estero (CFR AVS/AI), contestando,
segnatamente, il calcolo comparativo dei redditi che non terrebbe
adeguatamente conto degli introiti precedenti l'invalidità.
L'amministrazione ha ricalcolato la perdita di guadagno dell'assicurato
ed è giunta alla conclusione che, svolgendo attività alternative in
misura del cento per cento, l'interessato subirebbe una perdita di
guadagno del 26% (doc. 39). In questo calcolo, il salario dopo
l'insorgenza dell'invalidità è stato ulteriormente ridotto del 15% per
tenere conto della situazione personale dell'interessato (età,
handicap). Con giudizio del 9 maggio 2006, la CFR AVS/AI ha,
comunque, parzialmente accolto l'impugnativa ed ha rinviato gli atti
all'amministrazione affinché approfondisse ed attualizzasse l'indagine
medica (doc. 1-41).
Pagina 2
C-992/2008
B.
In osservanza del giudizio summenzionato, L'UAIE ha quindi acquisito
agli atti:
- una relazione medico-legale allestita il 30 gennaio 2007 da un
medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale,
dopo aver posto la diagnosi di "esiti stabilizzati di pregressa
cardiopatia infartuale trattata, da coronaropatia ostruttiva bivasale
trattata con PTCA + stent con attuale normale cinesi del muscolo
cardiaco e test da sforzo negativo per ridotta riserva coronarica, in
lieve ipertensione; spondiloartrosi dorsolombare con discopatie
multiple a modesta incidenza funzionale, sindrome ansioso-depressiva
endoreattiva ad incidenza di media gravità" ha posto un tasso
d'invalidità inferiore ai due terzi (doc. 59). Sono stati esibiti documenti
oggettivi, quali: un elettrocardiogramma con i risultati di una visita
cardiologica, un ecocardiogramma, i risultati di un'ergometria (test
elettrocardiografico da sforzo), esami tutti effettuati il 5 marzo 2007
(doc. 56-58); i risultati di una visita cardiologica del 26 febbraio 2007
(doc. 55).
Nella sua relazione del 22 agosto 2007, il Dott. Croisier, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita ed analizzato il
caso sotto il profilo delle malattie di lunga durata, ha affermato che il
richiedente non avrebbe mai subito un'incapacità al lavoro di livello
pensionabile nell'ambito di attività di sostituzione leggere e/o
semisedentarie. Nel suo precedente lavoro di commerciante in generi
alimentari, il medico dell'UAIE ammette un grado d'invalidità del cento
per cento dal settembre 2003 al 15 novembre successivo e del 40%
dal 16 novembre 2003 (doc. 62).
Con progetto di decisione del 30 agosto 2007, l'UAIE ha comunicato
all'avv. Luigi Potenza, regolare rappresentante dell'interessato, che la
richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta (doc. 63). Con atto del 3
ottobre 2007 (doc. 65), l'avv. Potenza, ha ribadito la richiesta del
proprio patrocinato ed ha prodotto un certificato medico del Dott. Cesi,
psichiatra, del 29 novembre 2006, attestante una depressione di entità
severa ad evoluzione cronica, in trattamento (doc. 64). In un
successivo scritto, l'avv. Potenza ha sostenuto che, come già
evidenziato nella precedente procedura, il proprio patrocinato
subirebbe, in ogni caso, una perdita di guadagno del 69% (doc. 67).
Pagina 3
C-992/2008
L'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott. Crosier, il quale, nella
sua relazione del 14 dicembre 2007, si è riconfermato nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 69).
Mediante decisione del 20 dicembre 2007, l'UAIE ha respinto la
richiesta di prestazioni (doc. 70).
C.
Con il ricorso depositato il l'11 febbraio 2008, A._______, sempre
rappresentato dall'avv. Potenza, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. La parte ricorrente ribadisce l'impossibilità di svolgere
anche attività di ripiego, data l'età e le condizioni di salute e contesta
di nuovo il calcolo comparativo dei redditi, ritenendo, in sostanza, che
il paragone deve essere fatto fra gli introiti precedentemente percepiti
come commerciante, e quelli ottenuti dopo la patologia cardiaca. Nulla
produce a suffragio delle sue conclusioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 maggio 2008, l'UAIE propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Potenza, con scritto del 16 giugno
2008, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso. Produce un referto di visita cardiologica non datato (Dott.
Giovanni De Fabrizio).
Nella duplica del 9 luglio 2008, l'UAIE ripropone la reiezione del
ricorso.
E.
Con decisione incidentale del 16 luglio 2008, la parte ricorrente è stata
inviata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali. Con atto dell'8 agosto 2008, l'avv.
