CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA ABBATE E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 27814/23 a altri 4 –
si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
16 gennaio 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Abbate e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, Presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni,
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 5 dicembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. La causa trae origine da ricorsi proposti contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) nelle varie date indicate nella tabella allegata.
2. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato informato dei ricorsi.
IN FATTO
3. L’elenco dei ricorrenti e i pertinenti dettagli dei ricorsi figurano nella tabella allegata.
4. I ricorrenti hanno lamentato la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione delle decisioni interne pronunciate a loro favore. Hanno sollevato anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
SULLA RIUNIONE DEI RICORSI5. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della convenzione6. I ricorrenti hanno lamentato principalmente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione delle decisioni interne pronunciate a loro favore. Hanno invocato, espressamente o sostanzialmente, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
7. La Corte ribadisce che l’esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale deve essere considerata parte integrante di un “processo” ai fini dell’articolo 6. Essa rinvia inoltre alla sua giurisprudenza concernente la mancata esecuzione o la tardiva esecuzione di sentenze interne definitive (si veda Hornsby c. Grecia, n. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997‑II).
8. Nelle cause di principio Ventorino c. Italia, 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000 e De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013013, la Corte ha già constatato la violazione in ordine a questioni simili a quelle di cui al caso di specie.
9. Avendo esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di persuaderla a pervenire a una differente conclusione in ordine alla ricevibilità e al merito di tali doglianze. Vista la sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie le autorità non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per eseguire pienamente e tempestivamente le decisioni a favore dei ricorrenti.
10. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e da esse emerge la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA11. I ricorrenti hanno presentato altre doglianze che pure, data la consolidata giurisprudenza pertinente, sollevano questioni ai sensi della Convenzione (si veda la tabella allegata).
12. Tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 lettera a) della Convenzione né incorrono in altri motivi di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili. Avendo esaminato tutta la documentazione in suo possesso, la Corte conclude, alla luce delle sue conclusioni nella causa Ventorino (sopra citata), che anche da essa emergono violazioni della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE13. Vista la documentazione di cui è in possesso e la sua giurisprudenza (si vedano, in particolare, Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, Antonetto e De Luca, tutte sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
14. La Corte rileva inoltre che lo Stato convenuto non ha assolto l’obbligo di eseguire le sentenze che rimangono esecutive.
pER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Decide di riunire i ricorsi;Dichiara i ricorsi ricevibili;Ritiene che dai presenti ricorsi emerga la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione alla mancata esecuzione o tardiva esecuzione delle decisioni interne;Ritiene che vi sia stata violazione della Convenzione in relazione alle altre doglianze sollevate ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte (si veda la tabella allegata);Ritiene che lo Stato convenuto debba assicurare, con misure adeguate, entro tre mesi, l’esecuzione delle decisioni interne pendenti di cui alla tabella allegata;Ritiene(a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
(b) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Cancelliere aggiunto facente funzioni Presidente
APPENDICE
Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o tardiva esecuzione di decisioni interne)
N.
Numero del ricorso
Data di introduzione
Nominativo del ricorrente
Nominativo e sede del
rappresentante
Decisione interna pertinente
Dies a quo della mancata esecuzione
Dies ad quem della mancata esecuzione
Durata del procedimento di esecuzione
Provvedimento giudiziario interno
Giurisprudenza
Altre doglianze ai sensi della consolidata giurisprudenza
Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente (in euro)[1]
Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro)[2]
27814/23
26/06/2023
Ferdinando Emilio ABBATE
1961
