B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-995/2014
Sen t en z a d e l 9 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber, Viktoria Helfenstein,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (riconsiderazione; decisione del
20 gennaio 2014).
C-995/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L’11 novembre 2010, A._______ – cittadina italiana, nata il (…) 1961 –
ha presentato una domanda di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità
(formulario datato 25 ottobre 2010; doc. 39 e 44 dell’incarto dell’UAIE, doc.
A 39 pag. 81 e 44 pag. 107). L’11 ottobre 2011, l’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha riconosciuto il
diritto dell’interessata di percepire una rendita intera dell’assicurazione per
l’invalidità a decorrere dal 1° maggio 2011 (ossia alla scadenza dei 6 mesi
dall’inoltro della domanda di prestazioni; doc. A 97 pag. 239 [cfr. anche doc.
A 93 pag. 231, 94 pag. 233 e 95 pag. 236]).
A.b Dagli atti di causa risulta, da un lato, che sono state ritenute le seguenti
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “Esiti dopo artroscopia del
ginocchio destro con shaving condrale, e biopsia sinoviale per meniscosi
degenerativa, condropatia di III° del compartimento femoro-tibiale mediale
e ipertrofia sinoviale diffusa (10 giugno 2010); esiti di artroscopia ginocchio
destro con sinovia: lectomia per sinovite villonodulare pigroentata (27 luglio
2010); residua paresi (MO) degli estensori del piede destro con iposensi-
bilità tattile corrispondente ad una lesione del nervo peroneo comune ap-
parsa al termine della II° artroscopia con importanti disturbi della deambu-
lazione”. Dall’altro lato, risultano le seguenti diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa: “Gonartrosi a sinistra, asintomatica, con segni di atti-
vazione (versamento articolare); sindrome lombospondilogeria bilaterale
con predominanza a sinistra in stato dopo decompressione/erniectomia
L5/S1 per sindrome radicolare a destra (2006); stato dopo tiroidectomia
per struma nodoso, sostituzione ormonale; obesità; assente psicopatologia
maggiore”. Nel rapporto finale dell’8 giugno del 2011, i medici del Servizio
medico regionale (SMR) hanno concluso ad un’incapacità lavorativa totale
in ogni attività, ma segnalato la necessità di una rivalutazione del caso a
distanza di 12 mesi (doc. A 90 pagg. 219 e segg.).
A.c La menzionata decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 è cresciuta in-
contestata in giudicato.
B.
Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 7 agosto 2012
(doc. A 100 pag. 247).
B.a Dalla perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2013 del Servizio d’accerta-
mento medico (SAM) redatta dalla dott.ssa B._______, specialista FMH in
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medicina interna (doc. A 110 pagg. 278-312) – comprendente anche le va-
lutazioni del 16 aprile 2013 e del 7 giugno 2013 del dott. C._______, me-
dico perito certificato SIM, specialista in reumatologia (doc. A 110 pagg.
316-325 rispettivamente pagg. 313-315), del 16/22 aprile 2013 del dott.
D._______, psichiatra e psicoterapeuta FMH (doc. A 110 pagg. 333-338) e
del 22/23 aprile 2013 del dott. E._______, specialista FMH neurologia (doc.
A 110 pagg. 326-332) – risulta, globalmente, che l’interessata è abile al
lavoro nella misura del 40% a decorrere dal 1° febbraio 2011 nell’attività
abituale di caporeparto presso una camiceria, mentre, in un lavoro leggero,
adatto, e rispettoso dei limiti funzionali, ha una capacità lavorativa del 60%
sempre a decorrere dal 1° febbraio 2011 (cfr. doc. A 110 pag. 308 e le se-
parate conclusioni peritali reumatologico e neurologico). Nella perizia è
pure stato rilevato che rispetto alla decisione dell’11 ottobre 2011 dell’UAIE
non sono state riscontrate modifiche significative dello stato di salute
dell’assicurata (doc. A 110 pag. 309).
B.b Nel rapporto finale del 29 luglio 2013 del dott. F._______, medico
SMR, sono state sostanzialmente riprese le conclusioni della perizia pluri-
disciplinare nella diagnosi così come nella residua capacità lavorativa (doc.
