CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 21670/24
Giuseppe CASAMONICA
contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in data 11 settembre 2025 in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 21670/24) proposto contro la Repubblica italiana, con il quale, in data 30 luglio 2024, un cittadino italiano, il sig. Giuseppe Casamonica (“il ricorrente”), nato nel 1972, attualmente detenuto nella città dell’Aquila e rappresentato dall’avvocato I. Naso del foro di Roma, ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
dopo aver deliberato, decide come segue:
OGGETTO DELLA CAUSA
1. Il ricorso concerne la prevedibilità della condanna del ricorrente per il reato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale.
2. Il ricorrente insieme a diversi suoi congiunti e altri coimputati, fu rinviato a giudizio, inter alia, per aver diretto un’associazione di tipo mafioso, conosciuta con il nome di “clan Casamonica”, operante nelle periferie romane nel periodo compreso tra il 2000 e 2018 circa, che si dedicava a estorsioni, usura e altre attività che comportavano il ricorso alla violenza a fini di profitto.
3. In data 20 settembre 2021 il Tribunale di Roma condannò il ricorrente,
inter alia, per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale. Il Tribunale ritenne che tale disposizione fosse stata introdotta nel 1982 al fine di punire non soltanto l’organizzazione criminale specificamente conosciuta sotto il nome di “mafia”, ma anche tutte le altre organizzazioni criminali che utilizzavano metodi di stampo mafioso sebbene in territori diversi o più ristretti rispetto a quelli storicamente noti per la presenza della mafia.
4. A tale riguardo il tribunale sottolineò che, conformemente all’articolo 416 bis, comma 3, del codice penale, ciò che realmente connotava un’organizzazione criminale come associazione di “tipo mafioso”, al di là del nome, erano le sue modalità operative, e, in particolare, l’utilizzo di metodi di stampo mafioso che comportavano atti di intimidazione compiuti da membri dell’associazione al fine di perseguire gli scopi della medesima. Sempre che si potesse dimostrare la presenza di tali elementi in un procedimento penale, nulla ostava all’applicazione dell’articolo 416 bis del codice penale a nuove organizzazioni criminali.
5. Il tribunale osservò poi che un ragionamento analogo era già stato formulato dalla Corte di cassazione in procedimenti concernenti altre associazioni per delinquere di tipo mafioso attive nelle vicinanze di Roma. Richiamò in particolare, inter alia, la sentenza della Corte di cassazione n. 44156 del 2018 concernente il cosiddetto “clan Spada”, la sentenza n. 10255 del 2020 concernente il cosiddetto “clan Fasciani”, e la n. 18125 del 2020 concernente “mafia capitale”, nelle quali la Corte di cassazione aveva definito tali organizzazioni “nuove mafie” o piccole mafie”.
6. Il tribunale, infine, richiamò la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine agli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 416 bis del codice penale, in particolare l’esistenza di un’organizzazione criminale percepita come tale dalle persone, l’utilizzo della forza intimidatrice da parte della medesima, e l’assoggettamento di fatto all’organizzazione del territorio in questione, e ritenne, in base alle prove in suo possesso, che tali elementi fossero stati dimostrati nel caso del ricorrente. Nello specifico esso aveva accertato che il “clan Casamonica”, che comprendeva diversi membri della famiglia Casamonica uniti da ferrei legami familiari, aveva esibito il suo potere ricorrendo alla forza intimidatrice in una zona della periferia romana nella quale aveva ripetutamente commesso atti di estorsione e di usura ricorrendo alla violenza e contando sulla paura ispirata dalla sua semplice presenza nella zona.
7. In data 29 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, inter alia, confermò la condanna del ricorrente per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, avallando il ragionamento del tribunale di primo grado in ordine al campo di applicazione del reato di cui all’articolo 416 bis del codice penale e al ruolo del ricorrente all’interno dell’organizzazione.
8. Con sentenza 16 gennaio 2024 n. 16472, depositata in cancelleria il 19 aprile 2024, la Corte di cassazione rigettò la parte pertinente del ricorso per motivi di diritto proposto dal ricorrente che aveva affermato, inter alia, che la definizione di nuove “piccole mafie” era stata introdotta nella prassi interna soltanto nel 2020, ovvero dopo la data di commissione del reato attribuitogli, e che esistevano delle divergenze nell’interpretazione di tale concetto. La Corte di cassazione, in riferimento alle conclusioni dei tribunali di grado inferiore, osservò che sin dalla sua introduzione nel codice penale l’articolo 416 bis, comma 8, aveva fatto espresso riferimento ad associazioni diverse dalla mafia, comunque localmente denominate, che perseguivano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, valendosi della forza intimidatrice generata dal vincolo associativo.