Potenza, in nome e per conto del proprio assistito, ha chiesto
l'esenzione dalle spese processuali. Il 17 settembre 2008, la parte
ricorrente ha compilato e spedito al TAF un formulario di domanda di
gratuito patrocinio.
Pagina 4
C-992/2008
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
Pagina 5
C-992/2008
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 23 ottobre 2003. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
Pagina 6
C-992/2008
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita il 23 ottobre 2002 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 20 dicembre 2007, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle
assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento
in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e
1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
Pagina 7
C-992/2008
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 A._______ ha potuto lavorare, senza particolari interruzioni, fino al
15 settembre 2003, quando è stato colpito da un infarto miocardico.
Da allora, non ha più svolto attività lucrativa.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
Pagina 8
C-992/2008
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
8.3 Per quanto concerne la fissazione del grado di incapacità al
guadagno degli indipendenti, la giurisprudenza prevede che l’invalidità
sia fissata secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui viene svolta l’attività e quindi considerando le
ripercussioni economiche di questa riduzione (metodo straordinario).
In base al metodo straordinario dapprima si constata l’impedimento
dovuto al danno alla salute, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (AHI Praxis 1998 p. 120; SVR
1996 IV n. 74 p. 213ss consid. 2b). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, quindi, non produrre una perdita di
guadagno della medesima entità. Se tuttavia l'interessato cessa
l'attività indipendente si può rinunciare all'applicazione del metodo
straordinario di calcolo dell'invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle
mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute
non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Ora, nel caso di specie, non è giustificato applicare il metodo
straordinario. Infatti, l'interessato ha cessato di lavorare il 15 settembre
2003, per ragioni di salute e l'applicazione del metodo straordinario
non è più possibile.
8.4 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.5 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
Pagina 9
C-992/2008
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che il ricorrente
soffre essenzialmente di stato dopo infarto miocardico acuto inferiore il
15 settembre 2003, esiti di PTCA/Stent, spondiloartrosi dorsolombare
con discopatie multiple a scarsa incidenza funzionale, sindrome ansio-
depressiva reattiva. Le investigazioni mediche successive al giudizio
della Commissione federale di ricorso hanno permesso di stabilire che
vi è una normale cinesi del muscolo cardiaco, una lieve ipertensione e
risultati ergometrici nella norma.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia del 30 gennaio 2007,
doc. 59) pone un tasso d'invalidità inferiore ai due terzi, pur precisando
che l'assicurato non è invalido e non è inabile. Dal canto suo, il Dott.
Croisier, medico dell'UAIE, ammette che l'interessato non potrebbe più
svolgere il suo lavoro di commerciante di generi alimentari, se non in
misura ridotta; tuttavia, egli giudica che l'assicurato, qualche mese
dopo l'infarto, avrebbe potuto riprendere un'attività di tipo leggero e/o
semisedentario. Questo parere collima con quello che già si era
espresso nell'ambito dell'istruttoria precedente il giudizio del 9 maggio
2006 della Commissione federale di ricorso.
Pagina 10
C-992/2008
10.2 Dalla nuova indagine (cardiologica) è emerso che le condizioni
del paziente sono buone. I vari esami eseguiti il 5 marzo 2007 sono
tutti, praticamente, entro i limiti della norma. L'elettrocardiogramma
sotto sforzo ha permesso di escludere qualsiasi danno ischemico ed è
stato interrotto per esaurimento muscolare ed ipertensione.
L'ecocardiogramma non ha posto in evidenza patologie del muscolo
cardiaco, la cinesi è normale. Il paziente segue una terapia post-
infartuale secondo i normali protocolli e, dopo il settembre 2003, non
ha più necessitato di ricoveri ospedalieri.
L'assicurato soffre di un danno ortopedico del tutto banale con un
fenomeno di poliartrosi localizzata, soprattutto, a livello lombare,
ascrivibile, in gran parte ad un normale processo d'usura fisico.
L'apparato locomotorio ed articolare appare privo di sostanziali
limitazioni funzionali: Il rachide dorso-lombare è spinalgico e
moderatamente contratturato, limitato in flessione, antalgicamente, di
1/3, la manovra di Lasègue è negativa bilateralmente. L'assicurato
denuncia anche una sindrome ansio-depressiva reattiva alla malattia
principale, la quale è emendabile con adeguata cura farmacologica e
controlli continui con cura psicologica in caso di necessità.
Per il resto, l'interessato si presenta in condizioni di salute generali
ancora buone, ogni organo ed apparato essendo indenne da patologie.