A 111 pag. 367). Con annotazione del 19 settembre 2013, il dott. F._______
ha precisato che la conclusione dei medici del SAM del 2013 differisce dalle
precedenti conclusioni del SMR del giugno 2011 (incapacità lavorativa to-
tale in qualsiasi attività) in quanto il SAM medesimo ha effettuato ulteriori
indagini di laboratorio-radiografiche-strumentali che all’epoca il SMR non
ha potuto eseguire (doc. A 113 pag. 372 [cfr. anche doc. A 112 pag. 371]).
B.c Con progetto di decisione del 7 novembre 2013, l’UAIE ha annunciato
la riduzione della rendita intera a un quarto di rendita in virtù di un grado
d’invalidità del 45% (doc. A 118 pag. 382 e 119 pag. 386 [cfr. anche doc. A
117 pag. 378, foglio di calcolo]).
B.d Il 2 dicembre 2013, l’interessata ha contestato il progetto di decisione
(doc. A 124 pag. 392) e trasmesso la valutazione medico legale del 29 no-
vembre 2013 del dott. G._______, medico chirurgo, specialista in medicina
legale, delle assicurazioni e in medicina del lavoro (doc. A 124 pagg. 393-
396), secondo cui l’incapacità lavorativa dell’assicurata stessa sarebbe to-
tale nell’attività abituale e pari al 75% in attività adeguata e ciò a decorrere
dal 1° febbraio 2011.
C.
Con decisione del 20 gennaio 2014, l’UAIE ha ridotto, con effetto al 1°
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Pagina 4
marzo 2014, a un quarto di rendita quella intera versata fino ad allora all’in-
teressata (doc. A 130 pag. 406 [cfr. anche annotazione del 19 dicembre
2013 del SMR, doc. A 126 pag. 399 {e doc. A 125 pag. 398}]). L’autorità
inferiore ha indicato nella motivazione della decisione sia l’art. 17 LPGA
(revisione) sia l’art. 53 LPGA (riconsiderazione), per poi concludere che “In
occasione della revisione avviata d’ufficio, si è proceduto con l’affidare un
mandato peritale al Servizio accertamento medico (SAM) di Bellinzona, il
quale è giunto alle proprie conclusioni grazie ad ulteriori indagini (di labo-
ratorio, radiografiche e strumentali) di cui non si disponeva a suo tempo”
(cfr. doc. A 130 pag. 410). La perizia ha concluso ad un’incapacità lavora-
tiva del 60% nell’attività abituale svolta fino all’insorgenza del danno alla
salute (capo reparto cucito), ma ad una capacità lavorativa completa, tut-
tavia con riduzione del rendimento del 40%, in attività sostitutive adeguate.
Dal confronto del reddito da valida di fr. 53'805.- con il reddito da invalida
di fr. 29'377.- (conto tenuto dei dati statistici TA1 per l’anno 2011, categoria
4.2, attività semplici e ripetitive, valore mediano, 41.6 ore settimanali, con
riduzioni del 40% secondo la valutazione medica, del 4% per attività leg-
gere e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari),
è stato ottenuto un grado d’invalidità pari al 45% giustificante l’erogazione
di un quarto di rendita.
D.
Il 26 febbraio 2014 (cfr. timbro postale), l’interessata ha presentato ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata de-
cisione, mediante il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impu-
gnata e la conferma del diritto di percepire una rendita intera (doc. TAF 1).
I medici dell’amministrazione non avrebbero tenuto conto dell’esatta con-
dizione fisica e psichica della ricorrente, la quale, a causa di tutte le pato-
logie di cui è affetta, presenta un’incapacità lavorativa totale nell’attività
precedentemente svolta e del 75% in attività sostitutive adeguate. È stata
altresì formulata una domanda di assistenza giudiziaria.
E.
Con risposta del 13 agosto 2014, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato
preavviso dell’11 agosto 2014 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del
Cantone H._______ (Ufficio AI; doc. TAF 10 e allegati), al complemento del
7 giugno 2014 della perizia pluridisciplinare, nonché all’annotazione del 9
luglio 2014 del dott. I._______, medico SMR la cui specializzazione non è
nota.
