Corte II I
C-993/2006
{T 0/2}
Sentenza del 25 gennaio 2008
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______, c/o B._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-993/2006
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, entrato in Svizzera per la prima volta in data 7 settembre 1990,
A._______, cittadino della Repubblica della Serbia (Provincia del
Kosovo) nato il..., vi ha poi depositato una domanda d'asilo;
che a seguito delle numerose procedure intraprese, l'interessato ha
soggiornato sul territorio della Confederazione per una decina di anni;
che in data 29 agosto 2000 l'Ufficio federale della migrazione (UFM),
ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto
d'entrata in Svizzera valida fino al 1° settembre 2003, ritenendolo
indesiderabile per dei motivi preventivi d'assistenza pubblica. Egli ha
lasciato il territorio della Confederazione il 1° settembre 2000;
che in data 14 marzo 2001, l'interessato ha depositato una nuova
domanda d'asilo presso le autorità elvetiche;
che il 3 maggio seguente, l'UFM ha pronunciato nei suoi confronti una
seconda decisione di divieto d'entrata valida fino all'11 maggio 2004,
in quanto ritenuto colpevole, in particolare, di entrata illegale in
Svizzera, non rispetto di un divieto d'entrata e non rispetto di un ordine
di partenza;
che con decisione del 17 maggio 2001, la Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA: attualmente Tribunale amministrativo
federale [TAF]) non è entrata nel merito del ricorso interposto da
A._______ avverso la decisione del 10 aprile 2001 con la quale
l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR: attualmente Ufficio federale della
migrazione [UFM]) non era entrato in materia per quanto attiene la
domanda d'asilo depositata dall'interessato il 14 marzo precedente;
che con lettera dell'11 maggio 2006, B._______ ha invitato il fidanzato
A._______ a venire in Svizzera per una visita di tre mesi in vista dei
preparativi per il loro matrimonio, garantendo nel contempo
l'assunzione di tutte le spese relative al soggiorno di quest'ultimo;
che in data 10 agosto 2006, l'interessato ha presentato all'Ufficio di
collegamento svizzero di Pristina una domanda di visto per la Svizzera
al fine di soggiornare per un periodo di tre mesi presso la compagna
B._______, precisando nel contempo di essere divorziato;
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che a sostegno della sua domanda di visto, egli ha prodotto agli atti
un'attestazione con la quale si impegnava a fare ritorno in patria allo
scadere del visto richiesto;
che invitata dalle competenti autorità turgoviesi a fornire alcune
delucidazioni in merito alla visita del richiedente, B._______ ha in
particolare rilevato come lo scopo del soggiorno di A._______ fosse
quello di discutere i termini del loro matrimonio, sottolineando poi che
il richiedente è attivo in patria quale falegname e che la sua ex moglie,
nonché i suoi 3 figli risiedono in Svizzera;
che il 10 ottobre 2006, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto
dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______,
considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione personale
del richiedente (che non intrattiene legami personali o professionali
stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria) e della
situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia,
in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e
la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla
scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che con scritto pervenuto il 2 novembre 2006 al Dipartimento federale
di giustizia e polizia (DFGP), A._______ ha interposto ricorso avverso
la precitata decisione, rilevando come l'invitante si fosse assunta tutte
le spese relative alla sua visita, ribadendo la sua volontà di rientrare in
patria al termine del soggiorno auspicato ed affermando di aver fornito
la documentazione necessaria a comprovare l'attività lucrativa
esercitata in patria;
che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 12 aprile
2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, sottolineando in
particolar modo come il rientro in patria del richiedente non fosse
sufficientemente garantito e ritenendo inoltre che esso mirerebbe ad
un soggiorno sottostante a permesso in Svizzera;
che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo
gravame, sottolineando poi di possedere in patria una casa di sua
proprietà e di beneficiare di buone condizioni economiche;
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che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS
173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di
seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF;
che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità
dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF -
possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]);
che i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio
2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art.
53 cpv. 2 LTAF);
che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente
all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune
ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio
1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS,
RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS
142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e
l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201);
che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata
presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto
(materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità
alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr;
che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate
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prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal
nuovo diritto;
che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF);
che A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha
diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che suo ricorso, presentato nella forma
e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA);
che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto
(cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS);
che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM
(art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS);
che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi
terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché
dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e
saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della
popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente
(cfr. art. 1 lett. a vOLS);
che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano
venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di
lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in
materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto
fiscale [RDAF] 1997, p. 287);
che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in
Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare
nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro
soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS);
che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico
svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla
concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv.