9. La condanna del ricorrente per partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso divenne poi definitiva.
10. Ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, il ricorrente ha lamentato che la sua condanna per partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso derivava da un imprevedibile discostamento dalla giurisprudenza, poiché l’interpretazione dell’articolo 416 bis del codice penale adottata dai tribunali interni, secondo la quale esso comprendeva anche le “piccole mafie”, era stata elaborata dopo la commissione dei fatti imputatigli ed era stata applicata retroattivamente alla sua causa a suo detrimento.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
11. I pertinenti principi riguardanti l’articolo 7 della Convenzione e la prevedibilità della legge penale sono stati riassunti nella causa Del Río Prada c. Spagna ([GC], n. 42750/09, §§ 77-80 e 91-93, CEDU 2013) e di recente nella causa Yüksel Yalçınkaya c. Turchia ([GC], n. 15669/20, §§ 237‑42, 26 settembre 2023).
12. La Corte osserva innanzitutto che il suo esame si basa sul presupposto – non contestato dal ricorrente - che quest’ultimo abbia commesso tutti i reati accertati nelle conclusioni fattuali dei tribunali interni. Osserva poi che tutte le doglianze del ricorrente vertono sulla prevedibilità della sua condanna in qualità di dirigente di una “piccola mafia” ai sensi dell’articolo 416 bis del codice penale, basata su ciò che egli riteneva essere, in sostanza, una nuova interpretazione del campo di applicazione di tale disposizione.
13. La Corte osserva che l’articolo 416 bis del codice penale punisce chiunque faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, stabilendo pene più severe per chi la diriga.
14. Osserva ancora, come ha fatto il Tribunale di Roma (si veda il paragrafo 4 supra), che l’articolo 416 bis, comma 3, del codice penale definisce l’associazione di tipo mafioso come un’associazione in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento all’associazione e di omertà che di fatto ne deriva per, inter alia, commettere delitti, acquisire il controllo di attività economiche e ottenere profitti ingiusti.
15. La Corte prende inoltre atto del fatto che, come ha sottolineato la Corte di cassazione nella causa del ricorrente (si veda il paragrafo 8 supra), l’articolo 416 bis, comma 8, del codice penale comprende espressamente nel suo campo di applicazione associazioni diverse dalla mafia comunque localmente denominate, che perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, valendosi della forza intimidatrice generata dal vincolo associativo.
16. A tale riguardo i tribunali interni hanno ritenuto che l’organizzazione criminale diretta dal ricorrente potesse essere definita un’associazione di tipo mafioso qualora fosse dimostrata la presenza degli elementi costituitivi del reato previsto dall’articolo 416 bis del codice penale, così come interpretato dalla consolidata prassi interna (si veda il paragrafo 6 supra).
17. La Corte riconosce che, come affermato dal ricorrente, un’interpretazione analoga riguardante l’applicazione dell’articolo 416 bis del codice penale alle cosiddette nuove mafie era stata adottata dalla Corte di cassazione per la prima volta nel 2020, ovvero dopo la data della commissione dei fatti imputati al ricorrente (si vedano i paragrafi 5 e 8 supra). Ritiene però che tale fatto da solo non possa essere sufficiente a far dubitare della prevedibilità della sua condanna. Ribadisce che anche una nuova interpretazione del campo di applicazione di un reato esistente può essere ragionevolmente prevedibile ai fini dell’articolo 7 della Convenzione, a condizione che sia ragionevole in termini di diritto interno e sia coerente con la sostanza del reato (si veda Saakashvili c. Georgia, nn. 6232/20 e 22394/20, §§ 142 e 152, 23 maggio 2024; si vedano altresì, tra altri precedenti, Yüksel Yalçınkaya, sopra citata, § 239; Del Río Prada, sopra citata, § 93; Berardi e Mularoni c. San Marino, nn. 24705/16 e 24818/16, § 44, 10 gennaio 2019; e Parmak e Bakır c. Turchia, nn. 22429/07 e 25195/07, § 59, 3 dicembre 2019).