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Pagina 5
F.
Con replica del 19 settembre 2014 (doc. TAF 16), la ricorrente si è ricon-
fermata nelle proprie richieste ricorsuali e ha allegato ulteriori certificati me-
dici.
G.
Mediante decisione incidentale del 3 ottobre 2014 (doc. TAF 18 [notificata
il 7 ottobre 2014, doc. TAF 19]), questo Tribunale ha respinto la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. anche doc. TAF 5, 13
e 15). Il richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali è stato corri-
sposto dalla ricorrente il 24 ottobre 2014 (doc. TAF 20 e 21).
H.
Con duplica del 24 ottobre 2014, l’UAIE ha, rinviando alla presa di posi-
zione del 17 ottobre 2014 dell’Ufficio AI, chiesto il respingimento del ricorso
e la conferma della decisione impugnata (doc. TAF 22 e allegati).
I.
I.a Con osservazioni del 27 novembre 2014 (doc. TAF 26), la ricorrente ha
contestato le valutazioni dell’autorità inferiore e ripetuto di non essere in
grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
I.b In data 4 dicembre 2014, l’UAIE ha trasmesso le osservazioni del 1°
dicembre 2014 dell’Ufficio AI a complemento della duplica (doc. TAF 28 e
allegati [cfr. anche doc. TAF 17]), fondato segnatamente sul rapporto del
dott. C._______ del 25 novembre 2014, e riconfermato la propria proposta
di respingimento del ricorso in esame.
I.c Il 17 dicembre 2014 (doc. TAF 29 e allegati), l’UAIE ha presentato le
proprie osservazioni in merito alle osservazioni della ricorrente del 27 no-
vembre 2014. L’autorità inferiore ha nuovamente ribadito al propria propo-
sta di respingimento del ricorso.
I.d Con scritto del 22 gennaio 2015 (doc. TAF 31), la ricorrente ha conte-
stato le conclusioni dell’autorità inferiore indicando di avere trasmesso la
documentazione medica oggettiva atta a comprovare il peggioramento del
proprio stato di salute e, per conseguenza, la totale incapacità lavorativa.
I.e Il 26 gennaio 2015 (doc. TAF 32), questo Tribunale ha trasmesso per
conoscenza all’UAIE lo scritto della ricorrente del 22 gennaio 2015 con il
relativo rapporto medico.
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Pagina 6
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 24 ottobre 2014 (doc. TAF 20), la
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21
cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Ne discende che in concreto si applicano, da un lato, le disposizioni
in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo succes-
sivo, le nuove norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le
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disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente ap-
plicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 20 gennaio 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).
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4.3 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
4.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
5.
5.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid.
3; 122 V 157 consid. 1c).
5.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
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254 consid. 3.3 e 3.4]). In particolare, per quanto concerne le perizie giudi-
ziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a di-
sposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un
punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emer-
gono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare
sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali
(DTF 137 V 210 consid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
5.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova
altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza
l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore
del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
5.4 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia-
trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione
(DTF 130 V 396). Tenendo conto di diversi criteri, lo psichiatra deve valu-
tare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.
5.5 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddit-
tori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale
e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice
che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da
un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si eviden-
ziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 7.2 con rinvii).
6.
L’oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusto titolo l’autorità
inferiore ha ridotto a un quarto di rendita quella intera fino ad allora accor-
data alla ricorrente. Benché nella motivazione della decisione impugnata
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Pagina 11
l’UAIE abbia citato sia l’art. 17 LPGA (revisione della rendita) sia l’art.
dell’art. 53 LPGA (riconsiderazione di una decisione di rendita a suo tempo
in modo manifestamente erroneo), dalla motivazione stessa risulta che
l’autorità inferiore ha infine deciso per una riduzione della rendita in consi-
derazione della, a suo giudizio, manifesta erroneità ai sensi dell’art. 53 cpv.
2 LPGA della decisione di concessione della rendita intera dell’11 ottobre
2011. Lo si evince dal seguente passaggio: “Si rammenta che il diritto alla
rendita intera è stato accordato con decisione formale dell’11 ottobre 2011,
ritenendola erroneamente inabile in misura completa in qualsiasi attività
professionale” (doc. A 130 pag. 410).