1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
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24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/
Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28
ss);
che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni
d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in
particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza
dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c
vOEnS);
che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato
allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in
ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in
funzione della situazione personale del richiedente;
che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze
dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di A._______ alla
scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come
sufficientemente assicurata;
che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile
regnante nella Repubblica della Serbia, ed in particolare nella
Provincia del Kosovo, e viste le considerevoli disparità economiche
esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il
rischio che l'interessato non faccia ritorno in patria alla scadenza del
visto richiesto;
che, sebbene la Repubblica della Serbia abbia vissuto un
miglioramento del proprio quadro economico generale, giova
sottolineare che la Provincia del Kosovo conosce a tutt'oggi un tasso
di disoccupazione particolarmente elevato e che pertanto il numero di
coloro che optano per l'emigrazione è relativamente importante, ed è
particolarmente accentuato nelle persone che possono contare su un
minimo di sostegno sociale da parte di parenti o conoscenti residenti
all'estero;
che ancora nel 2007 la Repubblica della Serbia, compreso il Kosovo, si
è situata al secondo posto nella lista degli Stati di provenienza dei
richiedenti d'asilo;
che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un
permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non
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prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e
che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della
Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano
ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro
soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi;
che, in ragione della situazione personale di A._______, questa ipotesi
non può essere esclusa nella fattispecie;
che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della
procedura si evince che il richiedente è divorziato e che la sua ex
moglie ed i suoi 3 figli risiedono in Svizzera (cfr. risposte dell'invitante
al questionario delle autorità turgoviesi);
che il ricorrente, divorziato, è senz'altro in grado di costruirsi una
nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per
lui delle difficoltà maggiori sul piano personale e familiare;
che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura
in cui l'interessato ritrova in Svizzera la nuova compagna, non si può
escludere che, una volta arrivato sul territorio della Confederazione,
esso tenti con ogni mezzo di restarvici;
che B._______ ha rilevato come la visita del fidanzato avesse lo scopo
di permettere loro di valutare in comune i progetti di matrimonio (cfr.
lettera di invito dell'11 maggio 2006 e risposte al questionario delle
autorità turgoviesi);
che tale affermazione non collima perfettamente con quanto dichiarato
dal ricorrente al momento della domanda di visto (richiesta a scopo
turistico) e quindi lo scopo del soggiorno appare dubbio;
che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nel suo
preavviso del 12 aprile 2007, l'interessato mira pertanto
verosimilmente a un soggiorno sottostante a permesso in Svizzera,
per cui non è lecito che entri sul territorio elvetico in virtù di un visto
per visita;
che il ricorrente non ha fornito alcun documento tale da comprovare
che egli è proprietario di un'abitazione in patria, nè ha presentato
documenti attestanti l'esercizio di un'attività lucrativa e le sue buone
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condizioni di vita in Kosovo, per cui le sue dichiarazioni a questo
proposito rimangono allo stadio della mera allegazione di fatto;
che dunque egli non intrattiene verosimilmente alcun legame
professionale, né alcuna prospettiva economica propri a garantirne il
ritorno in Kosovo;
che inoltre si sottolinea che in data 29 agosto 2000 l'UFM ha
pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto
d'entrata in Svizzera valida fino al 1° settembre 2003 per dei motivi
preventivi d'assistenza pubblica, alla quale ha fatto seguito il 3 maggio
2001 un secondo provvedimento amministrativo valido fino all'11
maggio 2004 per, in particolare, entrata illegale in Svizzera, non
rispetto di un divieto d'entrata e non rispetto di un ordine di partenza;
che il 2 ottobre 2006, il Migrationsamt Thurgau ha infine formulato un
preavviso negativo in merito al rilascio di un visto in favore
dell'interessato;
che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto il ricorrente non è tale
da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la
compagna residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendergli a sua
volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o
economico che ne potrebbero derivare;
che le garanzie fornite da B._______ in relazione alla presa a carico
delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue
assicurazioni secondo le quali A._______ avrebbe lasciato la Svizzera
allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino
straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi
necessari per stabilirvisi durevolmente;
che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo
scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite
dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione,
prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la
partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr.
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 57.24);
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che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto
dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in
discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in
Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un
soggiorno turistico;
che l'avvenuta stipulazione da parte dell'invitante di una polizza
assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di A._______
non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul
piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in
considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere
se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo
sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura
in cui esse non vincolano il richiedente, il quale risponde
individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non
permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessato,
una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a
questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del
30 settembre 2005);
che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria del
ricorrente non può essere considerato come sufficientemente garantito
(cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS) e che sussistono dei fondati dubbi in
merito allo scopo del soggiorno (art. 14 cpv. 2 let. c vOenS), di modo
che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono
adempiute;
che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art.
49 PA);
che il ricorso è respinto;
che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente
(cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del
Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]);
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del
ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato
in data 19 marzo 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarti 1 815 715 e N 200 964 di ritorno)
- Migrationsamt Thurgau, per informazione (incarto cantonale di
ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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