18. In tale contesto la Corte attribuisce particolare rilevanza alla disposizione di cui all’articolo 416 bis, comma 8, del codice penale (si veda il paragrafo 15 supra), che appare scritta intenzionalmente dal legislatore in modo tale da consentire la penalizzazione di tutte le organizzazioni criminali che, benché indipendenti dalla mafia, operano in maniera identica.
19. La Corte osserva inoltre che la giurisprudenza della Corte di cassazione citata dai tribunali interni nella causa del ricorrente (si veda il paragrafo 15 supra) offre ulteriori chiarimenti in ordine all’adattamento dell’articolo 416 bis del codice penale alle caratteristiche delle “nuove” organizzazioni criminali. Nella sentenza n. 10255 del 2020, in particolare, la Corte di cassazione, pur riconoscendo fin da principio che la disposizione è formulata in termini alquanto ampi, ha sottolineato la necessità di adottare un approccio rigoroso centrato su una valutazione particolareggiata delle caratteristiche oggettive di ciascuna organizzazione criminale per verificare se questa, perseguendo i propri scopi, abbia operato utilizzando i metodi “tradizionali” delle associazioni di tipo mafioso (come definite dalla pertinente prassi interna; si confronti Bavčar c. Slovenia, n. 17053/20, § 152, 7 settembre 2023). Per far ciò essa ha interpretato il reato alla luce del principio di legalità e tenuto conto del principio di tassatività. Secondo la Corte di cassazione tale approccio rigorosamente “oggettivo” era necessario per prevenire il rischio di interpretazioni vaghe e arbitrarie e soddisfaceva inoltre il requisito della ragionevole proporzionalità tra lo scopo e le gravi pene previste dall’articolo 416 bis del codice penale.
20. La Corte ritiene che, adottando tale approccio, la Corte di cassazione si sia applicata al graduale chiarimento delle norme in materia di responsabilità penale mediante l’interpretazione giudiziaria, operazione che non è esclusa dall’articolo 7 della Convenzione, “purché il risultato sia coerente con la sostanza della violazione e ragionevolmente prevedibile” (si vedano Kafkaris c. Cipro [GC], n. 21906/04, § 141, CEDU 2008, citata in Jasuitis e Šimaitis c. Lituania, nn. 28186/19 e 29092/19, § 111, 12 dicembre 2023). Il caso di specie deve pertanto essere distinto dalle cause in cui la Corte ha trattato questioni di giurisprudenza divergente (si veda Žaja c. Croazia, n. 37462/09, 4 ottobre 2016) oppure il discostamento dalla giurisprudenza consolidata (si veda Del Río Prada, sopra citata).
21. La Corte di conseguenza ritiene che l’interpretazione dei tribunali interni nella causa del ricorrente si sia limitata all’applicazione dei criteri indicati nell’ articolo 416 bis, comma 3, del codice penale per descrivere le associazioni di tipo mafioso (si veda il paragrafo 4 supra) come associazioni per delinquere che benché differiscano dalla mafia dal punto di vista storico e geografico sono identiche in termini di strategia e modalità operative. Tale esercizio è stato svolto mediante l’accertamento - in modo individualizzato - della presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, come prescritto dall’articolo 7 della Convenzione (si veda, per contro, Yüksel Yalçınkaya sopra citata, § 267).
22. La Corte ritiene che l’interpretazione in questione, come tale, fosse tanto ragionevole quanto coerente con la sostanza del reato (si vedano, mutatis mutandis, Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, § 821, 25 luglio 2013; Berardi e Mularoni, sopra citata, § 54; e Total S.A. e Vitol S.A. c. Francia, nn. 34634/18 e 43546/18, § 67, 12 ottobre 2023).
23. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Corte è persuasa che le conclusioni tratte dai tribunali interni in ordine al campo di applicazione della pertinente disposizione interna (ovvero l’articolo 416 bis del codice penale) e all’applicazione di tale disposizione alla condotta del ricorrente rientrassero appieno nel potere di interpretazione e applicazione del diritto nazionale attribuito agli organi giudiziari, e che il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che la sua condotta avrebbe comportato una responsabilità penale ai sensi di suddetta disposizione (si veda Saakashvili, sopra citata, § 155).
24. La Corte conclude pertanto che le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate e in quanto tali debbono essere rigettate in conformità agli articoli 35 §§ 3 lettera a) e 4 della Convenzione.
Per questi motivi la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 2 ottobre 2025.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Cancelliere aggiunto Presidente