7.
7.1 Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni
o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro-
vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza. Con l'art. 53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza
precedente alla sua entrata in vigore sviluppata in tema di revisione e ri-
considerazione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3). La riconsiderazione non è tuttavia
ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito
(DTF 127 V 466 consid. 2c). L’amministrazione ha peraltro la facoltà, e non
l’obbligo, di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddi-
sfatte determinate condizioni; per contro, né l’assicurato né il giudice pos-
sono obbligarla ad entrare nel merito di tale richiesta, poiché non esiste un
diritto alla riconsiderazione (sentenze del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011 consid. 6.1; 8C_866/2009 del 27 aprile 2010 consid. 2.1 e 2.2; DTF
133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. ; sentenze del TAF C-
5088/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 8.2; C-630/2013 del 14 dicembre
2015 consid. 9).
7.2 Lo scopo della riconsiderazione non è quello di permettere all’ammini-
strazione di ritornare in qualsiasi momento su una decisione corrispon-
dente delle prestazioni periodiche formalmente passata in giudicato in ra-
gione di una migliore conoscenza del dossier. Secondo il principio della
sicurezza del diritto, una decisione passata in giudicato può essere ricon-
siderata solo se era manifestamente errata (MICHEL VALTERIO, Droit de
l’assurance-vieillesse [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire
thématique, 2011, p. 847, N 3129).
C-995/2014
Pagina 12
7.3 Per determinare se siano date le condizioni per la riconsiderazione, in
particolare quella dell’erroneità manifesta, occorre riesaminare la fattispe-
cie secondo la situazione giuridica esistente all’epoca in cui la decisione è
stata emessa, nel caso concreto l’11 ottobre 2011 (DTF 125 V 383 consid.
3; 119 V 475 consid. 1b/cc).
7.4 Secondo la giurisprudenza del TF, sull’erroneità della decisione non
deve sussistere alcun ragionevole dubbio (DTF 138 V 325 consid. 3.3 con
rinvii). Questa condizione è di regola adempiuta se l’assegnazione di una
rendita è intervenuta in base a disposizioni giuridiche errate o se disposi-
zioni rilevanti non sono state applicate rispettivamente lo sono state scor-
rettamente. Un errore nell’apprezzamento per contro non adempie tali pre-
supposti (DTF 119 V 475 consid. 3; sentenza del TF 8C_1012/2008 del 17
agosto 2009 consid. 2.2; sentenza del TAF C-4568/2013 del 5 gennaio
2015 consid. 16.2).
7.5 In virtù delle risultanze processuali, e contrariamente a quanto ritenuto
nella decisione litigiosa, non vi è però motivo di ritenere che la decisione
dell’11 ottobre 2011 – mediante la quale l’UAIE ha erogato una rendita in-
tera in favore dell’interessata a decorrere dal 1° maggio 2011 – fosse ma-
nifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.
7.5.1 L’amministrazione aveva posto a fondamento della propria decisione
dell’11 ottobre 2011 segnatamente la perizia del dott. J._______, reumato-
logo, del 26 ottobre 2010 (doc. A 34 pag. 65 [ripetuto in doc. A 35 pag. 70
e doc. 2 dell’incarto della cassa malati, doc. B 2 pag. 2]), i vari certificati dei
medici curanti, nonché il rapporto finale del SMR con visita dell’interessata
dell’8 giugno 2011, eseguita dal dott. K._______, FMH medicina interna, e
dal dott. L._______, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. A 90 pag. 219).
Ora, questo Tribunale rileva che l’integralità della documentazione medica
agli atti è stata oggetto di valutazione da parte dell’autorità inferiore e pro-
prio l’esistenza di opinioni divergenti sulla residua capacità lavorativa della
ricorrente ha spinto l’amministrazione ad ordinare un esame complemen-
tare da parte del SMR l’8 giugno 2011. Sul diverso apprezzamento in me-
rito alla residua capacità lavorativa, basti qui citare il rapporto del 17 aprile
2011 del M._______, medico del SMR, secondo cui l’insorgente era com-
pletamente abile in attività adeguate (doc. A 79 pag. 196), la perizia medica
particolareggiata E 213 (non motivata) del 20 gennaio 2011, secondo la
quale sussisteva una residua capacità lavorativa del 50% (doc. A 60 pag.