La documentazione oggettiva essendo completa ed esauriente, non si
appalesa necessario ordinare una nuova indagine sanitaria. Peraltro,
la parte ricorrente non ha mai prodotto documentazione medica che
possa porre in dubbio quanto già medicalmente accertato.
10.3 Il collegio giudicante, sulla scorta dei pareri del medico dell'UAIE,
ritiene che A._______ non avrebbe più potuto svolgere un'attività nel
settore del commercio alimentare se non in misura limitata. A lui
sarebbero comunque state proponibili, qualche mese dopo l'evento
cardiaco, al 100%, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, quali
quella di operaio addetto al controllo di macchine di produzione
automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere
d'albergo, cassiere, addetto alla ricezione in portinerie di grandi ditte,
fattorino; autista di mezzi leggeri per il trasporto locale di cose e/o
persone, custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere, ecc. I
lavori di ripiego proposti, contrariamente a quanto sembra sostenere la
parte ricorrente, non comportano né sforzi particolari, né situazioni di
stress anormali.
Pagina 11
C-992/2008
10.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessato appare difficoltosa, vista la sua età e la situazione
congiunturale; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non gli offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2
11.2.1 L'amministrazione ha ribadito il calcolo svolto l'11 ottobre 2005
(doc. 39). Questo esame comparativo è stato svolto in due versioni. Il
collegio giudicante riterrà quella più favorevole per il ricorrente. Va
rilevato che, nel caso in esame, non può essere effettuato un calcolo
basato su quanto guadagnava l'interessato prima dell'invalidità (anni
2001-2002 in media) per confrontarlo con quanto da lui dichiarato
come reddito nel 2004 (dopo l'insorgenza dell'invalidità), come è stato
più volte preteso dalla parte ricorrente. Infatti, il confronto va svolto
sulla scorta di quanto disposto dall'art. 16 LPGA, ossia confrontando,
da una parte, il reddito percepito prima dell'insorgere dell'invalidità
d'invalidità e, dall'altra, il reddito conseguibile dopo l'invalidità in
un'attività di sostituzione. È ben chiaro infatti che l'assicurato, dopo
l'evento cardiaco, non ha più potuto svolgere pienamente il suo
Pagina 12
C-992/2008
precedente lavoro di commerciante, ciò che ha comportato che gli
introiti del 2003/2004 fossero ben inferiori a quelli precedenti.
11.2.2 Ora, A._______ ha svolto un'attività indipendente fino al
settembre 2003. Non essendo applicabile il metodo di valutazione per
lavoratori indipendenti (cosiddetto metodo straordinario, cfr. consid.
8.3), l'amministrazione si è basata su di un introito ipotetico (statistico)
di un addetto alla vendita, aumentato del 10%, per tenere conto
dell'esperienza maturata come proprietario dell'impresa commerciale
familiare. Ne consegue un guadagno ipotetico mensile precedente
l'invalidità di EUR 1'416.- nel 2003.
11.3 Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in
attività di tipo leggero non qualificate/ripetitive. Queste attività
comportano un salario medio di EUR 1'234.-, Questo introito teorico
può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurato
(DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione ha operato una
deduzione complessiva del 15% (53 anni nel 2003), ciò che può
essere condiviso, atteso che la riduzione massima consentita si situa
al 25%, ma solo in casi eccezionali. Ne consegue un reddito di EUR
1'049.-.
11.4 Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di EUR 1'416.- ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di EUR 1'049.-, causa
una perdita di guadagno del 25,92% (arrotondato al 26%), grado che
non comporta il diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità. Va rilevato, a titolo abbondanziale, che il grado
d'invalidità non attingerebbe il livello del 40%, nemmeno se si dovesse
considerare una riduzione del reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità
per fattori personali del 25% (percentuale massima consentita).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
12.
Con scritto dell'8 agosto 2008, l'avv. Potenza ha formulato una
domanda di assistenza giudiziaria per quanto attiene alle spese
processuali della presente procedura.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
Pagina 13
C-992/2008
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza del TF I 134/06 del 7 maggio 2007). A tal proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità
di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con
i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Lo scrivente Tribunale, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che dalla
documentazione agli atti risulta comprovata la situazione d'indigenza
del ricorrente (che percepisce una pensione d'invalidità di EUR 450.- e
la moglie di EUR 242.-) ed il gravame non appariva di primo acchito
sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a;
372 consid. 5b), per cui il ricorrente è ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Pertanto, non vengono prelevate spese
processuali.
13.
Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spese
ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 14
C-992/2008
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali è
accolta e non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
Pagina 15