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 858/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 1177/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G.1178/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G.1179/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 1180/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 1276/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 1463/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 2520/17, 05/06/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 2803/17, 20/07/2017
Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 3158/17, 20/07/2017
Tribunale di Roma, R.G. 7409/19, che ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 1178/17 05/06/2017, 02/07/2019
Tribunale di Roma, R.G. 7410/19, che ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 6604/17 05/06/2017, 02/07/2019
Tribunale di Roma, R.G. 7416/19, che ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 2803/17 20/072017, 18/07/2019
Tribunale di Roma, R.G. 7415/19, che ordina l’esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, R.G. 3158/17, 20/07/2017, 18/07/2019
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
20/07/2017
20/07/2017
02/07/2019
02/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
03/03/2023
5 anni, 8 mesi e 27 giorni
03/03/2023
5 anni, 8 mesi e 27 giorni
02/03/2023
5 anni, 8 mesi e 26 giorni
09/03/2023
5 anni, 9 mesi e 5 giorni
09/03/2023
5 anni, 9 mesi e 5 giorni
09/03/2023
5 anni, 9 mesi e 5 giorni
09/03/2023
5 anni, 9 mesi e 5 giorni
24/03/2023
5 anni, 9 mesi e 20 giorni
22/03/2023
5 anni, 8 mesi e 3 giorni
22/03/2023
5 anni, 8 mesi e 3 giorni
02/03/2023
3 anni, 8 mesi e 1 giorno
03/03/2023
3 anni, 8 mesi e 2 giorni
22/03/2023
3 anni, 8 mesi e 5 giorni
22/03/2023
3 anni, 8 mesi e 5 giorni
Ministero dell’Economia e delle Finanze, pagamento degli onorari (avvocato antistatario)
A contrario, Izzo e altri, n. 46141/12, 30 maggio 2017
Prot. 1 Art. 1 - mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali
2.900
250
27974/23
05/07/2023
Daniela JOSSA
1960
Jossa Daniela
Napoli
Corte di appello di Roma,
R.G. 50159/2012, 25/09/2017
Corte di appello di Napoli,
R.G. 1266/2018, 04/07/2018
Corte di appello di Napoli, R.G.1365/2020, 06/08/2020
25/09/2017
04/07/2018
06/08/2020
Pendente
oltre 7 anni, 1 mese e 11 giorni
Pendente
oltre 6 anni, 4 mesi e 1 giorno
Pendente
oltre
4 anni, 2 mesi e 30 giorni
Ministero della giustizia, pagamento degli onorari (avvocato antistatario)
A contrario, Izzo e altri, n. 46141/12, 30 maggio 2017
Prot. 1 Art. 1 - mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali
2.900
250
33199/23
23/08/2023
Lucio BENIGNI
1974
Pagliuca Mauro
Avellino
Corte di appello di Napoli, R.G. 45/2017, 20/01/2017
Corte di appello di Napoli,
R.G. 2619/2018, 03/12/2018
Corte di appello di Napoli,
R.G. 1110/2018, 20/12/2018
Corte di appello di Napoli, R.G.2550/2019, 22/09/2020
20/01/2017
03/12/2018
20/12/2018
22/09/2020
Pendente
oltre 7 anni, 9 mesi e 16 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 11 mesi e 2 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 10 mesi e 16 giorni
Pendente
oltre 4 anni, 1 mese e 14 giorni
Ministero della giustizia, pagamento degli onorari (avvocato antistatario)
A contrario, Izzo e altri, n. 46141/12, 30 maggio 2017
Prot. 1 Art. 1 - mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali
4.030
250
33278/23
23/08/2023
Maria Stella SAVERIANO
1973
Pagliuca Mauro
Avellino
Corte di appello di Napoli,
R.G. 2054/2018, 22/11/2018
Corte di appello di Napoli R.G. 380/2019, 21/02/2019
Corte di appello di Napoli, R.G. 381/2019, 15/03/2019
Corte di appello di Napoli,
R.G.1153/2019, 22/05/2019
22/11/2018
21/02/2019
15/03/2019
22/05/2019
Pendente
oltre 5 anni, 11 mesi e 14 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 8 mesi e 15 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 7 mesi e 21 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 5 mesi e 14 giorni
Ministero della giustizia, pagamento degli onorari (avvocato antistatario)
A contrario, Izzo e altri, n. 46141/12, 30 maggio 2017
Prot. 1 Art. 1 - mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali
1.900
250
35651/23
11/09/2023
Lucio BENIGNI
1974
Pagliuca Mauro
Avellino
Corte di appello di Napoli, R.G. 82/2017, 16/06/2017
Corte di appello di Napoli, R.G. 160/2019, 30/01/2019
Corte di appello di Napoli,
R.G. 992/2019, 18/09/2019
Corte di appello di Napoli,
R.G. 2165/2020, 10/12/2020
Corte di appello di Napoli R.G. 799/2021, 15/04/2021
16/06/2017
30/01/2019
18/09/2019
10/12/2020
15/04/2021
Pendente
oltre 7 anni, 4 mesi e 20 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 9 mesi e 6 giorni
Pendente
oltre 5 anni, 1 mese e 18 giorni
Pendente
oltre 3 anni, 10 mesi e 26 giorni
Pendente
oltre 3 anni, 6 mesi e 21 giorni
Ministero della giustizia, pagamento degli onorari (avvocato antistatario)
A contrario, Izzo e altri, n. 46141/12, 30 maggio 2017
Prot. 1 Art. 1 - mancato o tardivo pagamento di un debito da parte delle autorità statali
4.450
-
[1] Oltre l’imposta eventualmente dovuta dai ricorrenti.
[2]Oltre l’imposta eventualmente dovuta dai ricorrenti.