140) o la certificazione della Commissione di medici dell’invalidità italiana,
che ha ritenuto l’insorgente invalida con riduzione permanente della capa-
C-995/2014
Pagina 13
cità lavorativa in misura superiore al 60% (doc. A 101 pagg. 254-256). Sen-
nonché, il fatto che vi siano agli atti di causa valutazioni divergenti quanto
alla residua capacità lavorativa della ricorrente, non è manifestamente suf-
ficiente a giustificare una conclusione d’erroneità della decisione dell’11 ot-
tobre 2011. Incombeva peraltro proprio ai medici del SMR, così incaricati
dall’autorità inferiore, di determinarsi al riguardo, ciò che hanno fatto dopo
avere peraltro visitato personalmente la ricorrente. Inoltre, le considera-
zioni dei medici del SMR non appaiono sprovviste di fondamento o con-
tradditorie o con lacune (v. anche considerazioni che seguono). Questo
Tribunale non ravvisa pertanto alcuna erroneità manifesta nella decisione
litigiosa ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA per il fatto che agli atti della causa
che ha condotto alla decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 fossero pre-
senti valutazioni diverse sulla residua capacità lavorativa della ricorrente e
che sulla base del rapporto finale SMR dell’8 giugno 2011 l’autorità inferiore
abbia ritenuto nella sua decisione dell’11 ottobre 2011 una totale incapacità
lavorativa.
7.5.2 Secondo la giurisprudenza del TF, si può altresì effettuare una ricon-
siderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA anche nel caso in cui l’istruttoria
posta alla base della decisione in esame si rilevi manifestamente carente
(cfr. sentenza del TF 9C_146/2014 del 19 dicembre 2014 consid. 4.3). Si
pone quindi pure la questione di sapere se l’emanazione della decisione
dell’11 ottobre 2011 sia stata fatta sulla base di un accertamento manife-
stamente insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. Nella decisione del
20 gennaio 2014, l’UAIE ha indicato che “In occasione della revisione av-
viata d’ufficio, si è proceduto con l’affidare un mandato peritale al Servizio
accertamento medico (SAM), il quale ha potuto giungere alle proprie con-
clusioni grazie ad ulteriori indagini (di laboratorio, radiografiche e strumen-
tali) di cui non si disponeva a suo tempo”. Ora, l’autorità inferiore non ha
però indicato con la necessaria precisione a quali esami si riferisce né per-
ché questi non furono o non poterono essere eseguiti all’epoca. A questo
proposito si ricorda che la riconsiderazione non è data per il solo fatto che
non sono stati eseguiti degli esami che però avrebbero potuto esserlo, ma
solo se questi esami risultavano necessari e l’istruttoria doveva ritenersi
manifestamente lacunosa. Non vi è alcuna seria ragione per considerare
adempite queste condizioni, neppure ad un esame d’ufficio della fattispe-
cie. Può peraltro essere lasciata indecisa la questione di sapere se una
riconsiderazione possa eventualmente giustificarsi pure nell’ipotesi in cui
degli esami non sono stati eseguiti in una prima procedura di rendita poiché
non ancora conosciuti dalla scienza. Infatti, neppure tale ipotesi è stata
correttamente sollevata e tanto meno, nonché soprattutto, sufficientemente
motivata dall’autorità inferiore. Pertanto, anche da questo profilo non è data
C-995/2014
Pagina 14
la condizione della manifesta erroneità della decisione dell’11 ottobre 2011
necessaria per procedere ad una riconsiderazione della stessa.
7.5.3 Questo Tribunale osserva inoltre, sempre in merito alle condizioni per
una riconsiderazione, che il dott. N._______, medico del SMR la cui spe-
cializzazione non è nota, nel proprio rapporto del 20 aprile 2011 (doc. A 83
pag. 210) aveva proposto un complemento istruttorio mediante l’espleta-
mento di una visita (e non di una perizia) reumatologica ed eventualmente
psichiatrica dell’interessata. L’8 giugno 2011, i dott.ri K._______, FMH in
medicina interna, e L._______, FMH in psichiatria e psicoterapia, hanno
visitato l’assicurata (doc. A 90 pag. 219). A tal proposito giova rilevare che
sebbene non sia stata effettuata una visita da parte di un reumatologo, ma
di uno specialista in medica interna, questa solo lacuna non può essere
considerata, conto tenuto dell’insieme delle circostanze del caso concreto,
quale lacuna manifesta e sufficiente a legittimare una riconsiderazione. In
effetti, nell’ambito dell’istruttoria di causa era già stato eseguito, il 26 otto-
bre 2010, un esame specialistico in reumatologia dal dott. J._______ (cfr.
doc. B 2 pag. 2). Inoltre, il dott. K._______ ha visitato personalmente l’in-
teressata l’8 giugno 2011 – momento in cui, secondo i periti del SAM (cfr.
perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2013 [doc. A 110, pag. 309]), lo stato
di salute dell’insorgente doveva considerarsi invariato da febbraio del 2011
– ed ha comunque esperito un esame obiettivo (cfr. doc. A 90 pagg. 227 e
228). Nel rapporto finale dell’8 giugno 2011, i medici SMR non hanno infine
ritenuto opportuno effettuare ulteriori esami specialistici. A giusta ragione,
ritenuto che anche dopo l’effettuazione della perizia pluridisciplinare del 24
luglio 2013 da parte del SAM nell’ambito della revisione promossa il 7 ago-
sto 2012, è stato rilevato che lo stato di salute della ricorrente è invariato
dal 1° febbraio 2011 e che dalla decisione dell’11 ottobre 2011 il quadro
clinico non si è modificato (doc. A 110, pag. 309). Peraltro, il dott.
C._______, perito reumatologo del SAM, non ha qualificato di manifesta-
mente errate le valutazioni del dott. J._______ e del dott. K._______. Anzi,
ha persino indicato nel proprio complemento peritale del 7 giugno 2013
(doc. A 110 pagg. 313-315) che “risulta ora difficile, a posteriori, stabilire
quale fosse l’incapacità lavorativa a decorrere dal 23 febbraio 2010”, anche
se poi ha proposto, ma solo con riserva – con l’indicazione “teoricamente
si potrebbe pensare” – una possibile variante rispetto a quella ritenuta dal
SMR. In altri termini, il semplice fatto che a posteriori, sulla base della va-
lutazione SAM del luglio 2013, si possa giungere a conclusioni diverse in
merito alla residua capacità lavorativa della ricorrente, benché lo stato di
salute dell’insorgente medesima sia rimasto invariato, non costituisce di
certo una manifesta erroneità, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, della deci-
sione originaria resa dall’UAIE l’11 ottobre 2011.
C-995/2014
Pagina 15
7.6 Ne consegue che – conto tenuto delle risultanze processuali, segnata-
mente di uno stato di salute della ricorrente rimasto invariato almeno da
febbraio 2011 – la valutazione dei periti del SAM del luglio 2013, diversa
da quella del SMR dell’8 giugno 2011 in merito alla residua capacità lavo-
rativa dell’insorgente non è altro che un diverso apprezzamento della fatti-
specie e non può quindi essere ritenuto un accertamento manifestamente
insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti. In conclusione, da quanto
esposto, discende che non sono date le condizioni per una riconsidera-
zione della decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011 giusta l’art. 53 cpv. 2
LPGA.
8.
Prima di accogliere il gravame, annullare la decisione impugnata e rifor-
marla nel senso che l'insorgente continuerà a beneficiare di una rendita
intera (perlomeno fino alla data della decisione impugnata), va esaminato
se il provvedimento impugnato possa essere confermato mediante sostitu-
zione dei motivi ai sensi dell’art. 17 LPGA rispettivamente della lett. a delle
disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (revisione 6a).
8.1 Una sostituzione dei motivi è in generale ammissibile solo allorquando
la decisione impugnata possa in ogni caso e senza ombra di dubbio venire
confermata nel risultato sulla base di un'altra motivazione. Occorre altresì
che gli atti di causa siano completi o comunque sufficienti a statuire e che
la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e su norme giuridiche
di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr., fra le tante, la sen-
tenza del TF 8C_680/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii; cfr.
pure DTF 120 Ia 220 consid. 3d; 112 Ia 129 consid. 3c; sentenza del TAF
C-726/2013 del 14 settembre 2016 consid. 7 e 7.1). Nel caso concreto, tali
requisiti non sono adempiti per i motivi indicati di seguito.
8.2
8.2.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio (cfr.
art. 87 cpv. 1 OAI [RS 831.201]) o su richiesta, aumentata, diminuita o sop-
pressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole
modifica (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI). La riduzione o la soppressione della ren-
dita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è
C-995/2014
Pagina 16
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
8.2.2 Secondo la giurisprudenza del TF, costituisce motivo di revisione
della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze di fatto
suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita.
Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non soltanto
in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche quando
detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento significativo (DTF 130 V 343 con-
sid. 3.5). Peraltro, per procedere alla revisione di una rendita d'invalidità
occorre che il grado d'invalidità abbia subito una notevole modifica (art. 17
cpv. 1 LPGA). A differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per
le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modi-
fica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una
modifica della componente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). An-
che una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può così
dare luogo a una revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità
se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di
un valore limite (DTF 133 V 545 consid. 6.3). Irrilevante è invece una di-
versa valutazione – medica o giuridica – di una fattispecie restata sostan-
zialmente immutata (cfr. sentenza del TF 9C_408/2013 del 14 novembre
2013 consid. 2 con rinvii).
8.2.3 Al fine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera
tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la
situazione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata
oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale ac-
certamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei
redditi, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provve-
dimento litigioso (DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra l’11 ottobre 2011, data della
decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita intera
d'invalidità, e il 20 gennaio 2014, data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impu-
gnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
8.2.4 Il TF ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si
sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
C-995/2014
Pagina 17
dello stato di salute atta a giustificare una revisione, il grado d'invalidità
deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera
corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità. Per
questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e
della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (DTF 141 V 9).
8.3
8.3.1 Come già precedentemente rilevato, nella perizia pluridisciplinare
SAM del 24 luglio 2013 (cfr. doc. A 110 pagg. 278 e segg.) è stato indicato
che lo stato di salute dalla ricorrente è invariato e più precisamente che il
quadro clinico non si è modificato “dalla data della decisione AI (dell’11 ot-
tobre 2011) di elargire una rendita AI intera” (cfr. doc. A 110 pag. 309 [v.
anche pag. 308 della perizia dove è indicato che lo stato di salute è inva-
riato persino dal 1° febbraio 2011]). Secondo il neurologo dott. E._______,
lo stato di salute dell’insorgente è invariato già da inizio novembre 2010
(doc. A 110 pag. 329) e secondo il reumatologo dott. C._______ da feb-
braio 2011 (doc. A 110 pag. 314).
8.3.2 La questione di sapere a partire da quale momento preciso lo stato
di salute della ricorrente è rimasto invariato può essere lasciata indecisa,
essendo sufficiente, nell’ambito della presente procedura, che tale stato sia
rimasto invariato dall’11 ottobre 2011.
8.3.3 Ciò premesso, questo Tribunale rileva che anche ad un esame d’uf-
ficio degli atti di causa non è ravvisabile alcun motivo per scostarsi su que-
sto punto dalla testé citata conclusione della perizia pluridisciplinare del 24
luglio 2013, di modo che non sono date le condizioni per confermare la
decisione impugnata mediante una sostituzione dei motivi ai sensi dell’art.
17 cpv. 1 LPGA. In effetti, e da un lato, né nella decisione impugnata né
nelle diverse prese di posizioni in sede ricorsuale, l’autorità inferiore ha in-
dicato in cosa consisterebbe il miglioramento dello stato di salute della ri-
corrente che sarebbe intervenuto tra l’11 ottobre 2011 ed il 20 gennaio 2014
e che giustificherebbe una revisione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA.
Dall’altro lato, anche confrontando la numerosa documentazione medica
di cui agli atti di causa – relativa alla procedura di concessione della rendita
intera e di quella in esame di riduzione della rendita – non appare dimo-
strata, con il necessario grado della verosimiglianza preponderante, la so-
pravvenienza, posteriormente alla decisione dell’UAIE dell’11 ottobre 2011
e fino al 20 gennaio 2014, di nuove affezioni suscettibili di giustificare una
revisione rispettivamente aventi influsso sulla capacità lavorativa (cfr., fra
C-995/2014
Pagina 18
l’altro, sulla documentazione inoltrata dalla ricorrente in corso di procedura
ricorsuale la presa di posizione del SAM del 28 novembre 2014 [doc. TAF
28]. Certo, nella presa di posizione del SAM del 7 giugno 2014 (doc. TAF
10, allegato 5), è fatto riferimento ad una nuova affezione, ossia l’epilessia,
cui è fatto riferimento nel rapporto medico della dott.ssa O._______ del 15
febbraio 2014. Nella menzionata presa di posizione del SAM è indicato che
questa diagnosi non era presente al momento dell’effettuazione della peri-
zia neurologica dell’aprile 2013, che non è citata nella valutazione del dott.
G._______ del 29 novembre 2013 e che non vi sono documenti che per-
mettano di determinare da quando la malattia si è manifestata. Questo Tri-
bunale constata altresì che non vi è agli atti di causa alcun documento da
cui risulti che l’epilessia sia sorta entro il 20 gennaio 2014 (data della deci-
sione impugnata) e abbia avuto un influsso determinante sulla capacità la-
vorativa della ricorrente. Date le premesse, non vi è ragione di effettuare
ulteriori approfondimenti, ritenuto che questa nuova diagnosi aggiuntiva,
quand’anche fosse già stata presente prima della resa della decisione im-
pugnata, non avrebbe comunque potuto giustificare di per sé una revisione
ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, dal momento che non è suscettibile di
influenzare il diritto della ricorrente ad una rendita, dal momento che l’in-
sorgente stessa già percepisce una rendita intera dal 1° maggio 2011 (cfr.
sulla questione , la sentenza del TAF C-7527/2014 del 12 agosto 2015 con-
sid. 7.3.6 con rinvii).
8.4 Infine, non sono manifestamente adempite nel caso concreto le condi-
zioni per una conferma della decisione impugnata, mediante sostituzione
dei motivi, in virtù della lett. a delle disposizioni finali della modifica del 18
marzo 2011 della LAI (revisione 6a), in quanto la rendita intera accordata
alla ricorrente con decisione dell’11 ottobre 2011 lo è stata sulla base di un
danno alla salute somatico e non di una sindrome senza patogenesi o ezio-
logia chiare e senza causa organica comprovata.
9.
Visto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata deci-
sione del 20 gennaio 2014 riformata nel senso che alla ricorrente è ricono-
sciuto il diritto ad una rendita intera dell’assicurazione svizzera per l’invali-
dità (anche) a decorrere dal 1° marzo 2014. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda al calcolo delle pre-
stazioni di legge riconosciute compresi gli arretrati dovuti a partire dal mese
di marzo 2014 e gli eventuali interessi.
C-995/2014
Pagina 19
10.
10.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali
(art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr.
400.-, versato il 24 ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
10.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda-
tario professionale che non è avvocato, si giustifica altresì l'attribuzione di
un’indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7
segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). L’indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota detta-
gliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.- (compresi i
disborsi ed esclusa l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-
3058/2015 del 23 maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del
lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente (Patro-
nato INAS). La stessa è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-995/2014
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto e l’impugnata decisione del 20 gennaio 2014 è riformata
nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d’invalidità (anche) a decorrere dal 1° marzo 2014.
2.
Gli atti di causa sono ritornati all’UAIE affinché proceda al calcolo delle
prestazioni ai sensi del considerando 9.
3.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 24
ottobre 2014, sarà restituito alla ricorrente allorquando la presente sen-
tenza sarà cresciuta in giudicato.
4.
L’UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario
“Indirizzo per il pagamento")
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-995/2014
Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: